Appeal withdrawn after divorce settlement; costs split equally

11.1996.173Altro tribunale16 apr 1998Withdrawn

Sintesi

The appellant withdrew an appeal against a precautionary order in a family-status case after the parties reached a settlement that was approved in the divorce judgment. The Court of Appeal therefore struck the case from the docket for desistance. It ordered the procedural costs of CHF 100 to be shared equally, taking into account the settlement and the parties' good faith, and it compensated party costs in accordance with the agreement.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal after settlement constitutes desistance and leads to striking the case from the roll. Under Art. 21 LTG, the court may equitably reduce the justice fee when the conduct of the parties warrants it, in particular where the proceedings ended because of a settlement and both parties acted in good faith. As regards party costs, the court may adhere to the cost allocation agreed in the settlement unless there are reasons to depart from it.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1996.173

Data decisione, Autorità: 16.04.1998, ICCA

Incarto n. 11.96.00173

Lugano 16 aprile 1998

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. A. Bernasconi e Giani

segretario:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa ..__________ (misure provvisionali in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza del 30 aprile 1996 da


__________, nata __________, __________ (ora patrocinata dall'avv. __________ __________, __________)

contro


__________, __________ (patrocinato dall'avv. __________ __________, __________);

premesso che l’8 novembre 1996 __________ __________ ha introdotto appello contro un decreto cautelare emanato dal Pretore il 28 ottobre 1996;

preso atto che con lettera del 15 aprile 1998 l’appellante dichiara di ritirare il ricorso, le parti avendo raggiunto un accordo e firmato una convenzione omologata dal Pretore con la sentenza di divorzio, emessa l’8 aprile 1998;

accertato che nell’accordo le parti hanno pattuito di assumere in ragione di metà ciascuno le spese processuali e di compensare le ripetibili;

ritenuto che nella fattispecie il ritiro dell’appello configura desistenza (Rep. 1978 pag. 375), ma che la tassa di giustizia va equamente ridotta per tenere conto anche della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG);

considerato che, per quanto attiene alle ripetibili, non vi è motivo per scostarsi dalla disciplina stabilita nella convenzione sugli effetti accessori del divorzio;

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. La causa è stralciata dai ruoli per desistenza.

  1. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 70.–

b) spese fr. 30.–

fr. 100.–

già anticipati dall'appellante, sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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