Appeal against authorization to deposit keys dismissed

11.1997.176Altro tribunale20 ott 1997Dismissed

Sintesi

The appellant challenged a first-instance decree authorizing the respondent to deposit the keys of an apartment in court. The appellate chamber held that the underlying exchange agreement was void for lack of form, so the debtor could validly deposit the thing owed after an unsuccessful demand to retake the co-owned share. The allegation of abuse of rights was not made plausible. The appeal was dismissed, the request for suspensive effect became moot, and costs were imposed on the appellant without ripetibili.

Regest

Art. 92 cpv. 1 CO; art. 458 cpv. 1 and 459 CPC; deposit of the thing owed may be authorized where the debtor, after unsuccessful tender to the creditor, is entitled to liberate itself by deposit. Under Ticino practice the judge’s task is at least to indicate the place of deposit; whether a prima facie review of the admissibility of deposit is required may remain open if the request is in any event justified. A void agreement for formal defect cannot bar deposit; abuse of rights must be rendered plausible with concrete indications. Costs follow defeat; no ripetibili are due where the appeal was not even served on the respondent.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1997.176

Data decisione, Autorità: 20.10.1997, ICCA

Incarto n. 11.97.00176

Lugano, 20 ottobre 1997/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ..__________ (offerta di deposito) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con istanza del 3 luglio 1997 da

__________ __________,


(patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________,


(ora patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 3 ottobre 1997 presentato da __________ __________ contro il decreto emesso il 24 settembre 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che il 18 giugno 1996 __________ __________ e __________ __________ hanno pattuito in forma semplice la permuta della particella n. __________RFP di __________, proprietà del primo, con la quota di comproprietà detenuta dalla seconda sulla particella n. __________RFP di __________, prevedendo di far rogare l’atto pubblico in tempi successivi;

che gli interessati hanno preso immediato possesso degli immobili;

che il 17 febbraio 1997 __________ __________ ha promosso causa contro __________ __________ davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, prevalendosi della nullità della permuta ed esigendo la restituzione della particella n. __________RFP di __________ oltre il pagamento di fr. 50 000.– a titolo di risarcimento danni;

che la convenuta si è opposta all’azione e in via riconvenzionale ha postulato l’iscrizione della particella a suo nome, come pure il pagamento di fr. 250 000.– “quale corrispettivo in denaro a seguito della permuta”, subordinatamente la retrocessione della sua quota di comproprietà sulla particella n. __________RFP di __________ e il pagamento di fr. 73 124.25;

che il 3 luglio 1997 __________ __________ ha chiesto al Pretore di essere autorizzato a depositare le chiavi del noto appartamento padronale;

che all’udienza del 14 luglio 1997 la convenuta ha proposto di respingere l’istanza di deposito;

che con decreto del 24 settembre 1997 il Pretore ha accolto la domanda e ha autorizzato l’attore a depositare le chiavi in Pretura, ponendo le spese processuali con una tassa di giustizia di

fr. 400.– a carico di __________ __________, tenuta a rifondere all’ istante fr. 500.– per ripetibili;

che contro tale decreto __________ __________ ha introdotto un appello del 3 ottobre 1997 nel quale conclude per il rigetto dell’ istanza e la conseguente riforma del decreto pretorile, previo conferimento dell’effetto sospensivo al ricorso;

che l’appello non è stato notificato a __________ __________;

e considerando

in diritto: che il deposito di denaro, di merci o di oggetti a norma degli art. 92 e 93 CO va chiesto al giudice competente per l’azione di merito nella forma dei provvedimenti cautelari (art. 458 cpv. 1 CPC);

che secondo giurisprudenza il compito assegnato al giudice dal diritto ticinese è semplicemente quello di indicare il luogo del deposito (Rep. 1961 pag. 167, ripreso in RSJ 59/1963 pag. 58 n. 19 e citato in DTF 105 II 276 a metà), mentre altre procedure cantonali impongono al giudice di verificare pregiudizialmente, nella sua verosimiglianza, anche la legittimità della richiesta di deposito (per esempio il diritto glaronese: DTF 105 II 276 in basso; Pelet, Mesures provisionnelles: droit fédéral ou cantonal?, Losanna 1987, pag. 52 nel mezzo);

che ci si può domandare se la prassi ticinese appena accennata meriti ulteriore conferma, l’art. 459 CPC – analogo all’art. 481 vCPC – stabilendo a chiare lettere che “il debitore è liberato dal giorno del deposito se il decreto non è contestato o se il giudice pronuncia la validità dell’offerta di deposito”;

che, comunque sia, l’interrogativo può rimanere aperto, il decreto impugnato resistendo alla critica quand’anche al Pretore incombesse non solo di indicare il luogo del deposito, ma anche di verificare pregiudizialmente – a un sommario esame – la legittimità del deposito stesso;

che in concreto la pattuizione stipulata dalle parti il 18 giugno 1996 è – come la convenuta stessa riconosce – nulla e di nessun effetto per vizio di forma (art. 11 cpv. 2 CO);

che quindi l’attore, diffidata senza esito la convenuta a riprendere la quota di comproprietà sulla paricella n. __________RFP di __________, era abilitato a “depositare la cosa dovuta a rischio e a spese del creditore e liberarsi in tal modo dalla sua obbligazione” (art. 92 cpv. 1 CO);

che l’appellante rimprovera all’attore di trascendere nell’abuso di diritto, ma non rende lontanamente verosimili estremi del genere (Rep. 1992 pag. 266);

che nella misura in cui l’appellante sostiene di non essere in mora nonostante l’esplicita interpellazione della controparte (doc. B) e la litispendenza dell’azione di rivendicazione, l’appello rasenta la temerarietà;

che invero mal si capisce perché l’autorizzazione al deposito dovrebbe essere preceduta da un sopralluogo o da una perizia a futura memoria, nemmeno l’appellante tentando una spiegazione al riguardo;

che, ciò posto, l’appello si rivela già di primo acchito senza alcuna consistenza;

che l’emanazione del giudizio odierno rende priva d’oggetto la richiesta di effetto sospensivo contenuta nel gravame;

che gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non è il caso di attribuire ripetibili all’attore, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

richiamato l’art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L’appello è respinto e il decreto impugnato è confermato.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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