AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1996.108
Data decisione, Autorità:
30.07.1997, ICCA
Incarto n.
11.96.00108
Lugano
30 luglio 1997/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa __________. __________ (misure cautelari in procedura
di stato) della Pretura della
giurisdizione di __________ promossa con istanza del 20 luglio 1995 da
__________, __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. ____________________);
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di
questione: 1. Se dev’essere accolta l’appellazione del 28 giugno 1996
presentata da __________ contro il decreto cautelare emesso il 17 giugno 1996
dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Se
dev’essere accolta la richiesta di assistenza giudiziaria contestuale
all’appello;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________ (1968) e
__________ (1961) si sono sposati a __________ il __________ 1992. Dalla loro
unione è nata la figlia __________ (__________1993); la moglie è madre inoltre
di ____________________ (1986), nato da un suo precedente matrimonio. Il marito
è __________ __________ ad __________; durante il matrimonio la moglie non
risulta avere esercitato – se non saltuariamente –un’attività lucrativa. I
coniugi si sono separati nel dicembre 1994, quando il marito si è trasferito
dalla madre a __________.
B. L’esperimento di
conciliazione, richiesto dalla moglie il 20 luglio 1995, è decaduto infruttuoso
il 7 agosto 1995. Contemporaneamente all’istanza di conciliazione __________ ha
postulato misure cautelari, in particolare l’affidamento della figlia
____________________ (riservato al padre un diritto di vista), un contributo
alimentare di fr. 2’600.– mensili per sé e di fr. 600.– mensili per __________.
Alla discussione cautelare
del 7 agosto 1995 l’istante ha confermato l’istanza, alla quale si è opposto il
marito, che ha offerto un contributo alimentare mensile di fr. 700.– per la
moglie e di fr. 600.– per __________. Con decreto emanato senza contraddittorio
il 9 agosto 1995 il Pretore ha affidato la figlia __________ alla madre, alla
quale è stata pure assegnata l’abitazione coniugale; __________ è stato
obbligato a versare un contributo alimentare mensile di fr. 1’700.– per la
moglie e di fr. 600.– per __________.
C. Esperita l’istruttoria,
alla discussione finale del 5 giugno 1996 __________ ha ribadito le proprie
domande, mentre __________ __________ ha chiesto la riduzione a fr. 200.–
mensili del contributo alimentare a favore della moglie fissato nel decreto del
9 agosto 1995.
D. Con decreto cautelare
del 17 giugno 1996 il Pretore ha affidato la figlia alla madre e ha regolato il
diritto di visita del padre, obbligando __________ a versare un contributo
alimentare di fr. 600.– mensili per __________ e di fr. 1’700.– mensili per la
moglie dal 1° luglio 1995 al 31 maggio 1996, aumentato a fr. 1’820.– mensili
dal 1° giugno 1996. Entrambe le parti sono state ammesse al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
E. __________ è insorta
con un appello del 28 giugno 1996 contro il decreto del Pretore, di cui chiede
la riforma nel senso di aumentare il contributo alimentare per sé a fr. 2’290.–
mensili. Nelle sue osservazioni del 12 luglio 1996 __________ propone di
respingere il gravame e di confermare il giudizio del Pretore.
Considerando
in diritto: 1. L’art. 145 cpv. 2 CC
prescrive che il giudice, in pendenza di un’azione di separazione o di
divorzio, prende le opportune misure provvisionali, specialmente circa
l’abitazione e il mantenimento della famiglia, i rapporti patrimoniali e la custodia
dei figli. Il criterio per la definizione dei contributi alimentari ai fini dell’art.
145 cpv. 2 CC è disciplinato dal diritto federale e si fonda sul riparto
dell’eccedenza, una volta dedotto dal reddito familiare il fabbisogno personale
dei coniugi e dei figli (DTF 114 II 31 consid. 7 e 8). Il fabbisogno dei
coniugi è determinato in base al minimo vitale del diritto esecutivo, cui vanno
aggiunti gli oneri fiscali e le spese correnti della famiglia, in particolare i
premi della cassa malati e delle assicurazioni domestiche (DTF 114 II 394 consid.
4; Perrin, La méthode du minimum vital,
in: SJ 115/1993 pag. 429). Il fabbisogno dei figli minorenni è stabilito, per
prassi costante di questa Camera (Rep. 1994 pag. 298 consid. 5), secondo le
raccomandazioni pubblicate dall’Ufficio della gioventù del Canton Zurigo
(edizione 1996 in: RDT 1996 pag. 33), adattate caso per caso in virtù del
principio inquisitorio che governa il diritto di filiazione (DTF 120 II 231 consid.
1c).
-
In concreto è
litigioso il contributo alimentare mensile dovuto alla moglie. Il Pretore ha
determinato il fabbisogno minimo mensile del marito in fr. 2’580.–, quello
della moglie in fr. 2’210.– e quello di __________ in fr. 600.–. Per quel che
concerne i redditi mensili, egli ha accertato un guadagno del marito di fr.
5’000.–. Constatato un ammanco (fr. 390.–), il primo giudice ha obbligato il
convenuto a versare alla moglie un contributo di fr. 1’820.– mensili
(fabbisogno di lei, meno l’ammanco) e uno di fr. 600.– mensili per __________.
-
L’appellante
contesta il fabbisogno minimo del marito, che ritiene debba essere fissato in
fr. 2’030.–. Essa argomenta che non è ragionevole computare nel fabbisogno un
canone di locazione di fr. 1’000.– mensili, poiché l’appartamento in cui risiede
il marito è destinato anche all’ufficio della di lui madre, di modo che si giustificherebbe
di considerare unicamente un onere di fr. 631.–.
In linea di principio i
due coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione, debbono equitativamente
beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni
abitative sostanzialmente paritarie (I CCA, sentenza del 17 luglio 1991 nella
causa C. c. C.). Per costante giurisprudenza cantonale, se uno dei coniugi vive
con un’altra persona questa deve partecipare equamente alle spese di locazione
(Rep. 1990 pag. 122, n. 22). Alla luce della dottrina più recente (Spycher, Unterhalts-leistungen bei Scheidung:
Grundlagen und Bemessungsmethoden, Berna 1996, pag. 156) appare giustificato
affinare tale prassi e inserire nel fabbisogno del coniuge convivente l’onere
di alloggio presumibile che egli avrebbe come persona sola (I CCA, sentenza del
9 luglio 1997 nella causa S. c. S.). Dal fascicolo processuale risulta che il
convenuto ha appigionato un appartamento di 4½ locali a __________ ove paga una
pigione di fr. 1’682.– mensili. Nell’appartamento vive anche sua madre, che vi
ha aperto un’agenzia di cassa malati. In concreto, il Pretore ha già tenuto
conto delle argomentazioni dell’istante e ha ridotto a fr. 1’000.– l’onere di
locazione a carico del marito. Tale apprezzamento appare equo e rientra nel
margine di apprezzamento di cui gode il primo giudice. Esso, del resto,
corrisponde all’incirca ai costi di alloggio per una persona sola e garantisce
la parità di trattamento, ponendo i coniugi in condizioni di sostanziale parità
logistica. Del resto, quand’anche si costringesse l’appellato ad andare a
vivere da solo per ridurre il canone di locazione, si dovrebbe poi
riconoscergli il minimo vitale per persona sola, superiore a quello ammesso dal
Pretore. Si aggiunga che nella situazione di reddito della famiglia gli
appartamenti in cui vivono i coniugi non appaiono adeguati e andranno – come
che sia – disdetti alla prima scadenza del rispettivo contratto di locazione,
al fine di ridurre i costi.
- A detta
dell’appellante l’onere fiscale mensile a carico del marito – contrariamente a
quanto stabilito dal Pretore (fr. 144.–) – deve essere ridotto, poiché il
marito, a seguito della separazione, risulta essere iscritto come nuovo
contribuente; inoltre l’imposta annua a carico dello stesso dovrebbe essere
calcolata sulla base delle aliquote di cui all’art. 35 cpv. 2 LT.
Ora, a prescindere dal
fatto che la norma appena citata non è applicabile al convenuto poiché egli è
un contribuente separato che non vive in comunione domestica con i figli e non
può dunque beneficiare dell’aliquota fiscale più favorevole, la censura è
destinata a cadere nel vuoto. Nell’appello la moglie non ha indicato a quanto,
a suo parere, dovrebbe ammontare l’onere fiscale, limitandosi a rinviare alle
motivazioni addotte nel riassunto scritto del 5 giugno 1996. Tale modo di
procedere non è ammissibile. Non è infatti compito del giudice civile
determinare con precisione l’aggravio tributario delle parti, tanto meno
nell’ambito di una procedura cautelare basata sulla verosimiglianza, e stabilire
l’entità dell’onere inserito nel fabbisogno dell’altra parte senza precisi
riferimenti numerici (I CCA, sentenza del 1° giugno 1994 in re M. c M., consid.
6; del 15 novembre 1994 in re M. c M., consid. 3c). Nella fattispecie non vi è
motivo per intravedere nella valutazione di un onere fiscale di fr. 144.–
mensili, per altro calcolato con estrema precisione, un eccesso di apprezzamento
da parte del Pretore, non bastando, al riguardo, il rinvio al riassunto scritto
per supplire a una carenza di motivazione dell’appello. Il gravame è, su questo
punto, nuovamente destinato all’insuccesso.
- La moglie si duole
infine del fatto che il primo giudice ha inserito nel fabbisogno del marito
l’importo di fr. 264.– quale onere di cassa malati. A detta dell’appellante il
premio comprenderebbe, almeno in parte, spese voluttuarie che non possono essere
riconosciute, ragione per cui questa posta deve essere ridotta a fr. 218.50.
Dal fascicolo processuale
si evince che nel 1995 il premio di cassa malati del marito era di fr. 218.50
(doc. 5) e che è aumentato a fr. 264.40 dal 1° gennaio 1996 (doc. 9). In
concreto, una quota del premio corrisponde a un’assicurazione contro gli infortuni
che può senz’altro essere ammessa poiché utile all’intera famiglia. Per quanto
concerne le spese per l’assicurazione dentaria, va rilevato che il marito vive
con il solo minimo esecutivo e non risulta avere risparmi con cui far fronte a
eventuali spese odontoiatriche. Qualora si trovasse confrontato a spese
dentarie indispensabili, egli dovrebbe indebitarsi, senza verosimilmente poter
inserire nel suo fabbisogno gli oneri del debito, poiché i debiti verso terzi
sono riconosciuti dalla giurisprudenza solo nella misura in cui i membri della
famiglia abbiano assicurato almeno il rispettivo fabbisogno minimo (Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a
edizione, n. 162 ad art. 145). Nella fattispecie ciò non sarebbe il caso, le
entrate non bastando neppure alle necessità minime della famiglia. In tale
difficile situazione, il riconoscimento di questo onere assicurativo, inteso a
prevenire future maggiori ristrettezze, rientra nella legittima latitudine di
giudizio che compete al Pretore e non costituisce né un eccesso né un abuso di
apprezzamento. Del resto non si può escludere che il forte aumento del premio
della cassa malati sia dovuto al notorio rincaro dei premi verificatisi nel
1995 e 1996, tanto più che il marito non risulta aver contratto nuove assicurazioni
dopo la separazione.
-
In conclusione il
decreto pretorile deve essere confermato, e l’ammanco che ne risulta deve
essere colmato dall’appellante con l’aumento o la ripresa di un’attività lavorativa.
La giurisprudenza ha già avuto modo di affermare, in effetti, che se in pendenza
di separazione o di divorzio i coniugi hanno diritto di mantenere – in linea di
massima – il tenore di vita precedente (DTF 114 II 26), tale principio viene
meno ove le entrate non bastino più a coprire i costi di due economie
domestiche separate (DTF 114 II 302 consid. 3a). In circostanze del genere il
coniuge che durante la vita in comune non esercitava – o esercitava solo
parzialmente o ha smesso di esercitare – un’attività lucrativa, può vedersi
costretto a (re)intraprendere un lavoro remunerato, in modo da sopperire alle
maggiorate necessità economiche della famiglia. Tale esigenza può, in concreto,
apparire gravosa, ma oltre che indispensabile sembra ragionevolmente presumibile,
anche perché in precedenza l’appellante ha già lavorato presso un esercizio
pubblico, anche solo per qualche ora settimanale.
-
L’appello,
sprovvisto di possibilità di successo, è quindi destinato alla reiezione e a
miglior sorte non è votata nemmeno la richiesta di assistenza giudiziaria (art.
157 CPC), che presupporrebbe un ricorso con possibilità di buon esito quanto
meno in base agli elementi addotti. Dato nondimeno che nel caso in esame il prelievo
di oneri processuali sottrarrebbe all’interessata gli eventuali risparmi necessari
a colmare l’ammanco mensile, soccorrono “giusti motivi” (nel senso dell’art.
148 cpv. 2 CPC) per rinunciare eccezionalmente alla riscossione. Ciò non la
esime tuttavia dal corrispondere un’equa indennità per ripetibili alla
controparte.
Per questi motivi,
pronuncia: 1. L’appello è respinto e il
decreto impugnato è confermato.
-
La richiesta di
assistenza giudiziaria presentata da ____________________ __________ è
respinta.
-
Non si prelevano
tasse né spese. __________ rifonderà alla controparte l’importo di fr. 400.–
per ripetibili di appello.
-
Intimazione a:
– avv. __________,
__________;
– avv. __________,
__________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di ____________________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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