Appeal in divorce property settlement partly inadmissible and otherwise dismissed

11.1997.169Altro tribunale4 mag 1999Dismissed

Sintesi

In a divorce case, the husband appealed the first-instance judgment on property settlement, disputing several monetary items and the valuation of the parties’ real estate. The Court of Appeal held that most of the appeal was inadmissible because the pleading lacked precise requests and sufficient reasoning. As to the only admissible point, the challenge to the property valuation failed: the court accepted the expert appraisals and found no basis to overturn the first judge’s assessment. The appeal was therefore dismissed insofar as admissible, the lower judgment was confirmed, and the appellant was ordered to pay appellate costs and compensation.

Regest

Art. 309 cpv. 2 lett. e, f e cpv. 5 CPC; ammissibilità dell’appello: il gravame deve contenere domande chiare e precise nonché una motivazione conforme per ciascun capo impugnato; in difetto, la censura è nulla e il punto corrispondente è irricevibile. La mera ripetizione delle allegazioni di prima istanza o l’espressione di un dissenso soggettivo non soddisfano l’onere di motivazione. In materia di valutazione probatoria, il giudice di appello interviene sull’apprezzamento delle perizie solo se il ricorrente ne dimostra l’inconcludenza o l’inaffidabilità; la semplice opinione personale non basta a sovvertire il referto tecnico (consid. 1-2). Le spese seguono la soccombenza (consid. 3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1997.169

Data decisione, Autorità: 04.05.1999, ICCA

Incarto n. 11.97.00169

Lugano 4 maggio 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretaria:

Gronchi Pozzoli, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..______ (azione e riconvenzione di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione del 18 marzo 1994 da


__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro


__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione presentata il 22 settembre 1997 da __________ __________ contro la sentenza emessa il 12 agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

  1. Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ (1944) e __________ __________ (1949) si sono sposati a l- il ____________________ 1976. Dal matrimonio non sono nati figli. Dal 1976 al 1993 i coniugi hanno gestito in comune l’“__________ __________ ” a __________ __________ __________, posta in uno stabile di proprietà del marito. Questi si occupava della cucina mentre la moglie delle altre incombenze dell’esercizio pubblico. I coniugi vivono separati dal mese di giugno 1993, quando __________ __________ si è trasferito oltre Gottardo. Il 13 luglio 1993 __________ __________ ha instato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, per il tentativo di conciliazione, fallito il 6 settembre successivo.

B. Con petizione del 18 marzo 1994 __________ __________ ha chiesto la pronuncia del divorzio, rinunciando a contributi alimentari ma rivendicando fr. 161’700.– in liquidazione del regime dei beni. Il 9 dicembre 1994 __________ __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato a sua volta il divorzio, il versamento di fr. 50’000.– in liquidazione del regime dei beni, la corresponsione di fr. 225’000.– per risarcimento danni e fr. 25’000.– a titolo di torto morale. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le loro domande. Esperita l’istruttoria, i coniugi hanno presentato il rispettivo memoriale conclusivo. L’attrice ha ridotto a fr. 127’205.50 la pretesa in liquidazione del regime dei beni, mentre il marito ha postulato il versamento di fr. 13’000.– come conguaglio per il maggior valore di un immobile attribuito alla moglie, fr. 8’708.70 quale partecipazione per metà del passivo di un conto bancario, fr. 4’543.10 in divisione di un altro conto bancario, fr. 6’911.90 per fatture e oneri fiscali da lui pagati, oltre il riconoscimento, in ragione di metà ciascuno e a determinate condizioni, del valore di riscatto di due polizze assicurative. Il dibattimento finale si è svolto il 22 maggio 1997.

C. Statuendo il 3 novembre 1997, il Pretore ha pronunciato il divorzio in accoglimento della domanda riconvenzionale, ha obbligato __________ __________ a versare alla moglie l’importo di fr. 86’716.20 in liquidazione del regime dei beni e ha respinto le altre domande del convenuto. La tassa di giustizia di fr. 2500.– e le spese di fr. 8076.– sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

D. Contro la sentenza predetta __________ __________ è insorto il 22 settembre 1997 con un appello nel quale chiede, in riforma del giudizio impugnato, di obbligare la moglie a rifondergli un conguaglio di fr. 13’000.– per il maggior valore di un immobile a lei attribuito, fr. 8’708.70 quale partecipazione per metà del passivo di un conto bancario, fr. 4’543.10 in divisione di un altro conto bancario, fr. 6’911.90 per fatture e oneri fiscali da lui pagati e il riconoscimento, in ragione di metà ciascuno e a determinate condizioni, del valore di riscatto di due polizze assicurative. Nelle sue osservazioni del 24 ottobre 1997 __________ __________ conclude per il rigetto dell’appello e per la conferma del giudizio del Pretore.

Considerando

in diritto: 1. L’attrice propone di dichiarare irricevibile il ricorso per carenza di requisiti formali. Ora, l’atto di appello deve contenere la chiara e precisa indicazione delle domande, come pure i motivi di fatto e di diritto su cui si fonda (art. 309 cpv. 2 lett. e, f CPC). Se tali requisiti mancano, il gravame è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC). In concreto l’appellante chiede nelle motivazioni il versamento di

fr. 225’000.– a titolo di risarcimento del danno, apparentemente sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC (appello, pag. 8), e una somma indeterminata per torto morale, ma senza presentare al riguardo precise richieste di giudizio. Inoltre il Pretore ha respinto le pretese pecuniarie del marito (dispositivo n. 3, secondo paragrafo) e l’interessato chiede finanche di lasciare invariato il paragrafo del medesimo dispositivo che riguarda la reiezione di tali pretese (appello, pag. 3, ottavo paragrafo della domanda 3). In circostanze siffatte l’appello, su questi punti, deve essere dichiarato irricevibile. L’appello è infine totalmente carente sotto il profilo della motivazione per quel che concerne le richieste dei paragrafi da 2 a 7 della domanda n. 3. In tali circostanze l’appello risulta ammissibile, in definitiva, solo per quel che riguarda il valore degli immobili.

  1. Il Pretore, basandosi sulle perizie __________ e __________, ha fissato in fr. 513’000.– il valore della particella n. __________RFD di __________, proprietà del marito. A tale valore egli ha aggiunto un credito verso gli acquisti del marito di fr. 4’800.–, corrispondente alla somma da questi messa a disposizione per comperare l’immobile, e ha dedotto il valore dell’ipoteca gravante lo stesso (fr. 170’000.–), così come il debito verso i beni propri della moglie (fr. 15’200.–) e il debito verso i beni propri del marito (fr. 4’800.–). Il primo giudice ha rilevato che, da un lato, le risultanze della perizia __________ si fondano sulla situazione effettiva dell’esercizio pubblico, dall’altro quelle del perito __________ considerano il costo del rifacimento degli impianti sanitari e dei riscaldamenti. L’appellante contesta tale opinione e ribadisce che la perizia __________, relativa all’avviamento del locale, non è attendibile poiché non tiene conto della situazione reale dell’esercizio pubblico e chiede inoltre che si deduca dal valore dello stabile fr. 130’000.– per lavori di sostituzione degli impianti.

a) Per quel che riguarda la perizia __________, a prescindere dal fatto che l’appellante si limita a ripetere quanto già esposto nel memoriale conclusivo senza confrontarsi con le argomentazioni del Pretore, va rilevato che la convinzione personale dell’appellante non è oggettivamente sufficiente per sconfessare le valutazioni del perito. Né il ricorrente dimostra che il referto sia inconcludente; anzi, per determinare il valore di avviamento dell’esercizio pubblico il perito si è basato proprio sui risultati delle gestioni __________ e __________ (attuale gerente). Il fatto che l’attuale gestione sia in perdita è già stato considerato, tant’è che il perito ha mediato i valori delle due gestioni (perizia, pag. 14 seg.), con il risultato di ottenere un dato finanche favorevole per l’appellante.

b) Per quel che concerne il referto __________, l’appellante ancora una volta omette di confrontarsi con le argomentazioni del Pretore. Comunque sia, il perito ha già valutato nel suo apprezzamento il grado di manutenzione dell’immobile, precisando che il costo per la sostituzione degli impianti è stato integrato nel valore complessivo della costruzione e fa parte di quelle porzioni di minor valore o deprezzamento dell’immobile (complemento peritale del 20 giugno 1996, pag. 3). Le convinzioni personali dell’appellante non bastano, una volta di più, per smentire il perito. Ne segue che l’appello, infondato in ogni suo punto, è destinato all’insuccesso.

  1. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). La tassa di giustizia, ridotta per rapporto a quanto dispone l’art. 24 lett. a LTG, tiene conto della circostanza che l’appello si rivela parzialmente irricevibile. L’appellante rifonderà alla controparte, inoltre, un’adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 750.–

b) spese fr. 50.–

fr. 800.–

sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili di appello.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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