Neighbor nuisance injunction for body shop work upheld

11.1997.165Altro tribunale21 apr 1999Dismissed

Sintesi

The Ticino Court of Appeal dismissed the appeal against a neighbor-law injunction concerning a body shop bordering a residential property. The appellant argued that administrative authorities had only banned outdoor work and that indoor work with open doors should remain permitted. The court held that outdoor body work and work with open doors caused excessive immissions through noise, dust, and odors, and that civil protection of property can be sought even where public authorities have already acted. It also held that the first judge was entitled to order the practical measure needed to stop the nuisance. Appellate costs were charged to the appellant.

Regest

Art. 679, 684 CC; neighbor nuisance and scope of injunctive relief: excessive immissions exist where the use of property causes noise, dust, odors or similar inconveniences exceeding the tolerance owed according to local usage, the situation and the destination of the properties. Civil protection under property law is available notwithstanding prior administrative measures. In an action for cessation of nuisance the plaintiff may formulate conclusions in general terms; it is for the judge to determine the concrete measures necessary to end the disturbance (consid. 1, 3, 4). Work that must be performed in closed premises may be enjoined if open-door operation produces comparable excessive immissions.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1997.165

Data decisione, Autorità: 21.04.1999, ICCA

Incarto n. 11.97.00165

Lugano 21 aprile 1999/rgc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Susin

sedente per statuire nella causa ..__________ (rapporti di vicinato e responsabilità del proprietario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2, promossa con petizione del 25 luglio 1983 da


__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________o)

contro


__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 19 settembre 1997 presentata da __________ __________ contro la sentenza emessa il 14 agosto 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2;

Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto: A. __________ __________ è proprietario della particella n. __________RFD di __________, sulla quale sorge la sua casa di abitazione. Il fondo è attiguo alla particella n. __________, appartenente a __________ __________, sulla quale si trova la carrozzeria __________ . Entrambi i fondi si trovano nella zona R del piano regolatore del Comune di __________, che consente costruzioni artigianali e industriali a carattere non molesto.

B. Il 25 luglio 1983 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, perché ordinasse a __________ __________ di sgomberare i rottami, pezzi di carrozzeria, pneumatici e quant’ altro si trovasse lungo il confine tra le due proprietà, perché vietasse al convenuto di eseguire o di far eseguire lavori di carrozzeria all’aperto e perché gli fosse riconosciuto un importo non quantificato a titolo di risarcimento del danno per il minor valore subito dalla sua proprietà. Con risposta del 31 ottobre 1983 __________ __________ si è opposto alla petizione. Nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le loro posizioni. Esperita l’istruttoria, durante la quale l’ing. __________ __________ ha allestito una perizia giudiziaria del 10 agosto 1992, completata l’8 febbraio 1995, ogni parte ha ribadito il proprio punto di vista con un memoriale scritto. __________ __________ ha precisato in fr. 242’500.– la pretesa di risarcimento del danno. Al dibattimento finale dell’8 gennaio 1996 nessuno è comparso.

C. Statuendo il 14 agosto 1997, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha vietato a __________ __________, sotto comminatoria dell’art. 292 CP e dell’esecuzione effettiva, di eseguire o di far eseguire dai propri dipendenti lavori di carrozzeria quali verniciatura, smerigliatura e soffiatura ad aria compressa all’esterno della carrozzeria __________ __________, così come all’interno della stessa con le porte aperte. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 3’500.–, sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili. Le spese peritali sono state poste a carico dell’attore.

D. Contro la predetta sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 19 settembre 1997 nel quale postula il rigetto della petizione. In via subordinata egli chiede che il divieto imposto dal Pretore sia limitato ai lavori di carrozzeria eseguiti all’esterno dello stabile. Nelle sue osservazioni del 27 ottobre 1997 __________ __________ conclude per la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

Considerando

in diritto: 1. Per l’art. 679 CC chiunque è danneggiato o minacciato di danno perché un proprietario trascende nell’esercizio del suo diritto di proprietà, può chiedere la cessazione della molestia o un provvedimento contro il danno temuto e il risarcimento del danno. Nei rapporti di vicinato, in particolare, l’art. 684 cpv. 1 CC vieta eccessi pregiudizievoli nell’esercizio della proprietà, ritenuto che le immissioni si considerano eccessive se comportano un effetto dannoso e superano i limiti di tolleranza che si devono i vicini secondo l’uso locale, la situazione e la destinazione degli immobili. Per effetto pregiudizievole non si intende necessariamente un danno in senso stretto; è sufficiente che al vicino derivino incomodi che superino i limiti usuali (Steinauer, Les droits réels, vol. II, 2a edizione, n. 1813 segg., pag. 143). Non occorre, invece, che il fondo sia leso per forza nella sua integrità (Steinauer, op. cit. n. 1918, pag. 182; Meier-Hayoz in: Berner Kommentar, n. 95 ad art. 679).

  1. Il Pretore ha ritenuto che i lavori di carrozzeria eseguiti all’ester-no dello stabile, in particolare la smerigliatura e la verniciatura a spruzzo, comportano emissioni moleste eccessive per il vicino. Ha stabilito pertanto che essi devono essere svolti all’interno della carrozzeria e a porte chiuse. L’appellante contesta tale conclusione e sostiene che le autorità amministrative cantonali gli hanno vietato unicamente lavori all’esterno della carrozzeria, ma non all’interno con le porte aperte. Rileva inoltre di non aver più eseguito lavori all’esterno sin dal 1987, tant’è che dopo di allora le autorità amministrative non sono più intervenute nei suoi confronti. A suo avviso il Pretore avrebbe dovuto ritenere sufficiente, quindi, l’assetto fissato dalle autorità amministrative e respingere la petizione per economia di giudizio, oltre che per mancanza di prove.

  2. Dagli atti risulta che il 17 febbraio 1982 l’Ufficio cantonale del lavoro, sulla base di un parere dell’Ufficio federale per la protezione dell’ambiente (secondo cui i lavori di affilatura e di verniciatura a spruzzo producono intense emissioni nocive e vanno eseguiti solo in locali chiusi), ha vietato al convenuto di svolgere lavori di verniciatura a spruzzo e di affilatura all’esterno della carrozzeria, salvo piccole rifiniture (doc. H). Il 19 settembre 1987 anche l’allora Dipartimento dell’ambiente ha ribadito al convenuto il divieto di eseguire lavori di carrozzeria all’esterno (fascicolo “corrispondenza diversa”, lettera 22 settembre 1992 del Pretore alle parti).

Non è seriamente contestato che l’esecuzione di lavori di carrozzeria all’aria aperta sia fonte di immissioni moleste nel senso dell’art. 684 cpv. 2 CC, tant’è che l’appellante stesso non censura il divieto impartitogli dal Cantone. Che a tale riguardo le autorità amministrative abbiano già adottato misure nei confronti dell’appellante non è decisivo, poiché la violazione di norme contenute in ordinamenti di diritto pubblico può essere fatta valere davanti anche a un giudice civile, nell’ambito di una causa intesa alla protezione della proprietà (Steinauer, op. cit., n. 1815a pag. 144 con riferimenti; Rep. 1981 pag. 157 consid. 2; RDAT 1996 II 128 n. 37). E all’udienza del 18 marzo 1987 l’at-tore si era bensì riservato la possibilità di rinunciare a che il Pretore ordinasse il divieto di lavori all’esterno, ma per finire non vi aveva dato seguito. Né si può concludere – contrariamente a quanto si sostiene nell’appello – che dopo il 1987 il convenuto abbia rispettato la proibizione di eseguire lavori di carrozzeria all’esterno. Dagli atti richiamati risulta che a varie riprese i vicini hanno reclamato presso il Comune di __________ per il mancato rispetto dell’ordine impartito dalle autorità cantonali (lettere del giugno 1988, 16 giugno 1989, 2 febbraio 1990, 13 novembre 1990 e 26 agosto 1991), anche se non ha mai accertato violazioni. Il perito giudiziario ha constatato inoltre, durante il sopralluogo del 27 luglio 1992, che gli operai lavoravano all’interno della carrozzeria, ma con le porte aperte (perizia, pag. 14 e fotografia a pag. 17). Egli ha precisato altresì, nel complemento dell’8 febbraio 1995, che il fondo vicino potrebbe subire una svalutazione se i lavori fossero eseguiti tenendo le aperte porte, tanto per i rumori non indifferenti dei battilamiera, quanto per la polvere prodotta durante la smerigliatura e per l’odore proveniente da vernici e solventi (complemento, pag. 13). In siffatte circostanze l’attore ha sufficientemente dimostrato che l’esecuzione di lavori di carrozzeria con le porte aperte costituisce un eccesso nell’esercizio del diritto di proprietà. Ne discende che su questo punto l’appello deve essere respinto.

  1. L’appellante chiede, in via subordinata, di limitare il divieto impostogli ai soli lavori eseguiti all’esterno e rimprovera al Pretore di avere statuito oltre le domande dall’attore. L’argomentazione non può essere condivisa. Intanto la natura particolare dell’azio-ne fondata sugli art. 679 e 684 CC permette a chi la promuove di formulare le proprie conclusioni in modo generico, nel senso che spetta poi al giudice determinare le misure da adottare nel caso concreto per porre fine alla turbativa (DTF 102 Ia 96; Steinauer, op. cit., pag. 183 n. 1922a). In secondo luogo, tenuto conto della natura delle immissioni (rumori, polveri ed esalazioni di odori), non vi è motivo per intravedere differenze apprezzabili tra i lavori di officina effettuati all’esterno e lavori eseguiti all’interno, ma con le porte aperte. Del resto, come ha già avuto modo di rilevare l’Ufficio federale per la protezione dell’ambiente, attività del genere devono essere eseguite solo in locali chiusi (doc. H). Ciò posto, la misura adottata dal primo giudice appare idonea a evitare pregiudizi per il vicino e l’appello, ancora una volta infondato, deve essere respinto.

  2. Gli oneri processuali sono posti a carico dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.

Per questi motivi,

vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata

  1. Gli oneri processuali, consistenti in a) tassa di giustizia fr. 750.– b) spese fr. 50.– fr. 800.–

sono posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte fr. 1’000.– per ripetibili di appello.

  1. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________; – avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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