AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1997.143
Data decisione, Autorità:
09.06.1999, ICCA
Incarto n.
11.97.00143
Lugano
20 novembre 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..______ (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Vallemaggia, promossa
con istanza del 13 febbraio 1997 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 1° settembre
1997 presentata da __________ __________ contro il decreto emesso il 18 agosto
1997 dal Pretore del Distretto di Vallemaggia;
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Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contenuta
nell’appello;
Se dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria presentata da
__________ __________ con le osservazioni all’ap-pello;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ e __________
__________ (1959, rispettivamente 1969) si sono sposati a __________ il
____________________ 1988. Dal matrimonio sono nati i figli __________
(____________________1987), __________ (____________________1988), __________
(____________________1990) e __________ (____________________1993). Il marito è
insegnante di __________ alle scuole __________ di __________ e di __________;
la moglie non esercita attività lucrativa. Dopo la separazione di fatto,
avvenuta nel mese di agosto 1995, il 27 ottobre 1995 il Pretore del Distretto
di Vallemaggia ha omologato un accordo provvisionale con cui il marito si
impegnava a versare alla famiglia l’importo mensile di fr. 4’600.–. Su istanza
della moglie, il 9 maggio 1996 il Pretore ha confermato il precedente assetto
cautelare. L’11 giugno 1996 è decaduto infruttuoso un secondo tentativo di conciliazione.
B. Con petizione del 13
febbraio 1997 __________ __________ ha chiesto il divorzio e la
regolamentazione degli effetti accessori e in via provvisionale egli ha chiesto
di fissare in fr. 3’700.– il contributo mensile a favore della famiglia. Alla
discussione del 4 marzo 1997 __________ __________ si è opposta all’istanza
provvisionale e ha postulato un contributo alimentare mensile di fr. 2’600.–
per sé e di fr. 2’000.– per i figli. Esperita l’istruttoria cautelare, le parti
hanno presentato i propri riassunti scritti. __________ __________ ha offerto
un contributo mensile di complessivi fr. 4’200.– (fr. 1’910.– per la moglie e
fr. 2’290.– per i figli), mentre __________ __________ ha preteso un contributo
mensile di fr. 2’200.– per sé e di fr. 2’400.– per i figli.
C. Statuendo il 18
agosto 1997, il Pretore ha obbligato il marito a stanziare un contributo
alimentare provvisionale di fr. 2’200.– mensili per la moglie e di fr. 2’400.–
per i figli. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono state
poste a carico dell’ istante (la cui richiesta di assistenza giudiziaria è
stata respinta), tenuto a rifondere alla convenuta fr. 350.– per ripetibili.
D. __________ __________
è insorto contro il decreto del Pretore con un appello del 1° settembre 1997
nel quale chiede che – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – il
contributo alimentare mensile per la moglie sia fissato in fr. 1’910.–, quello
per i figli in fr. 2’290.– e che gli sia concesso il beneficio dell’assistenza
giudiziaria anche in prima sede. Nelle sue osservazioni del 17 settembre 1997
__________ __________ propone di respingere l’appello e postula a sua volta il
beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli
minorenni è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 298
consid. 5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù
del Canton Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso
in virtù del citato principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione.
-
In concreto sono
litigiosi i contributi alimentari per i figli e la moglie. Il Pretore ha determinato
il fabbisogno minimo del marito in fr. 1’930.75, quello della moglie in fr.
2’855.– e quello dei figli in fr. 2’400.– . Tenuto conto del reddito del marito
di fr. 6’798.20, inferiore al fabbisogno complessivo della famiglia, il primo
giudice ha lasciato all’istante il proprio minimo vitale e ha attribuito il
resto alla famiglia, come prevede la giurisprudenza del Tribunale federale.
-
L’appellante
sostiene che il fabbisogno complessivo dei figli ammonta a fr. 1’905.–, non a
fr. 2’400.– (fr. 510.– ciascuno per __________, __________ e __________ e fr.
375.– per __________). Il Pretore ha determinato tale fabbisogno indicizzando
gli importi figuranti nelle citate raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù
del Canton Zurigo, senza considerare la quota di locazione, già inclusa nel
fabbisogno della madre. L’appellante insiste per una riduzione del contributo,
ma non spende una parola per dimostrare che il Pretore avrebbe applicato le
note raccomandazioni in maniera errata o anche solo impropria. In realtà, nel
caso in esame i contributi per i figli appaiono adeguati e il loro fabbisogno
risulterebbe addirittura più elevato di quello fissato dal primo giudice se
appena si considerasse anche la quota di locazione a loro carico – togliendola
dal fabbisogno della madre – soluzione di principio preferibile (cfr. Spycher, Unterhaltsleistungen bei
Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156). Non si
intravede quindi alcun motivo per ridurre il contributo nella misura chiesta
dall’appellante. Il ricorso, su questo punto, è destituito di fondamento.
-
L’appellante critica
il fabbisogno minimo di fr. 1’930.75 mensili che gli è stato calcolato dal
Pretore e ne chiede l’aumento a fr. 2’974.– per tenere conto dei costi
dell’autovettura e di un onere fiscale superiore.
a) Per
quanto concerne l’uso dell’autovettura, la pretesa non può essere accolta. Intanto
i costi asseriti non sono stati documentati, né l’appellante, che abita a
__________, ha reso verosimile di dover usare la propria automobile per recarsi
a __________ o a __________. D’altra parte, nella situazione finanziaria in cui
versa la famiglia, rimane spazio solo per spese strettamente necessarie.
L’importo di fr. 62.25, corrispondenti al costo dell’abbonamento ai mezzi pubblici,
è confacente alle modeste condizioni economiche delle parti e deve pertanto
essere confermato. Le spese di trasporto, del resto, non sono state riconosciute
neppure alla moglie, detentrice di un’autovettura (decreto, pag. 7).
b) L’onere
fiscale è stato accertato dal Pretore in fr. 5.– mensili e l’appellante chiede
che sia aumentato a fr. 475.–. Ora, è indubbio che il carico tributario rientra
nel fabbisogno dei coniugi, quanto meno nella misura in cui il reddito e la sostanza
colpiti dall’imposta servono – come in concreto – per il mantenimento della
famiglia (DTF 114 II 394 consid. 4b; 118 II 99 in basso). L’istante non ha
indicato in prima sede quale importo inserire a questo titolo (petizione, pag.
6). Mancando indicazioni affidabili, il giudice valuta sommariamente l’aggravio
mensile sulla scorta del suo prudente apprezzamento, non essendo suo compito –
tanto meno nel quadro di un giudizio di mera verosimiglianza – procedere egli medesimo
alla tassazione dei coniugi. Nella fattispecie quindi, a prescindere del fatto
che la pretesa è fatta valere per la prima volta in appello (art. 321 cpv. 1
lett. b CPC), la valutazione di un onere fiscale di fr. 5.–, per altro
calcolato sulla base di parametri corretti, non appare frutto di un eccesso o
di un abuso del potere di apprezzamento. Il gravame si rivela pertanto, una
volta ancora, destinato all’insuccesso.
-
L’appellante censura
il fatto che il Pretore ha riconosciuto alla moglie un onere di locazione di
fr. 1’350.– mensili quando in precedenza tale canone ammontava solo a fr.
900.–. Chiede quindi che tale costo sia fissato in fr. 1’110.– mensili. La
doglianza non ha portata pratica nemmeno se l’argomentazione dell’appellante
fosse fondata. Come ha rilevato il Pretore, secondo la più recente
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 123 III 1, 121 I 97, 121 III 301)
nella regolamentazione dei contributi alimentari per la durata del processo di
divorzio, al coniuge che esercita un’attività lucrativa (e debitore del
contributo) deve essere assicurato il minimo previsto dal diritto esecutivo,
mentre l’eventuale ammanco rimane a carico dell’altro coniuge (senza reddito o
con reddito insufficiente a coprire il proprio fabbisogno). A ragione pertanto
il primo giudice ha lasciato l’ammanco di fr. 387.55 a carico della moglie. Si
riducesse quindi il canone di locazione della convenuta a fr. 1’110.–,
l’ammanco diminuirebbe a fr. 137.55 mensili, ma ciò non condurrebbe a una
modifica del contributo a carico del marito. È vero che per principio – come si
è già detto (consid. 3) – la quota di locazione riguardante i figli andrebbe
inserita nel fabbisogno dei figli stessi e non in quello della moglie. Se non
che, quand’an-che si togliesse dal fabbisogno della moglie la quota di
locazione dei figli, andrebbe maggiorato di conseguenza il fabbisogno dei
figli. Tale operazione comporterebbe un diverso riparto dei contributi tra
moglie e figli, ma non modificherebbe l’onere complessivo a carico
dell’appellante, costretto a versare alla famiglia tutto quanto supera il suo
minimo vitale. Il Pretore, investito di un’eventuale richiesta di modifica
terrà – comunque sia – conto di tale situazione. Infine non può essere accolta
neppure la richiesta di ridurre il premio cassa malati computato alla moglie.
Intanto la censura non è motivata e appare già come tale irricevibile (art. 309
cpv. 5 in relazione con il cpv. 2 lett. f CPC). Inoltre dal fascicolo
processuale risulta che il premio ammonta effettivamente a fr. 280.30 (doc. 3).
La censura è pertanto, come che sia, destituita di fondamento.
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L’appellante si
duole infine del fatto che il Pretore gli ha negato l’assistenza giudiziaria
perché, possedendo due violini del valore complessivo di fr. 20’000.–, egli potrebbe
rinunciare a uno di essi senza veder minacciata la sua professione. Dal fascicolo
processuale risulta nondimeno che l’appellante è insegnante di musica ed è
ragionevole presumere che i violini siano necessari per l’esercizio della
professione. A prescindere dal fatto quindi che, con ogni verosimiglianza, tali
strumenti musicali sarebbero impignorabili, non appare giustificato
costringerlo a vendere un violino per far fronte alle spese processuali.
Ritenuta la sua indigenza, la richiesta di ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria in prima sede deve perciò essere accolta, salvo
l’obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili,
alla quale dovrà far fronte senza l’aiuto dello Stato (DTF 117 Ia 513).
-
Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). L’istanza di
ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante
può essere accolta solo per quanto riguarda l’analogo beneficio negatogli in
prima sede. Per il resto l’appello non presentava sin dall’inizio probabilità
di esito favorevole (art. 157 CPC). Ciò posto, si giustifica di porre a carico
dell’appellante quattro quinti dei costi. Tenuto conto del fatto che
contabilmente il marito dispone in ogni caso di un’ecceden-za mensile di fr.
267.45 (decreto, pag. 10), è ragionevole pretendere che egli rifonda
all’appellata un’adeguata indennità per ripetibili.
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dalla moglie, indigente, merita invece di essere accolta
per intero, tanto più che essa non si era opposta all’assistenza giudiziaria
postulata dal marito. La patrocinatrice dell’appellata dedurrà dalla propria
nota professionale, in ogni modo, l’ammontare delle ripetibili incassate dalla
controparte.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. L’appello è parzialmente
accolto e il decreto impugnato è così riformato:
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__________ __________ è ammesso al beneficio
dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________
__________ __________.
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La tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono
poste dell’istante, e per egli, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a
carico dello Stato. __________ __________ rifonderà alla controparte fr. 350.–
a titolo di ripetibili.
II. __________ __________ è
ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________ __________, limitatamente alla questione
dell’assistenza giudiziaria in prima sede.
III. __________ __________ è
ammessa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio
dell’avv. __________ __________ __________.
IV. Gli oneri processuali ,
consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
per 4/5 posti a carico dell’appellante e per il resto a carico dello Stato.
__________ __________ rifonderà alla controparte l’importo di fr. 250.– a
titolo di ripetibili ridotte di appello.
V. Intimazione a:
– avv. __________
__________ __________, __________;
– avv. __________
__________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Vallemaggia.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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