AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.203
Data decisione, Autorità:
16.06.1998, ICCA
Incarto n.:
11.97.00203
Lugano
16 giugno 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
Pozzoli, vicecancelliera
sedente
per statuire nelle procedure ..__________ e
..__________ (misure tutelari) della Divisione degli interni, Sezione degli enti locali
quale autorità di vigilanza sulle tutele, che oppone
__________, __________
alla
Delegazione
tutoria di __________;
Ritenuto
in fatto: che su istanza della
Delegazione tutoria di __________ il Consiglio di Stato, con risoluzione del 19
maggio 1992, ha pronunciato l’interdizione di __________ __________ (1961)
sulla base dell’art. 369 CC;
che una domanda di revoca
dell’interdizione, presentata da __________ __________ il 29 luglio 1995, è
stata respinta dalla Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza
sulle tutele con decisione del 15 aprile 1996, confermata da questa Camera con
sentenza del 3 maggio 1996 (inc. ..__________);
che il 2 dicembre 1996 il
pupillo ha presentato all’autorità di vigilanza un ricorso contro una decisione
del tutore __________ __________ e dell’autorità tutoria, relativamente al suo
desiderio di partire in vacanza per il __________ (inc. n.
/);
che il 6 gennaio 1997 egli
ha ricorso anche contro una decisione della Delegazione tutoria che gli avrebbe
rifiutato un attestato di domicilio (inc. ..__________) e
il 31 marzo 1997 ha riproposto un’istanza intesa alla revoca dell’interdizione;
che l’autorità di
vigilanza sulle tutele ha respinto tanto i ricorsi quanto la domanda di revoca
dell’interdizione con decisione del 25 novembre 1997 e ha posto a carico del
ricorrente la tassa di giustizia con le spese di fr. 100.–;
che contro tale decisione
__________ __________ ha inoltrato ricorso a questa Camera il 29 novembre 1997;
che nelle sue osservazioni
dell’8 gennaio 1998 il tutore __________ __________ rileva di non avere mai
rifiutato la richiesta di una vacanza in __________, ma di avere proposto al
pupillo un rinvio del viaggio, ribadendo di non essere contrario a vacanze
all’estero, entro certi limiti;
Considerando
in diritto: che per l’art. 433 cpv. 1
CC in caso di interdizione la tutela cessa con la revoca da parte dell’autorità
competente, la quale è obbligata a ordinarla tosto che la causa di tutela sia
scomparsa (cpv. 2);
che a norma dell’art. 434
cpv. 1 CC la procedura è stabilita dai Cantoni;
che nel Cantone Ticino la
competenza in materia di revoca dell’interdizione spetta alla Sezione enti
locali quale autorità di vigilanza sulle tutele e le curatele (art. 47 e 48
cpv. 1 LAC), le cui decisioni sono impugnabili entro venti giorni alla Camera
civile del Tribunale di appello (art. 423 cpv. 3 CPC e 54a LAC), di modo che
nel caso concreto il gravame è tempestivo;
che in concreto
l’appellante insorge contro la decisione con cui l’autorità di vigilanza ha
respinto i suoi ricorsi adducendo la seguente motivazione: “Io sono cittadino
svizzero e tengo essere libero di fare io le mie cose private”;
che dal profilo formale ci
si può interrogare sull’ammissibilità dell’appello (art. 309 cpv. 2 lett. d, e,
f CPC);
che in concreto
l’appellante rivendica nondimeno il diritto, come libero cittadino, di fare
quello che desidera e di gestirsi autonomamente;
che, viste le esigenze
minime cui il diritto federale sottopone la procedura di revoca
dell’interdizione (Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 3a edizione, n. 1036 pag. 383),
retta dalla massima ufficiale e dal principio inquisitorio (Schnyder/Murer in: Berner Kommentar, n.
116a e segg. ad art. 373 CC), il gravame può – ancorché al limite – essere ritenuto
ricevibile;
che la revoca della
tutela, decretata per infermità o debolezza di mente, può essere pronunciata
solo previa relazione di periti e quando sia stabilito che la causa
d’interdizione più non esiste (art. 436 CC);
che l’autorità di
vigilanza può rinunciare alla perizia ove la richiesta di revoca sia
chiaramente destinata all’insuccesso, mentre a sentire il tutelato può
rinunciare unicamente qualora il perito sconsigli l’audizione per motivi
medici oppure l’audizione appaia senza senso per l’evidente incapacità di
discernimento dell’interessato (Schnyder/Murer,
op. cit., nota 71 segg. e 84 segg. ad art. 374 CC; Strub, op. cit., pag. 146; DTF 61 II 214; ZVW 45/1990 n. 12
pag. 157 consid. 4);
che nel caso concreto la
Sezione enti locali ha respinto l’istanza di revoca della tutela senza sentire
il tutelato, sulla base di una perizia allestita il 22 gennaio 1996 dal lic.
psic. __________ __________ (inc. n. /, doc. 2, 6° foglio e
segg.) e della sentenza emessa il 3 maggio 1996 da questa Camera sul ricorso
relativo alla precedente istanza di revoca della tutela, presentata il 29
luglio 1995 (inc. n. /, doc. 3),
che, a prescindere
dall’ammissibilità della rinuncia a una nuova perizia, nel 1996 il tutelato è
stato ritenuto capace di discernimento dal perito (inc. 67/1996, doc. 2, foglio
7° in fondo), di modo che l’autorità di vigilanza non poteva omettere
l’audizione (DTF 117 II 375;
Deschenaux/Steinauer, op. cit., n. 902 pag. 345 e 1038 pag. 384; Riemer, Grundriss des Vormundschafts-rechts,
2a edizione, Berna 1997, pag. 107 nota 200; Strub, Die Aufhebung der Entmündigung, Friburgo 1983, pag.
148 segg.; DTF 117 II 380; AJP 2/1992 pag. 264/265), tanto più che nella
fattispecie l’istanza non appare abusiva;
che la decisione
impugnata, presa in violazione del diritto di essere sentito del tutelato, è
pertanto nulla (art. 142 cpv. 1 lett. b CPC; Deschenaux/Steinauer,
op. cit., n. 902 pag. 345), ciò che su questo punto comporta
l’accoglimento dell’appello e il rinvio dell’incarto all’autorità di vigilanza
per procedere all’audizione del pupillo;
che l’appellante insorge
anche contro la reiezione dei suoi ricorsi 2 dicembre 1996 e 6 gennaio 1997,
presentati contro le risoluzioni del tutore e della Delegazione tutoria di
__________ relative al diniego dell’autorizzazione a recarsi in vacanza in
__________ e all’asserito mancato rilascio di un certificato di domicilio;
che il tutelato capace di
discernimento può ricorrere contro le decisioni del tutore entro 10 giorni
dalla loro comunicazione all’autorità tutoria e contro le decisioni di
quest’ultima all’autorità di vigilanza (art. 420 CC, 54a LAC, 91 e 92 Regolamento
sulle tutele e curatele);
che per “decisione” di
un’autorità amministrativa si intende ogni manifestazione di volontà che emana
unilateralmente da un organo o da un’istituzione dello Stato in quanto
detentore del potere pubblico e che esplica effetti giuridici in un caso concreto
di competenza dell’amministrazione (art. 1 LPAmm e 5 PA; Scolari, Diritto amministrativo, vol.
I, pag. 135 nota 195);
che nella fattispecie, per
quanto risulta dagli atti, il tutore non ha formalmente respinto il progetto
di vacanza del tutelato, ma gli ha proposto di rinviare il viaggio in un altro
periodo dell’anno;
che le prese di posizione
del tutore e della Delegazione tutoria risalgono al maggio 1996, motivo per
cui, quand’anche potessero essere trattate alla stregua di decisioni
amministrative, il ricorso del 2 dicembre 1996 risulta già a prima vista
tardivo, essendo stato presentato ben oltre il termine di 10 giorni previsto
dall’art. 420 cpv. 2 CC;
che del resto la
Delegazione tutoria non consta aver rifiutato al tutelato un certificato di
domicilio, per il quale è competente il Municipio (art. 110 lett. i LOC: RU
2.1.1.2), la cui decisione può essere impugnata con ricorso al Consiglio di
Stato (art. 208 LOC);
che pertanto, nella misura
in cui l’appellante censura la reiezione dei ricorsi 2 dicembre 1996 e 6
gennaio 1997, il suo gravame si rivela finanche privo di oggetto;
che, viste le
particolarità del caso, si può rinunciare al prelievo di tasse di giustizia e
spese;
Per questi motivi,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile, l’appello è parzialmente accolto, il dispositivo n. 2 della
decisione impugnata è annullato e la causa è rinviata all’autorità di vigilanza
sulle tutele per nuovo giudizio sulla revoca dell’interdizione previa audizione
del tutelato.
-
Non si riscuotono tasse o
spese né si assegnano ripetibili.
-
Intimazione:
– __________ __________,
c/o Comunità __________, __________;
Comunicazione:
– Divisione degli
interni, Sezione degli enti locali quale autorità di vigilanza sulle tutele;
– Delegazione
tutoria di __________;
– __________
__________, tutore ufficiale, __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster