progetti
11.1996.114 ΓÇó Appeal inadmissible for lack of appealability before contradictory hearing
11.1996.114Altro tribunale16 lug 1996Inadmissible
In a divorce-related request for information under Art. 170 CC, the Pretor ordered the wife to produce bank documentation by decree before the contradictory hearing. The wife appealed. The Court of Appeal held that such a request is to be decided in chamber proceedings and that, before the required hearing of the parties, no appeal lies against the procedural order. The appeal was therefore declared inadmissible under the preliminary review procedure. Given the first instance's procedural error and the fact that the appeal had not been notified to the applicant, no court costs and no party compensation were awarded.
Art. 170 cpv. 2 CC; art. 363, 371, 382 cpv. 1 and 313bis CPC: a request for information in matrimonial proceedings is to be decided in chamber proceedings with a hearing of the parties; only interim measures rendered after contradictory proceedings are, by analogy, appealable. A procedural order issued before the contradictory hearing lacks appealability and must be declared inadmissible at preliminary review. Costs normally follow defeat under art. 148 cpv. 1 CPC, but may exceptionally be waived where the first-instance authority caused the irregular procedural posture and the appeal was not notified to the applicant.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1996.114
Data decisione, Autorità: 16.07.1996, ICCA
Incarto n. 11.96.00114
Lugano 16 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (obbligo di informazione in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, promossa con istanza 4 giugno 1996 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolto l’appello dell’8 luglio 1996 presentato da __________ contro il decreto emesso il 25 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto
che il 10 maggio 1995 __________ ha inoltrato davanti al Pretore del Distretto di Lugano, sezione 6, una causa di divorzio contro la moglie __________;
che in data 4 giugno 1996 __________ ha chiesto che la documentazione relativa ai conti bancari della convenuta fosse completata con una dichiarazione relativa agli averi della moglie presso la Società di __________ dal 1° gennaio 1991;
che la convenuta si è opposta a tale richiesta nelle osservazioni del 22 giugno 1996;
che con decreto del 25 giugno 1996 il Pretore ha accolto l’istanza, da lui ritenuta domanda di informazione ai sensi dell’art. 170 CC, facendo ordine alla convenuta di produrre entro 20 giorni l’attestazione bancaria richiesta;
che contro tale decreto __________ ha presentato un appello dell’8 luglio 1996 in cui postula, previa concessione dell’effetto sospensivo al gravame, la reiezione della domanda di informazione;
che nel frattempo il Pretore, pur non ritenendo applicabile l’art. 379 cpv. 2 CPC, ha indetto l’udienza di contraddittorio il 27 agosto 1996 su istanza presentata il 4 luglio 1996 dalla convenuta, ribadendo comunque che restava in vigore il termine di 20 giorni assegnato nel decreto 25 giugno 1996;
che l’appello non è stato intimato a __________;
e considerando
in diritto:
che sulla domanda di informazione (art. 170 cpv. 2 CC) il giudice statuisce con decisione (art. 370 CPC: procedura di camera di consiglio), non con decreto cautelare (art. 5 LAC, applicabile all’art. 4 n. 4 LAC);
che la procedura contenziosa di camera di consiglio impone la citazione delle parti a un’udienza per la discussione (art. 363 CPC);
che prima di tale udienza il Pretore può emanare provvedimenti cautelari (art. 371 CPC), in concreto neppure chiesti esplicitamente dall’istante, ma ciò non lo esonera dall’indire la discussione;
che a ogni modo solo i provvedimenti cautelari emessi previo contraddittorio sono appellabili (art. 382 cpv. 1 CPC per analogia);
che nel caso specifico è pacifico che non vi è ancora stato contraddittorio, l’udienza di discussione essendo prevista per il 27 agosto 1996, di modo che il decreto impugnato non è appellabile e il gravame sfugge d’acchito a un esame di merito;
che vista l’irricevibilità dell’appello, lo stesso può venire evaso con la procedura di esame preliminare prevista dall'art. 313bis CPC;
che le spese del pronunciato odierno seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), ma che viste le particolarità della fattispecie, si può prescindere dal prelevare spese e tassa di giustizia;
che infatti l’appello è diretta conseguenza dell’erronea impostazione procedurale di prima sede, il primo giudice avendo accolto l’istanza con decreto senza seguire le formalità previste per la procedura di camera di consiglio;
che non si giustifica in ogni modo di attribuire ripetibili all’istante, cui l’appello non è nemmeno stato notificato;
richiamato l’art. 313bis CPC
pronuncia:
L’appello è irricevibile.
Non si prelevano tasse di giustizia e spese. Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
avv. __________, __________ - avv. __________, __________ Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster