AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.184
Data decisione, Autorità:
12.05.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00184
Lugano,
12 maggio 1998/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
G.
A. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di riduzione) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione del 14 febbraio
1997 da
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 27 ottobre 1997
presentato da __________ __________ __________ contro la sentenza emessa il 2
ottobre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4;
-
Se
dev’essere accolta la domanda di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Il 31 ottobre 1990
__________ __________ ha donato alla figlia __________, gravata di usufrutto in
suo favore, la quota di un terzo in comproprietà della particella n.
__________RFD di __________ (abitazione con rustico e terreno annesso, 1371 m²)
pervenutagli dalla divisione dell’eredità paterna. __________ è deceduto a
__________ il ____________________ 1995, lasciando eredi la seconda moglie __________
__________ nata __________, da cui viveva separato dal gennaio 1988 e contro la
quale aveva intentato causa di divorzio, e la figlia __________, nata dal suo
primo matrimonio.
B. __________ __________
__________ ha promosso azione di riduzione il 14 febbraio 1997 davanti alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4, chiedendo che fosse dichiarata
nulla la donazione del marito alla figlia __________ e che quest’ultima fosse
tenuta a versarle
fr. 40 896.50 con
interessi, riservato l’esito della perizia e le altre risultanze
dell’istruttoria. La convenuta si è opposta alla petizione, facendo valere
anzitutto la perenzione della domanda. Il Pretore ha limitato l’udienza
preliminare all’esame dell’eccezio-ne, il cui dibattimento finale si è tenuto
lo stesso 10 settembre 1997.
C. Con sentenza del 2
ottobre 1997 il Pretore ha accolto l’eccezio-ne e ha rigettato la petizione.
L’assistenza giudiziaria postulata dall’attrice è stata respinta e gli oneri
processuali di fr. 600.– sono stati posti a suo carico, con obbligo di
rifondere a __________ fr. 1400.– per ripetibili. A mente del Pretore l’attrice
sapeva della donazione fin dal luglio del 1995 e nel gennaio del 1996 aveva
appreso che il coniuge aveva lasciato un libretto di risparmio con un saldo di fr.
2000.–, sicché non poteva ignorare la lesione della sua quota legittima.
Introdotta a oltre un anno di distanza, l’azione era quindi tardiva.
D. Contro la sentenza
del Pretore l’attrice è insorta con un appello del 27 ottobre 1997 inteso a
ottenere – previa concessione dell’ assistenza giudiziaria – il rigetto
dell’eccezione, il conferimento dell’assistenza giudiziaria anche in prima sede
e la conseguente riforma del giudizio impugnato. Nelle sue osservazioni dell’11
novembre 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello e di confermare
la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 533 cpv. 1 CC
stabilisce che l’azione di riduzione si prescrive col decorso di un anno dal
momento in cui gli eredi hanno conosciuto la lesione dei loro diritti, e in
ogni caso col decorso di dieci anni computati, per le disposizioni
testamentarie dal momento della loro pubblicazione e per le altre liberalità
dalla mor-te del disponente. Il termine di un anno ha, come quello dell’art.
521 cpv. 1 CC (azione di nullità), carattere di perenzione (giuri-sprudenza e
dottrina citata da Forni/Piatti
in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht, Schweizerisches Zivilgesetzbuch
II, Aarau 1998, n. 1 ad art. 533 CC). Esso comincia a decorrere dal momento in
cui, nelle circostanze del caso specifico, l’erede al beneficio della legittima
conosce almeno approssimativamente l’entità della successione (DTF 121 III 250 consid.
2b). Non occorre che egli sia in grado di quantificare con esattezza la sua
pretesa; è necessario però che la sua conoscenza si fondi su elementi concreti
e affidabili: semplici sospetti e supposizioni non sono sufficienti, come non
basta il fatto che l’erede avrebbe potuto scoprire prima gli elementi idonei a
prospettare la lesione dei suoi diritti (citazioni di dottrina e giurisprudenza
in: Rep. 1992 pag. 257 consid. 1).
-
In concreto il
Pretore ha accertato che, testimoniando il 19 giugno 1995 nell’azione di
divorzio promossa da __________ __________ contro l’appellante, __________ __________
aveva accennato alla donazione immobiliare (doc. 3) e il 17 luglio 1995 aveva
trasmesso al Pretore copia del relativo rogito (doc. 5), la cui lettera
accompagnatoria è stata intimata all’appellante il 18 luglio 1995 (si veda la
rubrica apposita nell’inc. ..__________della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6). Il 24 gennaio 1996 __________ __________ aveva
poi invitato l’appellante a spartire il saldo di un libretto intestato al
defunto (fr. 2000.–) presso la __________ __________ di __________ (doc. 7). Da
quel momento essa era pertanto in grado – secondo il Pretore – di introdurre
l’azione di riduzione, onde la tardività della pretesa.
-
L’appellante
sostiene che decisivo sotto il profilo dell’art. 533 cpv. 1 CC non è il momento
in cui essa avrebbe potuto prendere conoscenza dell’atto di donazione, ma il
giorno in cui essa lo ha ricevuto personalmente, cioè il 17 febbraio 1996 (doc.
D). Inoltre del compendio ereditario e della reale entità dell’asse successorio
essa ha avuto cognizione solo nell’ottobre successivo, quando ha visto per la
prima volta l’inventario dell’eredità inoltrato dalla convenuta all’Ufficio
delle imposte di successione e di donazione (doc. B). A quel momento – e non
prima – essa si è resa conto che la menzionata liberalità ledeva la sua
porzione legittima. L’azione di riduzione da lei introdotta il 14 febbraio 1997
sarebbe pertanto tempestiva.
-
Ci si attenesse alla
sola motivazione del Pretore, la sentenza impugnata non resisterebbe alla
critica. Anche ammettendo infatti – con il primo giudice – che l’appellante sia
venuta a conoscenza della donazione nel luglio del 1995 e del libretto di risparmio
nel gennaio del 1996, ciò non basterebbe perché essa potesse farsi un’idea
sufficientemente chiara circa una lesione della sua porzione legittima. A tale
scopo occorreva che l’attrice disponesse di dati almeno approssimativi sull’intero
asse ereditario. __________ __________ non ha detto all’appellante che il saldo
del citato libretto di risparmio (fr. 2000.–) costituiva l’unico bene della
successione (doc. 7) e nemmeno ha comunicato all’appel-lante, per conoscenza,
copia dell’inventario fiscale dell’eredità (doc. B). Per giudicare la corretta
applicazione dell’art. 533
cpv. 1 CC bisogna
verificare perciò quando l’appellante ha saputo della predetta liberalità e
quando ha avuto nozione, almeno approssimativa, della consistenza ereditaria.
-
Della donazione
__________ __________ ha parlato – come detto – nell’ ambito della causa di
divorzio, durante la sua deposizione testimoniale del 19 giugno 1995 (verbale,
pag. 2 in fondo). L’ap-pellante ha saputo anche, dopo avere ricevuto copia
della lettera accompagnatoria del 17 luglio 1995 (intimatale dal Pretore il 18
luglio 1995), che agli atti della sua causa di stato era stato versato un
esemplare del rogito notarile (rubrica già evocata nella causa
..__________). Su questo punto la sentenza impugnata, per
altro neppure contestata nell’appello, sfugge a censura, né l’interessata
potrebbe seriamente pretendere di avere ignorato atti processuali e documenti
di cui il suo patrocinatore era a perfetta conoscenza. Rimane da appurare
quando l’appellante ha acquisito elementi sufficienti per valutare, almeno
approssimativamente, l’entità della successione.
-
Sull’ammontare del
compendio ereditario gli atti processuali del divorzio non lasciavano
apprezzabili dubbi. Nella replica e risposta riconvenzionale del 4 novembre
1991 __________ __________ aveva addotto senza equivoci di non avere alcun
patrimonio personale (pag. 3 e 4) o coniugale (pag. 10 in fondo), di non
possedere altri mobili se non quelli rimastigli dopo la partenza della moglie
(pag. 3 in basso), di percepire solo la rendita AVS (pag. 4, 5 in fondo e 9 in
alto) e di non ricevere alcuna prestazione di invalidità (pag. 8 in basso). Nel
memoriale conclusivo del 21 settembre 1995 egli aveva ribadito di non possedere
alcuna sostanza e di non conseguire alcun reddito (pag. 6, 7 e 8). L’appellante
non sostiene di avere avuto un qualsivoglia motivo per ritenere inveritiere
simili affermazioni, né gli atti della causa di divorzio consentono di
ravvisare contraddizioni fra quanto allegava l’attore e le risultanze istruttorie.
Al più tardi dopo avere ricevuto copia del memoriale conclusivo, intimatole
l’11 ottobre 1995, l’interessata sapeva quindi con ragionevole approssimazione
che non vi era sostanza coniugale da suddividere, ma che il 31 ottobre 1990
l’attore aveva donato a sua figlia una quota di comproprietà immobiliare a
__________. A quel momento essa poteva introdurre pertanto azione di riduzione.
Poco importa ch’essa non fosse in grado di quantificare con precisione la pretesa:
il diritto federale consente infatti, nelle condizioni descritte, di formulare
anche una richiesta di giudizio non cifrata (DTF 121 III 249, 108 II 293; Schnyder in: ZBJV 1997 pag. 108 seg.).
Se ne deduce che l’azione di riduzione, esperita in concreto il 14 febbraio
1997, era ormai perenta. A prescindere dai motivi esposti dal primo giudice,
nel suo risultato la sentenza del Pretore merita dunque conferma.
-
L’appellante si
duole che il Pretore non le ha accordato il beneficio dell’assistenza
giudiziaria sebbene la causa non risultasse, di primo acchito, sprovvista di
buon esito (art. 157 CPC). A torto, poiché la petizione appariva senza
possibilità di successo già a un sommario esame, l’attrice non potendo
disconoscere gli atti processuali relativi alla propria causa di divorzio. Ciò
vale a maggior ragione in appello, sulla scorta dell’incartamento completo, il
fascicolo processuale della causa di stato dimostrando con chiarezza come
l’appellante fosse in grado di promuovere azione di riduzione con largo anticipo.
-
Gli oneri
processuali di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
L’indennità per ripetibili è commisurata alla stringatezza delle osservazioni.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria è respinta.
-
Gli oneri processuali,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 500.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vice presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster