AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.36
Data decisione, Autorità:
23.05.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00036
Lugano,
23 maggio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (azione possessoria) della Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con istanza del 12 marzo 1990 da
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________);
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
3 febbraio 1995 presentato da __________, __________ e __________ __________ contro
la sentenza emessa il 26 gennaio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano,
sezione 3;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. __________ e __________ __________ sono comproprietari, metà
ciascuno, della particella n. __________RFD di __________, su cui sorge la loro
casa di abi-tazione. __________, __________ e __________ __________ sono
comproprietari (i primi due in ragione di un quarto ognuno, il terzo in ragione
di un mezzo) della confinante particella n. __________RFD. Su tale fondo si
trova una tettoia costruita dal precedente proprietario, __________ __________.
All’inizio degli anni settanta questi aveva edificato anche una seconda tettoia
(con la falda a 10-15 cm dall’al-tra), che poggiava sul muro esterno della
particella n. __________. __________ e __________ __________ non avevano
sollevato opposizioni, ma il 21 set-tembre 1984 si sono fatti rilasciare una
dichiarazione scritta in cui __________ __________ confermava che tale tettoia
era meramente precaria e che a loro richiesta sarebbe stata eliminata (doc. B).
B. Il 27 settembre del 1989 __________ e __________ __________ hanno
invitato __________ __________, in procinto di vendere la particella n.
__________0, a rimuovere la tettoia (cfr. doc. 6). Egli ha demolito la tettoia
che poggiava sul muro esterno della particella n. __________, ma non l’altra (act.
IV, pag. 1 a 3). Il 10 ottobre 1989 __________ e __________ __________ hanno
insistito per la soppressione di entrambi i manufatti. Senza esito. Anzi, nel
febbraio del 1990 __________ __________ (nuovo comproprietario della particella
n. __________), ha ricostruito anche la tettoia che __________ __________ aveva
demolito (doc. E). __________ e __________ __________ hanno diffidato il 27
febbraio 1990 __________ __________ a eliminare l’intera opera (doc. D). Il
destinatario non ha dato seguito all’ingiunzione.
C. Adito il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, con un’azione
possessoria del 12 marzo 1990, __________ e __________ __________ hanno chiesto
che __________, __________ e __________ __________ fossero tenuti a demolire
(con la comminatoria dell’art. 292 CP) “la tettoia sul mappale __________RFD
__________ a confine con il mappale __________”, come pure ad astenersi da ulteriori
turbative, e a versar loro fr. 2000.– in risarcimento delle spese legali sopportate.
A titolo cautelare essi hanno postulato, sempre sotto comminatoria di pena, il
fer-mo dei lavori inaudita parte. Quest’ultima richiesta è stata accolta dal
Pretore con decreto del 14 marzo 1990. Alla discussione del 26 aprile 1990
(sulla cautelare e sulla possessoria) i convenuti si sono opposti a tutte le
domande e il 28 febbraio 1991, nel corso dell’istruttoria, essi hanno
contestato anche la giurisdizione civile, sostenendo che l’esistenza di un
piano regolatore comunale imponeva agli istanti di rivolgersi all’autorità
amministrativa. E siccome il Tribunale cantonale amministrativo ha ritenuto,
con sentenza del 26 febbraio 1991, non soggetti a notifica i lavori da loro
eseguiti (trattandosi di opere di manutenzione straordinaria, rispettivamente
di riparazione: doc. 5), la vertenza doveva ritenersi chiusa.
D. Statuendo il 26 aprile 1991 sulla propria giurisdizione, il Pretore
ha respinto la pretesa carenza del presupposto processuale e ha posto la tassa
di giustizia (fr. 200.–) a carico dei convenuti, tenuti a rifondere agli
istanti fr. 200.– per ripetibili. Tale decreto non è stato appellato. Terminata
l’istruttoria, il 18 maggio 1992 ha avuto luogo il dibattimento finale. Gli
istanti hanno mantenuto le loro richieste, salvo rinunciare a che fosse
ingiunta ai convenuti l’astensione da ulteriori turbative, ma hanno aumentato
l’ammontare della domanda di risarcimento a fr. 3972.40. I convenuti hanno postulato
il rigetto di tutte le conclusioni avversarie, facendo valere una volta ancora
l’incompetenza della giurisdizione civile.
E. Con sentenza del 26 gennaio 1995 il Pretore ha accolto l’azione
possessoria “secondo i considerandi” e, dichiarata senza oggetto la richiesta
cautelare, ha ordinato ai convenuti di demolire “la tettoia sul mappale n.
__________di __________ (...) entro 30 giorni dalla crescita in giudicato della
presente decisione”, con comminatoria dell’esecuzione effettiva (art. 490 CPC).
La tassa di giustizia (fr. 500.–) è stata addebitata ai convenuti in solido,
obbligati a rifondere agli istanti fr. 2362.40 per ripetibili. Ribadita la
propria giurisdizione, il Pretore ha considerato – in sintesi – che entrambe le
tettoie esistenti sulla particella n. 320 violano le distanze minime prescritte
dall’art. 124 LAC, che gli istanti non hanno autorizzato i convenuti a
edificare né a mantenere alcuna tettoia in deroga alla legge e che la rifusione
delle spese legali sopportate si giustificava fino a concorrenza di fr.
2362.40.
F. Avverso la sentenza del Pretore sono insorti __________, __________
e __________ __________ con un appello del 3 febbraio 1995 in cui chiedono che,
conferito al gravame effetto sospensivo, il giudizio impugnato sia riformato
nel senso di respingere in ordine l’azione possessoria, per carenza di giurisdizione,
o quanto meno di limitare l’ordine di demolizione alla tettoia da loro
ricostruita. Il 17 febbraio 1995 la presidente della I Camera civile ha
dichiarato senza oggetto la richiesta di effetto sospensivo, il Pretore avendo
già prorogato di sua iniziativa l’efficacia della sentenza a 30 giorni “dalla
crescita in giudicato della presente decisione”. Con osservazioni del 2 marzo
1995 __________ e __________ __________ propongono di respingere l’appello e di
confermare la sentenza impugnata.
Considerando
in
diritto:
- Gli appellanti rimettono in causa anzitutto la giurisdizione civile,
sostenendo che, a norma dell’art. 63bis vLE (art. 51 LE), l’art. 124 LAC
è ormai inapplicabile nei Comuni dotati di regolamento edilizio o di piano
regolatore (come __________), sicché l’azione pos-sessoria andrebbe respinta
già in ordine. La censura è ricevibile. È vero che i convenuti non hanno
appellato il decreto del 26 aprile 1991 con cui il Pretore ha accertato la propria
giurisdizione (art. 100 cpv. 1 con richiamo all’art. 96 cpv. 4 CPC). Ma l’esame
dei presupposti processuali, requisiti di ordine pub-blico, deve avvenire
d’ufficio in ogni stadio di causa (art. 97 n. 1 CPC). Ciò vale tanto più nel
caso in cui sia contestata la giurisdizione, che è il potere stesso di
applicare la legge a una determinata causa, ovvero l’attributo primo del potere
giudiziario e il fondamento di ogni sua attività (Picard, Studi sulla riforma del processo civile ticinese, Bellinzona
s.d., pag. 214 in alto). Mal si vedrebbe, del resto, una sentenza emanare da
un’autorità priva di giurisdizione per il solo fatto che il convenuto abbia rinunciato
a far valere tale difetto davanti all’autorità superiore. La pretesa mancanza
di giurisdizione deve quindi, in concreto, essere verificata.
a) L’art. 124 LAC evocato dal Pretore dispone che “non si possono
erigere fabbriche in vicinanza di una fabbrica altrui se non alle distanze
seguenti: di metri quattro se nel muro dell’ edificio preesistente vi sono
porte, finestre od altre aperture a prospetto; di metri tre se vi sono finestre
od altre aperture a semplice luce (art. 330 CCT)”. Tale norma è applicabile
nella misura in cui il diritto pubblico, in particolare i piani regolatori e le
disposizioni di polizia edilizia o sanitaria contenute in regolamenti locali,
non stabiliscono altrimenti (art. 102 e 168 LAC). L’art. 63bis della
legge edilizia cantonale del 19 febbraio 1973, abrogata il 31 dicembre 1992,
ribadiva che “con l’entrata in vigore del regolamento edilizio o del piano
regolatore, le distanze previste dall’art. 124 LAC diventano inapplicabili”.
Identica disciplina figura oggi all’art. 51 della legge edilizia del 13 marzo
1991, entrata in vigore il 1° gennaio 1993.
b) La priorità dei regolamenti edilizi e dei piani regolatori sull’
art. 124 LAC ha lo scopo di evitare che il diritto pubblico e il diritto civile
prevedano, per la costruzione di una stessa fab-brica, distanze diverse; essa
consente inoltre di adottare soluzioni specifiche, studiate di caso in caso,
soprattutto per il risanamento e il restauro di vecchi nuclei (messaggio governativo
del 17 dicembre 1974 concernente la modifica del-la legge edilizia, in:
Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1974,
pag. 787). La progressiva sostituzione dell’art. 124 LAC con norme di diritto
pubblico non comporta tuttavia, per ciò soltanto, la decadenza della
giurisdizione civile, ovvero l’impossibilità di promuovere un’azione fondata
sulla tutela della proprietà o del possesso (si veda la rassegna delle
possibili vie legali in: Meyer-Hayoz,
Berner Kommentar, 3ª edizione, note 55 segg. e 140 ad art. 685/686 CC). Il
rapporto della Commissione della legislazione sul messaggio governativo
concernente la modifica della legge edilizia precisava anzi, proprio in
relazione all’art. 63bis vLE, che “il vicino ha (...) il diritto di
chiedere l’osservanza delle norme introdotte in base all’art. 63bis davanti
al giudice civile anche laddove l’ente pubblico vorrebbe eventualmente
concedere una deroga che non sia esplicitamente prevista nel regolamento
edilizio o nel piano regolatore” (Raccolta dei verbali del Gran Consiglio, loc.
cit., pag. 792 in fondo).
c) La giurisprudenza di questa Camera si è sempre attenuta finora al
principio di due giurisdizioni parallele, l’una civile e l’altra amministrativa
(Rep. 1981 pag. 157 consid. 2; cfr. anche Rep. 1987 pag. 171 consid. 3),
confermando tale indirizzo ancora di recente (sentenza del 12 ottobre 1993
nella causa S. contro D., consid. 3). Contrariamente a quel che l’appellante
asserisce, nulla permette di concludere che l’art. 51 dell’attuale legge
edilizia, riprendendo alla lettera il vecchio art. 63bis, abbia inteso
sopprimere la protezione giuridica assicurata dal diritto civile alla proprietà
o al possesso (l’art. 2 cpv. 3 LE continua espressamente a garantire “i diritti
dei terzi”). Nessun indizio in tal senso emerge nemmeno dal messaggio
governativo del 25 ottobre 1988 sulla nuova legge (Raccolta dei verbali del
Gran Consiglio, sessione ordinaria autunnale 1990, vol. 5, pag. 2734 segg.) né
dal rapporto della Commissione speciale per la pianificazione del territorio,
del 26 febbaio 1991.
d) Il fatto che norme edilizie sulle distanze tra edifici siano
con-tenute in ordinamenti di diritto pubblico (regolamenti edilizi o piani
regolatori) ancora non implica, del resto, la caducità della giurisdizione
civile e non impedisce che violazioni di simili norme – sia pur prevalenti
sull’art. 124 LAC – possano essere fatte valere davanti a un tribunale civile
nell’ambito di un’azione intesa alla protezione della proprietà o del possesso.
L’esistenza di regolamenti edilizi o piani regolatori non preclude al vicino,
in altri termini, la possibilità di far capo sia ai mezzi offerti dal diritto
amministrativo (di opporsi cioè al rilascio del permesso di costruzione) sia a
quelli garantiti dal diritto civile, quanto meno nella misura in cui le disposizioni
cantonali sulle distanze abbiano carattere misto (Meier-Hayoz, op. cit., nota 144 ad art. 685/686 CC con richiami,
in specie alla nota 37 ad art. 680 CC). Certo, gli appellanti sostiengono che
le norme sulle distanze tra fabbricati contenute nei regolamenti edilizi o nei
piani regolatori del diritto ticinese hanno carattere meramente pubblico, non misto
(cfr. DTF 90 I 206). Se non che, tali disposizioni sono descritte proprio nel
messaggio governativo del 17 dicembre 1974 (loc. cit., pag. 787) come “norme
miste contenute nella legislazione di diritto pubblico”. La tesi degli
appellanti non trova quindi particolare conforto. Se ne conclude che a ragione
il Pretore ha accertato nella fattispecie la propria giurisdizione.
- Davanti al Pretore gli istanti si sono fondati indistintamente sugli
art. 927 e 928 CC. Pertinente è tuttavia la seconda disposizione, poiché
lamentata è in concreto una semplice turbativa, non una vera e propria
impossibilità di esercitare il possesso. Ora, l’art. 928 CC stabilisce che il
possessore, quando sia turbato da un atto di illecita violenza, può proporre
azione di manutenzione contro l’autore della turbativa anche se questi pretende
di agire con diritto (cpv. 1). L’azione ha per oggetto la cessazione della
turbativa, il divieto di turbative ulteriori e il risarcimento dei dan-ni (cpv.
2). Chi erige una costruzione violando le distanze minime previste dalla legge
“turba” indubbiamente il possesso del vicino con un atto di illecita violenza (Rep.
1965 pag. 39 in alto). Il problema di sapere quale distanza debba rispettare un
determinato manufatto è una pregiudiziale che incombe al Pretore risolvere.
Poco importa che la soluzione si trovi in regolamenti edilizi o in piani
regolatori: secondo giurisprudenza costante e dottrina unanime, un’autorità
competente a statuire su una lite (nella fattispecie: il Pretore che statuisce
su un’azione possessoria) può decidere autonomamente tutte le pregiudiziali,
anche in materie soggette alla competenza di altre autorità, sempre che ciò non
sia vietato da norme specifiche o che la questione formante oggetto dell’esame
pregiudiziale non sia già pendente dinanzi all’autorità ordinaria, munita cioè
della cognizione di merito (Rep. 1989 pag. 121 nel mezzo con richiami; v. anche
Meier-Hayoz, op. cit., nota 144
ad art. 685/686 CC).
a) Nel Comune di __________ esisteva un piano regolatore già all’ epoca
in cui i convenuti hanno ricostruito la tettoia demolita da __________
__________ (appello, pag. 5 a metà, circostanza non contestata: osservazioni,
pag. 2 segg.). Nella misura in cui tale piano contempla – o contemplava – regole
proprie sulle distanze, rispettivamente norme edilizie idonee a tutelare
adeguatamente i rapporti di vicinato (Rep. 1981 pag. 175 in fondo), l’art. 124
LAC è diventato inapplicabile. Nella fattispecie l’unica disposizione di piano
regolatore che figura agli atti è l’art. 53 cpv. 1 delle norme di attuazione
(doc. I), secondo cui “per gli interventi nella zona NV1 in via principale è
ammesso un piccolo ampliamento della volumetria (am-pliamento verticale) nei
limiti di un opportuno inserimento dal profilo estetico-architettonico e
secondo l’allineamento storico degli edifici contigui, ritenuto che la
superficie occupata resti in generale come quella dell’edificio primitivo. Gli
spazi liberi interni (segnati in verde sul piano) devono essere salvaguardati
nella loro struttura e configurazione attuale”. Ci si può domandare se tale
disposizione comporti la ca-ducità delle distanze minime previste dall’art. 124
LAC. Il quesito può rimanere aperto, giacché in concreto nemmeno gli appellanti
pretendono che la tettoia da loro ricostruita sia conforme al piano regolatore
comunale. Perfino al dibattimento finale, del 18 maggio 1992, essi si sono limitati
a eccepire l’inapplicabilità dell’art. 124 LAC, ma non hanno con-testato
l’argomentazione degli istanti, secondo cui la tettoia viola l’art. 53 delle
citate norme di attuazione poiché occupa uno degli “spazi liberi interni” (un
cortile) segnati in verde sul piano regolatore (act. IX, pag. 6). E che una
tettoia sia un “intervento” nel senso della citata norma è fuori dubbio (si
veda la definizione legale di “edificio” giusta l’art. 1 cpv. 1 RLE all’art. 26
cpv. 1 RLPT). Ciò posto, la conformità della tettoia con il piano regolatore
non merita ulteriore disamina.
b) Gli appellanti si prevalgono, invero, di una sentenza del 26
febbraio 1991 con cui – in un obiter dictum – il Tribunale cantonale
amministrativo ha definito come opera di manutenzione straordinaria,
rispettivamente di riparazione (con-sid. 5), quanto da loro eseguito, onde la
dispensa da qualsiasi notifica o permesso di costruzione (doc. 5). Se non che,
tale sentenza riguardava tutt’altra controversia, quella di sapere se il
Municipio potesse infliggere a __________ __________ una multa in forza
dell’art. 58 vLE per non avere, egli, sospeso le opere edilizie nonostante il
fermo dei lavori impostogli da un tecnico comunale. Il Tribunale amministrativo
ha ritenuto che la disattenzione di tale ordine non integrava gli estremi dell’
art. 58 vLE. Solo per abbondanza esso ha soggiunto che, comunque fosse, l’intervento
costituiva un’ opera esente da notifica o permesso giusta l’art. 37 vRLE. Tale
argomento, addotto solo per maggior prova e senza ulteriore istruttoria, non è
però un giudizio di merito e non vincola il giudice civile. Per tacere del
fatto che l’art. 37 cpv. 1 lett. d vRLE esonerava da notifica o permesso solo
“i lavori di ordinaria manutenzione”, le prove assunte dinanzi al Pretore
dimostrano inequivocabilmente che la tettoia demolita da __________ __________
era un riparo meramente provvisorio (sorretto in parte da un vecchio armadio: act.
IV, pag. 2 verso il basso). __________ __________ sapeva ch’essa doveva essere
eliminata (loc. cit., pag. 1), tanto più che __________ gli ha consegnato il
fondo solo ad avvenuta demolizione (loc. cit., pag. 3 in alto). Nondimeno, egli
ha ricostruito il manufatto, per di più in forma definitiva. Intravedere opere
di ordinaria (o straordinaria) manutenzione in contingenze del genere non è
possibile, neppure a un esame forzatamente sommario come quello che presiede il
giudizio di una causa possessoria (art. 373 segg. CPC).
-
L’azione di manutenzione soggiace, come l’azione di reintegra (art.
927 CC), a un doppio limite di tempo che va controllato d’ufficio (Rep. 1987
pag. 209 consid. 1): il possessore deve aver reclamato immediatamente – da un
lato – e deve avere promosso l’azione entro un anno dalla turbativa –
dall’altro – indipendentemente dalla circostanza ch’egli abbia avuto nozione
solo più tardi del fatto e del suo autore (art. 929 cpv. 1 e 2 CC). In concreto
gli istanti hanno chiesto subito a __________, il 27 febbraio 1990, la
demolizione dell’opera (sopra, con-sid. B); anche nei confronti di __________ e
__________ __________ la richiesta è stata avanzata tempestivamente, attraverso
la stessa azione giudiziaria introdotta il 12 marzo 1990 quando i lavori erano
ancora in corso (donde la domanda cautelare di sospensione). Per quel che è
della tettoia ricostruita, cioè la parte di manufatto a confine con la
proprietà degli istanti per una larghezza di 1.80 m (verbale di sopralluogo 3
febbraio 1992: act. VIII, pag. 1), la sentenza del Pretore merita quindi piena
conferma.
-
Diverse si presentano le cose per quanto concerne la tettoia che
__________ __________ non ha demolito. Tale manufatto, più vecchio di quello
eliminato (che già risaliva ai primi anni settanta), non è stato oggetto di
alcun tempestivo reclamo né, tanto meno, di una tempestiva azione possessoria.
Gli istanti invocano bensì la dichiarazione rilasciata loro da __________
__________ il 21 settembre 1984 (doc. B), ma a prescindere dal fatto ch’essa
non impegna i convenuti, v’è da domandarsi se l’inosservanza di una tale
promessa basti a configurare una turbativa del possesso. Un atto di illecita
violenza non può ricollegarsi alla semplice circostanza che, a partire da un
determinato momento, l’agire del convenuto non sia più sorretto da un valido
titolo giuridico, poiché l’atto di illecita violenza deve configurarsi in un
mutamento della situazione di fatto e non solo di diritto (Stark in: Berner Kommentar, 2ª
edizione, nota 60 in fine all’introduzione degli art. 926–929 CC; I CCA,
sentenza del 27 febbraio 1996 nella causa R. contro R.D., consid. 3). Nel caso
in esame la tettoia esiste immutata da almeno vent’anni.
Sia come sia, si volesse anche
supporre che il mancato rispetto di una dichiarazione come quella del 21
settembre 1984 denoti una turbativa dovuta a illecita violenza, nulla permette
di concludere nel caso in esame che la dichiarazione riguardi anche la prima
tettoia. Il testo stesso della dichiarazione menziona solo “la tettoia (...),
la quale appoggia sul muro esterno del map-pale n. 322”. Non consta che tale
sia anche il caso della prima tettoia. Oltre a ciò __________ __________ ha
affermato che la dichiarazione riguardava solo il manufatto provvisorio, cioè
quello demolito (act. IV, pag. 2), e nessun elemento consente di smentire
simile affermazione. La questione potrà tutt’al più formare oggetto di un esame
più approfondito nel quadro di un’azione di merito. Su questo punto l’appello
deve in ogni modo essere accolto e il giudizio del Pretore riformato.
- Gli oneri del giudizio odierno seguono la vicendevole soccombenza
(art. 148 cpv. 2 CPC). Al proposito occorre considerare che, se escono perdenti
sull’eliminazione della prima tettoia, gli istanti hanno dovuto nondimeno adire
il giudice di fronte alla pervicace quanto ingiustificata opposizione dei
convenuti all’ab-battimento della seconda (quella ricostruita). Si giustifica
perciò di suddividere i costi in ragione di un terzo a carico degli istanti e
due terzi a carico dei convenuti, che rifonderanno agli istanti una congrua
indennità per ripetibili ridotte. Analogamente deve essere modificato il
dispositivo sulle spese e le ripetibili della sentenza impugnata.
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è parzialmente accolto e
la sentenza impugnata è così riformata:
-
L’istanza è parzialmente accolta, nel senso che a
__________, __________ e __________ __________ è fatto ordine di demolire la
tettoia sulla loro particella n. __________RFD di __________ per la larghezza
di 1.80 m lungo il confine con la particella n. __________RFD, sotto
comminatoria dell’esecuzione effettiva (art. 490 CPC).
-
Le spese processuali, con una tassa di giustizia
di fr. 500.–, sono poste per un terzo a carico degli istanti in solido e per
due terzi a carico dei convenuti in solido, che rifonderanno agli istanti, sempre
con vincolo di solidarietà, fr. 1575.– per ripetibili ridotte.
II. Gli oneri processuali di appello,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
250.–
b) spese fr.
50.–
fr.
300.–
già anticipati dagli appellanti,
sono posti per un terzo a carico degli appellati in solido e per due terzi a
carico degli appellanti in solido, che rifonderanno agli appellati, sempre con
vincolo di solidarietà, fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Intimazione:
– avv. __________, __________;
– avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 3.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster