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11.1995.272 ΓÇó Appeal struck off after withdrawal; costs awarded
11.1995.272Altro tribunale4 gen 1996Withdrawn
In an appeal concerning the revocation of an entry ban to gaming rooms, the appellant withdrew the appeal after the respondent confirmed it would seek costs. The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal treated the withdrawal as desistance, struck the appeal from the roll, and ended the proceedings without addressing the merits. The court ordered the appellant to pay reduced court costs and CHF 800 in party compensation to the respondent.
Art. 353 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and terminates the proceedings without a merits decision. As a rule, the withdrawing appellant bears the procedural costs and must indemnify the opposing party for appropriate appellate costs. If the case ends without judgment, the court may moderate the justice fee by analogy to Art. 21 LTG. Where the respondent, after being informed of the desistance, maintains the request for costs, an award of ripetibili remains possible (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.272
Data decisione, Autorità: 04.01.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00272
Lugano 4 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 3 novembre 1994 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________ __________ __________ __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se deve essere accolto l’appello presentato il 10 novembre 1995 da __________ __________ __________ contro la sentenza emanata il 18 ottobre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;
Il giudizio su spese e ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
che con sentenza 18 ottobre 1995 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha accolto la petizione proposta il 3 novembre 1994 da __________ __________ e ha fatto ordine alla __________ __________ __________ di revocare con effetto immediato il divieto di accesso alle sale da gioco pronunciato il __________ 1993 nei confronti dell’attore, ponendo la tassa di giustizia di fr. 600.– e le spese a carico della convenuta, con l’obbligo per quest’ultima di rifondere all’attore l’importo di fr. 1000.– per ripetibili;
che con appello 10 novembre 1995 __________ __________ __________ ha chiesto in riforma del giudizio impugnato la reiezione della petizione;
che nelle osservazioni 14 dicembre 1995 l’attore ha proposto di respingere il gravame sia in ordine, per tardività, che nel merito;
che nelle more della ricerca postale intrapresa dalla Camera, l’appellante ha comunicato il 28 dicembre 1995 di ritirare il ricorso, essendo corrette le osservazioni di controparte sulla tempestività;
Considerato
in diritto:
preso atto della dichiarazione dell’appellante di ritirare il gravame;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che nella fattispecie l’appellato, informato della desistenza di controparte, ha confermato di mantenere la richiesta di ripetibili formulata con le osservazioni all’appello (art. 151 CPC);
stabilito che la fine del processo senza sentenza comporta una moderazione della tassa di giustizia (art. 21 LTG per analogia);
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
decreta:
L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
Gli oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 100.–
b) spese fr. 50.–
fr. 150.–
sono posti a carico dell’appellante, la quale rifonderà a __________ __________ un’indennità di fr. 800.– per ripetibili di appello.
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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