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11.1996.123 ΓÇó Appeal withdrawn in family interim-measures case
11.1996.123Altro tribunale21 nov 1997Dismissed
The appellant withdrew an appeal against a precautionary order in a family-status proceeding after the parties concluded an agreement on the ancillary effects of divorce, later approved in the divorce judgment. The Court of Appeal treated the withdrawal as desistance, struck the appeal from the docket, and, taking into account the parties’ settlement and good faith, ordered that no court fees or costs be collected and that party compensation be compensated.
Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal and costs consequences. The withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and normally entails allocation of procedural costs to the withdrawing party together with an indemnity for the opposing party. The court may, however, depart from this principle where the parties’ agreement provides for compensation of party costs and the conduct of the parties in settling a personal-status dispute justifies waiving the collection of court fees and costs (consid. unspecified).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.123
Data decisione, Autorità: 21.11.1997, ICCA
Incarto n.. 11.96.00123
Lugano 21 novembre 1997/cs
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gronchi Pozzoli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa ____________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 13 novembre 1995 da
__________, __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________);
premesso che il 25 luglio 1996 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare emanato il 16 luglio 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
ricordato che la procedura di appello è stata sospesa dalla giudice delegata con ordinanza del 18 settembre 1996;
preso atto che con lettera del 14 ottobre 1997 l’appellante ha comunicato di ritirare il gravame, le parti avendo sottoscritto una convenzione sugli effetti accessori del divorzio, omologata con la sentenza di divorzio emessa l’8 ottobre 1997 dal Segretario assessore della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, in luogo e vece del Pretore;
rilevato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla lite, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
constatato che la convenzione sottoscritta dalle parti prevede la compensazione delle ripetibili;
ritenuto che la buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso d’ordine personale merita di essere tenuta in considerazione con la rinuncia al prelievo di tasse e spese;
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta: 1. L’appello è stralciato da ruoli per desistenza.
Non si riscuotono tasse né spese. Le ripetibili sono compensate.
Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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