AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.168
Data decisione, Autorità:
18.06.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00168
Lugano
18 giugno 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (modifica di misure provvisionali in pendenza
di causa di stato) della Pretura della
giurisdizione di Locarno Campagna, promossa con istanza del 4 settembre 1996 da
__________, __________
(ora
patrocinato dalla lic. iur. __________ __________,
studio
legale __________ __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dalla lic. iur. __________ __________,
studio
legale __________ __________i, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolta l’appellazione del 19 settembre
1997 presentata da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
10 settembre 1997 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
- Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1955) e __________ __________ (1956) si sono sposati a __________
il ____________________ 1977. Dal matrimonio sono nati __________
(____________________1979) e __________ (____________________1985). I coniugi
vivono separati dal settembre 1993: il marito è rimasto nell’abitazione
coniugale di sua proprietà a __________, la moglie si è trasferita con i figli
in un appartamento a . __________ __________ lavora come __________
per l’agenzia generale della “ ” a __________; la moglie dal mese di
marzo 1995 ha ricominciato a lavorare a tempo parziale per il negozio della
__________ __________ __________ a __________. __________ è apprendista di
__________, __________ è scolaro.
__________ B. Il
tentativo di conciliazione richiesto dalla moglie il 22 settembre 1993 è
decaduto infruttuoso l’8 ottobre seguente. Dopo
vari procedimenti cautelari, con decreto del 7 febbraio 1996 il Pretore ha
fissato dal 1° agosto 1995 un contributo mensile per la moglie di fr. 2’470.–,
per __________ di fr. 1’200.– e per __________ di fr. 915.–, garantiti mediante
trattenuta di stipendio dal datore di lavoro del marito. I contributi sono
stati confermati da questa Camera con sentenza del 4 novembre 1996 (inc.
..__________).
C. Con
istanza del 4 settembre 1996 __________ __________, facendo valere una
riduzione del proprio stipendio e un aumento di quello della moglie, ha
postulato la soppressione del contributo alimentare per quest’ultima e la
riduzione a un importo imprecisato di quello per i figli. Alla discussione del
19 novembre 1996 __________ __________ si è opposta all’istanza, postulando
anzi l’aumento a fr. 2’304.– mensili del contributo per sé, a fr. 1’325.–
mensili di quello per __________ e a fr. 1’125.– mensili di quello per
__________. Le parti hanno per altro concordato la revoca della trattenuta di
stipendio del marito. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale dell’8
settembre 1997 __________ __________ ha concluso per la riduzione del contributo
alimentare per la moglie a fr. 1’219.50 mensili, lasciando invariato quello per
i figli. __________ __________ ha ribadito le sue domande di giudizio.
D. Statuendo
il 10 settembre 1997, il Pretore ha obbligato il marito a stanziare un contributo
alimentare mensile dal 1° settembre 1996 al 31 dicembre 1996 di fr. 1’935.– per
la moglie, di fr. 1’325.– per __________ e di fr. 1’125.– per __________; dal
1° gennaio al 31 agosto 1997 di fr. 2’210.– per la moglie, invariati quelli per
i figli e dal 1° settembre 1997 in poi di fr. 2’300.– per la moglie, di fr.
325.– per __________ (diventata maggiorenne) e di fr. 1’125.– per __________.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.– sono state poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro
il citato decreto __________ __________ è insorta con un appello del 19
settembre 1997 nel quale chiede che, in riforma del giudizio impugnato, dal 1°
settembre 1997 il contributo a suo favore sia fissato in fr. 2’510.– mensili e
quello per __________ in fr. 725.– men-sili o quanto meno, in via subordinata,
che il contributo per sé sola sia fissato in fr. 2’710.– mensili. Nelle sue
osservazioni dell’8 settembre 1997 __________ __________ propone di respingere
l’appello e di confermare il decreto impugnato.
Considerando
in diritto: 1. Il
Pretore ha fissato, a decorrere dal 1° settembre 1997, un contributo alimentare
di fr. 2’300.– mensili per la moglie, di fr. 325.– mensili per __________ e di fr.
1’125.– mensili per __________a. Egli ha limitato il contributo per la figlia a
fr. 325.– mensili poiché questa, divenuta nel frattempo maggiorenne, doveva
contribuire al proprio mantenimento, calcolato in fr. 1’325.– mensili, con
l’intero suo reddito di apprendista di fr. 1’000.– mensili. Il primo giudice
ha ritenuto inoltre, per evitare ogni obbligo di restituzione di contributi già
versati, che una riduzione con effetto dalla data del compimento del 18°anno
d’età della figlia (____________________1997) non si giustificava.
- L’appellante
sostiene che alla luce delle buone condizioni economiche della famiglia si giustificherebbe
di far partecipare la figlia al proprio mantenimento solo in misura limitata,
analogamente a quanto avviene per i figli minorenni che già conseguono un
reddito. Essa valuta tale partecipazione in fr. 600.– e chiede che il
contributo per la figlia sia quindi fissato in fr. 725.– mensili (fr. 1’325.–
meno fr. 600.–).
Secondo
il nuovo art. 14 CC (modifica legislativa del 7 ottobre 1994) è maggiorenne chi
ha compiuto il 18° anno d’età. La norma è entrata in vigore il 1° gennaio 1996
e non ha effetto retroattivo. Anzi, secondo l’art. 13c tit. fin. CC gli
alimenti stabiliti prima dell’entrata in vigore della legge federale del 7
ottobre 1994 fino al raggiungimento della maggiore età vanno versati fino al
compimento dei 20 anni (AJP 1/96 pag. 14). Tale disposizione transitoria
riguarda tutti i contributi alimentari dovuti a figli minorenni, anche quelli
stabiliti in virtù dell’art. 145 CC (I CCA, sentenza del 20 giugno 1997 nella
causa P. c. P., consid. 10). Lo scopo è di proteggere la buona fede del figlio
nell’ottenimen-to del contributo fino al 20° anno d’età e di attribuire il
ruolo di attori in un’eventuale procedura di modifica dei contributi alimentari
ai genitori anziché al figlio (AJP cit.,
loc. cit.). Nella fattispecie la decorrenza dei contributi alimentari per
Gloria, richiesti dalla madre già con istanza del 22 settembre 1993, è
anteriore all’entrata in vigore della novella legislativa, di modo che le prestazioni
in favore della figlia sono dovute – in linea di principio – fino al compimento
del ventesimo anno d’età.
-
Nella
fattispecie non sono contestati né il fabbisogno della figlia di fr. 1’325.–
mensili né il reddito della medesima di fr. 1’000.– mensili. Controverso è
l’ammontare della partecipazione di lei al proprio mantenimento. La questione
non è tuttavia decisiva. Il padre, infatti, dopo avere chiesto il 4 settembre
1996 la riduzione del contributo per i figli a un importo imprecisato, alla
discussione finale dell’8 settembre 1997 ha offerto per __________ un
contributo di fr. 1’200.– mensili (domanda ad A, n. 1). Egli si è unicamente
riservato di postulare la soppressione del contributo in futuro, quando la
figlia – a formazione professionale ultimata – dal profilo economico diverrà
autosufficiente (memoriale, ad 3.3). Stando così le cose, non vi sono ragioni
per scostarsi dall’offerta dell’interessato a scapito della figlia, ancorché maggiorenne.
Nella misura in cui l’appellante postula l’aumento del contributo alimentare
per __________ a fr. 725.– mensili (a decorrere dal 1° settembre 1997), la
richiesta merita quindi accoglimento.
-
Il
Pretore ha considerato che, quand’anche dal 1° settembre 1997 spettassero alla
moglie in teoria fr. 2’710.– mensili, si giustificava di contenere il
contributo in fr. 2’300.– mensili, conformemente alla relativa domanda di
giudizio (memoriale di risposta e domanda cautelare del 18 novembre 1996, pag.
8; conclusioni provvisionali della moglie, pag. 7). L’appellante contesta ciò e
chiede che il contributo sia fissato in fr. 2’510.–, rilevando che il principio
ne eat iudex ultra petita partium non imporrebbe al giudice il rispetto
degli importi massimi delle singole pretese alimentari formulate, ma unicamente
dell’importo complessivo richiesto. Nel caso in esame, quindi, ancorché
essa avesse postulato un contributo per sé di fr. 2’304.– mensili, le dovrebbe
essere riconosciuto un contributo di fr. 2’510.–, poiché l’importo totale riconosciuto
per lei e i figli, di fr. 4’360.– (fr. 2’510.– per sé, fr. 725.– per __________
e fr. 1’125.– per __________) sarebbe inferiore alla pretesa complessiva
avanzata in prima sede, di fr. 4’754.– (fr. 1’325.– per __________, fr. 1’125.–
per __________ e fr. 2’304.– per sé).
a) Nelle
cause di stato, compresi i procedimenti cautelari (art. 145 cpv. 2 CC), vige la
massima dispositiva e il principio attitatorio. Il giudice interviene solo a
richiesta delle parti e nei limiti delle singole domande formulate, riservate
le questioni relative ai figli minorenni, per le quali vige invece la massima
ufficiale illimitata (Bühler/Spühler
in: Berner Kommentar, note 252 e 424 ad art. 145 CC; Sträuli/Messmer, Kommentar zur zürcherischen Zivilprozessordnung,
2a edizione, § 54 n. 14; Honsell/Vogt/Geiser,
Schweizerisches Zivilgesetzbuch, vol. I, Basilea 1996, n. 32 ad art. 145 CC; Rep.
1987 pag. 195). Le parti sono vincolate dalle loro domande e incombe loro
l’onere allegatorio e probatorio, né il giudice può sospingersi oltre le
richieste o assegnare meno di quanto riconosciuto (art. 86 CPC; Guldener, op. cit., pag. 148; Hausheer/Spycher/Kocher, Handbuch des Unterhalts-rechts,
Berna 1997, pag. 599 n. 11.64; Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, art. 86 n. 1).
b) È
vero che se l’azione tende al riconoscimento di diverse posizioni di un danno
risultanti dalla medesima causa, il giudice è vincolato solo dall’ammontare complessivo
fatto valere in giudizio (DTF 119 II 396; Poudret,
COJ, Berna 1990, art. 63 n. 2.2.1; Sträuli/Messmer, op. cit. art. 54 n. 7). Ma ciò
non è il caso nella fattispecie, ove il litigio verte su provvedimenti
cautelari nell’ambito di una causa di divorzio (in concreto: fissazione di un
contributo alimentare per moglie e figli). Intanto, sebbene il genitore sia il
rappresentante legale del figlio, occorre fissare un contributo separato per
ciascuno di loro. Inoltre tali provvedimenti sono per loro natura indipendenti
l’uno dall’altro e si fondano su presupposti diversi (art. 163 e 276 CC).
Infine il fabbisogno del figlio riguarda il figlio stesso e non il genitore, di
modo che va considerato come una posta autonoma nel calcolo dei fabbisogni
familiari. Ne consegue che a giusta ragione il Pretore ha limitato il
contributo per la moglie all’importo da lei richiesto di fr. 2’300.– mensili.
Su questo punto l’appello è quindi infondato e il decreto impugnato va confermato.
- Gli
oneri processuali sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno,
compensate le ripetibili (art. 148 cpv. 2 CPC). L’esito dell’appello giustifica
anche una modifica del dispositivo pretorile, nel senso che i costi processuali
sono posti per due terzi a carico del marito e per il resto a carico della
moglie, che beneficerà inoltre di un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello
è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
- Il contributo
alimentare provvisionale che __________ __________ è tenuto
a versare a __________ __________ per sé e i figli è così modificato:
dal 1°
settembre 1996 al 31 dicembre 1996:
fr. 1’935.–
per la moglie,
fr. 1’325.–
per __________,
fr. 1’125.–
per __________;
dal 1° gennaio
al 31 agosto 1997:
fr. 2’210.–
per la moglie,
fr. 1’325.–
per __________,
fr. 1’125.–
per __________;
dal 1°
settembre 1997
fr. 2’300.–
per la moglie,
fr. 725.–
per __________,
fr.
1’125.– per __________.
(invariato)
- Le spese e la tassa di giustizia di fr. 500.–, da
anticipare da __________ __________, sono poste per due terzi a suo carico e
per un terzo a carico della moglie, con obbligo per il primo di rifondere alla
seconda fr. 800.– per ripetibili.
II. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 350.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
400.–
già
anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di un
mezzo ciascuno, compensate le ripetibili.
III. Intimazione
a:
–
lic. iur. __________ __________, __________;
–
lic. iur. __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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