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Numero d'incarto:
11.1997.2
Data decisione, Autorità:
02.12.1997, ICCA
Incarto n.
11.97.00002
Lugano,
2 dicembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (__._______) della Pretura del Distretto di Bellinzona (azione di
divorzio) promossa con petizione del 9 aprile 1996 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
Contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________),
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 10 gennaio 1997 presentato
da __________ __________ contro la sentenza emessa il 17 dicembre 1996 dal
Pretore del Distretto di Bellinzona;
-
Se
deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
presentata con l’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1959), cittadino turco, e __________ __________ (1947) si sono
sposati a __________ il __________ 1990. Dal matrimonio non sono nati figli.
Tra l’aprile del 1991 e l’agosto del 1992 la coppia ha accolto però tre figli
che il marito aveva avuto da un precedente matrimonio in Turchia: __________
(1977), __________ (1979) e __________ (1981). __________ __________ lavora per
il garage __________ __________, a , dove guadagna fr. 4048.– mensili
netti, tredicesima compresa; la moglie è gerente di un negozio “ ” a
__________ e percepisce uno stipendio mensile di fr. 2865.– netti, compresa la
tredicesima.
B. I coniugi si sono
separati nell’agosto del 1995. La moglie è rimasta nell’appartamento di
__________, il marito è andato a vivere con i suoi figli in un appartamento a
__________. Il 31 agosto 1995 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto
di Bellinzona il tentativo di conciliazione e il beneficio dell’assi-stenza
giudiziaria. La moglie ha postulato il 12 settembre successivo un contributo
provvisionale per sé di fr. 700.– mensili. Il tentativo di conciliazione è decaduto
infruttuoso il 12 ottobre 1995 e in tale occasione le parti si sono intese nel
senso che la moglie avrebbe rinunciato a contributi provvisionali per sé,
mentre il marito le avrebbe versato la somma di fr. 400.– mensili per i mesi di
ottobre, novembre e dicembre 1995, durante i quali il figlio __________ era
rimasto a . Il Pretore ha omologato l’accordo.
C. Il 9 aprile 1996
__________ __________ ha chiesto il divorzio e la liquidazione del regime
matrimoniale con il riconoscimento a ogni coniuge dei beni in suo possesso. La
convenuta si è opposta al divorzio, rivendicando in subordine – nell’ipotesi in
cui fosse stato sciolto il matrimonio – un contributo mensile di fr. 500.–
indicizzati e in via riconvenzionale ha postulato la separazione per tempo
indeterminato, con un contributo mensile a suo favore di fr. 400.– indicizzati.
Essa ha chiesto inoltre che per la procedura di merito il Pretore condannasse
il marito a versarle una provvigione ad litem di fr. 4000.– o,
subordinatamente, che le fosse accordata l’assistenza giudiziaria. __________
__________ ha proposto di respingere la riconvenzione e ha rifiutato qualsiasi
provvigione, senza opporsi al conferimento dell’assi-stenza giudiziaria. Nel
successivo scambio di atti scritti ogni parte ha mantenuto, in sintesi, le
proprie posizioni.
D. Il 20 e 25 novembre
1996, prima dell’udienza preliminare, i coniugi hanno firmato una convenzione
in virtù alla quale il marito avrebbe aderito alla separazione per tempo
indeterminato e la moglie avrebbe rinunciato a qualsiasi contributo, i coniugi
dandosi atto di avere liquidato il regime dei beni con la rispettiva assegnazione
di quanto ognuno di loro possedeva a quel momento. All’udienza preliminare del
17 dicembre 1996 entrambe le parti hanno instato per l’omologazione
dell’accordo, sicché il dibattimento finale ha avuto luogo seduta stante.
E. Con decreto del 17
dicembre 1996 il Pretore ha concesso all’at-tore il beneficio dell’assistenza
giudiziaria. Statuendo il giorno stesso nel merito, egli ha pronunciato la
separazione per tempo indeterminato e ha omologato la convenzione sugli effetti
accessori, constatando l’avvenuta liquidazione del regime dei beni. Non sono
state riscosse spese e le ripetibili sono state compensate.
F. Contro la sentenza di
separazione __________ __________ è insorta con un appello del 10 gennaio 1997
in cui chiede che l’attore sia tenuto a stanziarle una provvigione ad litem
di fr. 4000.– per la procedura di merito o, quanto meno, che le sia conferito
il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Per la procedura di appello essa
postula un’ulteriore provvigione ad litem di fr. 1000.– o, in subordine,
il beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni del 20 gennaio
1997 __________ __________ propone di respingere l’appello nella misura in cui
riguarda la provvigione ad litem (tanto in prima quanto in seconda
sede), non opponendosi a che la convenuta benefici dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’appellante
rimprovera al Pretore di non avere statuito sulla richiesta di provvigione ad
litem di fr. 4000.– (subordinatamente di assistenza giudiziaria) contenuta
nel proprio memoriale di risposta e riconvenzione. È vero – soggiunge – che con
decreto dell’11 ottobre 1996 il Pretore ha respinto una richiesta di provvigione
ad litem di fr. 1500.– (subordinatamente di assistenza giudiziaria) da
lei formulata nel memoriale stesso, ma tale domanda si riferiva esplicitamente
alla procedura cautelare, non a quella di merito. E siccome essa riesce appena
a coprire, con il suo reddito, il proprio fabbisogno minimo, nulla le rimane
per retribuire il proprio avvocato. Donde la legittimità della provvigione
richiesta o, quanto meno, dell’assistenza giudiziaria.
-
Per quel che è della
provvigione ad litem, l’appello è manifestamente infondato. Con la
sentenza di separazione il Pretore ha omologato infatti la convenzione sugli
effetti accessori firmata dalle parti il 20 e 25 novembre 1996. In tale
accordo, alla clausola n. 4, i coniugi non solo hanno assunto il pagamento
della tassa di giustizia e delle spese in ragione di metà ciascuno, compensando
le ripetibili, ma si sono riservati la possibilità di chiedere l’assistenza
giudiziaria, dandosi reciprocamente atto che “non sono dati i presupposti
perché l’uno o l’altro abbia a ottenere una provisio ad litem”
(doc. O). Sostenere che il primo giudice avrebbe dovuto ugualmente, in simili
circostanze, condannare il marito a erogare una somma per tale titolo senza nemmeno
spiegare per quali motivi la clausola in questione sarebbe inefficace sfiora la
temerarietà. Da questo profilo l’appello non merita altra disamina.
-
Più delicato è il
problema dell’assistenza giudiziaria. Che la convenuta abbia postulato tale
beneficio – come detto – con il memoriale di risposta e rinconvenzione è
pacifico. Che nella convenzione omologata dal Pretore entrambe le parti si
siano riservate il diritto di chiedere il gratuito patrocinio è appena stato accertato.
Che l’attore si sia visto concedere l’assistenza giudiziaria con decreto
emanato dal Pretore lo stesso giorno della sentenza di separazione è un dato di
fatto (sopra, consid. E). Ciò premesso, occorre esaminare se il Pretore, non
giudicando la parallela richiesta di assistenza giudiziaria introdotta dalla convenuta,
abbia “omesso di statuire su una domanda formulata”, come l’interessata afferma
nell’appello.
a) La
revisione di una sentenza nel caso in cui il giudice abbia “omesso di statuire
su una domanda formulata” è prevista dall’art. 340 lett. a CPC e va chiesta in
via di appello (art. 341 cpv. 1 CPC). L’autorità che accoglie la domanda “an-nulla
in tutto o in parte la sentenza impugnata e pronuncia sul merito della lite” (art.
344 CPC). Nella fattispecie il punto n. 4 della convenzione omologata dal
Pretore non è, per quanto riguarda l’assistenza giudiziaria, un esempio di chiarezza,
ove appena si consideri che in tale clausola le parti si riservavano di
chiedere quanto in realtà avevano già postulato. Comunque fosse, il Pretore ha
interpretato l’accordo come se i coniugi intendessero ribadire la domanda di
assistenza giudiziaria, tant’è che con decreto del 17 dicembre 1996 – recte:
ordinanza (art. 158 cpv. 1 CPC) – ha conferito all’attore tale beneficio. Per
quale motivo egli non abbia esaminato anche la posizione della convenuta è un
quesito che non trova risposta. Al proposito il Pretore ha omesso, pertanto, di
pronunciare su una domande formulata.
b) Ci si
potrebbe interrogare, per vero, se il titolo di revisione previsto dall’art.
340 lett. a CPC non debba essere limitato alle ipotesi in cui il Pretore,
avendo già giudicato, non possa più rimediare all’omissione. Nella fattispecie
il Pretore avrebbe ancora potuto statuire sulla richiesta di assistenza
giudiziaria, se appena la convenuta avesse sollecitato una decisione. Dato in ogni
modo che la giurisprudenza non ha differenziato – finora – tra omissioni
rimediabili e non rimediabili, non è il caso di operare distinzioni per la
prima volta in una fattispecie come quella odierna. La domanda della convenuta
deve pertanto essere accolta, bastando rilevare che in concreto il Pretore ha
omesso – appunto – di pronunciare su una domanda formulata.
c) L’assistenza
giudiziaria può essere chiesta in ogni stadio del processo con istanza motivata
al giudice, il quale decide dopo aver esperito le necessarie indagini (art. 156
cpv. 1 CPC). Presupposti per ottenere tale beneficio sono la condizione
d’indigenza e la probabilità di esito favorevole insita nella causa (art. 155 e
157 CPC). L’indigenza è data quando il richiedente non è in grado di sopperire
alle spese giudiziarie e di patrocinio con il proprio reddito o la propria
sostanza, sia al momento in cui postula l’assistenza (DTF 120 Ia 179) sia al
momento in cui il giudice statuisce sulla domanda (cfr. art. 152 OG; DTF 108 V
269 consid. 4; Cocchi/ Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 155). La probabilità di esito
favorevole dipende dalle particolarità della singola fattispecie; nelle
procedure in materia di diritto di famiglia essa non è valutata, come che sia,
con criteri rigorosi (Cocchi/Trezzini,
op. cit., n. 2 ad art. 157).
d) In
concreto il reddito dell’appellante ammonta a fr. 2685.– mensili netti, compresa
la tredicesima (decreto pretorile dell’ 11 ottobre 1996, pag. 3 in alto; fascicolo
“richiami” agli atti). Quanto al fabbisogno, esso comprende il minimo esistenziale
del diritto esecutivo (fr. 1’025.–), il premio della cassa malati (fr. 206.–:
doc. 4/3, 4/4), la pigione con le spese accessorie (fr. 1242.–: doc. 2 e doc. 2
della rubrica “procedi-menti speciali”) e il carico fiscale (fr. 230.–, che la
convenuta rende verosimili nell’appello, pag. 4 in basso), per un totale di fr.
2703.– mensili. L’interessata ha perciò una piccola eccedenza di fr. 163.–
mensili, con cui deve far fronte però a onerose note professionali del dentista
(doc. 1 e 4; documento allegato all’appello; Rep. 1994 pag. 146). Se si pensa
poi che per pagare i premi della cassa malati nel 1996 essa ha dovuto far capo
alla pubblica assistenza (doc. 4/3 e 4/4), che l’unico conto bancario a lei
intestato risulta in passivo (fr. 1816.50: doc. 4/2) e che essa non consta
avere sostanza (salvo la vettura che usa per recarsi al lavoro), si può ragionevolmente
concludere che l’interessata non dispone di mezzi sufficienti per retribuire il
proprio legale. Del resto non si può dire che la sua resistenza al divorzio
fosse priva di buon esito, il marito avendo accettato – per finire – la separazione
per tempo indeterminato da lei chiesta in via riconvenzionale. Davanti al
Pretore la domanda di assistenza giudiziaria andava dunque accolta e su questo
punto l’appello merita accoglimento.
e) Il
Pretore avrebbe potuto respingere la richiesta di assistenza giudiziaria –
tutt’al più – nella misura in cui l’istante, desistendo dall’ insistere per una
provvigione ad litem nei confronti del marito, avesse rinunciato a un
introito che le avrebbe consentito di coprire – in tutto o in parte – le
proprie spese legali (Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungs-recht, Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con numerosi
rinvii di dottrina e giurisprudenza). Nel caso specifico il Pretore stesso ha
accertato però che il marito non aveva alcuna disponibilità economica, tant’è
che lo ha ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nulla induce a
revocare in dubbio tale accertamento, non seriamente contestato nemmeno
dall’appellante. Ne segue che, per quanto attiene alla questione
dell’assistenza giudiziaria, la sentenza impugnata va riformata e l’appellante
posta al beneficio del gratuito patrocinio.
- Gli oneri
processuali del giudizio odierno seguirebbero la vicendevole soccombenza (art.
148 cpv. 2 CPC). Nella misura in cui ha rivendicato a torto il versamento di
una provvigione ad litem, l’appellante dovrebbe sopportare i costi del
giudizio e corrispondere eque ripetibili al marito. Nella misura in cui ha
postulato invece il beneficio l’assistenza giudiziaria, essa ottiene causa vinta,
ma il marito non può essere condannato a pagare spese o a versarle ripetibili
poiché su questo punto non si è opposto all’ accoglimento del ricorso (DTF del
5 maggio 1997 in re C. contro M., consid. 5). Nelle condizioni descritte,
considerato che la causa verte su questioni di diritto di famiglia, soccorrono
giusti motivi per non prelevare spese e non assegnare ripetibili. Solo il marito,
del resto, avrebbe diritto a un’indennità ridotta in relazione alla mezza
pagina di osservazioni scritte sulla provvigione ad litem. Egli stesso
però non ha avanzato alcuna pretesa per tale titolo.
La provvigione ad litem
chiesta dalla convenuta per il procedimento di appello va respinta,
l’interessata non rendendo verosimile in alcun modo che – contrariamente a
quanto essa medesima ha riconosciuto nella convenzione sugli effetti accessori
della separazione – il marito sia in grado di stanziarle somme di denaro.
L’esito dell’appello potrebbe giustificare se mai il conferimento
dell’assistenza giudiziaria, ma per ottenere una decisione del Pretore sul
gratuito patrocinio l’interessata non aveva alcuna necessità di introdurre una
formale domanda di revisione; bastava che sollecitasse – anche oralmente – il
Pretore. Ove il Pretore avesse rifiutato di decidere, l’istante avrebbe avuto
il tempo necessario (20 giorni dalla notificazione della sentenza: art. 342
CPC) per adire la Camera civile di appello. Ora, l’istituto dell’assistenza
giudiziaria copre solo l’opera indispensabile del patrocinatore, non
prestazioni che il legale avrebbe potuto evitare. In concreto non vi sono
indizi per supporre che una semplice interpellazione del Pretore non potesse
bastare allo scopo. Non si ravvisano quindi gli estremi per l’applicazione dell’art.
155 CPC.
Per questi motivi,
pronuncia: I. L’appello è accolto nel senso
che la sentenza impugnata è riformata come segue:
-
__________ __________ è ammessa al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________
__________, __________.
-
(corrispondente al dispositivo n.
- (corrispondente al dispositivo n.
- (corrispondente al dispositivo n.
Per il resto la sentenza
impugnata è confermata.
II. La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata con l’appello è respinta.
III. Non si prelevano spese né
si accordano ripetibili.
IV. Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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