Appeal withdrawn; cross-appeal declared lapsed

11.1996.150Altro tribunale21 mag 1997Dismissed

Sintesi

In a family-law appeal concerning modification of a divorce judgment, the parties settled their dispute out of court and jointly provided for withdrawal of both the appeal and the cross-appeal. The First Civil Chamber therefore struck the main appeal from the docket as a desistance and declared the cross-appeal lapsed. Taking into account the parties' willingness to settle a personal dispute, the court ordered that no fees or costs be collected and that party costs be set off against each other.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal: the withdrawal of a remedy is treated as desistence and entails, in principle, the striking of the appeal from the roll. If the parties settle and agree on mutual withdrawal, the appellate court may declare the principal appeal withdrawn and the cross-appeal lapsed. Costs ordinarily follow the withdrawing party, but the court may waive fees and costs and order compensation/set-off of party costs when the circumstances, in particular a consensual settlement of a personal dispute, so justify (consid. relevant).

Testo completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1996.150

Data decisione, Autorità: 21.05.1997, ICCA

Incarto n.. 11.96.00150

Lugano 21 maggio 1997/cs

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d’appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretario:

Romanzini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa ..__________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con petizione 20 aprile 1994 da


__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)

contro


, __________ (, __________) (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che il 13 settembre 1996 __________ __________ ha presentato appello contro la sentenza emanata il 12 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;

constatato che il 21 ottobre 1996 __________ __________ ha a sua volta interposto appello adesivo contro la medesima sentenza;

preso atto che le parti hanno sottoscritto il 7 maggio 1997 un accordo con il quale hanno risolto in via extra giudiziaria la vertenza;

constatato che tale accordo, trasmesso alla Camera il 16 maggio 1997, prevede il ritiro di entrambi gli appelli presentati contro la sentenza 12 luglio 1996;

rilevato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

accertato che le parti hanno convenuto di sopportare ognuna le spese processuali del proprio gravame, mentre le ripetibili sono compensate;

ritenuto che la buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso d’ordine personale merita di essere tenuta in considerazione con la rinuncia al prelievo di tasse e spese;

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta: 1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

  1. L’appello adesivo è dichiarato caduco.

  2. Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.

  3. Intimazione a:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Parole chiave

appeal withdrawalcross-appealdesistencesettlementcostsfamily law