AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1996.162
Data decisione, Autorità:
12.01.1998, ICCA
Incarto n.
11.96.00162
Lugano,
12 gennaio 1998/cs
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. A. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente per statuire nella causa .._____ (misure
provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 6, promossa con istanza dell'11 aprile 1996 da
__________ __________ __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________, __________
(già
patrocinato dall’avv. __________ __________, __________,
e
ora dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolto l’appello del 10 ottobre 1996
presentato da __________ __________ contro il decreto cautelare emesso il
27
settembre 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
-
Se
dev’essere accolto l’appello adesivo dell’11 novembre 1996 presentato da
__________ __________ __________ contro il medesimo decreto;
-
Se
deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
contestuale all’appello adesivo;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1965) e __________ __________ (1967), cittadina __________, si sono
sposati a __________ il __________ 1994. Il marito lavorava come __________
__________ presso la __________ del __________ a __________, la moglie è
tuttora impiegata a ore presso il supermercato __________ a __________. Dal
matrimonio non sono nati figli. I coniugi vivono separati dal 22 novembre 1995,
quando il marito è andato ad abitare a __________ e la moglie a __________. Il
22 gennaio 1996 __________ __________ ha chiesto al Pretore del Distretto di
Lugano, sezione 6, il tentativo di conciliazione, che è decaduto infruttuoso il
1° marzo 1996.
B. Lo stesso 1° marzo
1996 i coniugi hanno sottoscritto la convenzione in appresso:
In
data odierna viene deciso di comune accordo quanto segue:
Versamento di __________
__________ fr. 10 000.–
come segue: 1. fine febbraio
fr. 1000.– 6. fine settembre fr. 1000.–
fine marzo fr. 1000.– 7. fine ottobre fr. 1000.–
fine aprile fr. 1000.– 8. fine novembre fr. 1000.–
fine maggio fr. 1000.– 9. fine dicembre fr. 1000.–
fine giugno fr. 1000.– 10. fine gennaio 1997 fr. 1000.–
Si
decide per i costi di avvocato:
–
ognuno paga i propri.
Le spese giudiziarie vengono
pagate per ½ ciascuno.
In fede.
C. __________ __________
__________ si è rivolta l’11 aprile 1996 al Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 6, per ottenere in via provvisionale un contributo mensile di fr.
1500.– (riservato un adeguamento dell’importo alle risultanze istruttorie) e
una provvigione ad litem di fr. 2000.– o, in subordine, il beneficio dell’as-sistenza
giudiziaria. Alla discussione del 9 maggio 1996 il convenuto si è opposto all’istanza.
Con decreto cautelare del 22 maggio 1996, emanato senza contraddittorio, il
Pretore ha condannato __________ __________ a versare all’istante un contributo
alimentare di fr. 1000.– mensili dal mese di maggio 1996. Alla discussione
finale del 25 luglio 1996 la moglie ha aumentato la sua richiesta di contributo
a fr. 1800.– mensili; il marito ha offerto fr. 500.– per il mese di settembre
1996, oltre quanto già pagato, opponendosi per il resto.
D. Statuendo il 27
settembre 1996, il Pretore ha imposto a __________ __________ un contributo
provvisionale di fr. 1668.70 mensili dall’11 aprile 1996 (salvo per il mese di
agosto 1996, in cui il contributo è stato limitato a fr. 1000.–) e ha ordinato
alla __________ __________ __________ la trattenuta della somma dallo stipendio
del convenuto. Tanto la provvigione ad litem quanto l’assistenza
giudiziaria chiesta subordinatamente dalla moglie sono state respinte. Le
spese, con una tassa di giustizia di fr. 400.–, sono state poste per un terzo a
carico dell’istante e per il resto a carico del marito, tenuto a rifondere alla
moglie fr. 500.– per ripetibili.
E. Contro il decreto
appena citato __________ __________ è insorto con un appello del 10 ottobre
1996 nel quale chiede che il contributo provvisionale per la moglie sia ridotto
a fr. 1000.– mensili, che egli sia liberato da tale obbligo nei mesi di luglio
e agosto 1996, che il contributo in questione abbia fine nel gennaio 1997 e che
la trattenuta di stipendio sia revocata. In subordine egli postula la riduzione
del contributo provvisionale a fr. 1098.80 fino al mese di maggio 1996 e a fr.
1463.– in seguito, escluso ogni versamento nel mese di agosto 1996. In via
ancor più subordinata egli conclude perché dal mese di giugno 1996 il
contributo sia fissato in fr. 1500.– mensili (salvo per il mese di agosto
1996). Nelle sue osservazioni dell’11 novembre 1996 __________ __________
__________ propone di respingere l’appello.
F. Il decreto del
Pretore è stato impugnato anche dalla moglie, che con appello adesivo dell’11
novembre 1996 rivendica – previa concessione dell’assistenza giudiziaria – una
provvigione ad litem di fr. 2000.– (o, subordinatamente, il beneficio dell’assi-stenza
giudiziaria anche in prima sede), come pure un contributo provvisionale di fr.
1800.– mensili (fr. 1000.– per il mese di agosto 1996) fino al mese di marzo
1997 e uno di fr. 1668.70 dopo di allora. Senza esprimersi sul merito
dell’appello adesivo, __________ __________ si limita a proporre il rigetto sia
della provvigione ad litem sia dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto: I. Sull’appello
principale
-
Il Pretore ha
rilevato anzitutto che la moglie aveva firmato la convenzione del 1° marzo 1996
senza dichiararsi tacitata di ogni pretesa, ciò che le permetteva di rivendicare
i contributi litigiosi. Quanto ai redditi delle parti, il primo giudice ha
accertato il guadagno netto del marito in fr. 5462.40 mensili (salvo un congedo
non pagato dal 22 luglio al 19 agosto 1996 ottenuto per dare gli esami di
perito contabile federale, onde la riduzione equitativa del contributo per la
moglie a fr. 1000.– nel mese di agosto) e le entrate della moglie in una media
di fr. 1400.– mensili. I fabbisogni minimi sono stati calcolati in fr. 2975.–
mensili per il marito e in fr. 2250.– mensili per la moglie. Ne risultava
un’eccedenza mensile di fr. 1637.40 che, divisa a metà, ha determinato il contributo
per la moglie di fr. 1668.70 mensili.
-
L’appellante invoca
la convenzione del 1° marzo 1996, sostenendo che il Pretore non poteva legittimamente
attribuire alla moglie più di quanto essa aveva accettato, se non altro fino al
febbraio del 1997. A prescindere dall’atteggiamento contraddittorio del
convenuto, il quale all’udienza del 9 maggio 1996 ha eccepito la convenzione di
nullità per errore essenziale (verbale, pag. 6 in fondo), salvo poi affermarne
la validità in appello, l’assunto non può essere condiviso. È vero che gli
accordi mediante i quali i coniugi regolano l’assetto provvisionale durante una
causa di separazione o di divorzio sono per principio vincolanti, anche senza
l’omologazione del giudice; in caso di litigio, tuttavia, il giudice delle
misure provvisionali può modificare siffatti accordi (Bühler/Spühler in: Berner Kommentar, 3ª edizione, nota 431 ad
art. 145 CC). Già per tale motivo dunque il Pretore non era tenuto, in
concreto, ad attenersi ai limiti della convenzione. Oltre a ciò, il testo
dell’accordo nemmeno indica a che titolo sarebbe avvenuto il noto versamento di
fr. 10 000.– (come contributo alimentare, liquidazione di rapporti obbligatori
o anticipo sullo scioglimento del regime dei beni). In simili circostanze non
si può ragionevolmente pretendere che il giudice non potesse fissare un
contributo provvisionale superiore a fr. 1000.– mensili.
Ammesso che sia valida, in
realtà, la convenzione del 1° marzo 1996 non significa più di quanto attesta,
ovvero che con essa il marito si impegnava a elargire alla moglie, dalla fine
di febbraio 1996 alla fine di gennaio 1997, l’importo di fr. 1000.– mensili.
Che sia stata fissata una somma in capitale (fr. 10 000.–) non basta a dimostrare
né che con la firma del documento la moglie abbia rinunciato a rivendicare
un’eventuale differenza (ovvero un contributo provvisionale superiore a fr.
1000.– mensili) né che con tale firma essa abbia accettato di rimanere senza
contributi alimentari dopo il gennaio del 1997. Del resto, insistendo sull’esaustività
della convenzione, l’appellante si contraddice una seconda volta, poiché se
l’accordo andasse inteso come egli pretende ora nell’appello mal si capisce
come mai all’udienza del 9 maggio 1996 egli abbia negato alla moglie anche il
contributo convenzionalmente pattuito. Che egli abbia eccepito la nullità “a
titolo cautelativo” (appello, pag. 5) non è evidentemente una spiegazione. Al riguardo
il gravame non merita altra disamina.
-
Il Pretore avrebbe
trascurato inoltre, secondo l’appellante, che per i mesi di luglio e agosto
1996 la moglie ha rinunciato a contributi proprio in vista del congedo non
pagato da egli ottenuto per affrontare gli esami professionali di perito
contabile (attestati dal doc. T). L’appellante parte ancora dall’idea,
nondimeno, che la convenzione del 1° marzo 1996 sia esaustiva, mentre essa si
limita a non prevedere alcun versamento per quei mesi. Ciò non basta – come
detto – a comprovare una rinuncia deliberata da parte della moglie. Nulla muta
al riguardo che il primo giudice, incorrendo in una palese inavvertenza, abbia
ritenuto il contributo come previsto nella convenzione (decreto, pag. 4 in
basso). Né l’appellante pretende che, convenzione a parte, sia contrario all’art.
145 cpv. 2 CC attribuire alla moglie, nelle circostanze specifiche, un
contributo equitativamente ridotto a fr. 1000.– per il mese di agosto 1996. Il
Pretore del resto ha motivato la propria scelta (decreto, pag. 4 in basso) e a
tale riguardo l’appellante non obietta alcunché.
-
Ribadisce
l’appellante che la moglie è titolare di un diploma __________ di fisioterapista,
sicché potrebbe lavorare almeno come __________. Soggiunge che gli studi per
corrispondenza da essa seguiti presso l’Accademia di educazione fisica a
__________ non giustificano un’attività lucrativa a tempo meramente parziale e
sottolinea di non avere mai accettato di finanziare simili studi. A un anno
dalla separazione, infine, la consorte potrebbe rendersi indipendente dal
profilo economico, tanto più che la vita in comune è durata solo 11 mesi.
In linea di principio la
cessazione della vita in comune non preclude a un coniuge il diritto di
mantenere – per quanto le condizioni economiche della famiglia lo permettano –
il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26). Di conseguenza il coniuge che durante
la comunione domestica non ha esercitato – o ha esercitato solo a tempo
parziale – un’attività lucrativa può essere tenuto a intraprendere o a
estendere un’attività del genere solo ove ciò appaia giustificato per coprire
le spese supplementari derivanti da due economie domestiche separate (DTF 114
II 302 consid. 3a). In concreto l’istante, impiegata a ore presso un supermercato,
è iscritta alla citata Accademia (primo anno presso la Facoltà di
riabilitazione fisica: doc. 3) e alcune volte l’anno si reca a __________ per
assolvere i soggiorni di qualche settimana previsti dal corso degli studi.
Dagli atti non risulta che il marito abbia mai avversato gli studi della
moglie. Che questa potesse assentarsi di tanto in tanto per sostenere gli esami
in __________ è stata addirittura una condizione posta dal marito al momento in
cui la moglie ha postulato l’assunzione presso il noto supermercato (deposizione
__________, verbale del 27 giugno 1996, pag. 2).
L’appellante asserisce,
certo, che “le prolungate assenze della moglie dal domicilio coniugale”
avrebbero minato le basi del matrimonio, ma tale asserto andrà vagliato – se
mai – in sede di merito e non ha alcun rilievo ai fini di un giudizio puramente
provvisionale. Tanto meno emerge dagli atti che il marito abbia mai preteso
dalla moglie, durante la vita in comune, l’esercizio di un’altra attività
lucrativa, come quella di __________. Così stando le cose, non soccorrono le
premesse perché in concreto la moglie sia tenuta a estendere l’attività
lavorativa, rinunciando agli studi. Come si vedrà in seguito, per vero, i
redditi conseguiti dalle parti sono sufficienti per coprire con adeguato
margine i rispettivi fabbisogni. Che il Pretore abbia escluso a ragione o a
torto la possibilità per la moglie di aumentare il proprio grado di occupazione
o la propria capacità lucrativa non è, pertanto, di alcun rilievo ai fini
dell’attuale giudizio.
- Per quanto riguarda
la sua situazione personale, l’appellante si duole che il Pretore non gli ha
riconosciuto nel fabbisogno minimo le spese di fr. 400.– mensili per i costi
del vitto a __________ durante i corsi di perfezionamento professionale e che,
per di più, gli ha computato 13 volte (anziché in 12) l’indennità mensa di fr.
120.– da lui percepita con lo stipendio.
a) Sul
primo punto l’appellante ha in parte ragione. Che nel 1996 egli seguisse corsi
a __________ per conseguire l’attestato federale di perito contabile è pacifico
e che le spese di vitto fossero a suo carico è indiscusso (doc. T). Ora, per
chi pranza fuori domicilio la tabella dei minimi di esistenza agli effetti del
diritto esecutivo (Rep. 1993 pag. 265) prevede un supplemento da fr. 6.– a fr.
9.– per ogni pasto (cifra 2.4.3). A torto la moglie contesta il diritto a tale
indennità (osserva-zioni, pag. 6 in fondo) e a torto il Pretore reputa che
partecipare a simili corsi non comporti alcun onere per il vitto (decreto, pag.
4 a metà), in realtà la banca sussidiando solo le spese di alloggio (doc. T).
Tenuto conto che __________ è notoriamente una delle città più costose della
Svizzera, si giustifica perciò di riconoscere all’appellante un’indennità di
fr. 9.– per tre pasti la settimana (e non quattro, come l’inte-ressato pretende
nell’appello, contraddicendo quanto egli medesimo aveva ammesso nel riassunto
scritto presentato all’udienza del 9 maggio 1996). Ne discende un’indennità –
arrotondata – di fr. 120.– mensili, ma solo fino all’agosto del 1996, quando
l’appellante ha sostenuto gli esami.
b) Sul
secondo punto l’appellante ha interamente ragione. Il Pretore ha accertato
difatti lo stipendio del convenuto in fr. 5462.40 netti mensili (recte: fr.
5462.60) moltiplicando quello di un mese (doc. U) per 13 e dividendolo per 12.
Se non che, l’indennità mensa non può presumersi elargita anche con la
tredicesima mensilità, che di norma consiste nello stipendio di base senza
indennità alcuna, dedotti gli oneri sociali (I CCA, sentenza del 26 agosto 1997
in causa B. contro B., consid. 3). A tale proposito l’appello è quindi
provvisto di buon diritto e il reddito del marito va corretto in fr. 5452.60
netti mensili.
- Per quanto riguarda
la situazione personale della moglie, l’ap-pellante fa valere che nel relativo
fabbisogno non va incluso alcun onere per l’alloggio in relazione ai mesi di
maggio e giugno (recte: aprile e maggio) 1996, avendo l’interessata preso in locazione
l’appartamento di __________ (per fr. 730.– mensili) solo il 1° giugno 1996.
L’argomentazione è fondata
solo in parte. È vero che la locazione dell’appartamento a __________ ha avuto
inizio il 1° giugno 1996, ma è anche vero che prima di allora l’istante è stata
ospitata dalla sorella. Che quest’ultima fosse tenuta a offrire alloggio
gratuito non è preteso nemmeno dall’appellante, il quale alla discussione del 9
maggio 1996 ha riconosciuto alla moglie una spesa fr. 400.– mensili (riassunto
scritto allegato al verbale di udienza, pag. 5 nel mezzo). Non vi è motivo perché
simile indennità non sia inserita nel fabbisogno della moglie per i mesi di
aprile e maggio 1996. L’appello va accolto quindi entro tali limiti, con
riduzione dell’onere per l’alloggio a carico della moglie da fr. 730.– a fr.
400.– mensili dall’11 aprile al 31 maggio 1996.
-
Da ultimo
l’appellante assevera che il Pretore non avrebbe dovuto attribuire alla moglie
un contributo alimentare di fr. 1668.70, l’istante medesima avendo limitato la
sua pretesa, durante l’udienza del 9 maggio 1996, a fr. 1000.– mensili.
Quest’ultima affermazione è inveritiera. All’udienza del 9 maggio 1996
l’istante si è confermata in realtà nella richiesta di fr. 1500.– mensili
(riservato un adeguamento alle risultanze istruttorie), ma ha sollecitato
“l’immediata concessione di un contributo alimentare minimo e iniziale di fr.
1000.– per permettere la locazione di un proprio monolocale” (verbale, pag. 1).
Essa non ha quindi ridotto la domanda, ma ha formulato un’altra richiesta supercautelare
(dopo che una prima richiesta supercautelare le era stata respinta dal Pretore
il 12 aprile 1996). Imputare al primo giudice, nelle circostanze descritte, una
svista manifesta – come fa l’appellante (memoriale, pag. 8) – sfiora la
temerarietà. Quanto poi all’art. 281 cpv. 2 CPC evocato nel ricorso, esso non è
di alcuna pertinenza poiché le misure provvisionali emanate in pendenza di
separazione o divorzio sono disciplinate dalla procedura contenziosa di camera
di consiglio (art. 376 cpv. 1 lett. d CPC), non da quella ordinaria.
-
Nelle richieste di
giudizio l’appellante postula anche la soppres-sione della trattenuta di
stipendio ordinata dal Pretore. Totalmente sprovvista di motivazione, la
domanda si rivela già a un primo esame irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC con rinvio al cpv. 5) e sfugge come tale a qualunque esame.
II. Sull’appello adesivo
- L’appellante adesiva
rimprovera al Pretore di non averle riconosciuto nel fabbisogno minimo la spesa
di fr. 288.85 mensili destinata al rimborso rateale di un mutuo da lei contratto
nell’aprile del 1996, quando ha comperato un’automobile per recarsi al lavoro.
Il mutuo in sé è documentato (doc. 13) e nemmeno il marito ha mai seriamente
contestato che l’appellante adesiva abbia diritto a un veicolo per spostarsi da
__________ a __________. Lo stesso Pretore ha accertato, anzi, che l’automobile
“necessita a lei tanto quanto al marito” (decreto, pag. 6 in fondo), ciò che è
vero se appena si pensa che l’interessata è venditrice a ore, secondo un piano
d’impiego irregolare fissato di settimana in settimana (deposizione __________,
verbale del 27 giugno 1996, pag. 2). Il Pretore ha rimproverato all’istante di
non avere reso verosimile “l’impossibilità di trovare al riguardo una soluzione
meno onerosa” (decreto, pag. 7 in alto), ma ciò non toglie che i collegamenti
pubblici tra __________ e __________ siano notoriamente disagevoli e che non vi
è motivo per trattare i coniugi in modo diverso l’uno dall’altro, quanto meno
finché la situazione finanziaria della famiglia consente di rispettarne appieno
la parità.
Più delicato sarebbe stato
valutare l’opportunità della spesa per l’acquisto del veicolo, poiché –
contrariamente a quanto sembra asserirsi nell’appello adesivo (pag. 6 in alto)
– prima dell’aprile 1996 la moglie aveva già un’automobile. Che se ne imponesse
la sostituzione non è stato propriamente dimostrato (verbale del 9 maggio 1996,
pag. 5 in fondo), tuttavia il marito non ha contestato tale circostanza (loc.
cit., pag. 7). Del resto, se non fosse stato necessario sostituire il veicolo,
mal si comprenderebbe perché l’interessata avrebbe acquistato un’automobile più
vecchia e con maggiore percorrenza chilometrica. Se ne desume, in ultima
analisi, che la spesa di fr. 288.85 mensili – relativamente modesta – può
essere inclusa nel fabbisogno della moglie fino a marzo 1997 compreso; in
seguito il fabbisogno minimo torna a essere quello accertato dal Pretore (fr.
2250.– mensili).
- Considerato tutto
quanto precede, il quadro patrimoniale della famiglia si presenta come segue:
Periodo
dall’11 aprile al 31 maggio 1996
reddito netto del marito (consid.
5b) fr. 5452.60 mensili
reddito
netto della moglie fr.
1400.— mensili
fr.
6852.60 mensili
fabbisogno
minimo marito:
fr.
2975.– + fr. 120.– (consid. 5a) fr.
3095.— mensili
fabbisogno
minimo della moglie:
fr.
2250.– ./. fr. 330.– (consid. 6) + fr. 288.85 (consid. 9) fr. 2208.85 mensili
fr.
5303.85 mensili
eccedenza fr.
1548.75 mensili
metà
eccedenza fr.
774.40 mensili
contributo per la moglie:
fr.
2208.85 ./. fr. 1400.– + fr. 774.40 fr.
1583.25 mensili
Periodo
dal 1° giugno al 31 luglio 1996
reddito netto del marito fr.
5452.60 mensili
reddito
netto della moglie fr.
1400.— mensili
fr.
6852.60 mensili
fabbisogno minimo del marito fr.
3095.— mensili
fabbisogno
minimo della moglie:
fr.
2208.85 + fr. 330.– (consid. 6) fr.
2538.85 mensili
fr.
5633.85 mensili
eccedenza fr.
1218.75 mensili
metà
eccedenza fr.
609.40 mensili
contributo per la moglie:
fr.
2538.85 ./. fr. 1400.– + fr. 609.40 fr. 1748.25
mensili
Periodo
dal 1° settembre 1996 al 31 marzo 1997
reddito netto del marito fr.
5452.60 mensili
reddito
netto della moglie fr.
1400.— mensili
fr.
6852.60 mensili
fabbisogno minimo del marito:
fr.
3095.– ./. fr. 120.– (consid. 5a) fr.
2975.— mensili
fabbisogno
minimo della moglie fr. 2538.85 mensili fr.
5513.85 mensili
eccedenza fr.
1338.75 mensili
metà
eccedenza fr.
669.40 mensili
contributo per la moglie:
fr.
2538.85.– ./. fr. 1400.– + fr. 669.40 fr.
1808.25 mensili
limitati
per richiesta dall’interessata a fr. 1800.—
mensili
Periodo
dal 1° aprile 1997 in poi
reddito netto del marito fr.
5452.60 mensili
reddito
netto della moglie fr.
1400.— mensili
fr.
6852.60 mensili
fabbisogno minimo del marito fr.
2975.— mensili
fabbisogno
minimo della moglie:
fr.
2538.85 ./. 288.85 (consid. 9) fr.
2250.— mensili
fr.
5225.— mensili
eccedenza fr.
1627.60 mensili
metà
eccedenza fr.
813.80 mensili
contributo per la moglie:
fr.
2250.– ./. fr. 1400.– + fr. 813.80 fr.
1663.80 mensili.
Vista
la situazione patrimoniale favorevole nel suo complesso, ci si potrebbe anche
domandare se non sia lecito maggiorare i fabbisogni minimi di entrambe le parti
di un 20%, come consente la giurisprudenza (DTF 115 II 425 consid. 2). Dato che
nessuno dei coniugi si è mai prevalso di simile argomento, il quesito può
continuare a rimanere aperto.
- Nel decreto impugnato
il Pretore ha respinto sia la provvigione ad litem sia l’assistenza
giudiziaria postulata in subordine dalla moglie, non ravvisando gli estremi di
uno stato di indigenza. L’appellante adesiva ribadisce tali richieste, facendo
valere che la quota mensile di eccedenza in suo favore è solo teorica, il marito
rifiutando persino il pagamento dei contributi arretrati, ed è ad ogni modo
insufficiente – con riguardo a DTF 118 Ia 369 – per coprire le spese del
processo.
Per quel che è della mezza
eccedenza, intanto, essa non ammonta a fr. 529.85 mensili (come figura
nell’appello adesivo), bensì – come si è appena visto – a una somma variante
tra fr. 609.40 e fr. 813.80 mensili. Il richiamo a DTF 118 Ia 369 cade dunque
nel vuoto, giacché in quel caso la ricorrente disponeva solo di fr. 150.– mensili
oltre il minimo esistenziale. Anche i ritardi del marito nel pagamento dei
contributi provvisionali non giovano all’interessata, la quale ha possibilità
di incasso efficaci e relativamente rapidi (basti pensare alla trattenuta di
stipendio, provvedimento cui per altro ha fatto capo), mentre in DTF 118 Ia 369
la ricorrente poteva contare solo sulla liquidazione del regime dei beni (in
esito alla causa di merito) e non aveva liquidità. Ciò premesso, con una
disponibilità mensile variante da fr. 600.– a fr. 800.– mensili l’appellante
adesiva non può seriamente pretendere di non poter sopportare i costi legati
all’odierno procedimento cautelare. Certo, in concreto la regolamentazione
dell’assetto provvisionale davanti al Pretore si è distinta per una litigiosità
pervicace, per non dire fuori posto, tuttavia l’interes-sata non pretende né
che il Pretore le abbia ingiunto il versamento di anticipi cui essa non è in
grado di far fronte né che con un margine di oltre fr. 600.– mensili sul minimo
esistenziale le manchino i mezzi per rimunerare convenientemente il proprio avvocato.
L’appellante adesiva
lamenta, per vero, di dover sopportare “un pagamento dei costi di causa in rate
eccessivamente numerose e di importo ridotto” (memoriale, pag. 2). L’assunto è
esagerato. Se per “costi di causa” essa intende gli onorari del proprio legale,
è appena il caso di ricordare che per un intero processo di divorzio la tariffa
dell’Ordine degli avvocati prevede un onorario da fr. 1000.– a fr. 25 000.– (art.
14 cpv. 1). Per motivare la propria indigenza l’appellante adesiva avrebbe
dovuto rendere verosimile, dunque, di non poter retribuire il proprio
patrocinatore in un numero di rate ragionevole nemmeno per il solo procedimento
cautelare. Al proposito tuttavia essa non sostanzia alcunché, né il preteso
numero delle rate né l’onorario che il suo patrocinatore le ha chiesto per le
prestazioni svolte in sede provvisionale. Nelle condizioni descritte non è
possibile concludere che all’interessata manchino mezzi sufficienti per
affrontare i costi di patrocinio. Ciò osta con ogni evidenza anche al conferimento
– sussidiario per rapporto allo stanziamento di una provvigione ad litem
(Hinderling/Steck, Das schweizerische
Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 552 nota 5 con numerosi rinvii) –
dell’assistenza giudiziaria, la quale presuppone appunto che il richiedente non
sia in grado di affrontare i costi del processo (art. 155 CPC).
III. Sulle spese e le
ripetibili
- Gli oneri processuali
seguono il vicendevole grado di soccombenza (art. 148 cpv. 2 CPC). Quelli
dell’appello principale, com-misurati all’importanza del litigio, sono posti
per nove decimi a carico del marito, che esce vincente solo – e in misura
minima –sul contributo alimentare per i mesi di aprile-maggio 1996 e in misura
addirittura trascurabile sul contributo per il periodo successivo al 1° aprile
- Quelli dell’appello adesivo andrebbero suddivisi in ragione di metà
ciascuno, dato che l’interessata ottiene causa vinta sull’ammontare del
fabbisogno minimo ma soccombe sulla provvigione ad litem,
rispettivamente sull’assi-stenza giudiziaria. Resta il fatto che il marito non
si è opposto all’accoglimento del gravame adesivo (non ha formulato osservazioni),
limitandosi ad avversare – giustamente – le richieste di provvigione ad litem
e di assistenza giudiziaria. Egli non può pertanto essere considerato
soccombente sul piano dell’appello adesivo (DTF del 5 maggio 1997 in re C.
contro M., consid. 5). Ne segue che l’appellante adesiva corrisponderà la tassa
di giustizia limitata alla sua quota e rifonderà alla controparte un’indennità
per ripetibili limitata alle osservazioni sulla provvigione ad litem e
l’assistenza giudiziaria. Dopo quanto si è detto, quest’ultimo beneficio non
può evidentemente entrare in linea di conto nemmeno in sede ricorso, tanto meno
se si pensa che in appello la richiesta non è neppure stata preceduta da una
richiesta di provvigione ad litem (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 11 ad art. 155).
Per quel che è degli oneri
processuali davanti al primo giudice, l’attuale giudizio non incide
apprezzabilmente né sulla loro entità né sul loro riparto. Possono di conseguenza
rimanere invariati.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 cpv. 1
decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è tenuto a versare a __________
__________ __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, il seguente
contributo alimentare:
– dall’11 aprile al 31 maggio 1996: fr. 1583.25
mensili;
– dal 1° aprile 1997 in poi: fr. 1663.80 mensili.
I rimanenti
dispositivi del decreto impugnato sono confermati, come pure il contributo di
fr. 1000.– relativo al mese di agosto 1996.
- Gli oneri dell’appello
principale, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
sono
posti per un decimo a carico di __________ __________ __________ e per il resto
a carico dell’appellante principale, che rifonderà alla controparte fr. 1200.–
per ripetibili ridotte.
- L’appello adesivo è
parzialmente accolto e il dispositivo n. 2 cpv. 1 del decreto impugnato è così
riformato:
__________ __________ è tenuto a versare a __________
__________ __________, in via anticipata entro il 5 di ogni mese, il seguente
contributo alimentare:
– dal 1° giugno al 31 luglio 1996: fr. 1748.25
mensili;
– dal 1° settembre 1996 al 31 marzo 1997: fr. 1800.–
mensili.
I
rimanenti dispositivi del decreto impugnato sono confermati.
-
La richiesta di assistenza
giudiziaria presentata dall’appellante adesiva è respinta.
-
Gli oneri dell’appello
adesivo, consistenti in:
a) tassa di
giustizia ridotta fr. 150.–
b) spese fr.
50.–
fr.
200.–
sono
posti a carico dell’appellante adesiva, che rifonderà a __________ __________
fr. 250.– per ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________;
– avv. __________
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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