AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.97
Data decisione, Autorità:
13.04.1995, ICCA
Incarto
n.
11.95.00097
Lugano
13 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
G. Bernasconi, vicepresidente,
Giani e Pellegrini (quest’ultimo in sostituzione della presidente
Epiney-Colombo, astenutasi)
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. __________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 6, promossa con petizione del 3 giugno 1988 da
__________, __________,
(patrocinato dall’avv.
__________ __________, __________)
contro
__________ __________ nata
__________, __________
(patrocinata dall’avv.
__________ __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 20 gennaio 1994 di __________
__________ contro la sentenza 29 dicembre 1993 del Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 6;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto
A. Con
sentenza del 20 novembre 1985 il Pretore del Distretto di Lugano ha pronunciato
il divorzio tra __________ __________ e __________ nata __________. Nella
convenzione sugli effetti accessori omologata dal tribunale, le parti hanno
convenuto l’attribuzione della figlia __________ (1983) alla madre e hanno
regolato il diritto di visita del padre in maniera che sino al terzo anno di
età della bambina tale diritto fosse esercitato in ragione di una sera la
settimana per un’ora/un’ora e mezzo presso l’abitazione della madre e ogni
sabato per due/tre ore. I genitori, a partire dal terzo anno di età di
__________, si sarebbero dovuti accordare sulle modalità di esercizio del
diritto di visita; in caso contrario, ognuno di loro avrebbe potuto rivolgersi
al giudice (doc. A).
B. Il
3 giugno 1988 __________ __________ si è rivolto al Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 6, chiedendogli di modificare la sentenza di divorzio nel senso di
concedergli un diritto di visita più ampio di quello previsto nella
convenzione, ossia due sabati al mese e alternativamente una settimana a Natale
o Pasqua e due settimana in estate. La richiesta è stato postulata pure in via
provvisionale. La discussione della provvisionale ha avuto luogo il 19 luglio 1988,
ma nessuna decisione è mai intervenuta al riguardo.
C. Con
risposta del 7 settembre 1988 __________ __________ si è opposta alla petizione
e ha chiesto la conferma dell’assetto previsto dalla sentenza di divorzio. Nei
successivi allegati scritti le parti hanno confermato le proprie argomentazioni
e domande.
D. Esperita
l’istruttoria, durante la quale il Servizio medico psicologico di Bellinzona ha
allestito un referto peritale, nel memoriale conclusivo del 9 dicembre 1993
__________ __________ ha reiterato la sua domanda di estensione del diritto di
visita. Nel suo memoriale conclusivo del 10 dicembre 1993 __________ __________
ha nuovamente postulato il rigetto della petizione. Il dibattimento finale si
è tenuto il 15 dicembre 1993.
E. Statuendo
il 29 dicembre 1993, il Pretore ha accolto la petizione e ha concesso al padre,
dal passaggio in giudicato della sentenza e per la durata di un anno, un
diritto di visita da esercitarsi la prima e la terza domenica di ogni mese
dalle ore 09.00 alle 19.00 e il giorno di Natale successivo al passaggio in
giudicato della sentenza. Egli ha inoltre ordinato alla Delegazione tutoria di
__________ di nominare un curatore per vegliare sui genitori per l’esecuzione
del diritto di visita. Il Pretore ha infine previsto che dopo un anno il
diritto di visita sarà esercitato il primo e il terzo fine settimana di ogni
mese dalle ore 09.00 di sabato alle ore 19.00 di domenica, due settimane
durante le vacanza estive e alternativamente, il giorno di Natale o di Pasqua
dalle ore 09.00 alle 19.00.
F. Contro
la sentenza del Pretore __________ __________ ha interposto il 20 gennaio 1994
un appello per ottenere il rigetto dell’azione e la relativa riforma del giudizio
di prima sede. Nelle sue osservazioni del 28 febbraio 1994 __________
__________ ha proposto di respingere l’appello e di confermare il giudizio del
Pretore.
G. L’8
giugno 1995 il Giudice delegato ha ordinato d’ufficio un aggiornamento della perizia
del 21 luglio 1989. Il 21 novembre 1995 il Servizio medico psicologico di Bellinzona
ha rilasciato il proprio referto, sul quale le parti hanno avuto la facoltà di
esprimersi.
Considerando
in diritto
- Il
Pretore, dopo aver accertato che non vi erano da parte del perito giudiziario
controindicazioni in merito al ristabilimento delle relazioni personali tra
padre e figlia, ha regolato tale diritto in modo da permettere al padre, ma
soprattutto alla figlia, di conoscersi gradualmente e senza traumi. Egli ha
disposto pertanto che per la durata di un anno il diritto fosse limitato ed
esercitato con l’ausilio di un curatore nominato dalla Delegazione tutoria. In
un secondo tempo il diritto sarà usuale senza la partecipazione di terze
persone.
L’appellante
contesta le risultanze alle quali è giunto il primo giudice, sostenendo che la
perizia rilasciata dal Servizio medico psicologico di Bellinzona (SMP) risale
ad oltre 4 anni prima e che il Pretore avrebbe dovuto ordinare preventivamente
un aggiornamento della situazione. Essa rileva inoltre che nel frattempo non vi
è più stato alcun contatto tra padre e figlia e che i vari tentativi di
riavvicinamento si sono rivelati infruttuosi, per non dire fallimentari. Infine
la madre sostiene che la sua attuale convivenza con una terza persona e lo
stato di conflittualità e di totale incomunicabilità tra i genitori configurano
gli estremi per negare o revocare il diritto alle relazioni personali, essendo
di pregiudizio per il bene di __________.
-
L’art.
157 CC stabilisce che una sentenza di divorzio può essere modificata in merito
alle relazioni tra genitori e figli in caso di mutate circostanze “per causa di
matrimonio, partenza o morte di uno dei genitori, o per altri motivi”. L’azione
dell’art. 157 CC non è destinata a rimettere in causa la ponderazione
d’interessi operata dal giudice del divorzio: essa presuppone che sia intervenuta
una rilevante modifica delle circostanze e che la nuova disciplina si imponga
per il bene del figlio (DTF 120 II 178 consid. 3a con riferimenti). D’altro
lato non bisogna essere troppo severi al proposito: per modificare un diritto
di visita basta che le previsioni del giudice del divorzio circa le relazioni
personali tra il figlio e il genitore non assegnatario si rivelino errate e che
il mantenimento della regolamentazione in vigore rischi di pregiudicare il bene
del figlio (DTF 111 II 408 consid. 3 in fine). Nell’ambito del diritto di
filiazione vige la massima ufficiale illimitata (DTF 120 II 231 consid. 1c; 119
II 203 consid. 1; Hegnauer,
Grundriss des Kindesrechts, 3a edizione, 1989, n.14.9 seg. e 21.5; Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar,
Ergänzungsband, n. 33 e 42 ad art. 156). Il giudice di ogni grado accerta
d’ufficio e apprezza liberamente le prove, senza essere legato alle
dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di mezzi probatori e chiarisce
la fattispecie di propria iniziativa (DTF 118 II 93). Nei limiti dell’oggetto a
lui sottoposto, egli ordina anche le opportune misure per il bene del figlio
previste dagli art. 307 segg. CC (cfr. anche l’art. 315a CC; Spühler/Frei-Maurer, op. cit.
n.179 e 185 ad art. 157). La decisione del primo giudice non limita nemmeno il
potere cognitivo dell’autorità di ricorso, che può assumere le prove ritenute
più idonee a formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer,
Berna 1986, pag. 610 seg.).
-
Il
genitore cui i figli non sono affidati ha il diritto di mantenere con loro le
relazioni adeguate alle circostanze (art. 156 e 273 CC). Nella determinazione
di tali relazioni si deve considerare l’interesse del figlio, sul cui sviluppo
psichico, fisico e morale non devono influire negativamente. In tale ambito al
giudice compete un ampio potere di apprezzamento, che gli permette di prendere
la soluzione più adeguata al singolo caso, mettendo a confronto gli interessi
del figlio e dei singoli genitori. L’art. 274 cpv. 2 CC prevede la possibilità
di negare o revocare il diritto alle relazioni personali, e ciò a tutela del
figlio e non come punizione per l’uno o per l’altro genitore (DTF 118 II
24 consid. 3c), tuttavia simile provvedimento ha natura estrema e va applicato
solo ove misure meno incisive non permettano di conseguire lo stesso risultato.
a) Dagli
atti non risultano elementi per concludere che le relazioni personali tra padre
e figlia rechino pregiudizio al bene della stessa. Dal complemento di perizia
ordinato d’ufficio da questa Camera risulta che __________ non presenta evidenti
alterazioni nei rapporti interpersonali, ma che essa sembra rifiutarsi in modo
piuttosto deciso di riallacciare vincoli con il padre, sostenendo che l’unico padre
è quello che vive con lei (pag. 4). D’altro lato gli operatori sociali hanno
sottolineato che questo meccanismo di difesa, ossia il rifiuto di una realtà
forse poco comprensibile o accettabile, non potrà durare e che prima o poi
__________ dovrà confrontarsi con essa. In sostanza costoro, pur non sottacendo
le possibili difficoltà e gli insuccessi iniziali, ritengono che __________
sia oggi idonea per riavvinarsi al padre (complemento pag. 4 e 6). Si aggiunga
che i periti erano già giunti alle medesime conclusioni al momento
dell’elaborazione del primo referto, anche se poi, per tener conto della
situazione di allora avevano prospettato due distinte modalità di intervento.
Per queste ragioni la richiesta di audizione di __________ __________ e di
__________ __________ non si giustifica, la situazione personale della minore
essendo già stata considerata nel complemento peritale.
b) La
circostanza che __________ non voglia rivedere il padre non è per altro decisiva,
la disciplina del diritto di visita non potendo dipendere soltanto dalla volontà
del figlio (DTF 111 II 405). Certo occorre determinare in ogni caso concreto perché
il figlio adotti nei confronti del genitore un’attitudine difensiva e se l’esercizio
del diritto di visita rischia di pregiudicare effettivamente il bene del figlio.
Nella fattispecie risulta che __________ ha conosciuto ed è vissuta praticamente
dalla nascita con l’attuale convivente della madre, con il quale ha costruito
un rapporto di affetto indubbiamente significativo. Questa circostanza ha fatto
sì che padre e figlia hanno avuto pochissimi rapporti, ciò che ha contribuito a
generare nella bambina un sentimento di estraneità e quindi di rifiuto nei confronti
del padre (aggiornamento peritale, pag. 4). D’altro canto non risulta che
l’attuale convivente della madre abbia assunto socialmente e psichicamente il
ruolo del genitore titolare del diritto di visita al punto che quest’ultimo e
il figlio siano totalmente estranei l’uno all’altro (DTF 118 II 26 consid. 3e),
ciò che permetterebbe eventualmente di negare o revocare il diritto delle
relazioni personali (art. 274 cpv. 2 CC). D’altronde il diritto di visita
dev’essere concesso anche quando il suo esercizio è suscettibile di conflitti
(DTF 118 II 242 consid. 2c). Infine va rilevato che la conflittualità tra i genitori
dopo il divorzio ha verosimilmente complicato le relazioni personali tra padre
e figlia, ciò che ha comportato effetti negativi sul diritto di visita del
padre.
Oltre
a ciò la madre, che in un primo tempo sembrava contraria all’instaurarsi di un
rapporto tra padre e figlia, attualmente è disposta a che __________ frequenti
il padre e non subordina tale evenienza al consenso della figlia. Né il padre
presenta elementi psicopatologici tali da ritenere la sua vicinanza alla figlia
non indicata. In queste condizioni non vi sono elementi per concludere che le
relazioni personali tra padre e figlia siano pregiudizievoli per quest’ultima,
ragion per cui il diritto di visita del padre dev’essere garantito.
- Rimangono
da vagliare le modalità relative al diritto di visita. Il primo giudice ha fissato
l’esercizio di tale diritto in due domeniche ogni mese e il giorno di Natale
per la durata di un anno, da esercitarsi con l’ausilio di un curatore ad hoc
nominato dalla Delegazione tutoria sulla base dell’art. 308 CC. A partire dal secondo
anno il diritto è stato fissato in due fine settimane al mese, in due settimana
durante le vacanze scolastiche estive e alternativamente il giorno di Natale o
Pasqua.
a) Il
diritto di visita è lasciato all’apprezzamento del giudice (DTF 120 II 235
consid. 4a), il quale deve tener conto di tutte le circostanze rilevanti. Ora,
sulla base delle risultanze scaturite dal complemento peritale del 21 novembre
1994 la regolamentazione del diritto di visita fissato con la sentenza di divorzio
del 20 novembre 1985 non riesce più adeguata. Essa va pertanto modificata con
una disciplina consona all’attuale situazione e che consideri le difficoltà
iniziali dovute al lungo periodo di separazione tra padre e figlia, come pure
il successivo atteggiamento assunto da ______ nei confronti del padre. D’altro
canto neppure la regolamentazione stabilita dal primo giudice può essere
condivisa, apparendo essa troppo rigida nella misura in cui non tiene in debita
considerazione la possibilità di iniziali insuccessi.
b) L’art.
308 cpv. 1 CC prevede che se le circostanze lo richiedono, l’autorità tutoria
nomina al figlio un curatore perché consigli ed aiuti i genitori nella cura del
figlio. Secondo l’art. 308 cpv. 2 CC l’autorità tutoria può conferire al
curatore speciali poteri, quali la vigilanza delle relazioni personali. Questa
misura dev’essere adottata nei casi in cui sussiste un diritto di visita
conflittuale già durante la procedura di divorzio (DTF 108 II 372; 118 II 242
consid. 2c), in presenza di tensioni tra genitori, oppure allorquando il figlio
rifiuta di incontrare il titolare del diritto di visita (Stettler, Traité de droit privé suisse,
III, Tomo II,1, pag.544), ciò che si verifica nella fattispecie. La presenza di
un curatore che mantenga i contatti indicati dalle circostanze con i genitori e
la figlia appare una misura adeguata e necessaria, potendo contribuire a
smorzare quelle tensioni che potrebbero nascere durante i primi incontri. La
misura prevista dall’art. 308 cpv. 2 CC permette inoltre al curatore di
sorvegliare le relazioni personali tra il figlio e il titolare del diritto di
visita (DTF 118 II 242 consid. 2d), come pure di dare direttive e di agire, in
collaborazione con i genitori, direttamente sul figlio, regolando in maniera obbligatoria
i particolari di tale diritto (SJ 1979 p. 292). Tenuto conto delle particolarità
del caso e vista la necessità di garantire, malgrado le difficoltà dovute ai verosimili
insuccessi iniziali, l’esercizio del diritto di visita, appare idoneo conferire
al curatore prerogative speciali che dovranno essere rispettate dai genitori (Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 179 ad
art. 156). In particolare il curatore potrà farsi assecondare da terze persone,
obbligare i genitori a far capo a uno specialista per eventuali terapie di
sostegno o incaricare un assistente sociale di mettersi in relazione con
__________, di partecipare agli incontri tra il padre e la figlia e di adottare
tutte le misure che appariranno necessarie allo scopo. Egli terrà inoltre
costantemente informata l’autorità tutoria, la quale potrà, dandosi il caso, intervenire
e prendere tutte le misure che si imporranno. In una prima fase il compito del
curatore sarà principalmente quello di ristabilire nella maniera meno
traumatica possibile il contatto tra la figlia e il titolare del diritto di
visita. Considerato che risulta impossibile formulare una ragionevole prognosi
di durata, la limitazione della presenza di un curatore a un anno appare
inadeguata all’importanza degli interessi in gioco. Spetterà al curatore, al
momento debito, comunicare all’autorità tutoria il raggiungimento dello scopo
prefisso. I genitori, a loro volta, potranno avvisare l’autorità tutoria qualora
riterranno ormai superflua la presenza del curatore. Ne discende che in
parziale riforma della sentenza impugnata appare indicato in questa sede che il
diritto di visita abbia luogo due domeniche al mese dalle ore 09.00 alle 19.00.
Il curatore vigilerà nei modi e nelle forme che meglio riterrà opportune le
relazioni tra padre e figlia, intervenendo direttamente sui genitori qualora
insorgessero difficoltà (Hegnauer in
RDT 1993 11). La predetta regolamentazione rimarrà in vigore fintanto che il
curatore giudicherà opportuno il suo intervento - riservata la competenza
dell’autorità tutoria - dopo di che essa sarà sostituita da quella prevista dal
primo giudice, ossia due fine settimana ogni mese, due settimane durante le
vacanze estive e alternativamente il giorno di Natale o di Pasqua.
- Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In concreto è
vero che la parziale riforma della sentenza è avvenuta in applicazione del
principio inquisitorio di cui gode questa autorità, ma in sostanza l’appellante
risulta largamente soccombente, essa avendo proposto di mantenere la regolamentazione
del diritto di visita come alla sentenza del 20 novembre 1985, ragion per cui
si giustifica porre a suo carico le spese di questa sede in ragione di 6/7 e la
rimanenza a carico dell’appellato, il quale ha pure diritto ad un’equa
indennità per ripetibili. Gli oneri del complemento peritale ammontanti a fr.
1’328.70 seguono la rispettiva soccombenza.
Per questi motivi,
viste sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia
I. L’appello
è parzialmente accolto nel senso dei considerandi e la sentenza impugnata è
così modificata:
- La
petizione è accolta e il diritto di visita di __________ __________ nei
confronti della figlia __________ è regolato, in riforma di quanto stabilito
dalla sentenza di divorzio del 20 novembre 1985, nel seguente modo:
a) -
la prima e la terza domenica di ogni mese dalle ore 09.00 alle 19.00;
- il
giorno di Natale successivo al passaggio in giudicato della presente decisione.
L’autorità
tutoria provvederà alla nomina di un curatore al quale conferirà speciali
poteri per la vigilanza delle relazioni personali (art. 308 cpv. 2 CC).
Cessata
la curatela il diritto di visita sarà regolato come segue:
b) - il
primo e il terzo fine settimana di ogni mese dalle ore 09.00 di sabato alle ore
19.00 di domenica;
due settimane durante le vacanze scolastiche estive;
- alternativamente
il giorno di Natale o di Pasqua dalle ore 09.00 alle 19.00
Per
il resto la sentenza rimane invariata.
II.
Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti in
a)
tassa di giustizia fr. 350.00
b)
perizia fr. 1’238.70
c)
spese fr. 50.00
fr. 1’638.70
da
anticipare dall’appellante sono posti per 1/7 a carico dell’appellato e per
6/7 a carico dell’appellante, che rifonderà all’appellato l'importo di fr.
700.-- complessivi per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione
a :
avv. __________, __________,
avv. __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6 e alla Delegazione tutoria del
Comune di __________ (per esecuzione).
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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