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Numero d'incarto:
11.1995.296
Data decisione, Autorità:
31.01.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00296
Lugano,
31 gennaio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Petralli,
vicecancelliera
sedente
per statuire sulle istanze di interpretazione del 27 dicembre 1995 e 18 gennaio
1996 presentate rispettivamente da
, __________
(patrocinato
dall’avv. __________ __________ -, __________)
e
da
__________, nata __________,
(patrocinata
dall’avv. __________ __________i, __________);
relative
alla sentenza emessa da questa Camera il 19 dicembre 1995
(..__________) nella causa di separazione che oppone le
parti;
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolta l’istanza di
interpretazione presentata da __________ __________;
-
Se dev’essere accolta l’istanza di
interpretazione presentata da __________ __________;
-
Il giudizio sulle spese e le
ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
che con sentenza del 19 dicembre 1995 la I Camera
civile di appello ha condannato __________ __________, in parziale riforma di
un decreto cautelare emesso il 31 ottobre 1994 dal Pretore del Distretto di
Lugano (sezione 6), a versare alla moglie __________ un contributo alimentare
rispettivamente di fr. 5345.– mensili da ottobre a dicembre 1993, di fr. 6000.–
per il gennaio 1994 e di fr. 5780.– mensili a decorrere dal febbraio 1994;
che il 27 dicembre 1995 __________ __________ ha
presentato alla Camera un’istanza di interpretazione in cui fa valere un errore
di calcolo, non essendo stato dedotto nel computo del predetto contributo il
reddito proprio della moglie (fr. 830.– mensili fino al gennaio 1994, fr. 330.–
dopo di allora: sentenza, pag. 12), ciò che rende necessaria una correzione dei
dispositivi;
che il 18 gennaio 1996 __________ __________ ha
presentato a sua volta un’istanza di interpretazione, sostenendo che il suo reddito
era sta-to contestato nell’appello adesivo e che, inoltre, dal novembre 1995 il
contributo mensile di fr. 800.– per la figlia va escluso dal calcolo, essendo
questa divenuta maggiorenne;
che __________ __________ non ha formulato conclusioni
sull’istanza del marito, mentre __________ __________ non ha inoltrato
osservazioni all’istan-za della moglie;
e
considerando
in
diritto:
che a norma dell’art. 339 cpv. 1 CPC la correzione di
una sentenza, se si tratta di errori materiali nella redazione o di semplici
errori di calcolo, anche nei dispositivi, va chiesta in via di interpretazione;
che l’istanza di __________ __________ riguarda un
effettivo errore di calcolo, il reddito proprio di un coniuge dovendo essere dedotto
dalla relativa spettanza verso l’altro coniuge (ciò che in concreto è stato omes-so);
che di conseguenza il contributo mensile per
__________ __________ va rettificato in fr. 4515.– per l’intervallo da ottobre
a dicembre 1993 (fr. 5345.– meno il reddito proprio di fr. 830.–), in fr.
5340.– arrotondati per il gennaio del 1994 (fr. 6168.– meno il reddito proprio
di fr. 830.–) e in fr. 5450.– a decorrere dal febbraio 1994 (fr. 5780.– meno il
reddito proprio di fr. 330.–);
che per quanto attiene al contributo del gennaio 1994
__________ __________ -__________ chiede invero una riduzione a fr. 5170.–, ma
su questo punto la sua proposta può essere condivisa solo in parte, la rendita
dovendo essere calcolata in base alla spettanza effettiva di fr. 6168.– mensili
(a pag. 12 della sentenza il risultato finale era stato ridotto a fr. 6000.–
solo per non eccedere la richiesta di giudizio);
che, in sintesi, la rettifica della sentenza comporta
un parziale accoglimento dell’appello principale (ancorché minimo, se si considera
l’entità delle riduzioni postulate dal marito) e un parziale accoglimento
dell’appello adesivo (ancorché minimo, se si considera l’entità degli aumenti
postulati dalla moglie), oltre a una riformulazione dei dispositivi in materia
di spese e ripetibili (su cui il giudice statuisce d’ufficio), non
giustificandosi più a tale proposito una rifor-ma del sindacato pretorile e
dovendosi per contro tenere calcolo – in seconda sede – del vicendevole grado
di soccombenza;
che, ciò posto, occorre esaminare l’istanza di
interpretazione presentata da __________ __________;
che nella misura in cui rimprovera alla Camera di
avere ritenuto erroneamente pacifico il suo reddito proprio (sentenza, pag.
12), l’istante equivoca sul contenuto dell’appello adesivo, il quale si dipartiva
bensì da basi di calcolo diverse rispetto a quelle del Pretore, ma non
conteneva una sola censura – né tanto meno una sola parola di motivazione – in
merito al reddito proprio (fr. 30.– mensili provenienti dalla sostanza, fr.
300.– mensili esigibili dalla figlia __________ e fr. 500.– mensili versati
dalla figlia __________ fino al gennaio 1994: decreto del Pretore, pag. 4 nel
mezzo);
che in relazione alla asserita maggiore età della
figlia __________ (na-ta il __________ 1976), tale circostanza – ammesso e non
concesso che potesse essere considerata per la prima volta in appello – non era
ancora intervenuta al momento in cui questa Camera ha giudicato (19 dicembre
1995), onde l’inconsistenza del preteso errore;
che l’istanza di interpretazione proposta da
__________ __________ risulta quindi manifestamente infondata;
che per quanto concerne gli oneri dell’attuale
giudizio appare equo esentare da tasse e spese __________ __________, ancorché
l’accoglimento della sua istanza non sia integrale, mentre non ricorrono gli
estremi per attribuirgli ripetibili, l’istanza non avendo verosimilmente comportato
spese di rilievo;
che gli oneri processuali seguono invece la
soccombenza in esito all’istanza di __________ __________, priva di ogni serio
fondamento, mentre l’attribuzione di ripetibili non si legittima nemmeno in
questo caso, la controparte non avendo formulato osservazioni;
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’istanza di __________ __________
è parzialmente accolta e la sentenza emessa il 19 dicembre 1995 da questa
Camera è rettificata come segue:
I. Nella misura in cui è ricevibile,
l’appello principale è parzialmente accolto e il dispositivo n. 3 del decreto
impugnato è così riformato:
__________ __________ è condannato a versare alla
moglie __________, la prima volta il 27 ottobre 1993, i seguenti importi
anticipatamente entro il 27 di ogni mese:
b) dal 1° al 31 gennaio 1994:
fr. 5340.– per la moglie stessa
e
fr. 800.– per la figlia
__________;
c) dal 1° febbraio 1994 in poi:
fr. 5450.– per la moglie stessa
e
fr. 800.– per la figlia
__________.
L’onere ipotecario gravante l’abitazione coniugale è
compreso nel contributo per la moglie.
Il contributo per la figlia comprende l’assegno
familiare.
Gli altri dispositivi del decreto
impugnato sono confermati, tranne quanto modificato in seguito all’appello
adesivo.
II. Gli oneri dell’appello principale,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
300.–
b) spese fr.
60.–
fr.
360.–
sono posti per 1/10 a carico di
__________ __________ e per 9/10 a carico di __________ __________, che
rifonderà a __________ __________ fr. 900.– per ripetibili ridotte di appello.
III. L’appello adesivo è parzialmente
accolto e il dispositivo n. 3 del decreto impugnato è così riformato:
__________ __________ è condannato a versare alla
moglie __________, la prima volta il 27 ottobre 1993, i seguenti importi
anticipatamente entro il 27 di ogni mese:
a) fino al 31 dicembre 1993:
fr. 4515.– per la moglie stessa
e
fr. 800.– per la figlia
__________.
Gli altri dispositivi del decreto
impugnato sono confermati, tranne quanto modificato in seguito all’appello
principale.
IV. Gli oneri dell’appello adesivo,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
300.–
b) spese fr.
60.–
fr.
360.–
sono posti per 1/10 a carico di
__________ __________ e per 9/10 a carico di __________ __________, che
rifonderà ad __________ __________ fr. 900.– per ripetibili ridotte di appello.
-
Non si riscuotono tasse né spese in
relazione all’istanza di __________ __________ e non si assegnano ripetibili.
-
L’istanza di __________ __________ è respinta.
-
Gli oneri processuali di tale istanza,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr.
50.–
fr.
150.–
sono posti a carico di __________ __________. Non si
assegnano ripetibili.
- Intimazione:
–
avv. __________ __________ -__________, __________;
– avv. __________ __________,
__________.
Comunicazione alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 6.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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