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11.1996.186 ΓÇó Appeal withdrawn; costs reduced in divorce interim matter
11.1996.186Altro tribunale25 mag 1998Withdrawn
In a divorce-related appeal against an interim decree, the appellant notified the court that the appeal was withdrawn because the parties had reached an agreement. The Court of Appeal therefore struck the case from the docket for desistance. In line with the parties' arrangement, each side bore its own party compensation, while the procedural costs were charged to the appellant but equitably reduced to CHF 100, taking account of the parties' good faith.
Art. 21 LTG; Art. 352 cpv. 1 CPC: withdrawal of an appeal constitutes desistance and leads to striking the case from the roll. On withdrawal after settlement, procedural costs may be equitably reduced in consideration of the parties' good faith. Party compensation follows the parties' agreement absent reasons to depart therefrom.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.186
Data decisione, Autorità: 25.05.1998, ICCA
Incarto n. 11.96.00186
Lugano 25 maggio 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .__.__ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con petizione dell’8 marzo 1995 da
__________ __________, __________ (patrocinata dalla dott. iur. __________ __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);
premesso che il 25 novembre 1996 ____________________ __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare emanato dal Pretore l’8 novembre 1996;
preso atto che con lettera del 15 maggio 1998 l’appellante dichiara di ritirare il ricorso, le parti avendo raggiunto un accordo;
accertato che le parti hanno convenuto di lasciare le spese processuali a carico di chi le ha anticipate e di compensare le ripetibili;
ritenuto che il ritiro dell’appello configura desistenza (Rep. 1978 pag. 375), ma che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG);
considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dagli accordi presi delle parti;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.
a) tassa di giustizia fr. 70.–
b) spese fr. 30.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell’appellante, compensate le ripetibili.
– dott. iur. __________ __________, __________;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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