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11.1997.6 ΓÇó Recusal request struck out after settlement of the case
11.1997.6Altro tribunale22 feb 2001Dismissed
The First ad hoc Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with a recusal request filed in the appeal proceedings. After the underlying dispute was settled extrajudicially and the Pretura struck the main case from the docket, the chamber held that the recusal request had become devoid of interest and should likewise be struck out. The respondent waived compensation. The chamber therefore removed the recusal request from the docket and ordered no court fees, expenses, or party compensation.
Art. 351 cpv. 1 CPC; recusal request loses interest when the main proceedings have been settled and struck out. If the underlying case is terminated by settlement and no practical utility remains in ruling on the recusal application, the request is to be removed from the docket as moot. In such circumstances, the court may order the matter struck out without costs and, where the opposing party waives compensation, without ripetibili as well (consid. implied by the disposition).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1997.6
Data decisione, Autorità: 22.02.2001, ICCA
Incarto n.: 11.1997.00006
Lugano 22 febbraio 2001/rgc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile ad hoc del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini, presidente, Cometta e Zali
segretario:
Ambrosini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa .____.___ della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 20 settembre 1995 da
__________ __________,
(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. dott. __________ __________, __________);
premesso che il 21 gennaio 1997 __________ __________ __________ ha interposto appello contro il decreto 23 dicembre 1996, con il quale il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto un’eccezione di irricevibilità dell’azione, sollevata dalla parte convenuta;
ricordato che il Pretore ha concesso il 27 gennaio 1997 effetto sospensivo all’appello;
osservato che la procedura di appello è stata sospesa per legge (art. 31 CPC), __________ __________ __________ avendo proposto il 21 gennaio 1997 istanza di ricusa di tutti i giudici componenti la prima Camera civile del Tribunale di appello (inc. ..__________);
rilevato che il 23 gennaio 1997 il Presidente della Sezione di diritto civile del Tribunale d’appello ha costituito una Camera civile ad hoc, incaricata di statuire sulla ricusa dei giudici componenti la prima Camera civile di appello;
preso atto che il 27 dicembre 2000 __________ __________ e __________ __________ __________ hanno sottoscritto una convenzione con la quale hanno definito i reciproci rapporti in via extragiudiziaria e che il 9 febbraio 2001 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha stralciato dai ruoli per avvenuta transazione tutte le cause pendenti (inc. .., .., ..__________);
ritenuto che lo stralcio della causa ..__________rende priva di interesse l’istanza di ricusa, che deve pertanto a sua volta essere stralciata dai ruoli, senza spese;
preso atto che la parte appellata ha rinunciato a un’indennità per ripetibili;
richiamato l’art. 351 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’istanza di ricusa del 21 gennaio 1997 è stralciata dai ruoli.
Non si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
Intimazione a:
– avv. dott. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la prima Camera civile ad hoc del Tribunale d’appello
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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