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Numero d'incarto:
11.1996.103
Data decisione, Autorità:
17.12.1996, ICCA
Incarto n.
11.96.00103
Lugano
17 dicembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa ..__________ (iscrizione definitiva
di ipoteca legale) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione del 17 agosto 1995 da
n. __________RFD __________,
(rappresentata
dall’amministratore __________ __________ e patrocinata dall’avv. __________
__________, __________)
contro
ing.
__________ __________,
(patrocinato
dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolta l’appellazione
presentata il 19 giugno 1996 da __________ __________ contro la sentenza
emanata il 4 giugno 1996 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3;
-
Il giudizio sulle spese e
ripetibili.
Ritenuto
in fatto: che __________
__________ è proprietario di diciotto unità di proprietà per piani del fondo
base n. __________ RFD di __________;
che con decisione del
23 maggio 1995 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, statuendo su
un’istanza presentata il 2 febbraio 1995 dalla __________ della particella n.
__________ RFD di __________, ha ordinato l’iscrizione in via provvisoria di
un’ipoteca legale ai sensi dell’art. 712i CC a carico delle unità di proprietà
per piani appartenenti a __________ __________ e ha assegnato all’istante un
termine di 90 giorni per promuovere l’azione tendente all’iscrizione in via
definitiva (inc. ..__________richiamato);
che con petizione del
17 agosto 1995 __________ della particella n. __________RFD di __________–
rappresentata dall’amministratore – ha chiesto la condanna di __________
__________ al pagamento dell’importo di fr. 57 037.85 oltre interessi del 6%
dal 6 febbraio 1995 e l’iscrizione definitiva di un’ipoteca legale a carico
delle proprietà per piani appartenenti a __________ __________;
che il convenuto,
precluso ai sensi dell’art. 169 CPC, è stato convocato all’udienza del 29
febbraio 1996 in vista del dibattimento finale, in occasione del quale la parte
attrice ha ribadito le proprie argomentazioni e domande;
che con sentenza del 4
giugno 1996 il Pretore ha integralmente accolto la petizione, condannando
__________ __________ a pagare alla __________ della particella n. __________
RFD di __________ l’importo richiesto in petizione e ha ordinato l’iscrizione
definitiva di un ipoteca legale di pari importo a carico delle proprietà per
piani del convenuto;
che la tassa di
giustizia di fr. 900.– e le spese sono state poste a carico del convenuto,
interamente soccombente, con l’obbligo di rifondere fr. 1500.– a controparte a
titolo di ripetibili;
che contro la predetta
sentenza __________ __________ è insorto con un appello del 19 giugno 1996 in cui
chiede, in riforma del querelato giudizio, di respingere integralmente la
petizione, di cancellare le iscrizioni di ipoteca legale ai sensi dell’art.
712i CC già annotate in via provvisoria e di porre gli oneri processuali a
carico della controparte;
che nelle osservazioni
del 22 agosto 1996 la __________ della particella n. __________ RFD di
__________ propone di respingere l’appello e di confermare la decisione
impugnata;
Considerando
in diritto: che l’appellante
postula l’annullamento della decisione impugnata, non avendo la __________
autorizzato esplicitamente l’amministratore a inoltrare l’azione tendente
all’iscrizione dell’ipoteca legale a garanzia dei contributi giusta l’art. 712i
CC;
che il convenuto
precluso, pur avendo la facoltà di appellare, non può avvalersi di
contestazioni che non sono state poste al vaglio del contraddittorio giudiziale
in prima sede, a meno che tali eccezioni siano rilevabili d’ufficio dal giudice
(Cocchi/Trez–zini, Codice di
procedura civile ticinese annotato, Lugano 1993, ad art. 321 n. 5);
che la legittimazione
dei rappresentanti delle parti costituisce un presupposto processuale che il
giudice esamina d’ufficio e in ogni stadio della causa (art. 97 n. 4 CPC), per
cui l’appello può nondimeno essere esaminato;
che a norma dell’art.
712t CC l’amministratore rappresenta la comunione e i comproprietari in tutti
gli affari dell’amministrazione comune che gli competono per legge (cpv. 1),
ritenuto che egli non può stare in giudizio come attore o convenuto senza esserne
precedentemente autorizzato dall’assemblea dei comproprietari, salvo che si
tratti di una procedura sommaria e casi urgenti, per i quali l’autorizzazione
può essere chiesta ulteriormente (cpv. 2);
che non vi è pertanto
dubbio sulla legittimazione dell’amministratore a rappresentare la __________
nell’ambito della procedura tendente all’iscrizione in via provvisoria
dell’ipoteca legale, trattandosi di procedura sommaria ai sensi dell’art. 361
segg. CPC;
che invece l’iscrizione
in via definitiva dell’ipoteca legale viene trattata con la procedura ordinaria
appellabile e pertanto l’amministratore necessita di un’autorizzazione
esplicita a procedere in tal senso;
che secondo consolidata
dottrina e giurisprudenza non è sufficiente un’autorizzazione generica, come
quella concessa dalla __________ in occasione dell’assemblea del 10 febbraio
1995 (doc. I, ad 8), ma è necessaria una precisa autorizzazione per ogni
singolo procedimento (Meier–Hayoz
in: Commentario Bernese, 1988, ad art. 712t CC n. 45 e 52);
che comunque la
formulazione dell’art. 712t cpv. 2 CC non esclude che l’amministratore, che non
si è fatto autorizzare, venga trattato alla stregua di un rappresentante senza
poteri (falsus procurator), cui il giudice deve fissare un ragionevole
termine per correggere il vizio che inficia provvisoriamente gli atti
processuali già compiuti (DTF 114 II 310 segg., citato anche in: Cocchi/Trezzini, op. cit., ad art. 38
n. 9; I CCA sentenza del 31 dicembre 1991 in re C. c. E.; Gillioz, L’autorisation d’ester en justice
au nom de la communauté des copropriétaires par étages, in: SJZ 80 [1984]
287), evitando così formalismi eccessivi (art. 99 cpv. 3 CPC);
che in virtù del
principio dell’economia processuale si può in concreto prescindere dal rinvio
dell’incarto al Pretore, motivo per cui la giudice delegata ha assegnato
all’attrice, con ordinanza 9 settembre 1996, un termine di 30 giorni per
produrre un’autorizzazione a posteriori della comunione dei comproprietari
che ratifichi gli atti eseguiti dall’amministratore senza potere, così da
sanare il vizio con effetto ex tunc (Cocchi/Trezzini,
op. cit., ad art. 38 n. 9);
che la parte attrice ha
prodotto tale documento in data 1° ottobre 1996;
che l’appellante,
invitato a esprimersi, si è limitato a osservare che la deliberazione
assembleare poteva essere contestata entro 30 giorni, senza tuttavia comunicare
di aver promosso un’azione giudiziaria in tal senso;
che pertanto l’appello
è divenuto privo d’oggetto, essendo stata sanata ex tunc la carenza di
legittimazione dell’amministratore;
che gli oneri
processuali seguirebbero, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC),
ma viste le particolarità della fattispecie si può prescindere dal prelievo di
spese e tassa di giustizia poiché il Pretore avrebbe dovuto esigere egli
medesimo l’autorizzazione a stare in lite, trattandosi di un presupposto processuale;
che all’appellante
spetta in ogni modo un’equa indennità per ripetibili di appello, avendo
controparte postulato la reiezione del gravame;
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
decreta: 1. L’appello è dichiarato privo
di oggetto e la causa è stralciata dai ruoli.
-
Non si prelevano
spese né tassa di giustizia. L’attrice rifonderà all’appellante un’indennità di
fr. 300.– per ripetibili d’appello.
-
Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________
– avv. __________
__________, __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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