AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.41
Data decisione, Autorità:
23.05.1997, ICCA
Incarto n..
11.96.00041
Lugano
23 maggio 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi
sedente
per statuire nella causa ..__________ (azione di modifica
di pensione alimentare) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6,
promossa con petizione 28 ottobre 1993 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. prof. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se deve essere accolto l’appello del 6 marzo 1996
presentato da __________ contro la sentenza emessa il 14 febbraio 1996 dal
Pretore della Distretto di Lugano, sezione 6;
- Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza del 13
dicembre 1985 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, ha pronunciato il
divorzio tra __________ (1927) e __________ nata __________. Nella convenzione
sugli effetti accessori omologata dal giudice, il marito si è impegnato a
versare alla moglie una pensione alimentare di fr. 7’000.– mensili indicizzati
a titolo di “indennità di ogni tipo”. Contestualmente, al punto 3.3 della
convezione i coniugi hanno stabilito quanto segue (doc. A, pag. 7):
3.3. Il dott.
__________ rinuncia preventivamente ad eventuali diritti che potrebbero
derivargli dall’art. 153 cpv. 2 CC.
Tuttavia, la
citata indennità si riduce al 60% del suo ammontare pro tempore dopo un
anno dal decesso della signora __________ in __________, madre della signora
__________.
B. Il 28 ottobre 1993
__________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6,
chiedendogli di modificare la sentenza di divorzio nel senso di annullare la
clausola 3.3 della convenzione e di sopprimere la pensione alimentare dovuta
all’ex moglie, subordinatamente di ridurla del 40% dalla data della petizione.
A sostegno della sua richiesta egli ha addotto che nel corso degli anni 1986 e
1987, in tre diverse occasioni, __________ __________, madre della convenuta,
ha donato il suo intero patrimonio, dell’ordine di milioni di franchi, ai suoi
tre figli. Per contro, in seguito all’interruzione volontaria dell’attività di
farmacista dal 1° ottobre 1993, la sua situazione finanziaria è fondamentalmente
peggiorata. Nella risposta del 2 maggio 1994 __________ __________ si è opposta
alla petizione. Nel successivo scambio di allegati ogni parte ha mantenuto le
proprie richieste. L’udienza preliminare ha avuto luogo l’8 febbraio 1995.
C. Esperita
l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 29 novembre 1995, __________ ha
riaffermato la sua domanda tendente alla soppressione del contributo
alimentare, subordinatamente alla sua riduzione. Nel suo memoriale conclusivo
del 29 novembre 1995 __________ ha nuovamente postulato il rigetto dell’azione.
Il dibattimento finale si è tenuto il 5 dicembre 1995.
D. Con sentenza del
14 febbraio 1996 il Pretore ha respinto la petizione. Le spese processuali, con
una tassa di giustizia di fr. 3’000.–, sono state poste a carico dell’attore,
tenuto a rifondere alla convenuta fr. 15’000.– di ripetibili.
E. __________ è
insorto con un appello del 6 marzo 1996 con il quale chiede l’annullamento
della clausola 3.3 della convenzione e la soppressione del contributo
alimentare per l’ex moglie, subordinatamente la sua riduzione del 40% dalla
data della petizione. Nelle sue osservazioni del 2 maggio 1996 la convenuta
conclude per la reiezione del gravame e per la conferma della sentenza impugnata.
Considerato
in diritto: 1. L’appellante
insta preliminarmente perché siano assunte in appello le prove rifiutate dal
primo giudice, intese principalmente ad accertare il miglioramento della situazione
economica dell’ex moglie (appello, pag. 2, istanze di edizione del 6 marzo
1996). L’art. 322 litt. b CPC concede al giudice di appello la facoltà di
ordinare, su istanza di parte, l’assunzione di prove che vennero offerte ma che
furono rifiutate dal Pretore. Si tratta di una facoltà del giudice e non di un
diritto delle parti, visto che tale possibilità deroga al principio generale
che vieta la produzione di nuove prove in appello (Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 3 e 4 ad art.
322 CPC; Rep. 1975, pag. 301; Rep. 1986, pag. 100). Come detto, nella
fattispecie le prove richieste sono orientate alla definizione del patrimonio dell’appellata
e all’accertamento dell’eventuale miglioramento delle sue condizioni economiche
rispetto a quelle esistenti al momento del divorzio, come anche alla verifica
della reale volontà delle parti al momento in cui firmarono la convenzione. La
questione, come si vedrà in seguito, è tuttavia irrilevante per la soluzione
del caso concreto. L’assunzione delle nuove prove, inconcludente ai fini del
giudizio, deve pertanto essere respinta.
- Il Pretore ha
respinto la petizione, ritenendo applicabile e vincolante la clausola 3.3 della
convenzione di divorzio con la quale l’attore ha preventivamente rinunciato a
un’eventuale azione di modifica sulla base dell’art. 153 cpv. 2 CC. A detta del
primo giudice non sarebbe infatti ravvisabile alcun motivo lesivo della
personalità dell’attore nel senso dell’art. 27 cpv. 2 CC, visto il chiaro
tenore del testo. Nemmeno ricorrerebbero i presupposti per l’applicazione della
clausola rebus sic stantibus, poiché l’attore riconduce il peggioramento
della sua situazione finanziaria a un evento prevedibile al momento della
sottoscrizione della convenzione, ossia alla cessazione della propria attività
di farmacista per pensionamento.
L’appellante, per
contro, ribadisce l’immoralità e l’iniquità della clausola litigiosa, dimostrate
dalla durata illimitata nel tempo dell’onere che egli ha assunto nei confronti
della ex moglie. La clausola 3.3 sarebbe infatti un contratto eterno, come tale
notoriamente in contrasto con i diritti inerenti alla personalità ai sensi dell’art.
27 cpv. 2 CC, ciò che ne comporta la nullità in virtù dell’art. 20 CO.
-
Giusta l’art. 153
cpv. 2 CC il coniuge obbligato a fornire una rendita a titolo di alimenti può
domandare di esserne liberato o che sia ridotta, in particolare in caso di
peggioramento della propria situazione finanziaria o in caso di miglioramento
delle condizioni economiche del beneficiario (SJ 114 1992 pag. 132, consid.
3a). Condizioni per l’applicabilità di tale disposto di legge sono pertanto:
che si tratti di rendita a carattere alimentare – poco importa se sia stata
fissata dal giudice o stabilita con convenzione omologata – in base all’art.
152 CC come pensione di indigenza oppure in base all’art. 151 cpv. 1 CC come
indennità per perdita del diritto al mantenimento (DTF 104 II 239; 105 II 169;
110 II 114; 117 II 211); e che le condizioni del debitore abbiano subito un
mutamento ragguardevole e – secondo le normali previsioni – duraturo rispetto
all’epoca in cui la rendita è stata fissata (DTF 110 II 114/115; 117 II 33 consid.
3 in fine; Bühler/Spühler, in:
Commentario bernese, nota 51 segg. ad art. 153 CC). Le parti possono concordare
di rinunciare a un’azione di modifica (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 19 ad art. 153; Rep. 1988 pag. 340 segg.; DTF 67 II 6
segg., 71 II 132). Tale rinuncia è ammissibile e vincolante, salvo che
costituisca una violazione della personalità ai sensi dell’art. 27 cpv. 2 CC o
che ricorrano i presupposti della clausola rebus sic stantibus (DTF 122
III 98).
-
Al punto 3 della
nota convenzione l’attore si è impegnato a versare all’ex moglie fr. 7’000.–
mensili di indennità “per ogni titolo”, indicizzati. Previo esame
dell’ammissibilità della clausola di rinuncia concordata a suo tempo è
necessario stabilire se, per sua natura, il contributo alimentare possa essere
comunque oggetto di un’azione di modifica ai sensi dell’art. 153 cpv. 2 CC.
Escluso, per ammissione dell’attore (petizione pag. 6) e per il suo elevato
importo, che si tratti di una rendita di indigenza, resta da definire se il
noto contributo abbia una natura prettamente alimentare o se i coniugi vi
abbiano integrato anche eventuali pretese derivanti dalla riparazione del torto
morale, dal risarcimento delle aspettative ereditarie o dalla liquidazione del
regime matrimoniale. Da un’indagine sistematica della convenzione, già
correttamente operata dal primo giudice, si evince che la rendita non riguarda
la liquidazione del regime dei beni (regolata al punto 5 della convenzione) e
che l’estensione della clausola di rinuncia all’intera somma non avvalora per
nulla la tesi che possa trattarsi di un contributo di natura mista e quindi in
parte non modificabile (Rep. 1988, pag. 341). Il contributo di cui beneficia
l’ex moglie è dunque di natura alimentare e come tale, se dovessero rivelarsi
fondate le censure dell’appellante, potrebbe essere di principio oggetto
dell’azione di modifica da questi promossa.
-
Deroghe al
principio pacta sunt servanda sono ammesse in presenza di
contratti che limitano eccessivamente la libertà economica di una persona, che
la sottopongono all’arbitrio dell’altra parte contraente e che hanno una durata
eccessiva (DTF 114 II 162; 117 II 275 consid. c; 120 II 38 consid. a). In
concreto il tenore del testo evidenzia come l’adozione della nota clausola nasca
da una ben ponderata volontà dei coniugi: l’attore si assicurava un
alleggerimento consistente (40%) degli oneri alimentari un anno dopo il decesso
della suocera, proprietaria di ingente sostanza immobiliare, mentre la
convenuta si premuniva contro le eventuali conseguenze di un cambiamento
dell’assetto patrimoniale dell’ex marito.
Contrariamente a quanto
sostiene l’appellante, la convenzione non lo vincola “per l’eternità” ma per un
lasso di tempo più o meno lungo, fino al decesso dell’ex suocera. Il fatto che
sinora l’appellata abbia tratto maggiori vantaggi dalla nota clausola,
beneficiando dell’intero assegno versatole dal marito e dei vantaggi inerenti
alle donazioni fattele dalla madre, non significa ancora che la pattuizione
contestata leda la personalità dell’attore. Proprio il fatto che la convenzione
contempli la riduzione del contributo alimentare all’avverarsi di una
condizione (decesso della ex suocera) esclude in partenza che essa possa essere
equiparata a un contratto per l’eternità, l’appellante avendo assunto – in realtà
– il rischio connesso alla longevità della ex suocera.
Tanto meno fondato è
l’argomento secondo cui l’equivalenza tra la situazione patrimoniale della ex
moglie al momento del decesso della madre e quella risultante dalla donazione
anticipata del patrimonio da quest’ultima alla figlia, giustifichi ora la riduzione
del contributo. Le donazioni di cui intende prevalersi l’appellante risalgono
infatti al 1986 e 1987 e l’attore al più tardi con il trasferimento della
moglie nell’attuale abitazione (oggetto delle devoluzioni materne) ha avuto
notizia del miglioramento della sua situazione finanziaria. L’azione di
modifica è invece stata promossa nell’ottobre 1993, dopo che l’attore ha ceduto
la sua farmacia. Come correttamente esposto dal Pretore, d’altra parte, il
testo della convenzione è del tutto chiaro e si riferisce con estrema
precisione a una data certa ma per sua natura non determinabile (il decesso
dell’ex suocera) e non all’immissione in possesso di determinati beni.
L’audizione del precedente patrocinatore dell’appellante, che ha seguito tutte
le fasi di adozione della convenzione, si rivela pertanto ininfluente, non essendovi
alcuna necessità di interpretare un testo preciso e univoco come quello contestato
(cfr. consid. A; doc. A, pag. 7). La conclusione cui è giunto il Pretore è
corroborata anche dal fatto che il giudice del divorzio ha a suo tempo
omologato gli accordi conclusi dalle parti, ciò che implica un esame
dell’adeguatezza degli impegni assunti con la convenzione, della loro chiarezza
e della loro equità (DTF 121 III 395 consid. 5c). Su questo punto l’appello è
sprovvisto di buon fondamento.
- Il Tribunale
federale ha ammesso l’applicazione in via analogica della clausola rebus sic
stantibus agli obblighi di mantenimento (Merz
in: Commentario bernese, nota 208, 239 e 240 ad art. 2 CC; DTF 122 III 98 consid.
3a). L’annullamento o la modifica di un accordo mediante sentenza è comunque
limitato a casi eccezionali e si giustifica in particolare quando, in seguito a
eventi straordinari e imprevedibili, il rapporto tra prestazione e controprestazione
non sia più equilibrato, tanto che la rivendicazione da parte del creditore dei
propri diritti configuri un abuso di diritto (DTF 122 III 98 consid. 3a in fine
e citata giurisprudenza; Merz, op.
cit., nota 214 segg. ad art. 2 CC; Bischof,
Vertragsrisiko und clausula rebus sic stantibus, Zurigo 1983, pag. 180).
a) A
mente dell’appellante l’evento straordinario e imprevedibile che avrebbe influenzato
il cambiamento del suo assetto finanziario risiederebbe principalmente
nell’interruzione dell’attività di farmacista indipendente, intervenuta per raggiungimento
dell’età pensionistica. Questa circostanza non configura tuttavia gli elementi
tipici della straordinarietà e dell’imprevedibilità sviluppati dalla dottrina e
dalla giurisprudenza (Merz, op.
cit., nota 223 ad art. 2 CC; Bischof,
op. cit., 205 segg.). Al momento della sentenza di divorzio e della
sottoscrizione della nota convenzione, l’appellante aveva infatti compiuto 58
anni, età alla quale il pensionamento e le sue conseguenze finanziarie sono
prevedibili. Ne consegue che il pensionamento, scelto autonomamente e per
libera volontà dell’interessato, non può essere considerato un evento straordinario
e imprevedibile.
b) Dal
fascicolo processuale risulta che l’attore, al momento della petizione, versava
all’ex moglie un contributo alimentare mensile di fr. 8’148.–. Egli disponeva
prima del suo pensionamento di un reddito aziendale annuo netto di fr.
405’000.– e di un reddito della sostanza di fr. 24’231.– (doc. C). Con la
cessazione dell’attività di farmacista indipendente, avvenuta il 1° ottobre
1993, le fonti di guadagno dell’attore sono mutate. Il suo reddito annuale si
compone infatti della rendita AVS, pari a fr. 22’640.– (doc. Q), del reddito
proveniente dalla locazione di uno stabile, di fr. 186’680.– (doc. N, doc. O,
doc. P) e del reddito da titoli, di fr. 1’730.–. Inoltre egli ha concesso al
suo successore nel commercio un diritto di compera sull’immobile di via
__________ a __________ (in pieno centro) in cui è situata la farmacia, al
prezzo di fr. 5’850’000.–, pagabili ratealmente (doc. U). Il beneficiario del
diritto di compera ha già versato le prime due rate (deposizione __________,
verbale 16 maggio 1995, pag. 2) per un importo complessivo di fr. 700’000.–
(fr. 525’000.– nel 1993 e fr. 175’000.– nel 1994) e dovrebbe versare tre rate
di fr. 175’000.– entro il 30 settembre di ogni anno nel 1995, 1996 e 1997, fr.
1’200’000.– mediante subingresso e assunzione delle cartelle ipotecarie gravanti
il fondo in I, II e III grado, e infine fr. 3’425’000.– al momento
dell’esercizio del diritto di compera, al più tardi entro il 30 settembre 1998.
Dalla vendita della farmacia l’attore ha inoltre percepito la somma di fr.
2’000’000.– (doc. M), che dedotta l’imposta sugli utili di liquidazione di
circa fr. 1’535’022.– ha investito interamente in una polizza assicurativa
sulla vita a premio unico (deposizione __________, verbale 16 maggio 1995, pag.
2). L’appellante possiede anche due abitazioni nel Comune di , che
occupa alternativamente nel periodo invernale e in quello estivo: la prima casa
si trova nel nucleo del paese ed è stata interamente riattata a sue spese
(prima dei lavori, il valore è stato stimato in fr. 120’000.–), mentre la seconda,
in zona discosta, è un villino () costruito nel 1990 con un
investimento di fr. 460’000.– (interrogatorio formale dell’attore, verbale 16
maggio 1995, pag. 2). Senza considerare il ricavo dalla vendita della farmacia
e le proprietà immobiliari – indice di uno stile di vita agiato (che l’attore
non pretende neppure sia mutato: interrogatorio formale, pag. 1-2), il reddito
dell’appellante al 31 dicembre 1994 ammonterebbe a fr. 386’000.– e sarebbe
quindi inferiore di fr. 43’231.– a quello percepito prima della cessazione del
lavoro. Questa somma corrisponde a una riduzione di poco più del 10% rispetto
al reddito conseguito in precedenza e non può pertanto essere considerata alla
stregua di un cambiamento considerevole dell’assetto patrimoniale dell’appellante,
così come definito dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
c) Nel
caso concreto non ricorrono i presupposti per l’applicazione della clausula rebus
sic stantibus. La rinuncia all’azione di modifica pattuita dall’appellante
è di conseguenza valida e vincolante per le parti, di modo che non è possibile
entrare nel merito dell’azione di modifica e tutte le argomentazioni
dell’appellante sul mutamento delle rispettive situazioni economiche cadono nel
vuoto. Del resto il preteso peggioramento della situazione dell’appellante,
dovuta a una scelta soggettiva, escluderebbe già di per sé la possibilità di
un’azione di modifica ai sensi dell’art. 153 cpv. 2 CC anche se si ammettesse
l’inapplicabilità della nota clausola 3.3 (DTF 121 III 299 consid. 3b).
-
Contestualmente
alla verifica dell’inapplicabilità della clausola 3.3 della nota convenzione,
l’appellante ne chiede l’annullamento. A torto. Come ribadito dal Tribunale federale,
una convenzione sugli effetti accessori del divorzio approvata dal giudice ai
sensi dell’art. 158 n. 5 CC non può essere contestata giudizialmente per vizi
della volontà, ma solo impugnata con i rimedi previsti dal diritto processuale
(DTF 60 II 82, 170; 119 II 300 consid. 3a e 3b). Da un lato le convenzioni sono
infatti sottoposte all’esame di un giudice, che non si limita – come
l’ufficiale del registro – a verificare gli elementi formali, bensì controlla
anche l’ammissibilità giuridica, la chiarezza e l’adeguatezza alle esigenze
reali dei coniugi (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 158 ad art. 158 CC; DTF 121 III 395 consid. 5c; 107 II 13; 102
II 68 consid. 2; 99 II 360 s consid. 3a). D’altra parte, previa omologazione,
le convenzioni diventano parte integrante della sentenza di divorzio e di
conseguenza passano in giudicato. Anche per questo motivo le convenzioni di
divorzio sono validi titoli per il rigetto definitivo dell’opposizione ai sensi
dell’art. 80 LEF e necessitano per la loro modifica le azioni giudiziarie
previste dagli articoli 153 cpv. 2 e 157 CC. Ora, è vero che la possibilità
delle parti di impugnare le sentenze di divorzio passate in giudicato (e quindi
le convenzioni che ne formano parte integrante) solo con motivi di diritto
civile entro i brevi termini concessi dai rimedi ordinari della procedura
civile, rappresenta una limitazione considerevole. Tuttavia, è proprio da questa
conseguenza negativa, annessa direttamente al carattere “decisionale” delle
convenzioni omologate e comunque riequilibrata dall’intervento nella fase
iniziale di un’istanza giudiziaria, che i coniugi traggono i vantaggi esposti
precedentemente. In concreto la richiesta dell’appellante di annullare la
clausola 3.3 della convenzione sugli effetti accessori, omologata dal giudice
del divorzio e parte integrante della sentenza di divorzio passata in giudicato,
deve pertanto essere respinta.
-
In via
subordinata l’appellante ripropone la tesi della riduzione al 60% del
contributo alimentare dalla data della petizione, poiché la beneficiaria
sarebbe entrata in possesso della sostanza donatale dalla madre, così che
sarebbe adempiuta la condizione posta dalla stessa clausola 3.3. L’appellante
si sforza di argomentare che la volontà delle parti non sarebbe stata concorde
e che in realtà sarebbe stata voluta una riduzione anche nel caso dell’entrata
in possesso della sostanza materna per donazione e non per successione. Invano.
Come correttamente esposto dal Pretore, il testo della pattuizione – lucido,
chiaro e univoco (consid. A) – è del tutto coerente e non consente
interpretazione alcuna, prevedendo la riduzione della pensione alimentare un anno
dopo la morte della madre dell’appellata (consid. 5). L’ipotesi della donazione
non è stata tenuta in considerazione nella convenzione ed è del tutto ininfluente
per il presente giudizio l’accertare se ciò sia avvenuto per esplicita volontà
delle parti o per dimenticanza. Come che sia, la convenzione prevede la riduzione
del contributo alimentare un anno dopo il decesso della madre dell’appellata e
fino a tale momento l’appellante dovrà onorare gli impegni da lui assunti in
conoscenza di causa al momento del divorzio.
In conclusione,
pertanto, l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto. Visto
l’esito del gravame appare superfluo esaminare le altre censure sollevata
dell’appellante, incentrate essenzialmente sulla situazione economica della
convenuta, come si è visto del tutto ininfluente per il giudizio.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’attore, che rifonderà alla controparte un’adeguata indennità per
ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
- Gli oneri processuali
consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1’500.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
1’550.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà ad __________ fr. 5’000.– a
titolo di ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. dott. __________, __________;
–
avv. prof. __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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