Withdrawal of appeal extinguishes cross-appeal; costs waived

11.1996.45Altro tribunale29 apr 1997Withdrawn

Sintesi

In a divorce-related provisional measures case from the Lugano District Court, the appellant withdrew the main appeal after the parties concluded an agreement on the accessory effects of divorce. The Court of Appeal treated the withdrawal as desistance, struck the appeal from the docket, and held that the accessory cross-appeal automatically lapsed. Although withdrawal would ordinarily entail costs, the court took account of the parties' amicable settlement and ordered that no fees or costs be collected, with ripetibili set off.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal and fate of an accessory cross-appeal; withdrawal of the principal appeal is equated with desistance and normally entails allocation of costs against the withdrawing party and compensation to the opponent. However, where the parties have amicably settled the dispute, the court may waive the collection of court fees and expenses and order set-off of party compensation. An accessory cross-appeal falls away when the principal appeal is withdrawn and is therefore declared lapsed (consid. implicit).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1996.45

Data decisione, Autorità: 29.04.1997, ICCA

Incarto n. 11.96.00045

Lugano 29 aprile 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ._. (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 7 novembre 1995 da

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)

contro

__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);

premesso che il 14 marzo 1996 __________ ha presentato appello contro il decreto cautelare emesso il 1° marzo 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

constatato che il 22 aprile 1996 __________ ha a suo volta interposto appello adesivo contro il medesimo decreto;

ricordato che la causa è stata sospesa dal giudice delegato il 17 maggio 1996;

preso atto che con lettera del 15 aprile 1997 l’appellante ha comunicato di ritirare il ricorso, avendo le parti sottoscritto una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;

rilevato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che l’appello adesivo ha carattere accessorio e decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151), di modo che la parte che ritira l’appello principale dovrebbe, di principio, sopportare le conseguenze pecuniarie della caducità del ricorso adesivo (DTF 122 III 496 con riferimento);

accertato che __________, interpellata dal ricorrente, ha consentito alla compensazione delle ripetibili per la procedura di appello;

ritenuto che la buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso d’ordine personale merita di essere tenuta in considerazione con la rinuncia al prelievo di tasse e spese;

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

  1. L’appello adesivo è dichiarato caduco.

  2. Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.

  3. Intimazione:

– avv. __________, __________;

– avv. __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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