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Numero d'incarto:
11.1995.8
Data decisione, Autorità:
28.07.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00008
Lugano
28 luglio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo, presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi
sedente per statuire nella causa n. __________/1994 g della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4 (provvedimenti assicurativi in tema di
devoluzione dell’eredità), promossa con istanza del 19 agosto 1994 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata dall’avv. __________, __________)
per ottenere il rilascio del certificato ereditario nella
successione fu , 19, qdm. __________, già
domiciliato a __________, deceduto a Lugano il __________ maggio 1994,
alla cui emissione si è opposta il 15 luglio 1994
__________, nata __________, __________ (I)
(patrocinata dall’avv. __________ i, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello del 5 gennaio 1995 promosso da __________ __________ e dall’avv.
__________ __________ contro la sentenza emessa il 23 dicembre 1994, in luogo e
vece del Pretore, dalla Segretaria assessora della Pretura del Distretto di
Lugano, Sezione 4;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il __________
maggio 1994 è deceduto a Lugano __________ __________ __________
(19__________), cittadino svizzero domiciliato a . Nel testamento
pubblico del __________ febbraio 19 egli aveva istituito quale erede
unica e universale la moglie __________ __________, nata __________, escludendo
dalla successione la figlia __________ e, di cittadinanza italiana.
Con quest’ultima il disponente aveva concluso il __________ novembre
19 un contratto di rinuncia di eredità (rogito n. __________del
notaio __________). __________ __________ __________ ha nominato suo esecutore
testamentario l’avv. __________ __________, __________.
B. Su istanza 6 giugno
1994 del notaio __________ __________, depositario delle disposizioni di ultima
volontà del defunto, il testamento è stato pubblicato l’8 luglio 1994 davanti
al Pretore di Lugano, Sezione 4. In tale data il giudice ha inoltre attestato
la qualità di esecutore testamentario del notaio istante.
C. __________
__________ ha comunicato il 15 luglio 1994 al Pretore di opporsi a qualsiasi
rilascio del certificato ereditario all’erede istituita, ha preannunciato
l’intenzione di impugnare il testamento e ha instato per l’erezione
dell’inventario.
Il 19 agosto 1994
l’erede istituita ha chiesto al giudice l’emissione del certificato ereditario.
D. Invitata dalla
Pretura il 25 agosto 1994 di fornire spiegazioni sull’opposizione inoltrata il
15 luglio 1994, con osservazioni del 9 novembre 1994 __________ __________ ha
precisato di opporsi al rilascio del certificato ereditario nella sua qualità
di figlia unica del defunto, sostenendo la nullità del citato contratto di rinuncia
ereditaria e ribadendo l’intenzione di impugnare il testamento. A sostegno
della nullità dell’accordo, la figlia ha addotto – tra altri motivi – che il
diritto italiano (art. 458 CCI), applicabile in concreto vista la sua
cittadinanza italiana, vieta la conclusione di patti successori.
Nelle osservazioni del
29 novembre 1994 __________ __________ ha proposto di respingere – in ordine e
nel merito – sia l’opposizione al rilascio del certificato ereditario che
l’istanza di erezione d’inventario. Secondo l’erede istituita, con la sottoscrizione
del contratto di rinuncia ereditaria __________ __________ avrebbe perso la sua
qualità di erede nella successione del padre e pertanto non sarebbe autorizzata
a opporsi all’emissione del certificato ereditario e neppure a postulare
l’allestimento dell’inventario. Del resto il patto successorio, retto dal
diritto svizzero, sarebbe valido e – nel merito – sarebbe stato regolarmente
adempiuto.
E. La segretaria
assessora della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 4, statuendo in luogo
e vece del Pretore, ha accolto il 23 dicembre 1994 l’opposizione sollevata da
__________ __________ e ha sospeso per la durata di un anno l’istanza di rilascio
del certificato ereditario inoltrata dall’erede istituita, cui ha caricato la
tassa di giustizia di fr. 300.– e le spese. Il primo giudice ha considerato
che, pur non essendo autorizzato a chiedere il rilascio del certificato
ereditario, colui che ha rinunciato all’eredità per contratto successorio
conserva nondimeno il diritto di opporsi all’emissione del noto certificato.
Non necessitando l’opposizione di alcuna motivazione, si giustifica, secondo la
Segretaria assessora, di sospendere la richiesta dell’istante per la durata di
un anno, termine entro il quale __________ __________ potrà inoltrare l’azione
di merito.
F. __________
__________ e l’avv. __________ __________– quest’ultimo nella sua qualità di
esecutore testamentario – sono insorti il 5 gennaio 1995 chiedendo che, in
riforma del querelato giudizio, l’istanza di emissione di certificato
ereditario del 19 agosto 1994 sia accolta e l’opposizione 15 luglio 1994 di
__________ __________ respinta.
G. Nelle osservazioni
del 3 febbraio 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare la sentenza impugnata.
Considerato
in diritto:
- Giusta l'art. 559
CC trascorso un mese dalla comunicazione della disposizione d'ultima volontà,
gli eredi istituiti, i cui diritti non siano espressamente contestati dagli
eredi legittimi o dai beneficati di una disposizione anteriore, possono ottenere
una dichiarazione dell'autorità – "certificato ereditario" – nel
senso che essi sono riconosciuti eredi, riservate le azioni di nullità e di
petizione di eredità. Nello stesso tempo l'eredità viene loro consegnata.
Nel caso in cui gli
eredi legittimi non formulino opposizione – la quale non deve peraltro nemmeno
essere motivata – essi non perdono il diritto di inoltrare azione di nullità,
riduzione e petizione dell'eredità. La loro posizione processuale sarà però più
delicata, in quanto nel susseguente procedimento civile l'onere probatorio sarà
a loro carico, essendo l'erede istituito ormai in possesso dei beni della
successione (Escher, Commentario
zurighese, 3a ed., Zurigo
1960, ad art. 559 n. 8).
Il certificato
ereditario viene rilasciato a richiesta di un erede, a patto che questi non
abbia rinunciato all'eredità (art. 566 CC) o stipulato un contratto di rinuncia
d'eredità a norma dell'art. 495 CC (Tuor/Picenoni, op.
cit., ad art. 559 CC n. 3; Escher, op. cit., ad art. 559 CC n.
19). Esso non può comunque essere rilasciato qualora anche solo una delle
persone abilitate ad opporsi lo faccia (Piotet,
Traité de droit privé suisse, Vol. IV pag. 647). Lo scopo del rifiuto del
certificato ereditario consiste appunto nell'impedire che uno o più eredi, reali
o pretesi, possano disporre dei beni appartenenti alla successione senza
l'accordo degli altri eventuali eredi (Piotet, op. cit.,
pag. 647 seg.).
Il certificato
ereditario rappresenta in altri termini il presupposto indispensabile per
disporre della successione, sia con riferimento alle proprietà immobiliari
iscritte a registro fondiario (art. 18 ORF) che ai depositi presso banche e
alle pretese nei confronti di terzi. Al detentore di tale certificato è
provvisoriamente concesso il possesso e, conseguentemente, la facoltà di disporre
degli oggetti appartenenti alla successione (Escher,
op. cit., ad art. 559 n. 1; Tuor/Picenoni, Commentario bernese, 2a ed., Berna 1964, ad art. 559 CC n.1 e
23 segg.; Piotet op.cit. pag. 642).
- In concreto è
controversa la legittimazione di __________ __________, unica figlia di
__________ __________, ad opporsi al rilascio del certificato ereditario a
favore di __________ __________, moglie del defunto ed erede istituita.
Secondo dottrina e
giurisprudenza è legittimato a opporsi al rilascio del certificato ereditario
anche l'erede escluso dalla successione mediante disposizione di ultima volontà
(Tuor/Picenoni, op. cit., ad art. 559 n. 4 e ZR
57/1958, pag. 208 segg.). La Segretaria assessora ha ritenuto di accogliere
l'opposizione formulata da __________ __________ e di sospendere il rilascio
del certificato ereditario fondandosi su questo principio.
A mente degli
appellanti la facoltà di opporsi al rilascio del certificato ereditario spetta
invece unicamente all'erede legittimo, all'erede escluso e al presunto erede
che, prima della stesura dell'ultimo testamento, sia stato beneficato da una
precedente disposizione testamentaria del defunto e successivamente diseredato.
Avendo __________ __________ sottoscritto il __________ novembre 19__________
un contratto di rinuncia di eredità (cfr. inserto B al rogito n __________del
notaio __________ __________ e doc. 1), essa non è più erede e, non rientrando
nemmeno in alcuna delle categorie sopracitate, non ha più alcuna possibilità di
opporsi al rilascio del certificato ereditario. Gli appellanti ritengono che il
primo giudice abbia mal interpretato la dottrina, poiché il contratto di
rinuncia ereditaria ai sensi dell’art. 495 CC non può essere considerato quale
disposizione di ultima volontà. Quest'ultima è infatti una disposizione
unilaterale, decisa ed effettuata dal solo disponente, mentre il contratto di
rinuncia è per sua stessa natura un negozio giuridico bilaterale che necessita
l'accordo di entrambe le parti e pertanto non è assimilabile alle disposizioni
di ultima volontà, così come inteso dalla dottrina citata dal primo giudice.
Per questo motivo l'appellata non rientrerebbe nella categoria degli eredi
esclusi legittimati ad opporsi al rilascio del certificato ereditario.
La tesi sostenuta dagli
appellanti non può essere condivisa per i motivi che verranno esposti in
seguito. Si può quindi rinunciare a esaminare se l’esecutore testamentario sia
legittimato a ricorrere in una vertenza tra eredi o pretesi eredi (cfr. Piotet,
op. cit., pag. 151).
- Giusta l'art. 495
CC il disponente può stipulare con il proprio erede un contratto di rinuncia
ereditaria, a seguito del quale il rinunciante non è più considerato come erede
nella devoluzione dell'eredità. Mediante la sottoscrizione di tale accordo
l'erede non rinuncia a un diritto, ma alla possibilità futura di far valere le
proprie pretese ereditarie. Il rinunciante risulta così escluso dalla
successione come se, al momento della stessa, egli fosse già deceduto (Escher,
op. cit., ad art. 495 CC n. 1 seg.). Non si tratta però di una rinuncia
definitiva ed assoluta; la qualità di erede può infatti eventualmente
rinascere, ad esempio se la stessa è stata subordinata a una condizione
risolutiva che poi non si è avverata (Tuor, op. cit., ad
art. 495 CC n. 2). D'altro canto al rinunciante è pure concessa la possibilità
di impugnare il contratto da lui in precedenza sottoscritto entro i termini
previsti dall'art. 521 CC a partire dal giorno dell'apertura della successione.
Solo una volta terminata tale procedura sarà possibile sapere se il rinunciante
ha effettivamente perduto la qualità di erede. (DTF 102 II 193 segg., 53 II
101).
La dottrina è unanime
nel ritenere, seppure con argomentazioni diverse, che al contratto successorio
di rinuncia sono applicabili le norme relative alle disposizioni a causa di
morte. Secondo Tuor la rinuncia ereditaria è un
contratto successorio ed è quindi una disposizione a causa di morte, anche se
invece di una disposizione unilaterale si è in presenza di un negozio giuridico
a causa di morte i cui effetti si realizzano solo dopo la morte del disponente.
Ne deriva che la rinuncia ereditaria, in considerazione della sua natura
speciale, soggiace alle norme del Codice civile relative alle disposizioni a
causa di morte e in particolare a quelle riferite ai contratti successori (Tuor,
op. cit., ad art. 495 CC n. 3). Leggermente diversa è la motivazione addotta da
Escher, per il quale il
disponente, con il contratto di rinuncia ereditaria, intende modificare la
successione, ma, diversamente che nel caso di una vera disposizione d'ultima
volontà, con l'accordo del rinunciante. Ad ogni modo visto l'oggetto di tale
accordo le norme relative alle disposizioni di ultima volontà sono senz'altro
applicabili (Escher, op. cit., ad
art. 495 CC n. 3). Piotet dal canto suo esamina la
problematica da un altro punto di vista e definisce il contratto di rinuncia
d'eredità come diseredazione stipulata mediante negozio bilaterale, ovvero una
disposizione a causa di morte, e non invece come una rinuncia anticipata
(Traité de droit privé suisse, vol. IV, pag. 158–159).
- Alla luce di
quanto esposto in precedenza la tesi degli appellanti si rivela infondata, il
contratto di rinuncia ereditaria rientrando nella categoria delle disposizioni
per causa di morte (467 segg CC). Ora, all'erede escluso dalla successione
mediante disposizione a causa di morte è riconosciuto il diritto di opporsi al
rilascio del certificato ereditario (Tuor/Picenoni, op.
cit., ad art. 559 CC n. 4) sino al chiarimento definitivo delle relazioni fra
gli eredi o fino a che siano decorsi infruttuosi i termini per le azioni di nullità
e petizione di eredità. Non vi è quindi motivo di trattare in modo diverso
l’erede escluso in virtù di un contratto successorio, che rientra come visto
nella categoria delle disposizioni di ultime volontà.
L’appello deve quindi
essere respinto. Le considerazioni relative alla validità del contratto
successorio e alla proponibilità di un’azione della rinunciante esulano dalla
procedura di rilascio del certificato ereditario, che si esaurisce
nell’accertare la legittimazione della figlia, ancorché esclusa dall’eredità
per contratto di rinuncia, a contestare l’emanazione del certificato stesso.
- Gli oneri processuali e
le ripetibili di appello seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC).
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L'appello è respinto e la
sentenza impugnata è confermata.
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in :
a) tassa di giustizia: fr. 150.–
b) spese: fr. 50.–
fr. 200.–
sono a carico degli
appellanti, che rifonderanno in solido alla controparte l'importo di fr. 1200.–
complessivi per ripetibili d'appello.
- Intimazione a:
– avv. __________
__________, __________
– avv. __________
__________, __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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