AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.194
Data decisione, Autorità:
23.12.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00194
Lugano
23 dicembre 1996/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente per statuire sul “ricorso” 17 dicembre 1996
presentato da
__________, __________,
Contro
il
decreto del 12 dicembre 1996 emanato dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, a dipendenza dell’istanza 9 dicembre 1996 da promuoversi nei
confronti di
__________, __________
(rappresentata
dalla tutrice __________ __________, __________);
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:
che con istanza del 9
dicembre 1996 __________ __________ ha chie-sto al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, di sospendere o revocare il diritto della ex moglie
__________ __________ di visitare i figli __________ e __________, modificando
in tal senso la sentenza di divorzio emessa il 23 dicembre 1990;
che con decreto del 12
dicembre 1996 il Pretore ha dichiarato l’istanza inammissibile perché carente
di requisiti formali e introdotta senza l’ausilio di un avvocato;
che con “ricorso” del 17
dicembre 1996 __________ __________ postula la conferma della propria istanza;
che l’atto non è stato
intimato alla controparte;
che l’appellante censura
l’invito del Pretore a munirsi di un avvocato e contesta che la sua istanza
manchi di requisiti minimi;
che per l’art. 39 cpv. 1
CPC la capacità processuale, incontestata nel caso in esame, comprende la
facoltà di compiere personalmente tutti gli atti processuali, ma il giudice può
diffidare una persona che non sia in grado di condurre la propria causa con la
necessaria chiarezza a munirsi di un patrocinatore;
che in concreto l’istanza
del 9 dicembre 1996 conteneva, sia pure in forma discorsiva, tanto
l’indicazione dell’autorità destinataria, quanto l’oggetto e i motivi succintamente
enunciati, come pure l’accenno ai mezzi di prova, la richiesta di giudizio, la
data e la firma dell’istante;
che pertanto non era il
caso di obbligare l’interessato a munirsi di un legale;
che nondimeno, per l’art.
115 cpv. 1 CPC, un atto processuale deve indicare, oltre ai motivi e alle
conclusioni, il nome delle parti e il loro domicilio;
che nella fattispecie
l’istanza del 9 dicembre 1996 non contemplava né il nome né il domicilio né
l’eventuale rappresentante della parte convenuta;
che su questo punto a
ragione, quindi, il Pretore poteva ritornare l’atto all’istante con l’invito a
integrarlo;
che il ricorrente dovrà
quindi riproporre l’istanza al Pretore, specificando il nome e il domicilio
della parte convenuta, così come l’eventuale rappresentante, mentre potrà
prescindere – almeno per ora – dal far capo a un patrocinatore;
che, ciò posto, l’appello
può essere deciso con la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che, vista la
particolarità della fattispecie, si può rinunciare sia al prelievo di spese sia
all’assegnazione di ripetibili, tanto più che l’istanza non è nemmeno stata
notificata alla controparte;
per questi motivi,
richiamato l’art. 313bis CPC,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato nel senso dei considerandi.
-
Non si prelevano spese né
si assegnano ripetibili.
-
Intimazione a:
– __________ __________,
__________;
– __________ __________,
per il tramite di __________ __________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster