Late counterclaim for return of mortgage certificate

11.1997.147Altro tribunale17 set 1997Dismissed

Sintesi

The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dismissed an appeal against a judgment rejecting a claim for CHF 200,000 based on a bearer mortgage certificate. The appellants argued that the plaintiff should be ordered to return the certificate. The court held that this request was a counterclaim, which had to be filed with the answer under Art. 173 CPC; raising it only in the rejoinder made it late and therefore inadmissible on the merits. The request for legal aid was refused because the appeal lacked any reasonable prospect of success. Given the special circumstances, no court fees or party compensation were imposed.

Regest

Art. 173 CPC; counterclaim and timeliness; Art. 157 CPC; legal aid requires reasonable prospects of success. A request by the defendant seeking an affirmative prestation from the plaintiff is a true counterclaim and must be asserted in the answer; if first raised in the rejoinder, it is late and cannot be considered. Where the appeal is manifestly devoid of merit, legal aid must be refused for lack of chances of success. The court may, in view of the circumstances, waive the levying of fees and the award of party compensation (consid. 1-3).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1997.147

Data decisione, Autorità: 17.09.1997, ICCA

Incarto n. 11.97.00147

Lugano 17 settembre 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa .._____ (rimborso di mutuo ipotecario) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 23 novembre 1994 da


__________, __________ __________ (patrocinato dalla lic. iur. __________ , studio legale __________ -, __________)

contro


e __________ , __________ (rappresentati dalla curatrice avv. dott. __________ __________ -, __________);

esaminati gli atti,

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 3 settembre 1997 presentata da __________ e __________ __________ contro la sentenza emessa il 1° luglio 1997 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;

Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale all’appello;

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che nel gennaio del 1993 __________ __________ ha venduto ad __________ __________ una cartella ipotecaria al portatore di nominali fr. 200’000.–, accesa in 2° grado sulla proprietà per piani n. __________del fondo base n. __________ RFD di __________, sezione __________, appartenente ai minorenni __________ e __________ __________;

che con petizione del 23 novembre 1994 __________ __________ ha chiesto la condanna di __________ e __________ __________ al pagamento di fr. 200’000.–;

che nella loro risposta del 5 maggio 1995 i convenuti si sono opposti alla petizione;

che nei successivi atti scritti le parti hanno mantenuto le rispettive domande di giudizio, i convenuti chiedendo con la duplica la restituzione – in via eventuale – della cartella ipotecaria nel caso in cui fosse stata depositata in Pretura;

che, esperita l’istruttoria, al dibattimento finale del 20 febbraio 1997 le parti hanno riaffermato le loro domande di giudizio, i convenuti postulando la restituzione del titolo;

che il Pretore, statuendo il 1° luglio 1997, ha respinto la petizione e ha posto le spese con una tassa di giustizia di fr. 5’000.– a carico dell’attore, tenuto a rifondere ai convenuti fr. 15’000.– per ripetibili;

che, insorti contro la sentenza del Pretore con un appello del 3 settembre 1997, __________ e __________ __________ chiedono che, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame e conferito loro il beneficio dell’assistenza giudiziaria, la nota cartella ipotecaria di fr. 200’000.– sia loro restituita;

che non sono state chieste osservazioni alla controparte;

e considerando

in diritto: che in concreto l’attore ha chiesto la condanna dei convenuti al pagamento di fr. 200’000.– a titolo di rimborso del credito garantito dal citato titolo ipotecario di pari importo;

che gli appellanti, da parte loro, hanno postulato la restituzione della cartella ipotecaria in possesso dell’attore, gravante il fondo di loro proprietà;

che tale richiesta tende a ottenere una prestazione dall’attore, indipendentemente dal rigetto della domanda di quest’ultimo;

che nel caso in cui il convenuto postuli con la risposta pretese contro l’attore, egli formula una vera e propria azione riconvenzionale (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 2 ad art. 173);

che un’azione riconvenzionale deve essere fatta valere con la risposta (art. 173 cpv. 1 CPC);

che nella fattispecie i convenuti hanno chiesto la restituzione – in via eventuale – della citata cartella ipotecaria con la duplica, ribadendo la domanda nel memoriale conclusivo del 20 febbraio 1997;

che una domanda riconvenzionale formulata con la duplica è tardiva (Rep. 1981 pag. 190; I CCA, sentenza del 26 giugno 1980 nella causa M. contro M.);

che gli appellanti, quindi, rimproverano a torto al Pretore di non avere accolto la loro riconvenzione;

che di conseguenza l’appello si rivela infondato, senza che occorra esaminare il merito della pretesa;

che, ciò posto, l’istanza di effetto sospensivo contenuta nell’ap-pello diviene priva di oggetto;

che l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria deve essere respinta, il gravame essendo fin dall’inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC);

che, data la particolarità della fattispecie, si può prescindere nondimeno dal prelevare oneri processuali e dall’assegnare ripetibili alla controparte, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;

richiamato l’art. 313bis CPC,

pronuncia: 1. L’appello è respinto e la sentenza impugnata è confermata.

  1. Non si prelevano tasse né spese e non si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

– avv. dott. __________ __________ -__________, __________;

– lic. iur. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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