AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.65
Data decisione, Autorità:
05.10.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00065
Lugano
5 ottobre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. ____ (azione di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa
con petizione del 10 settembre 1990 da
__________, nata __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere
accolta l’appellazione del 23 febbraio 1994 presentata da __________ contro la
sentenza emessa il 28 gennaio 1994 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
-
Il giudizio sulle
spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ (1944) e
__________ (1944) si sono sposati a __________ (__) il __________gennaio 1965.
Dal matrimonio sono nate le figlie __________ (1966) e __________ (1969). Con
decisione del 19 novembre 1986 il presidente dell’Amtsgericht di __________,
adito dalla moglie, ha pronunciato misure a protezione dell’unione coniugale,
autorizzando i coniugi a vivere separati e fissando in fr. 400.– il contributo
dovuto dal marito alla moglie. Dopo la pronuncia della sentenza __________ si è
trasferita in Ticino, trovando lavoro presso i magazzini __________; il marito
è rimasto a __________ ove lavora presso
una ditta di costruzione e manutenzione di giardini.
B. Il 12 marzo 1990
__________ ha instato per il tentativo di conciliazione, decaduto infruttuoso
il 2 luglio successivo e il 10 settembre 1990 ha introdotto una petizione di
divorzio, chiedendo lo scioglimento del matrimonio, un contributo alimentare di
fr. 1’000.–, fr. 40’000.– a liquidazione del regime dei beni e la conferma
della comproprietà di un immobile di __________.
C. Nella sua risposta del
3 dicembre 1990 __________ si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale
ha postulato a sua volta il divorzio, rigettando la prospettiva di qualunque
versamento alla moglie. Quest’ultima ha proposto la reiezione della riconvenzione
e con la replica del 10 gennaio 1991 ha richiesto una provvigione ad litem
di fr. 3’000.–. Nei successivi atti scritti ogni parte ha mantenuto le proprie
richieste di giudizio.
D. Ultimata
l’istruttoria, nel memoriale conclusivo del 17 dicembre 1993 __________ ha reiterato
le sue domande di petizione e di replica. Nel suo memoriale del 7 dicembre 1993
__________ ha riaffermato le conclusioni riconvenzionali. Le parti hanno rinunciato
al dibattimento finale.
E. Statuendo il 28
gennaio 1994, il Pretore ha pronunciato il divorzio e ha respinto tutte le
pretese pecuniarie della moglie, salvo confermare la comproprietà dell’immobile
a __________. Le spese, con una tassa di giustizia di fr. 1’000.–, sono state
poste a carico dell’attrice in ragione di 9/10 e la rimanenza a carico del
convenuto. La moglie è stata tenuta a rifondere al marito fr. 4’000.– per
ripetibili.
F. Contro la sentenza pretorile
__________ è insorta con un appello del 23 febbraio 1994 in cui chiede che il
marito sia condannato a versarle un contributo alimentare di fr. 1’000.–, oltre
fr. 40’000.– a titolo di liquidazione del regime dei beni e fr. 5’000.– come
provvigione ad litem. Essa ha inoltre prodotto due dichiarazioni delle
figlie __________ e __________. Nelle sue osservazioni dell’11 aprile 1994
__________ propone di respingere il gravame e di confermare la sentenza del Pretore.
Considerando
in diritto:
-
Preliminarmente
vanno espunti dal fascicolo processuale i documenti prodotti con l’appello,
ostandovi l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC. L’appellante invoca, invero, l’art.
420 cpv. 1 CPC, che consente appunto al giudice di assumere ulteriori prove
nelle cause di stato. A torto. La produzione di nuovi documenti in sede di
appello non è consentita alle parti neppure in un’azione di stato, salvo che la
Camera civile li ritenga rilevanti per il giudizio (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, n. 1 ad
art. 420). Nella fattispecie va rilevato che la figlia __________ è stata
assunta in qualità di teste e che in quest’ambito l’appellante avrebbe potuto
porre le domande oggetto della dichiarazione 25 febbraio 1994, allegata
all’appello. L’art. 420 CPC, cui si richiama l’appellante, non è destinato a
supplire a deficienze probatorie delle parti in prima sede (Cocchi/Trezzini, op. cit. n. 5 ad art.
420).
-
Il Pretore ha negato
alla moglie un contributo alimentare sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC, non
essendo stata appurata una sostanziale e considerevole violazione dei doveri
coniugali da parte del marito (sentenza pag. 8). L’appellante fa valere che il
naufragio dell’unione sarebbe dovuto a colpa del marito, il cui carattere
violento avrebbe minato la convivenza. Essa ritiene inoltre che il primo
giudice non abbia tenuto conto delle testimonianze assunte, in particolare
quelle di __________ __________, di __________ __________, di __________ e del
dott. __________.
-
L’art. 151 cpv. 1 CC
dispone che se in conseguenza del divorzio rimangono pregiudicati i diritti
patrimoniali o le aspettative di un coniuge innocente, il coniuge colpevole gli
deve corrispondere un’equa indennità.
a) L’obbligo di
corrispondere un’equa indennità presuppone una colpa del coniuge debitore;
questa non deve necessariamente essere grave o preponderante, ma dev’essere
causale per la disunione (Hinderling/Steck,
Das schweizerische Ehescheidungsrecht, Zurigo 1995, pag. 273 con numerosi
riferimenti di dottrina e giurisprudenza). Ciò non toglie che la gravità della
colpa influisca sull’ammontare della somma, ovvero sull’entità del risarcimento
(Spühler/Frei-Maurer, Berner Kommentar,
Ergänzungsband 1991, n. 35 ad art. 151 con richiami).
b) L’innocenza del
coniuge creditore è, invece, un presupposto indispensabile per ottenere un
contributo sia sulla base dell’art. 151 cpv. 1 CC sia in base all’art. 152 CC.
Il Tribunale federale ha tuttavia mitigato la nozione di innocenza: sotto il
profilo dell’art. 151 cpv. 1 CC una colpa lieve - cioè non insignificante, ma
secondaria - può ancora essere equiparata a innocenza, pur comportando in linea
di principio una riduzione dell’indennità (Hinderling/Steck,
op. cit. pag. 312 segg. con rinvii).
- Il Pretore ha
considerato in sostanza che l’istruttoria non ha permesso di dimostrare il
carattere violento del marito, e che le accuse rivolte a quest’ultimo dalla
moglie di aver intrattenuto relazioni extraconiugali non erano suffragate da
alcuna prova, se non dalle dichiarazioni della teste __________, la quale,
però, si era limitata a riferire le affermazioni della moglie stessa.
In merito alle violenze
subite l’appellante ribadisce le argomentazioni già esposte in prima sede. Come
già evidenziato dal Pretore, nessun teste ha assistito personalmente tuttavia a
episodi di violenza o a serie dispute familiari. __________, pur avendo
constatato personalmente ematomi sull’appellante, ha affermato di non aver mai
visto scene di violenza e ha riferito quanto raccontatole dall’appellante
stessa. Pure la teste __________ si è limitata a ripetere ciò che le era stato
narrato dall’appellante, senza aver presenziato a scenate o casi particolari.
Il sacerdote __________ ha invero riferito di “alcuni episodi di violenza fisica”,
ma egli non sembra aver assistito a questi episodi, anche perché era rientrato
in Italia nel 1978; egli ha ricondotto le tensioni tra i coniugi al carattere
geloso del marito e a quello vanitoso della moglie. Il dott. __________, che ha
redatto due certificati medici agli atti (doc. E e F), ha dichiarato che i
primi problemi familiari sono iniziati nel 1984, senza però specificarne le
cause. Queste difficoltà sono poi continuate nel 1985 e nel 1986 sono sfociate
negli episodi di violenza addotti dalla moglie. L’esistenza di ematomi sulla
coscia sinistra e sulla schiena, che l’appellante attribuisce a atti di violenza
del marito, è invero confermata sia dal medico curante dott. __________, sia da
__________, ma sull’origine delle lesioni entrambi hanno potuto riferirsi alle
sole dichiarazioni dell’interessata. A prescindere dal fatto che l’ematoma
sulla coscia sinistra appare essere un episodio isolato, in concreto le
deposizioni del dott. __________ e __________, come correttamente rilevato dal
primo giudice, sono ininfluenti. Le testimonianze che si limitano a riportare
dichiarazioni rilasciate da una parte su un determinato fatto non costituiscono
infatti la prova della veridicità di quanto asserito dall’informatore (Cocchi/Trezzini, op. cit. n. 1 ad art.
236). Contrariamente alle asserzioni dell’appellante, la sincerità
dell’appellante o l’attendibilità delle sue confessioni non è decisiva. Del
resto il teste __________, al quale l’appellante ha pure riferito l’episodio
delle percosse, non le ha creduto, ipotizzando persino dell’autolesionismo. Va
rilevato inoltre che l’appellante non ha mai precisato i motivi che avrebbero
indotto il marito a picchiarla, limitandosi a evocare vagamente futili motivi
(replica pag. 3), né ha indicato in quali circostanze è avvenuto il presunto
episodio di violenza nell’aprile 1986, che l’avrebbe costretta a rivolgersi al
dott. __________. Che tra le parti vi fossero dissapori e litigi è confermato
dai testi (deposizione della figlia __________, deposizione __________ e
__________o), come pure che non vi fossero più sentimenti di affetto
(deposizione __________), ma nulla conforta l’evenienza che gli alterchi trascendessero
in brutalità. Dal fascicolo processuale si evince che il marito dall’esterno,
non denotava carattere violento (deposizioni __________, __________,
__________o, __________ e __________), che egli era gentile con la moglie
(deposizione __________), che la coppia era una famiglia-modello (deposizione
__________), e che in famiglia non vi risultavano esservi tensioni particolari
(deposizione __________). Anzi, dagli atti emerge che il marito aiutava la
moglie nell’economia domestica e nell’educazione dei figli (deposizioni
__________, __________). Si aggiunga che per la figlia __________ la causa dei
dissidi coniugali è riconducibile alla gelosia della madre (deposizione
__________), mentre, come visto, per __________ essa era dovuta alla gelosia
del marito e alla vanità della moglie, descritta come donna invidiosa (deposizione
__________).
In sostanza, pur non
potendo escludere eventuali comportamenti maneschi del marito, le accuse di
violenza della moglie sono rimaste a livello di mere affermazioni, ragione per
cui non possono essere, da sole, ritenute causali per la disunione. Infine
neppure possono essere riconducibili unicamente al carattere e al comportamento
del marito i problemi di natura psicosomatica patiti dalla moglie sin dal 1984.
Il dott. __________ ha riferito che nel 1984 e dal mese di marzo al mese di
dicembre 1985 la moglie ha accusato disturbi psicosomatici quali nervosismo, insonnia
ecc. dovuti a problemi coniugali, che l’hanno poi costretta, nella primavera
del 1986 a un periodo di convalescenza a __________. E’ possibile che questo
soggiorno sia stato dettato dai problemi coniugali, per altro confermati da
altri testi, e che sia stato il dott. __________ a spingere l’appellante a
questa decisione, ma, ancora una volta, ciò non dimostra che il dissesto
coniugale sia attribuibile al comportamento del marito. Analoghe motivazioni
valgono per le accuse di infedeltà, poiché i testi che hanno accennato a questa
colpa si sono limitati a ripetere quanto raccontato dalla moglie, senza averne
conoscenza diretta (teste __________ e dott. __________). In definitiva non
emergono dai fatti accertati elementi da cui si possa dedurre una colpa causale
del marito nella disunione. Ne discende che in concreto l’appellante non ha
dimostrato l’esistenza dei presupposti necessari per l’applicazione dell’art.
151 cpv. 1 CC.
- Rimane da esaminare
se l’appellante non possa ottenere una pensione d’indigenza sulla base
dell’art. 152 CC.
a) Si tratta in questo
caso di un contributo che ha come scopo ultimo quello di evitare che un coniuge
si trovi a causa del divorzio in una situazione d’indigenza. La grave
ristrettezza del coniuge innocente secondo la citata norma è da ammettere
quando si verifichi per il richiedente un sensibile cambiamento della situazione
economica rispetto a quella esistente in costanza di matrimonio, con
conseguente pericolo d’indigenza (Rep. __________ 310; SJ __________380). La
rendita dipende in primo luogo dai bisogni della beneficiaria, dal suo reddito
attuale e dalle risorse di cui fruirà o potrà fruire (DTF 108 II 30; Rep.
__________ 187), come pure delle possibilità del debitore che devono essere
tenute in giusta considerazione (Deschenaux/Tercier,
Le mariage et le divorce, 3a ed. 1985, pag. 131-132). L’età delle
parti, la formazione del coniuge beneficiario e il suo stato di salute sono
elementi da valutare nel computo (DTF 108 II 81 ad art. 151, applicabile anche
all’art. 152).
b) Nel calcolare
l’importo della rendita d’indigenza occorre pertanto apprezzare alla luce dei
summenzionati criteri le circostanze del caso concreto. Il giudizio sulle pensioni
alimentari, conseguenza accessoria del divorzio, è soggetto nel Cantone Ticino
alla massima dispositiva e al principio attitatorio (Rep. __________195; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 84 ad
art. 151). Incombe pertanto alle parti allegare e provare fatti su cui fondano
le loro pretese.
c) La rendita
d’indigenza è fissata dal giudice secondo il suo apprezzamento (art. 4 CC; Spühler/Frei-Maurer, op. cit. n. 25 ad
art. 152). L’ammontare del contributo è, in ogni caso, determinato a termini di
equità e non solo di diritto (Hinderling/Steck,
op. cit. pag. 314 in alto). Il minimo del diritto esecutivo è solo un punto di
partenza indicativo per il calcolo della rendita (Rep. __________311), che può
essere modificato quando le circostanze del caso lo consentano, in particolare
quando le condizioni economiche dell’obbligato sono buone (Rep. 194 citato; DTF
114 II 13 in fondo).
- Nella fattispecie
l’appellante sostiene che il suo stipendio è basso, tanto da aver già
beneficiato di condoni fiscali da parte delle competenti autorità. Rileva
infine che la situazione finanziaria del marito è favorevole.
Ci si potrebbe invero
chiedere se la censura sia ammissibile, poiché a norma dell’art. 309 cpv. 2 lett.
f CPC l’appello deve contenere, sotto pena di nullità (art. 309 cpv. 5 CPC), i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda. In concreto l’appellante non
spiega per quali motivi essa sarebbe indigente, la semplice indicazione del suo
stipendio non essendo ancora sufficiente. A prescindere da tale questione la
censura è in ogni caso infondata. Con un reddito mensile accertato di fr.
3’367.– (certificato di salario __________: doc. IV richiamato), al quale vanno
aggiunti fr. 400.– quale provento della locazione dell’immobile di __________
(appello pag. 11 n. 24), e un fabbisogno non contestato di fr. 2’880.–,
l’appellante dispone mensilmente di fr. 887.–, ciò che non permette di
riconoscerle una pensione d’indigenza. Il risultato non muterebbe quand’anche
si rivalutasse del 20% il totale del fabbisogno minimo, così come consente la
giurisprudenza del Tribunale federale (DTF 121 II 51 consid. 1c; 118 II 100;
115 II 424; 114 II 301). In questo caso il suo fabbisogno ammonterebbe a fr.
3’210.–, con un’eccedenza mensile di fr. 557.–. Si aggiunga che la rendita
d’indigenza non è destinata ad assicurare al coniuge divorziato lo stesso
tenore di vita che aveva in costanza di matrimonio, e ciò anche se la situazione
dell’obbligato lo permette (Spühler/Frei-Maurer,
op. cit. n. 23 ad art. 152). Essa è unicamente destinata a preservare equitativamente
la beneficiaria dal bisogno e non dovrebbe eccedere in maniera consistente le
sue necessità (SJ __________383 con richiami di dottrina).
- L’appellante chiede
che il marito sia tenuto a versarle fr. 40’000.– a titolo di liquidazione del
regime dei beni. Essa sostiene che il primo giudice ha dimenticato il versamento
di
fr. 15’000.– da parte
della cassa pensione, di sua spettanza, confluito in parte nel libretto di
risparmio intestato alla figlia __________ e in parte utilizzato per far fronte
alle uscite dell’economia domestica. Inoltre nel 1986, allorquando le parti si
accordarono per una liquidazione parziale, esse non accennarono all’importo
menzionato. A prescindere dalla circostanza che mal si comprende sulla scorta
di quali elementi l’interessata giunga a richiedere una liquidazione di fr.
40’000.–, la critica è destituita di fondamento, solo se si considera che per
ammissione della stessa appellante al momento di lasciare __________ per il
Ticino essa si è portata seco l’importo di fr. 24’300.– rimborsati dalla sua
cassa pensione, oltre a fr. 15’000.– riconosciutile dal presidente dell’Amtsgericht
di __________ (replica e risposta riconvenzionale, pag. 5). Nell’accordo
concluso fra i coniugi al momento della separazione nel 1986, omologato dalla
competente autorità giudiziaria, risulta che l’appellante aveva prelevato dal
libretto di risparmio della figlia __________ l’importo di fr. 18’000.– e che è
stata autorizzata a prelevare da un conto comune dei coniugi a __________ un importo
massimo di fr. 15’000.– per l’arredamento del nuovo alloggio in Ticino (doc. B,
pag. 3-5). Dagli atti risulta pure che nel 1980 la cassa pensione della
Fondazione __________ ha trasferito l’avere dell’appellante alla corrispondente
cassa pensione __________ e che il versamento in contanti eseguito poi da quest’ultima
cassa pensioni è stato investito nella costruzione della casa in Italia,
intestata a entrambi i coniugi (doc. O). Risulta così smentita l’affermazione
dell’appellante, secondo cui i versamenti della cassa pensione non erano stati
considerati nell’accordo del 1986. Per quel che concerne invece l’arredamento
coniugale e l’autovettura rimasta al marito, l’appellante non ha fatto fronte
all’onere probatorio che le incombeva e non ha dimostrato il valore dei pretesi
beni coniugali, limitandosi a dire che era ben superiore all’importo di fr.
15’000.– riconosciutole al momento della separazione. A giusta ragione quindi
il primo giudice ha respinto la domanda tendente al versamento di fr. 40’000.–
a titolo di scioglimento del regime matrimoniale.
- L’appellante reitera
infine nella sua richiesta di provvigione ad litem di fr. 5’000.–. A
torto. A prescindere ancora una volta dalla circostanza che la richiesta è
sfornita di qualsiasi motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC) ed è perciò
improponibile (art. 309 cpv. 5 CPC), la censura è nuovamente priva di
fondamento. Il coniuge che postula una provvigione ad litem deve rendere
verosimile al giudice di non avere i mezzi sufficienti per stare in causa (Hinderling/Steck, op. cit. pag. 552, n.
5 a metà con rinvio di giurisprudenza). Orbene, come visto in precedenza (consid.
6), l’appellante dispone di un’eccedenza mensile di
fr. 887.– (eventualmente fr.
557.–) con la quale può far fronte alle proprie spese giudiziarie.
- In definitiva, dato
quanto precede, l’appello dev’essere respinto e la sentenza impugnata
confermata. Gli oneri processuali dell’appello seguono la soccombenza (art. 148
cpv. 1 CPC)e sono pertanto posti a carico dell’appellante. Essa rifonderà inoltre
alla controparte un’adeguata indennità per ripetibili.
Per
questi motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto
e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli oneri del
presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 450.–
b) spese fr. 50.–
fr. 500.–
sono posti a carico
dell’appellante, che rifonderà alla controparte l’importo di fr. 1’500.– per
ripetibili di appello.
- Intimazione a :
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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