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11.1997.82 ΓÇó Costs reallocated after Federal Supreme Court remand
11.1997.82Altro tribunale14 mag 1997Modified
The Ticino Court of Appeal ruled again after a Federal Supreme Court remand in a right-of-reply dispute. The Federal Supreme Court had only amended the reply by striking the final word “SI” and sent the case back for a fresh decision on costs and party compensation. The cantonal court held that the respondent's conduct, including resistance to the principle of republication, justified an unfavorable cost allocation despite the very limited formal success on the merits. It therefore modified both first-instance and appellate cost orders and awarded reduced compensation to the applicant.
Judicial costs and party compensation after partial success on appeal and remand: where the higher court grants relief only in a minimal respect, the allocation of costs may nevertheless take account of the parties’ procedural conduct and of the overall circumstances of the litigation; the court is not bound by a purely arithmetical success ratio. In a right-of-reply case, the symbolic significance of the disputed publication and the respondent’s persistent opposition to the principle of republication may justify a predominantly adverse cost allocation even though the formal correction is limited to a single word (consid. 2). The cantonal court may consequently modify both first-instance and appellate costs and award reduced ripetibili accordingly.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.82
Data decisione, Autorità: 14.05.1997, ICCA
Incarto n.. 11.97.00082 rinvio T.F.
Lugano 14 maggio 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, Giani e Cocchi (quest’ultimo in sostituzione di G. Bernasconi, astenutosi)
segretario:
Romanzini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. / (diritto di risposta) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con istanza 27 dicembre 1995 da
__________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. dott. __________ __________ e dall’avv. __________ __________ __________, __________)
Contro
__________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che il 9 luglio 1996 la I Camera civile ha accolto l’appello presentato il 29 gennaio 1996 dall’istante contro la sentenza emanata il 16 gennaio 1996 dal Pretore del Distretto di Bellinzona, che ha modificato;
che con sentenza 10 gennaio 1997 la II corte civile del Tribunale federale ha parzialmente accolto il ricorso per riforma presentato il 2 settembre 1996 da __________ __________ __________, ha riformato la sentenza impugnata limitatamente allo stralcio dal testo della risposta dell’affermazione finale “SI” e ha rinviato la causa all’autorità cantonale per nuova decisione sulle spese processuali e sulle ripetibili della procedura cantonale;
che nel caso concreto il gravame della convenuta è stato accolto limitatamente allo stralcio dell’ultima parola contenuta nel testo della risposta (“SI”), ovvero in misura minima;
che l’affermazione finale del diritto di risposta riveste tuttavia significato simbolico nell’ambito della nota polemica in atto fra le parti;
che nella commisurazione delle spese e ripetibili si deve considerare anche l’atteggiamento processuale della convenuta, che ancora davanti al Tribunale federale si è opposta – a torto – al principio stesso della nuova pubblicazione della risposta;
che per tali motivi appare adeguato alle circostanze del caso concreto ripartire gli oneri processuali e le ripetibili, sia in prima sede che in appello, in ragione di __________/__________a carico della convenuta e di / a carico dell’istante, con l’obbligo per la convenuta di rifondere alla controparte un’indennità per ripetibili di fr. 560.– in prima sede e di fr. 930.– in sede di appello;
per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Gli oneri del procedimento di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
già anticipati dall’appellante, sono posti a carico di __________ __________ __________ in ragione di __________/__________e per la rimanenza a carico di __________ __________. __________ __________ __________ rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 930.– per ripetibili ridotte di appello.
II. Il dispositivo sugli oneri processuali di prima sede è così modificato:
La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese di fr. 100.– sono poste a carico della __________ __________ __________ in ragione di __________/__________e a carico di __________ __________ in ragione di 1/15. __________ __________ __________ rifonderà a __________ __________ l’importo di fr. 560.– per ripetibili ridotte.
III. Intimazione:
– avv. dott. __________ __________ e __________ __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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