Interpretation request rejected for alleged calculation error

11.1997.105Altro tribunale18 lug 1997Dismissed

Sintesi

The I Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal considered an interpretation request against its own divorce judgment of 20 May 1997. The applicant claimed a calculation error in the wife’s minimum needs and argued that the alimony should be reduced from CHF 705 to CHF 535 per month. The court held that the calculation was correct under Art. 339(1) CPC: the wife’s needs were properly set at CHF 2,700, and the alleged error in the applicant’s remaining surplus did not affect the appeal result. The request was dismissed; fees and expenses were waived, and no compensation was awarded because the respondent filed no observations.

Regest

Art. 339 cpv. 1 CPC; interpretation/correction of judgments is limited to material drafting errors and simple calculation mistakes, including in the dispositive part. A correction is only admissible where the alleged mistake is objectively identifiable in the judgment itself and capable of affecting the operative result. Where the challenged arithmetic is correct, an error in a collateral calculation that does not influence the outcome does not justify interpretation. Cost allocation may exceptionally be adjusted on equitable grounds even when the applicant is unsuccessful; party compensation may be refused if the opposite party filed no observations.

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1997.105

Data decisione, Autorità: 18.07.1997, ICCA

Incarto n. 11.97.00105

Lugano 18 luglio 1997/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

sedente per statuire sull’istanza di interpretazione 17 giugno 1997 presentata da


-__________ __________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)

relativa alla sentenza emessa da questa Camera il 20 maggio 1997 (..__________) nella causa di divorzio che l’ha opposto a


__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

esaminati gli atti

posti i seguenti

punti di questione: 1. Se dev’essere accolta l’istanza di interpretazione presentata da __________ -__________ __________;

Il giudizio sulle spese e le ripetibili.

Ritenuto

in fatto: che con sentenza del 20 maggio 1997 la I Camera civile di appello ha obbligato __________ -__________ __________, in parziale riforma della decisione emessa il 6 maggio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, a versare alla moglie __________ una pensione alimentare di fr. 705.– mensili sulla base dell’art. 152 CC;

che il 17 giugno 1997 __________ __________ __________ ha presentato alla Camera un’istanza di interpretazione in cui fa valere un errore di calcolo, essendo stato fissato il fabbisogno minimo della moglie in fr. 2’700.– dal 1° giugno 1997 (sentenza, pag. 10 consid. 8a in fondo), mentre tale fabbisogno ammonterebbe a fr. 2’530.–, di modo che la pensione alimentare sarebbe di fr. 535.– mensili;

che __________ __________ non ha formulato osservazioni;

considerando

in diritto: che a norma dell’art. 339 cpv. 1 CPC la correzione di una sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplice errori di calcolo, anche nei dispositivi, va richiesta in via di interpretazione;

che l’istanza di __________ -__________ __________ riguarda un asserito errore di calcolo relativo al fabbisogno minimo della moglie;

che tuttavia, contrariamente all’opinione dell’istante, la locazione di fr. 850.– mensili non deve essere aggiunta al fabbisogno della moglie fino al 31 maggio 1997, maggiorato del 20% (fr. 1’680.–);

che infatti il fabbisogno minimo calcolato dal Pretore, non contestato, aumentato della locazione di fr. 850.– e del supplemento del 20%, ammonta a fr. 2’700.– (fr. 1’400.– + fr. 850.– + fr. 450.–), onde l’inconsistenza del preteso errore;

che, invero, un errore di calcolo si ravvisa in merito alla possibilità per l’istante di far fronte al contributo (sentenza, consid. 9), poiché allo stesso rimane un’eccedenza di fr. 1’320.– (e non di fr. 1’490.–), ciò che tuttavia non ha alcuna incidenza sull’esito dell’appello;

che l’istanza di interpretazione presentata da __________ -__________ __________ risulta quindi infondata;

che per quanto concerne gli oneri dell’attuale giudizio appare equo – viste le circostanze del caso – esentare l’istante da tasse e spese, ancorché risulti soccombente, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, che ha rinunciato a formulare osservazioni;

per questi motivi,

pronuncia: 1. L’istanza di interpretazione è respinta.

  1. Non si riscuotono tasse e spese né si assegnano ripetibili.

  2. Intimazione a:

– avv. __________ __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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