AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.6
Data decisione, Autorità:
17.07.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00006
Lugano
17 luglio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione del 1° marzo 1994 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, ora in __________
(patrocinata
dall’avv. dott. __________, ____________________
esaminati
gli atti
posti
i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 5 gennaio 1996
presentata da __________ __________ -__________ contro la sentenza emanata il 4
dicembre 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 28
dicembre 1990, passata in giudicato, il Pretore supplente della giurisdizione
di Mendrisio Nord ha pronunciato il divorzio tra __________ (1958) e __________
nata __________ (1966), ha affidato il figlio __________ (1985) alla madre, con
un diritto di vista per il padre, e ha obbligato quest’ultimo a versare un
contributo alimentare mensile di fr. 800.– indicizzato per il figlio.
__________ si è risposato
con __________a, dalla quale ha avuto la figlia __________ (1993) e abita a
. __________ __________ - vive con __________ __________;
da __________ si è trasferita a __________ e ora risiede a __________.
B. A seguito di un
alterco avvenuto a Lugano il 3 febbraio 1994 tra __________ __________ e
__________ __________, in occasione del quale quest’ultimo ha affibbiato una
sberla al ragazzo, __________ __________ ha ottenuto il 10 febbraio 1994 dal
Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord l’affidamento in via supercautelare
del figlio __________. Accertata l’incompetenza territoriale del giudice adito,
il 1° marzo 1994 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, chiedendo in modifica della sentenza di divorzio del 28 dicembre
1990 l’affidamento, già in via cautelare, del figlio , riservato il
diritto di visita per la madre. Con decreto supercautelare del giorno stesso il
Pretore ha affidato il figlio al padre. All’udienza del 23 marzo 1994, indetta
per il contraddittorio, la madre si è opposta al cambiamento di affidamento. I
genitori si sono accordati nondimeno sul diritto di visita per la madre,
fissato in tre ore settimanali da esercitare in presenza di una persona di
fiducia del bambino. Nella sua risposta del 23 marzo 1994 __________ __________
- si è opposta alla petizione e in via riconvenzionale ha postulato
una limitazione del diritto di visita del padre stabilito con la sentenza di
divorzio del 28 dicembre 1990.
Nei successivi atti
scritti ogni parte ha mantenuto le proprie richieste, l’attore opponendosi alla
domanda riconvenzionale. Il diritto di visita è stato oggetto di varie istanze
cautelari ed è stato regolato da ultimo con decreto dell’11 novembre 1994, nel
quale il Pretore l’ha fissato in due sabati (il 1° e il 3°) e in due domeniche
(la 2a e la 4a) al mese tale diritto della madre.
C. Ultimata
l’istruttoria, durante la quale il dott. __________ __________ ha allestito il
24 febbraio 1995 un referto peritale (completato il 28 aprile successivo) ed è
stato personalmente sentito il 20 giugno 1995, entrambe le parti hanno
presentato un memoriale conclusivo. Nel proprio allegato del 23 ottobre 1995
__________ __________ ha ribadito la sua richiesta di affidamento del figlio,
senza prendere posizione in merito al diritto di visita per la madre. Nel suo
memoriale dell’11 ottobre 1995 __________ __________ -__________ ha concluso
per il rigetto della petizione e per l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale.
Le parti hanno rinunciato al dibattimento finale.
D. Statuendo il 4
dicembre 1995, il Pretore ha accolto la petizione e ha affidato il figlio
__________ al padre fissando il diritto di visita della madre in due fine
settimana al mese, dalle 09.00 del sabato alle 20.00 della domenica, in due
settimane durante il periodo estivo e in una settimana durante il periodo
invernale. Le spese (salvo quelle della perizia assunte dallo Stato) con una
tassa di giustizia di fr. 2’000.– sono state poste a carico delle parti in
ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. Contro la predetta
sentenza __________ __________ -__________ è insorta con un appello del 5
gennaio 1996 in cui chiede, in riforma del giudizio impugnato, il rigetto della
petizione e l’accoglimento della sua domanda riconvenzionale. Nelle sue osservazioni
del 13 febbraio 1996 __________ __________ conclude per il rigetto del gravame.
F. Le parti sono state
sentite personalmente all’udienza del 24 settembre 1996. Il 14 novembre
successivo l’attore ha inviato a questa Camera una dichiarazione del controllo
abitanti di __________, sulla quale la convenuta ha potuto prendere posizione.
Considerando
in diritto: 1. La dichiarazione del 14
novembre 1996 che attesta il trasferimento di domicilio della convenuta da
__________ a __________ è ricevibile. L’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC vieta
invero di addurre nuovi fatti o mezzi di prova nuovi in appello, ma per il
diritto federale le relazioni tra genitori e figli minorenni sono rette dal
principio inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c; 119 II 203 consid.
1). In concreto la citata dichiarazione può quindi essere acquisita agli atti,
il diritto di essere sentito dell’appellante essendo stato salvaguardato. Del
resto, trattandosi di una causa retta dal principio inquisitorio, il giudice di
ogni grado accerta d’ufficio le prove, senza essere vincolato dalle
dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di mezzi probatori e chiarisce
la fattispecie di propria iniziativa. L’autorità di secondo grado, in particolare,
può assumere le prove più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung,
in: Festschrift Hegnauer, Berna 1986, pag. 610 segg.).
-
Il Pretore ha
rilevato che la conflittualità instauratasi tra i genitori, una certa rigidità
educativa della madre, una qual permissività del padre e il malessere del
figlio durante gli ultimi tempi del suo affidamento alla madre erano
circostanze nuove, non ancora manifestatesi al momento del divorzio. Appurato
che entrambi i genitori sono idonei alla custodia del figlio, egli ha ritenuto
l’affidamento al padre più concreto, mentre quello alla madre più idoneo dal
profilo teorico-deduttivo, ossia fondato su miglioramenti attitudinali
riscontrati successivamente dal perito. Egli ha tenuto conto inoltre della
volontà del figlio, che non voleva tornare dalla madre, e dopo avere constatato
che la madre non garantiva maggiore disponibilità a occuparsi personalmente del
figlio, ha concluso per l’accoglimento della petizione e ha affidato __________
al padre, soluzione che appariva preferibile anche per il futuro.
-
L’art. 157 CC
stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata circa le
relazioni tra genitori e figli in caso di mutate circostanze “per causa di
matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. La
modifica della sentenza non è destinata a rimettere in causa la ponderazione
d’interessi operata dal giudice del divorzio, bensì ad adattare la sentenza a sopravvenuti
mutamenti di situazione riguardanti essi il figlio o i genitori (DTF 120 II 178
consid. 3a; SJ 1995 pag. 123 con riferimenti ). Una modifica è possibile solo
nel caso in cui vi sia un rilevante e duraturo mutamento di circostanze e che
la nuova disciplina si imponga per il bene del figlio. Entrano in linea di
conto le nuove circostanze che, per rapporto alla situazione esistente al
momento del divorzio, sono determinanti per fissare i diritti e i doveri dei
genitori secondo gli art. 156, 285 e 286 CC (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, n. 73 e 102 ad art. 157). Né bisogna essere troppo severi al
proposito: per modificare un diritto di visita, ad esempio, basta che le
previsioni del giudice del divorzio circa le relazioni personali tra il
genitore non assegnatario e il figlio si rivelino errate, sicché il
mantenimento della regolamentazione in vigore rischi di pregiudicare il bene
del figlio (DTF 111 II 408 consid. 3 in fine).
-
L’appellante
sostiene che in concreto l’art. 157 CC non è applicabile poiché non è
sopravvenuta alcuna modifica delle circostanze, dall’emanazione della sentenza
di divorzio, tale da giustificare una diversa regolamentazione. Essa ritiene
che la conflittualità instauratasi tra i genitori, la propria rigidità
educativa e quella permissiva del padre erano già date prima della pronuncia
del divorzio, mentre il malessere denotato dal figlio durante gli ultimi tempi
è in contraddizione con l’attuale senso di colpa del ragazzo per aver voluto
cambiare la situazione.
a) Che la
situazione tra i genitori non si sia apprezzabilmente modificata nel tempo è possibile.
Dalla perizia si evince che gran parte della conflittualità ancora esistente
tra le parti è dovuta all’esacerbarsi di piccole differenze di carattere, di
personalità e di cultura che hanno portato alla disunione matrimoniale (perizia
pag. 29). Alla nascita del figlio le differenze tra i genitori si sono acuite
(perizia pag. 31) e si sono palesati diversi criteri educativi, più rigido
quello materno, più permissivo quello paterno. Dopo la separazione queste differenze
si sono polarizzate sempre più e il figlio si è trovato coinvolto in un
conflitto coniugale insolubile.
b) Dopo
l’emanazione della sentenza di divorzio, tuttavia, si è notevolmente modificata
– come ha rilevato il Pretore – la situazione del figlio già per la circostanza
che il 1° marzo 1994 __________ è affidato alle cure del padre. Visto retrospettivamente,
tale cambiamento di affidamento può anche apparire – se non improvvido –
affrettato, l’istruttoria avendo dimostrato che l’alterco tra il convivente
della madre e il ragazzo era solo un episodio increscioso e isolato. Resta il
fatto che da quel momento, però, il figlio abita con il padre, nell’ambito di
una nuova famiglia, e frequenta le scuole a __________. Certo, la decisione di
un giudice delle misure provvisionali non vincola il giudice della separazione
o del divorzio ove appena si consideri che, in caso contrario, tale decisione
pregiudicherebbe il merito (per la procedura di divorzio: Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar, Ergänzungsband
1991, n. 208 ad art. 145 e 62 segg. ad art. 156; Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungs-recht,
Zurigo 1995, pag. 404 segg.; DTF 117 II 354 consid. 3 con rinvio). Se non che,
nella fattispecie non si può disconoscere che gli effetti della decisione
cautelare si sono protratti per un lungo periodo. Inoltre, come ha sottolineato
il perito giudiziario, già prima dell’episodio del 3 febbraio 1994 il figlio
dava segni di insofferenza verso il modello educativo della madre; con il
trascorrere del tempo egli aveva maturato il convincimento, in sostanza, che
l’unico modo per sfuggire a tale insofferenza, a tale disagio, era quello di
andare a vivere dal padre (perizia, pag. 35). Non che la volontà del figlio appaia
determinante; è senz’altro possibile altresì che il ragazzo si senta, oggi, inconsciamente
colpevole del cambiamento di situazione. Ma ciò non dispensa il giudice dal considerare
la situazione venutasi a creare e dal valutare se un cambiamento appaia ancora
nell’interesse del figlio.
- L’appellante
asserisce che in caso di pari idoneità educativa dei genitori, il figlio le
deve essere comunque essere attribuito, poiché la prognosi sul bene del figlio
deve essere fatta al momento dell’emanazione della sentenza di divorzio.
Non è in discussione, in
concreto, che entrambi i genitori siano atti a occuparsi del figlio. Il perito
ha affermato che tutti e due sono idonei all’affidamento, con qualche
preferenza per la madre, in generale più rispettosa delle differenze (perizia,
pag. 40). Egli ha precisato che i genitori hanno metodi educativi diversi,
diventati con gli anni quasi antinomici (delucidazione scritta, pag. 6),
soggiungendo altresì che ambedue le parti hanno punti deboli. La madre, in
particolare, denota una certa rigidezza educativa, mentre il padre ha una certa
qual difficoltà a capire chi non la pensa come lui. In sostanza, nondimeno,
tali svantaggi si equivalgono e tutto sommato i genitori hanno dimostrato di
essere in grado di correggerli (verbale 20 giugno 1995, pag. 1-2).
-
Come già stabilito
per l’attribuzione di figli in tenera età (DTF 117 II 357 consid. 4a), anche
per i ragazzi in età scolastica la preferenza non va data sistematicamente alla
madre, né è giustificato derogare al principio della parità dei genitori quando
entrambi dispongono della medesima capacità di curare ed educare la prole. Se i
genitori offrono condizioni equivalenti e le loro capacità educative sono
equiparabili, la preferenza va accordata al genitore che, tenuto conto delle
circostanze, è in grado di offrire al figlio le garanzie per un miglior
sviluppo psichico, morale, intellettuale e sociale in funzione della sua età.
Il criterio della stabilità delle relazioni entra in considerazione solo se le
citate condizioni, e pertanto la possibilità di occuparsi personalmente del
figli, possono ritenersi equivalenti in entrambi i genitori (DTF 117 II 355 consid.
3, 115 II 209 consid. 4a, 115 II 319 consid. 2 con riferimenti).
-
Per quel che
riguarda la situazione del figlio, il perito ha avuto modo di rilevare – come
detto – che già prima del 3 febbraio 1994 il ragazzo dava segni di scontentezza
manifestatisi, per esempio, nel comportamento a scuola, nell’insubordinazione
ai genitori, in particolare nei confronti della madre, verso la quale egli
assumeva un comportamento provocatorio. Anche se con la madre trascorreva
momenti piacevoli e affettuosi, __________ non si sentiva capito da lei; si
rendeva conto che la madre esigeva un comportamento corretto, una coerenza di
vita alla quale il padre dava meno importanza. Il padre, da parte sua, gli riservava
maggiori attenzioni e gli offriva un ambiente più consono ai suoi affetti
(perizia, pag. 34). La maestra di __________ ha confermato che nell’anno
scolastico 1992/93 e nella prima parte di quello successivo il ragazzo ha
mostrato difficoltà comportamentali e di approccio sia con i maestri sia con i
compagni (deposizione __________ __________ __________; doc. 3). Il perito ha
ricondotto tali problemi al rapporto con il padre e la madre (delucidazione
scritta del 28 aprile 1995). In tale contesto si situa l’episodio del 3
febbraio 1994, che è avvenuto quasi per caso, e che ha determinato __________ a
provocare il cambiamento di situazione.
Dopo il trasferimento dal
padre il perito ha constatato che __________ non sembrava contento, quantunque
l’ambiente di __________ sia caloroso e positivo, pieno di cure e attenzioni
(perizia pag. 39 seg.). Nella delucidazione scritta egli ha nondimeno concluso
che, prescindendo dalle difficoltà nei confronti della madre, con la nuova
famiglia il ragazzo si trovava bene (pag. 4, risposta 13). La docente di scuola
ha dichiarato che nella seconda metà dell’anno 1993/94 il comportamento
all’allievo è migliorato, che il ragazzo le appariva più sereno, più tranquillo
e quasi più responsabile (deposizione __________ __________ __________). Se non
che, nell’anno scolastico 1995/96 i problemi sembrano essere riemersi, tant’è
che i docenti parlano ancora di difficoltà (si vedano i giudizi del corpo insegnante).
Dai giudizi inerenti alla prima parte dell’anno 1995/96 risulta inoltre che più
di una volta il figlio non ha svolto i compiti a casa, ciò desta qualche
perplessità sulle reali attenzioni del padre. In seguito però la situazione è
migliorata. Questa sola circostanza non basta pertanto a ritenere il padre
inidoneo all’affidamento.
-
Questa Camera ha
accertato che l’appellante è impiegata al 90% presso la __________ (verbale 24
settembre 1996). Essa dichiara di non avere difficoltà a ridurre il suo grado
di occupazione al 50%, poiché il lavoro le consente una certa flessibilità e
precisa di essersi trasferita il 1° marzo 1996 a __________ in un appartamento
di 4½ locali con __________ __________, cui è legata sentimentalmente da cinque
anni. Con lettera del 7 dicembre 1996 essa ha poi confermato di essersi trasferita
a __________, pur mantenendo un appartamento a __________, e di avere cambiato
lavoro. Il padre, dal canto suo, abita a __________ con la nuova famiglia. Ha
spiegato di essere diventato proprietario due anni fa della ditta paterna di
arredamento, insieme con il fratello, e di poter quindi organizzare liberamente
i suoi orari di lavoro, che di regola vanno dalle 7.00 alle 12.00, mentre il
negozio chiude alle 18.30. Egli lavora il sabato, ma prende libero un altro
giorno della settimana. Del figlio si occupa concretamente la seconda moglie.
-
Nella fattispecie la
disponibilità di tempo della madre non può essere considerata apprezzabilmente
superiore a quella del padre. Certo, fin quando era a __________, essa poteva
ridurre il suo grado di occupazione al 50%, ma la possibilità per la madre di
organizzare liberamente il proprio tempo di lavoro non permette di accordarle,
per questo solo fatto, una preferenza. Si aggiunga che la disponibilità della
madre è solamente teorica, nel senso che, per quanto flessibile, il suo lavoro
si estende su tutta la giornata, né risulta che il datore di lavoro le conceda
una libertà equiparabile a quella del padre del ragazzo. È vero che di
__________ si occupa prevalentemente la seconda moglie dell’appellato, ma ciò
non toglie che quest’ultimo trascorre con il figlio il tempo libero e non
sembra avere delegato alla moglie le sue responsabilità educative. Quanto alla
situazione logistica, essa appare adeguata in entrambi i casi (abitazione del
padre a __________o, appartamento della madre a __________o). Tutto si ignora
per contro della situazione logistica della madre a __________.
-
Le relazioni del
figlio con la seconda moglie del padre e con il convivente della madre
risultano buoni. Il perito ha rilevato che la seconda moglie del padre è una persona
affidabile (perizia, pag. 20) e la stessa ha affermato di non avere problemi
con il ragazzo (deposizione __________ __________), mentre il padre ha
descritto come “ottimi” i loro rapporti (verbale 24 settembre 1996). Per quanto
concerne il convivente della madre, il perito lo ha ritenuto di normale
intelligenza, equilibrato, non particolarmente aggressivo, che ha lasciato
trasparire sensibilità, capacità di avvertire rammarico e desiderio di riparare
(perizia, pag. 26). D’altro canto non vi sono elementi per dubitare del fatto
che, dato il tempo trascorso dal 3 febbraio 1994, il ragazzo si sia riappacificato
con lui (verbale del 24 settembre 1994). Si aggiunga che il procedimento penale
a carico di quest’ultimo è terminato il 6 agosto 1996 con una sentenza di
assoluzione del Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, e che un ricorso presentato
dal padre in rappresentanza del figlio è stato respinto il 15 luglio 1997 dalla
Corte di cassazione e revisione del Tribunale di appello (inc. 17 96.50). Ogni
contenzioso sembra quindi chiuso.
-
Qualche perplessità
sussiste, invero, per quanto riguarda le relazioni odierne del figlio con il
genitore non affidatario. Con la sentenza impugnata il Pretore ha fissato il
diritto di visita della madre in due fine settimana al mese, due settimane in
estate e una settimana in inverno. All’udienza del 24 settembre 1996 la madre
si è lamentata di aver potuto vedere il figlio nell’estate del 1996 una sola
volta per una giornata, oltre alle due settimane previste, e di avere problemi
con i contatti telefonici. Essa ha detto inoltre che in un caso ha dovuto far
intervenire la polizia comunale di __________ per attestare che, a dispetto di
precedenti accordi, il figlio non le era stato consegnato per l’esercizio del
diritto di visita (constatazione del 20 giugno 1996 e corrispondenza
anteriore). Il padre, pur affermando la massima disponibilità, ha confermato
che sono intercorsi disguidi durante il periodo delle vacanze e ha messo in
dubbio i contatti telefonici madre-figlio. L’episodio del 15 giugno 1996
(appuntamento mancato) risulta però isolato e non permette di concludere che il
padre ostacoli il diritto di visita. Giova però avvertire l’appellante che
malintesi del genere non sono ammissibili, il bene del figlio essendo di
mantenere rapporti intensi e costanti con entrambi i genitori. Il dottor
__________ ha del resto indicato che __________ descrive positivamente i
momenti trascorsi con la madre. Inoltre l’art. 274 cpv. 1 CC prescrive che
padre e madre devono astenersi da tutto quanto alteri i rapporti del figlio con
l’altro genitore, il diritto alle relazioni personali potendo essere negato o
revocato se pregiudica il bene del figlio (cpv. 2). Il padre deve pertanto seguire
con scrupolo la regolamentazione del diritto di visita stabilito dal Pretore e
attenervisi, con l’avvertenza che in caso contrario l’assetto vigente potrà
essere modificato.
-
Dal referto peritale
emerge inoltre un aspetto caratteriale del padre che deve essere corretto nell’interesse
del figlio. A detta del perito, infatti, il padre fatica molto ad accettare le
differenze e a capire gli altri quando non la pensano come lui. A ciò si aggiunge
un oscuro bisogno di rivalsa nei confronti di chi l’ha abbandonato, che fa
scattare meccanismi rivendicativi sui quali può perdere il controllo (perizia,
pag. 33 e 40). Sotto questo profilo il figlio può recepire messaggi negativi,
suscettibili di deprezzare l’immagine materna (perizia pag. 41). Il perito ha
finanche aggiunto che, se al momento attuale il figlio vive meglio
l’affidamento al padre, a lungo termine, soprattutto se il padre non provvederà
a modificare profondamente la sua attitudine con l’aiuto di una persona
qualificata, tale soluzione potrebbe anche rivelarsi inidonea al bene del
figlio (perizia, pag. 42). In concreto l’istruttoria non ha lasciato trasparire
episodi durante i quali il padre avrebbe minato l’immagine materna. Dal mese di
settembre 1994 l’attore è seguito dal dottor __________ (deposizione dell’11
settembre 1995), che non ritiene necessaria una terapia individuale per
migliorare i rapporti con la ex moglie (verbale 20 giugno 1995 pag. 3). Al
momento attuale la situazione di fatto del figlio è nota e corrisponde al suo
interesse. Se in futuro dovessero manifestarsi concretamente atteggiamenti
paterni in contrasto con il bene del figlio, in particolare per quel che concerne
i rapporti con la madre, l’affidamento al padre potrà essere riconsiderato.
-
L’appellante si duole
del fatto che in sostanza il Pretore ha mantenuto la situazione esistente. Come
si è già visto, esaminando retrospettivamente il caso la decisione supercautelare
del 1° marzo 1994, emanata a ogni modo sulla base di documenti medici
attestanti le lesioni al figlio, appare fors’anche poco ponderata e finanche
emotiva. Ciò non toglie che da quella data il figlio è affidato alle cure del
padre, con cui sta bene (verbale 20 giugno 1995, pag. 2). È vero che in sede
provvisionale il criterio della stabilità deve essere relativizzato, ma ciò non
significa che sia privo d’importanza e che consenta di ignorare una situazione
invalsa. Un nuovo cambiamento di vita e di abitudini, sia pure a distanza di
qualche anno, dovrebbe in ogni caso essere sorretto da ragioni preminenti. La
scelta di __________ di rimanere con il padre non è di per sé decisiva (DTF 111
II 405), ma il perito ne ha tenuto conto (perizia, pag. 41) e anche il dottor
__________ ha confermato che il ragazzo vuole vivere con il padre (verbale 11
settembre 1995 pag. 2). Nel figlio sono presenti sensi di colpa – per altro
tipici nei figli di coniugi divorziati (verbale 11 settembre 1995, pag. 2) –
verso la madre, per averla abbandonata, ma la relazione madre-figlio è nel
frattempo migliorata (deposizione __________ e verbale 24 settembre 1996).
-
Nelle condizioni
descritte, allo stato attuale delle cose l’affida-mento al padre disposto dal
Pretore appare ragionevole. È difficile determinare, caso per caso, quale sia
il bene del figlio, considerato che questi avrebbe bisogno di intrattenere
rapporti intensi e costanti con entrambi i genitori, ma nella fattispecie, tenuto
conto dell’età del ragazzo, il suo interesse è di mantenere la situazione di
stabilità ormai raggiunta andando a vivere con il padre. In sostanza, di fronte
a pari idoneità e disponibilità a occuparsi personalmente del figlio di
entrambi i genitori, e nonostante qualche riserva sul conto del padre, al
figlio deve essere garantita una continuità di vita, di luogo e di metodo
educativo, come attualmente in atto con risultati – tutto sommato – positivi.
Il minore, che ha già dovuto subire un cambiamento brusco, radicale e fors’anche
frettoloso, deve essere risparmiato da un nuovo cambiamento, che necessiterebbe
comunque di un lavoro preparatorio (delucidazione scritta della perizia, del 28
aprile 1995, pag. 3), per di più senza garanzie di successo. Del resto dopo il
cambiamento di affidamento la situazione del figlio sembra migliorata, poiché
egli ha riacquistato la tranquillità di cui mancava in precedenza, tant’è che
il suo comportamento sembra essersi normalizzato. Il perito ha invero espresso
qualche dubbio sull’idoneità dell’affidamento al padre a lungo termine (perizia
pag. 42), che non ha però trovato riscontro, al momento, negli atti istruttori.
-
In definitiva, ponderando
tutti gli interessi in gioco in funzione del bene del figlio, si giustifica di
non mutare l’assetto attualmente in vigore e di confermare l’affidamento al
padre. Si aggiunga che il cambiamento di domicilio della madre nello spazio di
pochi mesi dall’udienza davanti a questa Camera non depone a favore di quella
stabilità di vita e di abitudini (cerchia di amici, scuola, lingua e cultura
ecc.) che necessita a un minore dell’età di __________. In contesti analoghi il
Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che per decidere
l’affidamento occorre chiedersi quale dei genitori è con tutta probabilità in
grado di offrire durevolmente al figlio un ambiente stabile e a lui favorevole
(DTF 114 II 204 consid. 5b con riferimenti), ciò che appare il caso attualmente
per il padre. Ne discende che l’appello deve essere respinto e il giudizio del
Pretore confermato.
-
Gli oneri processuali
seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia: 1. L’appello è respinto e
la sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
750.–
b) spese fr.
50.–
fr.
800.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr.
1’500.– a titolo di ripetibili di appello.
- Intimazione a:
– avv. dott. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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