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Numero d'incarto:
11.1995.80
Data decisione, Autorità:
12.01.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00080
Lugano
12 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ______ ord.
(scioglimento di comproprietà) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio
Nord promossa con petizione del 5 luglio 1993 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se
deve essere accolto l’appello presentato il 19 settembre 1994 da __________
contro la sentenza emessa il 10 agosto 1994 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. I coniugi __________
e __________ __________ sono comproprietari in ragione di ½ ciascuno del fondo
n. __________RFD di __________, sul quale sorge la loro abitazione coniugale.
Dal 16 marzo 1990 è pendente tra le parti una causa di divorzio.
B. Il 5 luglio 1993
__________ ha convenuto la moglie dinanzi il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord, chiedendo lo scioglimento della comproprietà del citato
immobile, da effettuare mediante licitazione tra i comproprietari, ritenuto un
piede d’asta di fr. 557’500.–.
C. Nella risposta dell’8
novembre 1993 __________ ha postulato la reiezione della petizione. All’udienza
preliminare del 15 dicembre 1993 le parti si sono confermate nelle rispettive
domande, accordandosi nondimeno - in caso di accoglimento dell’azione - su di
un piede d’asta di fr. 465’000.–
Avuta luogo l’istruttoria,
nelle rispettive conclusioni del 27 maggio 1994 le parti hanno ribadito le loro
tesi e domande.
D. Statuendo il 10
agosto 1994, il Pretore ha respinto la petizione. Le spese, con un tassa di
giustizia di fr. 700.–, sono state poste a carico dell’attore, tenuto a
rifondere alla convenuta fr. 1’400.– a titolo di ripetibili.
E. Contro la citata
sentenza __________ è insorto con un appello del 19 settembre 1994 nel quale
chiede, in riforma della querelata decisione, l’accoglimento della petizione.
Con lettera 17 ottobre
1994 la convenuta ha rinunciato a formulare osservazioni, riconfermandosi nelle
allegazioni e conclusioni esposte dinanzi al Pretore.
Considerando
in diritto:
-
Il Pretore ha
respinto l’azione perché non erano dati, in pendenza di divorzio, i presupposti
per rinviare la liquidazione del regime matrimoniale a una procedura speciale.
Oltre a ciò, egli ha considerato che lo scioglimento di comproprietà, vertendo
sull’abitazione coniugale, è in contrasto con la protezione accordata dall’art.
169 CC. La petizione dell’attore contravverrebbe, infine, anche all’art. 159
CC, precludendo di fatto a ognuno dei coniugi di prevalersi dell’interesse
preponderante ai sensi dell’art. 205 cpv. 2 CC per chiedere che il bene in comproprietà
gli sia attribuito, contro compenso all’altro coniuge.
-
Giusta l’art. 650 CC
ogni comproprietario ha il diritto di chiedere la cessazione della
comproprietà, a meno che ciò non sia escluso dal negozio giuridico, dalla
suddivisione in proprietà per piani o dal fine cui la cosa è durevolmente
destinata (cpv. 1), e che lo scioglimento non sia chiesto intempestivamente
(cpv. 3 CC). Secondo giurisprudenza e dottrina la richiesta è intempestiva se
formulata in un momento in cui comporterebbe eccessivi disagi o inconvenienti
sensibili a uno o più comproprietari (SJ 1993, 530 consid. 4a con riferimenti;
DTF 98 II 344 seg. consid. 4; Meier-Hayoz,
Commentario bernese, n. 23 ad art. 650; Tuor/Schnyder/Schmid,
Das schweizerische Zivilgesetzbuch, 11a edizione, Zurigo
1995, pag. 676). In caso di litigio il giudice esamina la tempestività della
richiesta secondo equità (art. 4 CC: SJ 1993, 531 consid. 3 con riferimento; Meier-Hayoz, op. cit., n. 24 ad art.
650). Il diritto di richiedere lo scioglimento della comproprietà sussiste in
linea di principio anche tra coniugi (DTF 98 II 344 consid. 4), ritenuto
tuttavia che in caso di divisione dell’abitazione coniugale è riservata la
normativa a protezione dell’unione familiare (art. 169 CC: DTF 119 II 198 seg.;
Deschenaux/Steinauer, Le nouveau
droit matrimonial, pag. 332)
-
Sostiene
l’appellante che la moglie si sarebbe opposta senza “valido motivo” al postulato
scioglimento della comproprietà sull’immobile. In particolare essa non avrebbe
motivato il proprio rifiuto al consenso; inoltre, il diniego sarebbe comunque
ingiustificato, poiché con il prospettato scioglimento la moglie conserverebbe
il diritto di abitare nella casa familiare - in caso di sua migliore offerta -
oppure - nell’ipotesi di migliore offerta del marito - essa otterrebbe in ogni
modo una liquidazione minima di fr. 260’000.–, con cui trovare una sistemazione
altrettanto dignitosa di quella attuale. A torto, pertanto, il Pretore avrebbe
protetto l’opposizione della moglie all’alienazione del fondo, giudicando
intempestiva la richiesta di scioglimento della comproprietà.
-
Per l’art. 169 CC un
coniuge non può, senza l’esplicito consenso dell’altro, disdire un contratto di
locazione, alienare la casa o l’appartamento familiare o limitare con altri
negozi giuridici i diritti inerenti all’abitazione familiare (cpv. 1); il
coniuge che non può procurarsi questo consenso, o cui il consenso è negato
senza valido motivo, può ricorrere al giudice (cpv. 2).
La nozione di abitazione
coniugale non è definita dalla legge. Dottrina e giurisprudenza concordano
nell’affermare che essa è il luogo ove si svolge la vita familiare comune (DTF
118 II 490 consid. 2 con riferimenti dottrinali). Scopo della norma è di evitare
che il coniuge al beneficio di diritti reali o di natura obbligatoria
sull’abitazione coniugale, privi l’altro coniuge dell’alloggio, contro la sua
volontà, e ciò in particolar modo in caso di tensioni nel matrimonio (DTF 114
II 399). Essa assicura protezione ai coniugi per l’intera durata del
matrimonio, anche in pendenza di una causa di divorzio, indipendentemente dal
fatto che i coniugi convivano o no (DTF 118 II 491 consid. 2; Hasenböhler, Verfügungsbeschränkungen
zum Schutz eines Ehegatten, in: BJM 1986 70; Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 95; Hausheer/Reusser/Geiser,
Kommentar zum neuen Eherecht, n. 21 ad art. 169 CC).
Per stabilire se un
coniuge si oppone legittimamente all’alienazione dell’abitazione coniugale, il
giudice procede a una ponderazione degli interessi; egli valuta se il consenso
sia necessario ai fini del benessere della comunione, tenendo conto anche degli
interessi personali dei coniugi (Näf-Hofmann,
Das neue Ehe- und Erbrecht im Zivilgesetzbuch, 2a ed. , Zurigo 1989,
n. 153, pag. 24; Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 58 e 63 ad art. 169 CC). L’opposizione non è legittima se fatta al
solo scopo di nuocere agli interessi dell’altro coniuge, oppure se, nonostante
il negozio giuridico contestato, l’uso dell’abitazione coniugale rimane
assicurato (ad esempio in caso di vendita, con riserva dell’usufrutto, di un diritto
d’abitazione o di locazione) o se il coniuge richiedente mette a disposizione
della famiglia un’abitazione alternativa appropriata (Hausheer/Reusser/Geiser, op. cit., n. 63 ad art. 169 CC; Deschenaux/Steinauer, op. cit., pag.
104 seg.).
- a) Occorre pertanto
verificare se l’opposizione della moglie all’alienazione dell’abitazione
coniugale sia legittima. Essa ha addotto - in particolare - problemi di salute,
avendo subìto un infarto che le impedirebbe “di sobbarcarsi lo stress di
un’operazione così delicata e onerosa quale quella richiesta da controparte”
(risposta pag. 3). Il marito, dal canto suo, ha spiegato di voler “dare una
spinta” alla causa di divorzio, che si trascina nel tempo in ragione - tra
l’altro - dell’incertezza sulla sorte dell’abitazione coniugale (petizione pag.
2 pt. 2).
b) Con riferimento
all’interesse addotto dalla moglie, l’attore non ha contestato che essa si
trovi in uno stato di salute precario (cfr. doc. E) e che un’operazione come
quella prospettata (messa all’asta dell’intero fondo, comprensivo
dell’abitazione coniugale) potrebbe rivelarsi pregiudizievole per le di lei
condizioni o quantomeno inopportuna allo stato attuale. Neppure ha sostenuto
che l’opposizione sia stata fatta con il solo scopo di pregiudicare i suoi
interessi. È del resto pacifico che con il contestato negozio giuridico alla
convenuta non sarebbe più garantito l’uso dell’abitazione coniugale, tale
circostanza verificandosi infatti solo nell’ipotesi in cui essa dovesse
riuscire ad aggiudicarsi il fondo (ciò che non appare scontato). Va pure
rilevato che il marito neppure si è offerto di mettere a disposizione della
moglie un’abitazione alternativa, adeguata alle di lei esigenze, limitandosi a
sostenere - in questa sede (appello pag. 6) - che in caso di aggiudicazione a
sé medesimo del fondo, la moglie disporrebbe di un capitale sufficiente per
trovarsi una sistemazione confacente. L’interesse avanzato dalla convenuta è
dunque importante e, in linea di principio, meritevole di protezione.
c) L’interesse fatto
valere dall’attore, per contro, risulta dubbio. Infatti, nella ponderazione
degli interessi, come si è visto, il giudice deve valutare se il consenso si
renda necessario per il benessere della comunione (consid. 3a). Ora, la
postulata alienazione dell’abitazione coniugale nella fattispecie non è volta a
salvaguardare il benessere della comunione; al contrario: secondo gli
intendimenti dell’attore, essa dovrebbe sancire la definitiva rottura dell’unione
coniugale, consentendo pertanto di giungere a una rapida definizione della
procedura di divorzio. Essa non è neppure dettata da impellenti necessità
finanziarie, ad esempio perché il mantenimento dell’abitazione coniugale
risulterebbe troppo oneroso per la famiglia (si veda DTF 114 II 401). In queste
condizioni la salvaguardia degli interessi della convenuta appare senz’altro
più meritevole di protezione rispetto all’auspicata maggior celerità della
procedura di divorzio.
d) Se ne deduce che
l’opposizione della convenuta è stata sollevata legittimamente. Lesiva
dell’art. 169 CC, la richiesta di scioglimento della comproprietà si rivela intempestiva
già per questo motivo. A ragione pertanto il Pretore ha respinto la petizione,
e l’appello, infondato, dev’essere respinto, senza che si renda necessario esaminare
le altre censure sollevate nel gravame.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono posti a carico
dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili alla convenuta, che ha
rinunciato a presentare osservazioni.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello
è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 350.–
b) spese fr. 50.–
fr. 400.–
sono posti a
carico dell’appellante. Non si accordano ripetibili.
- Intimazione:
-
avv.
__________, __________;
-
avv.
__________, __________.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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