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11.1996.181 ΓÇó Appeal inadmissible for unspecified claim for costs
11.1996.181Altro tribunale28 nov 1996Inadmissible
The defendants appealed a first-instance decree that struck the case from the docket for procedural lapse and left costs to the parties who had advanced them. They challenged only the compensation of party costs, but their appeal did not quantify the amount sought. The appellate court held that in monetary disputes, including disputes over ripetibili, the notice of appeal must contain a specific quantified request unless the lower court failed to decide on costs, which was not the situation here. The appeal was therefore inadmissible. Appellate costs of CHF 150 were imposed jointly and severally on the appellants, and no party costs were awarded to the respondent because the appeal had not been served for observations.
Art. 309 cpv. 2 lett. e, cpv. 5 CPC; appeal against costs and quantified conclusions: in pecuniary disputes, including challenges to the amount of ripetibili, the appellant must state a quantified request for relief, under pain of nullity/inadmissibility. A merely generic criticism of the lower court’s cost allocation is insufficient. Exceptionally, a quantified conclusion may be unnecessary where the first instance omitted to rule on costs altogether. If the appeal is not served to the opposing party for observations, ripetibili for the appeal proceedings are not justified (consid. in diritto).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.181
Data decisione, Autorità: 28.11.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00181
Lugano, 28 novembre 1996/gb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._______ (rapporti di vicinato) della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione del 23 marzo 1993 da
__________, __________ (già patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
e __________ __________, __________ (patrocinati dall’avv. __________ __________, __________),
giudicando ora sul decreto del 23 ottobre 1996 con cui il Pretore ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta perenzione processuale;
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello del 13 novembre 1996 presentato da __________ e __________ __________ contro il decreto di stralcio emesso il 23 ottobre 1996 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che il 23 ottobre 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna ha stralciato dai ruoli per intervenuta perenzione processuale una causa promossa il 23 marzo 1993 da __________ __________ nei confronti di __________ e __________ __________, cui l’attrice chiedeva di rimuovere svariati manufatti dalla loro proprietà;
che con il decreto di stralcio il Pretore ha lasciato le spese a carico di chi le aveva anticipate, compensando le ripetibili;
che contro la compensazione delle ripetibili __________ e __________ __________ hanno introdotto un appello del 13 novembre 1996 in cui postulano “l’importo di fr. ...” appunto a titolo di ripetibili;
che l’appello non è stato intimato alla controparte;
e considerando
in diritto: che a norma dell’art. 309 cpv. 2 lett. e CPC l’atto di appello deve contenere – sotto pena di nullità – “le domande”, ovvero le richieste di giudizio (art. 309 cpv. 5 CPC);
che nel caso di litigi pecuniari – ivi comprese le contestazioni sull’ammontare delle ripetibili – l’appellante non può limitarsi a conclusioni indeterminate, ma deve cifrare le sue pretese (Rep. 1993 pag. 228 consid. b; Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 6 ad art. 309; I CCA, sentenza del 25 giugno 1993 nella causa P.-S. contro B., sentenza del 27 settembre 1993 nella causa P. contro P.; identico principio vige, del resto, sul piano federale: Messmer/Imboden, Die eidgenössischen Rechtsmittel in Zivilsachen, Zurigo 1992, pag. 151 nota 9);
che in concreto gli appellanti criticano la compensazione delle ripetibili decisa dal Pretore, ma non indicano nemmeno approssimativamente quale sia l’indennità da essi rivendicata in riforma del decreto impugnato;
che da tale esigenza si potrebbe prescindere solo ove il Pretore avesse trascurato di statuire sulle ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 1 ad art. 309 CPC), ipotesi che non si verifica manifestamente nella fattispecie;
che pertanto l’appello dei convenuti, carente di requisiti formali, sfugge a un giudizio di merito;
che le spese del giudizio odierno seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di attribuire ripetibili all’attrice, cui l’appello non è nemmeno stato intimato per osservazioni;
richiamato l’art. 313bis CPC
e vista sulle spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. L’appello è irricevibile.
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico degli appellanti in solido. Non si assegnano ripetibili.
– avv. __________ __________, __________;
– __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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