AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1996.191
Data decisione, Autorità:
12.08.1997, ICCA
Incarto n..
11.96.00191
Lugano
12 agosto 1997/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretario:
Romanzini,
vicecancelliere
sedente
per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali
in processo di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
promossa con istanza 30 luglio 1996 da
__________, nata , __________ -
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________. __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 29 novembre 1996 presentato
da __________ __________ -__________ contro il decreto cautelare emesso il 20
novembre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Se
dev’essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
presentata con l’appello;
-
Se
deve essere accolto l’appello adesivo presentato il 19 dicembre 1996 da
__________ __________ contro il medesimo decreto;
-
Se
deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
presentata con l’appello adesivo;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1960), cittadino italiano, e __________ __________ (1967),
cittadina Svizzera __________, si sono sposati a __________ __________ 1988.
Dall’unione sono nati __________ (__________1991) e __________
(____________________1994). Il marito è __________ delle __________ presso la
__________ __________; la moglie, __________, durante il matrimonio non ha
lavorato. I coniugi hanno acquistato nel 1995 la particella n. RFD di
__________ -, su cui sorge l’abitazione coniugale.
B. La moglie ha
presentato il 30 luglio 1996 al Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna
istanza per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso il 26 agosto
1996. Con istanza cautelare di stessa data essa ha chiesto l’assegnazione in
uso dell’abitazione coniugale, l’affidamento dei figli (riservato al padre il
diritto di visita), un contributo alimentare complessivo di fr. 4’250.– mensili
per sé e per i figli, da indicizzare, oltre una provvigione ad litem di
fr. 5’000.– o, in via subordinata, il beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Alla discussione cautelare del 26 agosto 1996 l’istante ha confermato le
proprie richieste, mentre il marito ha aderito all’assegnazione dell’abitazione
coniugale pendente causa e all’affidamento dei figli alla moglie, ha offerto un
contributo alimentare complessivo di fr. 3’000.–, una provvigione ad litem
di fr. 2’000.– e si è opposto alle altre domande (riassunto scritto 26 agosto
1996). Nel corso dell’istruttoria il Pretore ha emanato il 20 settembre 1996,
senza contraddittorio, un decreto cautelare con il quale ha affidato i figli
alla madre, ha regolato il diritto di visita del padre e ha stabilito il
contributo alimentare a carico del convenuto di fr. 800.– per ogni figlio, compresi
gli assegni familiari, e di fr. 1’600.– per la moglie.
C. Il 30 ottobre 1996
la moglie ha instato perché fosse fatto ordine alla __________ __________ di
trattenere mensilmente dallo stipendio del marito fr. 1’600.– e di riversarle
tale importo direttamente. Esperita l’istruttoria, alla discussione finale del
6 novembre 1996 l’istante ha esteso le sue domande, postulando un contributo alimentare
di fr. 751.55 per ogni figlio, compreso l’assegno familiare, e di fr. 3’344.75
per sé, oltre una provvigione ad litem di fr. 11’944.95; il convenuto,
dal canto suo, ha offerto fr. 800.– per ogni figlio, compreso l’assegno
familiare, e fr. 900.– per la moglie, opponendosi a maggiori prestazioni. In
quell’occasione ha avuto luogo anche la discussione sulla domanda di trattenuta
di stipendio, alla quale si è opposto il convenuto.
D. Statuendo il 20
novembre 1996 su entrambe le istanze cautelari, il Pretore ha assegnato alla
moglie l’abitazione coniugale, le ha affidato i figli – regolamentando il diritto
di visita del padre – e ha posto a carico del marito un contributo alimentare
di fr. 500.– mensili per ogni figlio, assegno familiare compreso, e di fr.
2’400.– per la moglie. Egli ha inoltre accolto la domanda di trattenuta di
stipendio, ha confermato l’assegnazione di una provvigione ad litem di
fr. 2’000.– e ha respinto le domande di assistenza giudiziaria presentate dalle
parti. Le spese processuali, con una tassa di giustizia di fr. 200.–, sono
state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
E. __________ __________
è insorta contro il decreto del Pretore con un appello del 29 novembre 1996
tendente a ottenere la modifica del diritto di visita sul figlio __________, un
contributo alimentare di fr. 751.55 per ogni figlio (assegno familiare compreso)
e di fr. 3’344.75 per sé, una provvigione ad litem di fr. 11’944.95,
subordinatamente l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, e una
diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede, da porre
interamente a carico del convenuto. Essa ha chiesto per la procedura di appello
la corresponsione di una provvigione ad litem di fr. 2’000.–, in via
subordinata l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura
di appello.
F. __________
__________ ha proposto la reiezione dell’appello e con appello adesivo del 19
dicembre 1996 insta per la riforma del giudizio impugnato nel senso che il
contributo alimentare sia fissato a fr. 900.– mensili per la moglie fino al 1°
settembre 1997, e a fr. 500.– per ogni figlio (assegno compreso), che entrambe
le parti siano ammesse al beneficio dell’assistenza giudiziaria con dispensa
dal pagamento degli oneri processuali e che sia revocata la trattenuta di
salario. Egli si è opposto alla domanda di provvigione ad litem in
appello e ha postulato l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
Nelle sue osservazioni
del 2 gennaio 1997 __________ __________ propone di respingere l’appello
adesivo, salvo per quanto riguarda la proposta, formulata in via subordinata,
di versare fr. 800.– mensili per ogni figlio.
Considerando
in diritto: 1. I documenti
presentati per la prima volta in appello sono di principio irricevibili. L’art.
321 cpv. 1 lett. b CPC vieta di addurre nuovi fatti o mezzi di prova in seconda
sede e il diritto federale non impone una disciplina diversa, salvo per quanto
riguarda le relazioni fra genitori e figli, che sono rette dal principio
inquisitorio illimitato (DTF 120 II 231 consid. 1c, 119 II 203 consid. 1; Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, Lugano 1993, nota 10 ad art. 96 e nota 1 ad art.
321). Nella fattispecie i documenti prodotti non sono ammissibili, nella misura
in cui sono destinati a rimettere in causa, su nuove basi, il reddito e i
fabbisogni dei coniugi. Dandosi un cambiamento di apprezzabile rilievo e
durevolezza circa i redditi o i fabbisogni, spetta se mai alle parti postulare
una modifica dell’assetto cautelare davanti al primo giudice (Hinderling/Steck, Das schweizerische Ehescheidungsrecht,
Zurigo 1995, pag. 545, nota 77 con numerosi richiami di dottrina e
giurisprudenza). Ciò è del resto avvenuto in pendenza di appello, avendo il
convenuto presentato il 25 febbraio 1997 istanza di modifica dell’assetto
cautelare (inc. ..__________).
- L’art. 145 cpv. 2
CC prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la
custodia dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari a
norma dell’art. 145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda
sul riparto dell’eccedenza – di regola a metà – una volta dedotto dal reddito
familiare il fabbisogno minimo dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7
e 8). Il fabbisogno minimo è determinato sulla scorta del minimo esistenziale
del diritto esecutivo, cui vanno aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti
della famiglia, in particolare i premi della cassa malati e delle assicurazioni
domestiche (DTF 114 II 394 consid. 4b; Perrin,
La méthode du minimum vital, in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli
è stabilito, per prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 pag. 298 consid.
5), secondo le raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton
Zurigo (edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù
del principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231
consid. 1c).
I. Sull’appello
principale
- ll Pretore ha
stimato il reddito medio del marito, sulla base dei conteggi di stipendio
mensili del 1996, in fr. 5’960.– e ha valutato i rispettivi fabbisogni,
stimando quello del marito in fr. 2’575.–, quello della moglie in fr. 2’419.– e
quello dei figli in fr. 500.– ciascuno, importo questo ottenuto riducendo del 15%
il fabbisogno previsto dalle raccomandazioni dell’Ufficio della gioventù di Zurigo.
a) L’appellante
contesta la valutazione del proprio fabbisogno e chiede che sia stabilito in
fr. 2’800.– mensili, come addotto al dibattimento finale provvisionale. In
primo luogo essa sostiene che l’importo per spese di riscaldamento, ammesso dal
Pretore in ragione di fr. 60.–, ammonterebbe a fr. 100.–, dovendosi considerare
oltre all’acquisto del combustibile, anche il servizio annuo obbligatorio, il
controllo periodico dei bruciatori e quello dello spazzacamino. In prima sede
l’istante si è limitata ad indicare genericamente un costo di riscaldamento di
fr. 100.– mensili, senza dare riscontri precisi (riassunto scritto del 6
novembre 1996, pag. 4). Nell’appello essa argomenta che il costo per l’acquisto
del combustibile è di fr. 72.– mensili, cifra che a suo dire “si basa su un
calcolo molto preciso, che si giudica inutile riprodurre in questa sede”. A
prescindere dal fatto che il documento su cui sono riportate tale spese è un
conteggio delle spese domestiche allestito dall’appellante stessa (doc. D), che
non ha in quanto tale maggior valore di una dichiarazione di parte, agli atti
non risultano giustificativi che possano rendere almeno verosimili le spese di
cui l’appellante si prevale. Il primo giudice ha valutato i costi di
riscaldamento partendo dagli scarni dati versati agli atti (cedolino di
versamento di fr. 681.90 per l’acquisto di combustibile, doc. E). Al proposito
l’appellante si limita a dire di aver ottenuto un risultato diverso sulla base
di un calcolo non meglio precisato, di cui non vi è traccia negli atti e nei
verbali di causa. Su questo punto l’appello, insufficientemente motivato,
sfugge a ulteriore disamina (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC, combinato con il cpv.
5).
b) L’appellante
si duole del mancato inserimento nelle spese accessorie di fr. 40.–, pari alla
rata mensile dei contributi comunali provvisori di costruzione. Contrariamente
a quanto essa sostiene, tale voce non è dimostrata e nemmeno resa verosimile
dalla comunicazione del Comune di __________ -__________ del 19 agosto 1996
(doc. H). Tale documento è una circolare in cui il proprietario immobiliare è
invitato a scegliere le modalità di pagamento del contributo di fr. 4’831.95.
Si ignora quale sia la soluzione scelta dai coniugi e quale sia la rata
mensile, per cui a giusta ragione il Pretore non ha tenuto conto di tale spesa.
c) La
critica relativa al mancato inserimento dell’onere fiscale presumibile è per
contro fondata. A tale titolo il fabbisogno dell’appellante deve comprendere
l’importo di fr. 200.–, anche in assenza di indicazioni concrete e anche se
l’autorità fiscale non ha ancora proceduto alla tassazione intermedia a norma dell’art.
55 lett. a LT (Rep. 1994 pag. 298; da ultimo:
I
CCA, sentenza del 20 giugno 1997, nella causa P. c. P.). In mancanza di dati
concreti l’onere fiscale dei coniugi deve essere prudentemente stimato e tenuto
conto dei redditi del caso concreto l’importo di fr. 200.– appare adeguato.
Nella misura in cui l’appellante chiede di inserire un onere di fr. 300.–
mensili il gravame è irricevibile, poiché in prima sede essa ha sempre
rivendicato un importo di fr. 200.– (come esplicitamente ammesso: appello pag.
3) e non può pertanto avanzare nuove pretese in appello, tanto più che il
maggior costo non è stato nemmeno reso verosimile.
Il
fabbisogno minimo della moglie ammonta dunque a fr. 2’619.– mensili (minimo del
diritto esecutivo fr. 1’025.–, alloggio personale fr. 1’056.–, spese di riscaldamento
fr. 60.–, premio della cassa malati fr. 178.–, onere fiscale fr. 200.– stimati,
oneri assicurativi fr. 100.–).
- L’istante contesta
il fabbisogno del marito, adducendo dapprima che l’onere di alloggio deve
essere al massimo di fr. 600.–, poiché l’importo di fr. 800.– sarebbe
sproporzionato, visto che il marito e la convivente spendono mensilmente fr.
1’600.– per un appartamento, mentre moglie e figli hanno un onere di fr.
1’500.– mensili per una casa monofamiliare. In linea di principio i due
coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione, debbono equitativamente
beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni
abitative sostanzialmente paritarie (I CCA, sentenza del 17 luglio 1991 nella
causa C. c. C.). Contrariamente a quanto sembra sostenere l’appellante,
l’alloggio adeguato non va esaminato sotto il profilo semplicemente numerico
(costi della locazione), ma sotto il profilo effettivo (I CCA, sentenza del 29
dicembre 1992 nella causa K. c. K.) Nel caso concreto, come ammette la moglie
stessa, essa dispone con i figli di una casa monofamiliare e non può dunque pretendere
che il marito abbia condizioni di alloggio inferiori alle sue. Per costante
giurisprudenza cantonale, se uno dei coniugi vive con un’altra persona questa
deve partecipare equamente alle spese di locazione (Rep. 1990 pag. 122, n. 22).
Alla luce della dottrina più recente (Spycher,
Unterhaltsleistungen bei Scheidung: Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna
1996, pag. 156) appare giustificato affinare tale prassi e inserire nel
fabbisogno del coniuge convivente l’onere di alloggio presumibile che egli
avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza del 9 luglio 1997 nella causa S. c.
S.). Da questo profilo l’apprezzamento del primo giudice resiste perciò alla
critica.
A detta dell’appellante
l’onere fiscale del marito andrebbe ridotto a fr. 200.–, poiché l’importo di
fr. 300.– ammesso dal Pretore si riferisce all’ultima notifica di tassazione e
non tiene conto della tassazione intermedia. La censura è inconsistente. Come
già si è visto (sopra, consid. 3), mancando indicazioni affidabili il giudice
valuta sommariamente l’aggravio mensile facendo capo al suo prudente
apprezzamento, non essendo suo compito – tanto meno nel quadro di un giudizio
di mera verosimiglianza – procedere egli medesimo alla tassazione dei coniugi.
Il marito sarà tassato sul proprio reddito, dedotto il contributo alimentare
per la famiglia, ma contrariamente alla moglie (cui sono affidati i figli
minorenni) avrà minori deduzioni sociali e non potrà beneficiare dell’aliquota
A, più favorevole (art. 35 cpv. 2 LT). L’importo stimato dal Pretore appare
quindi adeguato, tanto più se si considera che la tassazione intermedia per
separazione non porta automaticamente a una diminuzione dell’onere fiscale, ma anzi
può comportare un aumento dell’aggravio fiscale complessivo della famiglia.
Infine l’appellante
ritiene che dal fabbisogno del marito dovrebbero essere stralciate le spese
professionali di fr. 250.–, già coperte dai rimborsi di spese concessi dal datore
di lavoro. La critica è fondata. Dai conteggi di stipendio agli atti (doc. 2)
risulta che il datore di lavoro versa mensilmente un’indennità per le spese di
trasferta, sulla base di fr. 0,52/km (interrogatorio formale: verbale del 7
ottobre 1996). Non vi è quindi motivo di inserire tale voce nel fabbisogno del
marito, che non ha nemmeno tentato di rendere verosimile un costo di trasferta
superiore all’indennità fornita dal datore di lavoro.
Il fabbisogno minimo del
marito ammonta dunque a fr. 2’325.– mensili (minimo esistenziale del diritto
esecutivo fr. 1’025.–, alloggio 800.–, premio della cassa malati fr. 200.–,
onere fiscale fr. 300.– stimati).
-
A parere
dell’istante il reddito del marito, stimato dal Pretore in fr. 5’960.– mensili
sulla base dei primi dieci mesi del 1996, sarebbe in realtà assai superiore e ammonterebbe
ad almeno fr. 7’000.– mensili. Al momento in cui è stato stabilito il contributo
alimentare, il marito lavorava come __________ alla __________ __________ e il
suo stipendio era calcolato sulla base di un fisso mensile (fr. 5’530.– lordi:
interrogatorio formale del 7 ottobre 1996), cui si aggiungevano vari
supplementi calcolati sulla base della cifra d’affari del negozio e sulla
produttività del dipendente (doc. 2, 3 e 4), con la conseguenza che lo stipendio
era variabile e presentava di mese in mese fluttuazioni rilevanti. Nel 1995 e
nel 1996 il reddito mensile medio netto, sulla base di tutti i conteggi mensili
(compresa la tredicesima versata nel novembre 1995), è stato di circa fr.
6’600.–, oltre ai rimborsi delle spese (doc. 2, 3 e 4). Né può essere seguita
l’argomentazione dell’appellante, la quale sostiene che deve essere considerato
anche il rimborso delle spese di trasferta, nella misura in cui l’importo
versato dal datore di lavoro sulla base di fr. 0.52/km sarebbe superiore al
costo effettivo, pari a fr. 0.35/km. Un’indennità di trasferta dell’ordine di
fr. 0.52/km rientra notoriamente nella media (v. Frais kilométriques 1997,
opuscolo pubblicato dal Touring Club Svizzero) e non lascia presumere
arricchimento di sorta per il dipendente. Tenuto conto delle importanti
variazioni mensili della retribuzione, il reddito medio netto può prudenzialmente
essere stimato in fr. 6’500.– mensili. Il rimprovero mosso al Pretore di aver
ridotto del 15% i fabbisogni dei figli cade quindi nel vuoto, il reddito della
famiglia essendo inferiore a quello cui si riferiscono le note raccomandazioni
dell’Ufficio per la gioventù di Zurigo. Come indicato in precedenza (sopra, consid.
2), tali importi devono essere adattati di caso in caso e una riduzione del 15%
per tenere conto della situazione ticinese non eccede in un caso come quello
specifico il potere di apprezzamento del Pretore.
-
Rimane da stabilire
il contributo alimentare che il marito deve alla moglie. Per i motivi esposti
in precedenza, il fabbisogno minimo della moglie resta fissato in fr. 2’619.–
mensili, quello del marito in fr. 2’325.– e quello per i figli minorenni in fr.
500.– ciascuno, per un totale di fr. 5’944.– mensili. Tenuto conto di un
reddito mensile netto medio di fr. 6’500.–, il quadro patrimoniale (mensile)
della famiglia si presenta come segue:
reddito del marito (compresi assegni familiari) fr.
6’500.—
./.
fabbisogno della famiglia fr. 5’944.—
eccedenza mensile fr.
556.—
reddito
del marito fr. 6’500.—
./.
fabbisogno minimo fr. 2’325.—
./.
metà eccedenza fr.
278.—
somma
destinata alla famiglia fr. 3’897.—
Il marito deve dunque
versare per la famiglia fr. 3’900.– arrotondati, di cui fr. 500.– mensili per
ogni figlio (assegni familiari compresi) e fr. 2’900.– per la moglie (fabbisogno
fr. 2’619.– più metà eccedenza fr. 278.–).
Il Pretore ha accordato a
moglie e figli un contributo alimentare dal 1° ottobre 1996, per il motivo che
durante i mesi di agosto e settembre il mantenimento della famiglia era
assicurato, l’appellante avendo prelevato dai conti comuni fr. 13’500.–.
L’appellante non contesta di avere riscosso tale somma, ma ribadisce che il
contributo alimentare deve decorrere dall’agosto 1996, l’importo prelevato
servendo per le ingenti spese legali della causa di stato. La critica è
infondata. Il contributo alimentare dovuto per agosto e settembre ammonterebbe
a complessivi fr. 7’794.– e, dopo aver soddisfatto le proprie necessità e
quelle dei figli, l’appellante avrebbe avuto a disposizione ancora fr. 5’706.–.
La necessità di utilizzare tale importo per il mantenimento della famiglia,
addotta con l’appello, non appare verosimile, dal momento che il pagamento del
contributo alimentare è stato assicurato con la trattenuta di stipendio,
accordata il 6 novembre 1996 per l’importo di fr. 1’600.– mensili e il 26 novembre
1996 per quello di fr. 3’400.– mensili. Se a ciò si aggiunge che l’appellante
ammette di non aver versato alcunché al proprio patrocinatore (appello, pag.
8), la decisione del Pretore di far decorrere il contributo alimentare dal 1°
ottobre 1996 appare adeguata alla circostanze del caso concreto.
-
Il Pretore ha
accordato al padre un diritto di visita sui figli __________ ed __________ da
esercitare il primo sabato del mese dalle ore 10.00 alle 18.00, la seconda
domenica del mese dalle 10.00 alle 18.00 e il quarto fine settimana dalle 10.00
del sabato alle 18.00 di domenica. L’appellante dissente da tali modalità e
chiede che il diritto di visita sia esercitato per entrambi i figli tutti i
mercoledì, limitatamente a una mezza giornata e che __________ trascorra con il
padre solo la giornata di sabato. In sostanza essa chiede che il diritto di
visita sia esercitato secondo le modalità discusse all’udienza 26 agosto 1996,
contenute nella proposta formulata dal Pretore, ma respinta fermamente
dall’istante (lettera 4 settembre 1996). A detta della madre __________ ha
un’età tale per cui il trascorrere la notte “presso un’abitazione e con persone
che gli sono aliene comporterebbe per lui degli scompensi gravi”. A prescindere
dal fatto che il padre dei bambini non può essere definito “alieno”, non
risulta dagli atti né dall’istruttoria che vi siano particolari problemi
relativi al diritto di visita. In assenza di controindicazioni concrete non si
può seriamente sostenere che un bambino in età da scuola materna come
__________ (nato il __________ 1994) subisca scompensi per il solo fatto di
trascorrere una notte al mese dal padre. Il Pretore ha del resto già
adeguatamente tenuto conto dell’età dei bambini, stabilendo un solo fine
settimana al mese invece degli usuali due. Il rimprovero dell’appellante, del
tutto generico, è privo di consistenza su questo punto ed essa non spende una
parola per criticare l’apprezzamento del Pretore o per rendere verosimili i
motivi che imporrebbero una diversa regolamentazione del diritto di visita. Ciò
posto, il prudente apprezzamento del Pretore resiste alla critica e l’appello
deve essere respinto.
-
Nel decreto
impugnato il Pretore ha confermato il decreto supercautelare del 25 settembre
1996, con il quale aveva accordato alla moglie una provvigione ad litem
di fr. 2’000.–. Constatato che l’istante aveva ritirato dai conti comuni fr.
13’500.–, il primo giudice ha ritenuto che dopo aver provveduto al mantenimento
della famiglia per agosto e settembre essa disponeva ancora di liquidità
rilevanti con cui affrontare le proprie spese legali senza far capo a ulteriori
stanziamenti da parte del marito e ha di conseguenza respinto anche la domanda
subordinata di ammissione all’assistenza giudiziaria. L’appellante ritiene
invece di aver diritto a una provvigione ad litem di fr. 11’944.95 per
la procedura provvisionale, sostenendo che il noto prelevamento è servito al
mantenimento della famiglia, come dimostrato dal fatto che nulla è stato
versato al patrocinatore. In via subordinata essa ribadisce che il marito non
appare in grado di prestare l’indennità richiesta e che le presumibili spese di
patrocinio ammonteranno a fr. 15’000.–, motivo per cui avrebbe diritto
all’assistenza giudiziaria.
a) L’obbligo
di corrispondere una provvigione di causa al coniuge che non ha i mezzi per
sostenere le spese legali di una separazione o di un divorzio discende per
alcuni autori dall’art. 163 CC (doveri di mantenimento), per altri dall’art.
159 CC (doveri di mutua assistenza). La prima opinione è sostenuta da Hausheer/ Reusser/Geiser (Kommentar zum
Eherecht, Berna 1988, pag. 45 n. 38 e pag. 155 n. 15), da Bühler/Spühler (in: Berner Kommentar, Ergänzungsband
1991, nota 260 ad art. 145 CC) ed è ripresa da Hasenböhler (in: Kommentar zum schweizerischen Privatrecht,
Basilea 1996, n. 14 ad art. 163 CC). La seconda è affermata da Bräm (in: Zürcher Kommentar, Zurigo
1993, nota 135 seg. ad art. 159 CC con rinvii) e da Hinderling/Steck (op. cit., pag. 540 seg.). Comunque si opini
al riguardo, rimane il principio per cui il coniuge che non è in grado di far
fronte da sé – con il proprio reddito e la propria sostanza – ai costi di
patrocinio, di procedura (anticipi chiesti dal tribunale) e alle spese vive
causate dal processo di separazione o di divorzio (trasferte, traduzioni ecc.)
ha il diritto di chiedere un adeguato sussidio all’altro coniuge, sempre che
quest’ultimo sia in grado di fornirlo. I costi di una procedura di separazione
o divorzio sono infatti a carico dell’unione coniugale; l’assistenza gratuita
dello Stato è puramente sussidiaria (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 309 ad art. 145 CC; Hausheer/Reusser/Geiser,
loc. cit.; Bräm, op. cit., nota
138 ad art. 159 CC; ZR 90/1991 pag. 259 n. 82).
b)
Nel caso concreto la moglie ha prelevato dai conti comuni fr. 13’500.– e ha necessariamente
attinto a tale somma per provvedere al mantenimento della famiglia da agosto a
settembre 1996 (sopra, consid. 6b). L’affermazione, ripresa anche nell’appello
(pag. 7), di aver interamente consumato tale importo non è stata resa
verosimile, tanto più che il versamento del contributo alimentare è stato assicurato
con la trattenuta di stipendio. Si può quindi ragionevolmente presumere che al
momento in cui è stato emanato il decreto impugnato l’appellante avesse ancora
a disposizione almeno fr. 5’000.–, oltre la provvigione ad litem di fr.
2’000.– attribuitale il 26 settembre 1996, per un totale di fr. 7’000.– da
destinare alle spese legali e di patrocinio. Essa sostiene invero che tali
costi ammonteranno presumibilmente a fr. 15’000.–, fondandosi sulla distinta
prodotta dal suo patrocinatore al dibattimento finale (doc. S) dalla quale
risulta un onorario di fr. 9’774.– (48 ore e 68’ a fr. 200.–/h). Ora,
l’onorario di un avvocato in una causa di stato varia da fr. 1’000.– a fr.
25’000.– (art. 14 cpv. 1 TOA). In concreto non risulta che siano stati
affrontati litigi relativi alla sostanza coniugale, ciò che esclude
l’applicazione del supplemento (art. 14 cpv. 2 TOA). D’altra parte la procedura
provvisionale in questione sembra rientrare nella media, se si eccettua il
flusso di corrispondenza e le quasi quotidiane conferenze telefoniche, sulla
cui utilità ci si potrebbe interrogare. Ad ogni modo il legale dell’appellante
ha redatto 5 semplici scritti (istanza di conciliazione 30 luglio 1996 con
domanda di assistenza giudiziaria, istanze cautelari 30 luglio e 30 ottobre
1996), ha inviato alla Pretura 4 lettere (4, 6, 12 e 24 settembre 1996), ha
partecipato a 3 udienze (discussione del 26 agosto 1996, interrogatorio formale
delle parti il 7 ottobre 1996 e dibattimento finale il 30 ottobre 1996),
preparando i relativi allegati (domande di interrogatorio formale e riassunti
scritti).
Volendo
anche essere generosi e comprendere il desiderio del legale di assistere
moralmente il cliente, si può ammettere che secondo la comune esperienza un
avvocato diligente avrebbe profuso in un procedimento analogo al massimo 20–25
ore per adempiere correttamente il proprio mandato (Rep. 1991 pag. 304 consid.
1 nota 48, RVJ 28/1994 pag. 145 consid. 1). Le spese di patrocinio ammonterebbero
pertanto, al massimo, a fr. 5’000.–, di modo che la cliente avrebbe potuto
versare al proprio patrocinatore almeno un congruo acconto senza neppure
interamente intaccare le proprie liquidità. L’importo rivendicato
dall’appellante appare pertanto esagerato, quanto meno a un primo e sommario
esame come quello che presiede una procedura cautelare, fondata sulla
verosimiglianza. Ciò posto, non vi è motivo per scostarsi dall’apprezzamento
del Pretore e l’appello deve essere respinto su questo punto.
c) Accertato
che l’appellante è in grado di provvedere alle presumibili spese legali di
circa fr. 5’000.– con mezzi propri (residuo di fr. 5’000.–, oltre la
provvigione ad litem già concessa), a giusta ragione il Pretore ha
respinto anche la domanda di assistenza giudiziaria (Rep. 1994 pag. 306 consid.
1).
II. Sull’appello adesivo
- I fatti nuovi di cui
si prevale l’appellante adesivo possono se mai giustificare una domanda di
modifica dell’assetto cautelare, ma non sono di rilievo per la decisione
sull’appello, che deve fondarsi sui fatti considerati dal Pretore. L’eventuale
ripresa dell’attività lucrativa da parte della moglie nel novembre 1996 potrà
quindi essere esaminata – dandosene le premesse – in occasione di una domanda
di modifica, ma non in questa sede. Nella misura in cui chiede di computare
alla moglie un reddito di fr. 2’000.– mensili, l’appello adesivo è dunque
irricevibile. Per quel che concerne il contributo alimentare, il marito postula
l’inserimento nel suo fabbisogno di un onere di alloggio di fr. 1’250.– e di
spese professionali per complessivi fr. 1’000.–, al fine di tenere conto delle
maggiori spese di rappresentanza (abbigliamento e altre spese non riconosciute
dal Pretore). Al proposito l’appello è infondato. Come si è visto (sopra, consid.
4), al marito può essere computato un onere di alloggio di fr. 800.– mensili,
consono sia alla situazione di una persona sola sia alle disponibilità della
famiglia. Per quanto concerne le spese professionali, dai conteggi di stipendio
(doc. 2, 3 e 4) risulta che egli riceve mensilmente un rimborso delle spese
sostenute nell’interesse del datore di lavoro. Egli non ha reso verosimile che
tali indennità siano inferiori alle spese effettive e ha finanche omesso di
rendere verosimili l’entità delle spese professionali rivendicate. L’appello è
pertanto sprovvisto di buon diritto.
Infine l’appellante
adesivo chiede la revoca della trattenuta di stipendio, che sarebbe fonte di
problemi con il datore di lavoro, vista la sua posizione di capovendita. Egli
ha ammesso in prima sede di non aver potuto versare l’importo posto a suo
carico per mancanza di liquidità, la moglie avendo prelevato dai conti tutti i
risparmi coniugali (riassunto 6 novembre 1996, pag. 2). Le difficoltà
finanziarie persistono, come sostiene lo stesso marito, ciò che lascia
presagire anche in futuro ritardi nei pagamenti dei contributi alimentari. Allo
stadio attuale della procedura la trattenuta salariale rimane quindi
giustificata dalle circostanze concrete, nell’interesse di moglie e figli.
L’appello adesivo è pertanto, ancora una volta, sprovvisto di buon diritto.
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono, di regola, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Nel caso concreto
l’appello deve essere parzialmente accolto per quanto attiene all’ammontare del
contributo alimentare per la moglie, ma va respinto sull’ammontare del
contributo per i figli, sul diritto di visita, sulla provvigione ad litem
e sull’assistenza giudiziaria. In questa sede l’appellante è pertanto
soccombente nella misura di due terzi. Essa infatti ha chiesto un contributo
complessivo di fr. 4’847.85 e vede accolte le sue richieste solo nella misura
di fr. 3’900.–, rispetto al contributo di fr. 3’400.– riconosciuto dal Pretore.
L’appellante deve dunque sopportare gli oneri di appello in tale proporzione e
rifondere alla controparte un’equa indennità per ripetibili ridotte. L’appello
adesivo è integralmente respinto, di modo che i costi sono a carico del marito,
che rifonderà all’appellante un’ade-guata indennità per ripetibili.
L’appellante ha chiesto per la procedura di appello una provvigione ad litem
di fr. 2’000.–, subordinatamente l’ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
A prescindere dal fatto che essa stessa ammette la verosimile mancanza di
liquidità del marito, ciò che esclude di porre a suo carico un’ulteriore
prestazione a tale titolo, valgono le considerazioni già esposte in precedenza.
Essa ha infatti verosimili liquidità residue dopo il noto prelevamento, non
avendo neppure tentato di rendere credibile il consumo di tale capitale. Non
può dunque pretendere alcunché dal marito. L’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria da lei presentata deve di conseguenza essere
respinta, per carenza del requisito dell’indigenza (art. 155 CPC). Anche quella
presentata dal marito non ha miglior sorte, già per il fatto che l’appello
adesivo non presentava probabilità di esito favorevole (art. 157 CPC). Le spese
processuali e le ripetibili di prima sede rimangono invariate, l’attuale
riforma non incidendo in maniera apprezzabile sul loro ammontare né sul loro
riparto, vista la modesta modifica del contributo alimentare per la moglie
rispetto alle pretese iniziali.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: I. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così riformato:
- __________ __________ è tenuto a versare a
__________ __________, dal 1° ottobre 1996, un contributo alimentare entro il 5
di ogni mese di fr. 2’900.– per la moglie e di fr. 500.– per ciascun figlio,
assegni familiari compresi.
Per il resto il decreto
rimane invariato.
II. Gli oneri processuali
dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
sono
posti per 2/3 a carico di __________ __________ e per 1/3 a carico di
__________ __________. __________ __________ verserà a __________ __________
fr. 700.– per ripetibili ridotte di appello.
III. L’istanza intesa al
versamento di una provvigione ad litem di appello è respinta.
IV. L’istanza di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
V. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello adesivo è respinto.
VI. L’istanza di assistenza
giudiziaria presentata da __________ __________ è respinta.
VII. Gli oneri processuali
dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico di __________ __________, che rifonderà a __________ __________
fr. 400.– per ripetibili di appello.
VIII. Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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