AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1997.107
Data decisione, Autorità:
14.07.1998, ICCA
Incarto n.
11.97.00107
Lugano,
14 luglio 1998/lcg
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Riviera promossa con
petizione del 3 maggio 1993 da
__________ __________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________);
giudicando ora sul
decreto cautelare del 3 giugno 1997 con cui il Pretore ha disciplinato
l’assetto provvisionale dei coniugi;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 16 giugno 1997
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il 3
giugno 1997 dal Pretore del Distretto di Riviera;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria introdotta
dell’appellante il 30 giugno 1997;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo dell’8 luglio 1997 presentato da
__________ __________ __________ contro il medesimo decreto cautelare;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ __________
__________ (1932) e __________ __________ (1940) si sono sposati a __________ il
__________ 1959. Dal matrimonio sono nate le figlie __________ (1960),
__________ (1962) e __________ (1964), quest’ultima deceduta alcuni giorni dopo
la nascita. Il marito, oggi pensionato, era capo muratore presso la __________
__________ di __________; la moglie, beneficiaria di una rendita di invalidità,
lavora come ausiliaria per il chiosco dell’Ospedale __________ di __________.
B. Fallito il tentativo
di conciliazione, __________ __________ __________ ha introdotto il 3 maggio
1993 azione di divorzio davanti al Pretore del Distretto di Riviera,
sollecitando in via cautelare l’attribuzio-ne dell’alloggio coniugale e
offrendo alla moglie un contributo alimentare di fr. 1321.– mensili.
All’udienza del 24 maggio 1993, indetta per la discussione provvisionale, la
moglie ha chiesto un contributo alimentare di fr. 2000.– mensili e altri fr.
2000.– come provvigione ad litem. Con decreto del 20 dicembre 1993 il
Pretore ha fissato in fr. 1710.– il contributo mensile a favore della convenuta
dall’agosto 1993, respingendo l’istanza di provvigione ad litem. Adita
da entrambe le parti, il 13 luglio 1994 la I Camera civile di appello ha
parzialmente riformato il decreto del Pretore aumentando a fr. 1870.– mensili
il contributo alimentare per __________ __________ (inc. I CCA
/).
C. Il 6 giugno 1995
__________ __________ __________ si è rivolto al Pretore perché il contributo
provvisionale dovuto alla moglie fosse ridotto a fr. 1307.– mensili dal 1°
giugno 1995. Alla discussione del 23 giugno successivo le parti si sono intese
su un contributo mensile di fr. 1550.– a valere dal luglio 1995. Il Pretore ha
omologato l’accordo seduta stante.
D. __________ __________
__________ ha adito di nuovo il Pretore, il 4 ottobre 1996, perché il
contributo provvisionale destinato alla moglie fosse ulteriormente ridotto a
fr. 237.– mensili dal 1° settembre 1996. __________ __________ si è opposta
alla domanda. Alla discussione finale del 29 gennaio 1997 l’istante ha offerto
un contributo mensile di fr. 336.10, subordinatamente di fr. 806.10, mentre la
convenuta ha aderito a una riduzione, ma solo fino a concorrenza di fr. 1350.–
mensili. Statuendo il 3 giugno 1997, il Pretore ha parzialmente accolto
l’istanza e ha ridotto il contributo litigioso a fr. 460.– mensili dal 1°
gennaio 1997. La tassa di giustizia di fr. 100.– e le spese di fr. 150.– sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
E. Contro il decreto
appena citato __________ __________ è insorta con un appello del 16 giugno 1997
nel quale chiede che il contributo alimentare per sé sia fissato in fr. 635.–
mensili dal 1° luglio 1997, rispettivamente in fr. 1000.– mensili (sempre dal
1° luglio 1997) “a dipendenza della prestazione LPP effettivamente ricevuta
dalla __________ __________ ”. Il 30 giugno 1997 essa ha instato altresì per il
beneficio dell’assistenza giudiziaria. Nelle sue osservazioni dell’8 luglio
1997 __________ __________ __________ propone di respingere il gravame e con
appello adesivo conclude perché, qualora fosse accolto il ricorso principale,
il contributo litigioso sia stabilito in fr. 453.– mensili dal 1° settembre
1996. __________ __________ postula con osservazioni del 25 luglio 1997 il
rigetto dell’appello adesivo.
Considerando
in diritto : I. Sull’appello principale
-
Il Pretore ha
rilevato anzitutto che nella fattispecie le entrate della famiglia si sono
notevolmente ridimensionate sia per rapporto a quanto figurava nella sentenza
13 luglio 1994 di questa Camera, sia rispetto alle basi sulle quali si fondava
l’accordo giudiziale del 23 giugno 1995. Ciò premesso, egli ha accertato il
reddito del marito in fr. 3227.– mensili, il relativo fabbisogno minimo in fr.
2284.05, il reddito della moglie in fr. 2008.– mensili e il fabbisogno minimo
di lei in fr. 1983.80. Ne è risultata, dedotti i fabbisogni dal reddito
complessivo, un’eccedenza di fr. 967.15 mensili che, divisa a metà, ha dato un
contributo di fr. 460.– mensili (arrotondati) a favore della convenuta.
-
L’appellante sostiene
che il reddito del marito supera di almeno fr. 200.– mensili quello accertato
dal primo giudice, alle prestazioni dell’AVS di fr. 1608.– mensili (non
contestati) dovendosi aggiungere una rendita per vecchiaia di almeno fr. 1819.–
men-sili erogata dalla “__________ __________ ”. Le entrate complessive del
coniuge ammonterebbero perciò a fr. 3427.– mensili.
a) Il
Pretore ha calcolato il contributo provvisionale per la moglie unicamente sulla
scorta del reddito conseguito dal marito al momento dell’emanazione del giudizio
(decreto, consid. 5). Tale criterio non è conforme al diritto federale. La domanda
di modifica risale in effetti al 4 ottobre 1996, quando il marito percepiva,
per sua stessa ammissione, fr. 1432.– provenienti da una rendita AI e fr. 2573.–
da una prestazione di previdenza versata dalla “__________ __________ ”, per un
totale dunque di fr. 4005.– mensili (si veda anche il riassunto scritto del 29
gennaio 1997 prodotto alla discussione finale, act. LXXX, pag. 2). Tale
reddito, rimasto invariato fino al 31 marzo 1997, è nettamente inferiore a
quello considerato il
13
luglio 1994 dalla Camera civile di appello (fr. 5674.– mensili: act. XLVIII) ed
è inferiore altresì a quello riconosciuto dal marito nella successiva istanza
di modifica del 6 giugno 1995 (fr. 5332.– mensili: act. LVIII), cui ha poi
fatto seguito l’accordo giudiziale del 23 giugno 1995. In linea di principio,
pertanto, esso giustificava una domanda di riduzione del contributo, ma ciò non
toglie ch’esso andasse accertato nella sua reale entità. E fino al 31 marzo
1997 il reddito del marito ammontava pur sempre, come si è visto, a fr. 4005.–
mensili.
b) Il
1° aprile 1997, raggiunto il 65° anno di età, l’istante si è visto commutare la
rendita AI in una rendita AVS di fr. 1608.– mensili (a loro volta non
contestati) e la prestazione previdenziale della “__________ __________ ” in
una prestazione per vecchiaia di fr. 1619.– mensili (act. LXXXVI, 5° foglio:
rendita annua di fr. 19 428.–), onde un reddito complessivo di fr. 3227.–
mensili (quello, appunto, constatato dal Pretore). A ragione l’appellante fa
valere però che il primo giudice ha trascurato “le prestazioni supplementari”
percepite dal coniuge al raggiungimento del 65° anno di età, ovvero il versamento
di un capitale di vecchiaia di fr. 15 253.– da parte della “__________
__________ ” (somma riconosciuta dal marito: osservazioni all’appello, pag. 3 a
metà; act. LXXXVI, 6° foglio). Il reddito di siffatto capitale va calcolato,
con ogni evidenza, negli introiti del beneficiario. Se non che, un capitale di
fr. 15 253.– non può rendere fr. 200.– mensili, come asserisce l’appellante. Ai
saggi d’interesse odierni (determi-nanti ai fini di un mero giudizio
provvisionale) tutto quanto si può ricavare depositando una somma del genere al
risparmio non eccede un decimo di quanto la moglie pretende. Nell’appello
adesivo l’interessato si dichiara disposto in ogni modo, proprio nell’ipotesi
in cui questa Camera “ritenesse che il giudice di prima istanza non ha
sufficientemente considerato i fr. 15 253.– versati all’appellato quale
capitale di vecchiaia”, a convertire tale somma in una rendita mensile di fr.
106.– (memoriale, pag. 5 in fondo). Non vi è motivo per scostarsi da tale
offerta, favorevole alla moglie, sicché il reddito del marito dal 1° aprile
1997 va stabilito in fr. 3333.– mensili.
-
Per quanto attiene
al fabbisogno minimo del marito, l’appellante contesta l’indennità di fr. 150.–
mensili per spese di trasporto che il Pretore ha riconosciuto all’istante
“considerato il suo stato invalidante e la conseguente necessità di far capo a
un autoveicolo per recarsi dal medico, per le provviste ecc.” (decreto, consid.
6). A suo avviso solo spese di trasferta a scopi professionali possono essere
inserite nel fabbisogno minimo mensile, esclusa ogni altra necessità.
L’argomentazione non può essere condivisa. Che il marito sia invalido all’80%
non è messo in discussione (decisione 29 maggio 1995 dell’Ufficio AI Ticino:
atti AI richiamati, 3° foglio). Certo, egli non ha documentato le spese
effettive sostenute in esito al suo stato invalidante, nondimeno l’indennità di
fr. 150.– mensili appare ragionevole, a un sommario esame e secondo l’ordinario
andamento delle cose, ove appena si pensi che – a parte la citata indennità –
il fabbisogno minimo dell’istante si riduce in pratica al minimo esistenziale
del diritto esecutivo. Per comune esperienza, del resto, la somma in questione
copre solo una quota ridotta (non più di un quarto) di quel che costerebbe
mediamente un’utilitaria. Si tratta di un onere senz’altro sopportabile da un
bilancio familiare abbondantemente in attivo (infra, consid. 5).
-
Da ultimo
l’appellante chiede che la riduzione del contributo alimentare decorra soltanto
dal 1° luglio 1997, sottolineando che durante la procedura di modifica il
marito ha continuato a versarle l’importo di fr. 1550.– mensili pattuito il 23
giugno 1995, sicché una riduzione già dal 1° gennaio 1997 la obbligherebbe a
rimborsare oltre fr. 5000.– percepiti in eccesso. La sua modesta capacità
finanziaria non le consentirebbe un esborso simile.
a) Un
decreto cautelare che modifica un assetto provvisionale vigente ha effetto, in
linea di massima, per il futuro. Il giudice può nondimeno, per ragioni di
equità, far decorrere la modifica già dalla presentazione dell’istanza (o da
qualsiasi momento intermedio fra la presentazione dell’istanza e l’emana-zione
del decreto: Bühler/Spühler in: Berner
Kommentar, 3ª edizione, nota 445 ad art. 145 CC; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo
1995, pag. 545 note 77 e 78). Nel caso in esame il marito ha postulato la modifica
il 4 ottobre 1996 e il Pretore ha statuito il 3 giugno 1997, reputando “giudizioso”
far decorrere la riduzione del contributo dal 1° gennaio 1997 (decreto, consid.
8). La questione è di sapere se ciò risponda a criteri equitativi oppure se il
Pretore dovesse attenersi al principio – invocato dall’appellante – per cui un
decreto di modifica esplica effetti solo dopo la sua emanazione.
b) Far
decorrere la riduzione del contributo alimentare solo dall’emanazione del
decreto – come chiede l’appellante – configurerebbe in realtà, nella
fattispecie, una soluzione del tutto iniqua per il marito. Questi ha postulato
la riduzione del contributo il 4 ottobre 1996 invocando una diminuzione di
reddito che, se non era quella accertata dal Pretore (sopra, consid. 2a),
giustificava quanto meno una modifica dell’as-setto provvisionale. Se non che,
per statuire sulla domanda il Pretore ha impiegato 8 mesi, ciò che non può
tornare a scapito del solo istante. Se la decisione fosse intervenuta tempestivamente,
verso la fine del 1996, la modifica avrebbe dispiegato effetti all’inizio del
1997. La decorrenza dal 1° gennaio 1997 appare quindi sorretta da ragioni
oggettive. È possibile che nel frattempo l’appellante abbia incassato contributi
in eccesso, ma a prescindere dalla circostanza che l’eventuale differenza potrà
ancora formare oggetto di conguaglio alla liquidazione del regime matrimoniale
(e nel ricorso non si pretende il contrario), l’interessata non può seriamente
dolersi di avere consumato l’intero capitale ricevuto quando essa stessa sapeva
che una riduzione del contributo sarebbe intervenuta. Basti ricordare che essa
medesima aveva consentito, davanti al Pretore, a una riduzione sino a fr.
1350.– mensili e che nell’appello essa nemmeno pretende di avere diritto a un
contributo superiore a fr. 1000.– mensili. Invocare l’equità in condizioni
siffatte significa prevalersi del fatto compiuto, ciò che non può evidentemente
essere tutelato.
- Per concludere, il
quadro economico della famiglia si presenta come segue:
Periodo
dal 1° gennaio al 31 marzo 1997
Reddito del marito fr.
4005.— mensili
Reddito
della moglie fr. 2008.— mensili
fr.
6013.— mensili
Fabbisogno
minimo del marito fr. 2284.05 mensili
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 1983.80 mensili
fr.
4267.85 mensili
Eccedenza fr.
1745.15 mensili
Metà
eccedenza fr. 872.60 mensili
Contributo
per la moglie (arrotondato):
fr. 1983.80 +
fr. 872.60 ./ fr. 2008.– fr. 850.— mensili
Periodo dal
1° aprile 1997 in poi
Reddito del
marito fr. 3333.— mensili
Reddito
della moglie fr. 2008.— mensili
fr.
5341.— mensili
Fabbisogno minimo del marito fr.
2284.05 mensili
Fabbisogno
minimo della moglie fr. 1983.80 mensili
fr.
4267.85 mensili
Eccedenza fr.
1073.15 mensili
Metà
eccedenza fr. 536.60 mensili
Contributo per la moglie
(arrotondato):
fr.
1983.80 + fr. 536.60 ./. fr. 2008.– fr. 510.— mensili
L’appello principale va
accolto entro tali limiti e il decreto impugnato riformato di conseguenza.
II. Sull’appello adesivo
-
L’appellante adesivo
dichiara in primo luogo la sua disponibilità, nel caso in cui questa Camera
ritenesse insufficientemente considerato da parte del Pretore l’incasso di fr.
15 253.– come capitale di vecchiaia, a convertire tale incasso in una rendita
mensile di fr. 106.–. Di tale disponibilità questa Camera ha già tenuto conto
trattando l’appello principale (consid. 2b). Al riguardo il ricorso adesivo è
quindi senza oggetto, a prescindere dalla circostanza che l’argomentazione
poteva senz’altro essere addotta nelle osservazioni al ricorso principale.
-
Il Pretore ha
computato un onere fiscale di fr. 360.– mensili nel fabbisogno minimo del
marito e uno di fr. 130.– mensili nel fabbisogno minimo della moglie.
L’appellante adesivo fa valere che, in base a una tassazione intermedia del 17
ottobre 1994, tale onere ammonterebbe in realtà a fr. 564.50 mensili per quanto
lo concerne e a fr. 214.– mensili per quanto si riferisce alla moglie.
Quest’ultima contesta carichi tanto elevati. Ora, agli atti non figura alcuna
tassazione intermedia del 17 ottobre 1994, nemmeno tra i documenti richiamati.
Non è possibile verificare quindi sulla scorta di quale reddito imponibile argomenti
l’interessato. In assenza di ulteriore motivazione, del resto, a un esame meramente
sommario come quello che governa le procedure cautelari un carico fiscale di
fr. 564.50 mensili appare inverosimile non solo per rapporto al reddito
dell’istante dopo il pensionamento (il contributo alimentare è tassato nella
partita fiscale della moglie), ma anche per rapporto a quanto l’istante ha
percepito dal 1° gennaio al 31 marzo 1997. In proposito l’appello adesivo è destinato
perciò all’insuccesso.
-
L’appellante adesivo
chiede infine che la riduzione del contributo litigioso decorra non dal 1°
gennaio 1997, ma già dal 4 ottobre 1996, ovvero dalla data dell’istanza. La
richiesta non può essere accolta. Come si è spiegato, di massima un decreto
cautelare che modifica un assetto provvisionale vigente ha effetto solo per il
futuro. La decisione di far retroagire la modifica dalla presentazione
dell’istanza dev’essere confortata da motivi di equità. In concreto il Pretore
ha già anticipato gli effetti della riduzione rispetto al momento in cui ha
emanato il decreto e tale decisione sfugge alla critica (sopra, consid. 4b). Un’anticipazio-ne
ulteriore non si giustifica, tanto meno se si pensa che l’appel-lante adesivo
non suffraga la sua richiesta di alcuna seria giustificazione d’ordine
equitativo. Anche al riguardo il ricorso adesivo si rivela così privo di
consistenza.
III. Sulle spese e le
ripetibili
-
Visto l’esito
dell’appello principale, da accogliere parzialmente, si giustifica di suddividere
gli oneri di procedura in ragione di metà ciascuno e di compensare le ripetibili
(art. 148 cpv. 2 CPC). L’appellante adesivo, soccombente, sopporta invece i
costi del suo ricorso, con obbligo di rifondere alla controparte un’adeguata
indennità per ripetibili (art. 148 cpv. 1 CPC). Il dispositivo sugli oneri
processuali di prima sede può rimanere invariato, il giudizio odierno non
incidendo apprezzabilmente su importi tanto modesti. Quanto ai costi di
appello, essi sono commisurati all’importanza del litigio.
-
L’appellante
principale postula davanti a questa Camera il beneficio dell’assistenza
giudiziaria. V’è tuttavia da domandarsi se l’interessata, con un margine di
almeno fr. 536.60 mensili sul suo fabbisogno minimo, versi in grave
ristrettezza (art. 155 CPC). Sia come sia, i costi di una causa di divorzio
sono a carico dell’unione coniugale; l’assistenza giudiziaria dello Stato è puramente
sussidiaria (Bühler/Spühler, op.
cit., nota 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15; Bräm in: Zürcher Kommentar, Zurigo
1993, nota 138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82). Il coniuge che non è
in grado di sopperire alle spese di una causa di divorzio (compresa un’even-tuale
procedura di appello) ha diritto di ottenere prestazioni dello Stato, quindi,
solo ove l’altro coniuge non sia in grado di fornirgli un’adeguata provvigione ad
litem (Hinderling/Steck, op.
cit., pag. 552 nota 5 con numerosi rinvii di dottrina e giurisprudenza). Nel
caso specifico l’istante non pretende che al marito mancassero le possibilità
di finanziare, nella misura del necessario, i costi dell’ appello principale.
Anzi, stando agli atti il marito risulta possedere sostanza immobiliare per un
valore di oltre fr. 100 000.– (act. LXXI). Quanto al costo delle osservazioni
all’appello adesivo, l’indennità per ripetibili rende la richiesta di
assistenza giudiziaria finanche senza oggetto.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello principale è
parzialmente accolto e il dispositivo n. 1 del decreto impugnato così riformato
:
L’istanza
del 4 ottobre 1996 è parzialmente accolta, nel senso che __________ __________
__________ è tenuto a versare in via provvisionale alla moglie __________
__________, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi
alimentari:
fr.
850.– dal 1° gennaio al 31 marzo 1997;
fr.
510.– dal 1° aprile 1997 in poi.
Per il resto l’appello
principale è respinto e il decreto impugnato è confermato.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dall’appellante principale è respinta.
-
Gli oneri processuali
dell’appello principale, consistenti in :
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
-
Nella misura in cui non è
senza oggetto, l’appello adesivo è respinto.
-
Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in :
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
fr.
250.–
sono
posti a carico dell’appellante adesivo, che rifonderà alla controparte fr.
800.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. dott. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera.
Per la prima Camera civile del Tribunale
d’Appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster