Appeal withdrawn; costs imposed on appellant

11.1995.264Altro tribunale5 giu 1996Withdrawn

Sintesi

In interim divorce proceedings, the appellant withdrew the appeal after the parties concluded and the first-instance court approved a settlement on accessory divorce consequences. The Court of Appeal treated the withdrawal as desistance and struck the appeal from the docket. It followed the parties’ agreement that no appeal-level compensation would be awarded and charged the reduced procedural costs, totaling CHF 100, to the appellant, taking into account the parties’ constructive settlement efforts.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal as desistance and costs after settlement: the withdrawal of an appeal has the effect of desistance and normally entails allocation of procedural costs to the withdrawing party together with compensation to the other party. The appellate court may, however, give effect to a settlement by which the parties regulate costs and party compensation, provided there is no reason to depart from it. In fixing the court fee, the court may further take account of the parties’ good faith and willingness to settle the dispute (consid. 1).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1995.264

Data decisione, Autorità: 05.06.1996, ICCA

Incarto n. 11.95.00264

Lugano, 5 giugno 1996/kc

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa __________ / (misure provvisionali in pendenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza del 21 marzo 1995 da


__________, nata __________,


(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro


__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che il 9 ottobre 1995 __________ __________ ha presentato appello contro un decreto cautelare emesso il 26 settembre 1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Città;

preso atto che con lettera del 3 giugno 1996 l’appellante comunica di ritirare il ricorso, avendo firmato il giorno stesso una convenzione sulle conseguenze accessorie del divorzio, omologata dal Pretore;

ricordato che il ritiro di un appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali a chi recede dalla procedura, con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

accertato che, in virtù della citata convenzione sulle conseguenze accessorie, il marito rinuncia all’assegnazione di ripetibili per la sede di appello, mentre la moglie dichiara di assumere le spese processuali (punto 5);

ritenuto che non v’è motivo per scostarsi da tale accordo;

rilevato, in ogni modo, che nella determinazione della tassa di giustizia appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il contenzioso (art. 21 LTG);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC;

decreta:

  1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

  2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia ridotta fr. 70.–

b) spese fr. 30.–

fr. 100.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________;

– avv. __________ __________, __________.

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

per La prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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