AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.251
Data decisione, Autorità:
25.11.1996, ICCA
Incarto n..
11.95.00251
Lugano
25 novembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d’appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Prati
sedente
per statuire nella causa n. / G (annullamento di testamento) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4,
promossa con petizione del 4 gennaio 1993 da
__________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
Contro
__________, già in __________, ora
di ignota dimora
__________, __________
__________ -__________, __________,
e
__________ -__________, __________;
esaminati gli atti
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello presentato il 20 settembre 1995 da __________ __________ contro la
sentenza emessa il 18 luglio 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, sezione
4;
-
Il giudizio sulle spese
e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. __________
__________ (1888) è deceduto a __________ il __________ 1991 (doc. D),
lasciando quali eredi la figlia di prime nozze __________ __________ e la
moglie __________ __________ __________. Il 14 novembre 1950 __________
__________, __________ __________ e __________ __________ avevano stipulato un
contratto successorio (doc. E), in virtù del quale:
“1. I
coniugi signori __________ e __________ __________ __________ dichiarano di
costituirsi reciprocamente eredi generali di tutta la sostanza che essi lasceranno
alla loro morte.
-
Il
coniuge superstite erediterà quindi tutta la sostanza del coniuge che dovesse
premorirgli: egli potrà disporre della sostanza ereditata e potrà a suo
giudizio trasmetterne parte alla figlia signora __________ __________
__________ od ai nipotini.
-
Dopo
la morte del coniuge superstite, tutta la sostanza che dovesse rimanere sarà
ereditata dalla figlia.”
Con testamento pubblico
del __________ 1991 (doc. B) __________ __________ ha disposto che l’intera
sostanza relitta sarebbe spettata e sarebbe stata amministrata da una
“comunione contrattuale”, composta in ragione di 1/5 ciascuno di __________
__________ e dei figli di quest’ultima __________, __________, __________ e
__________ , quest’ultimo istituito esecutore testamentario. La
testatrice ha inoltre previsto il divieto di vendere la casa “ ” a
__________ per un periodo di venti anni dopo la sua morte. __________ __________
è deceduta il ____________________ 1992 a Lugano. Con decreto 30 marzo 1992 il
Pretore del Distretto di Lugano, sezione 4, ha ordinato la confezione di un
inventario assicurativo della successione, allestito l’8 ottobre 1992 dal notaio
__________ __________ (doc. G).
B. __________
__________ ha avviato il 4 gennaio 1993 un’azione di annullamento del
testamento __________ __________ 1991, convenendo davanti alla Pretura del
Distretto di Lugano, sezione 4, i figli __________, __________, __________ e __________
__________. In via cautelare essa ha chiesto la revoca di __________ __________
dalle funzioni di esecutore testamentario e nel merito ha postulato
l’annullamento del testamento pubblico oltre la conferma della revoca del
figlio dal mandato di esecutore testamentario.
C. Dopo aver sentito
le parti all’udienza indetta il 30 aprile 1993 per la discussione sulla
provvisionale e aver preso atto delle risultanze dell’inventario successorio
allestito l’8 ottobre 1992, il Pretore ha destituito l’esecutore testamentario
dalle sue funzioni.
D. I convenuti non
hanno presentato la risposta di causa nel termine di grazia assegnato loro dal
Pretore e sono pertanto stati preclusi ai sensi dell’art. 169 CPC.
E. All’udienza
preliminare del 5 novembre 1993 sono comparsi i convenuti preclusi __________,
__________ e __________ __________, i quali hanno dichiarato di aderire alla
petizione. Esperita l’istruttoria, il dibattimento finale si è tenuto il 3
luglio 1995. Nel memoriale del 28 giugno 1995 l’attrice ha reiterato la domanda
di annullamento del testamento pubblico __________ __________ 1991.
F. Statuendo il 18
luglio 1995, il Pretore ha pronunciato lo stralcio della causa per acquiescenza
nei confronti di __________, __________ e __________ __________ e in parziale
accoglimento della petizione 4 gennaio 1993 ha confermato la revoca di
__________ __________ dall’incarico di esecutore testamentario. Gli oneri processuali
di complessivi fr. 1’500.– sono stati posti in ragione di 1/3 a carico
dell’attrice in ragione di 2/3 a carico del convenuto, il quale è stato tenuto
a rifondere alla controparte fr. 500.– a titolo di ripetibili.
G. Insorta contro la
sentenza del Pretore con un appello del 20 settembre 1995, __________
__________ chiede che, in riforma del giudizio impugnato, sia annullato il
testamento pubblico redatto da __________ __________ il __________ __________
1991 e di conseguenza essa sia riconosciuta unica erede della defunta con piena
disposizione sui beni relitti. Al ricorso non sono state formulate osservazioni.
Considerando
in diritto: 1. Il Pretore ha
respinto la petizione per quel che concerne l’annullamento del testamento
__________ __________ 1991, ritenendo che l’attrice non aveva provato
l’incapacità di discernimento della testatrice al momento della redazione
dell’atto pubblico. L’appellante contesta questa conclusione e adduce che le
dichiarazioni rese dai figli __________, __________ e __________ __________ in
sede di interrogatorio formale attestano una forte labilità delle capacità intellettuali
della disponente, ciò che escluderebbe la capacità di discernimento della medesima.
a) A
norma dell’art. 519 cpv. 1 n. 1 CC la disposizione a causa di morte può essere
giudizialmente annullata se, al momento in cui fu fatta, il testatore non aveva
la capacità di disporre. La capacità di disporre per testamento è regolata dall’art.
467 CC, in base al quale chi è capace di discernimento e ha compiuto gli anni
diciotto può, nei limiti e nelle forme legali, disporre dei suoi beni per atto
di ultima volontà. È capace di discernimento colui che ha la facoltà di agire ragionevolmente
(art. 16 CC). Secondo la dottrina più autorevole la capacità di discernimento
così definita comporta due elementi: uno intellettuale, consistente nella
capacità di valutare il senso, l’opportunità e gli effetti di un atto determinato,
e uno volontario o caratteriale, consistente nella facoltà di agire in funzione
di questa comprensione ragionevole, secondo la propria libera volontà (DTF 111
V 61 consid. 3a; Deschenaux/Steinauer,
Personnes physiques et tutelle, 2a ed., pag. 22, n. 79-81; Werro, La capacité de discernement
et la faute dans le droit suisse de la responsabilité, Friburgo 1986, pag. 28 e
ss., n. 144-174). Inoltre la capacità di discernimento è relativa: non deve essere
valutata in astratto, ma concretamente, in relazione a un atto determinato, in
funzione della sua natura e della sua importanza (DTF 109 II 276 consid. 3),
dovendo le facoltà richieste esistere al momento dell’atto (DTF 111 V 61 consid.
3a; Deschenaux/Steinauer,
op. cit., pag. 22/23, n. 82/82a; Werro,
op. cit., pag. 38/39, n. 194/195). La capacità di disporre per causa di morte
deve dunque esistere in relazione all’atto in questione e al momento in cui
questo viene compiuto (DTF 44 II 118 ss.; Tuor,
Commentario bernese, n. 2 ad art. 467 CC).
b) La
capacità di discernimento è presunta e incombe a chi sostiene il contrario di
provare l’incapacità di discernimento (DTF 117 II 231 consid. 2b pag. 234). Si
tratta quindi di determinare, in concreto, se l’attrice ha dimostrato che la testatrice
era sprovvista della capacità di discernimento al momento della confezione del
testamento pubblico. Esaminando le dichiarazioni rese dai nipoti in sede di
interrogatorio formale traspare invero una certa labilità delle capacità
intellettuali della defunta prima del suo ricovero alla clinica __________
__________ nel gennaio 1992. La nipote __________ ha affermato che la nonna era
talvolta assente (audizione testimoniale di __________ __________ del 12
dicembre 1994, pag. 4 in alto), mentre il nipote __________ ha riferito di una
circostanza in cui la nonna aveva messo il piatto contenente le patate da
gratinare nel frigorifero anziché nel forno (audizione testimoniale di
__________ __________ del 7 novembre 1994, pag. 3). I nipoti sono stati
concordi nell’affermare che successivamente alla morte del marito, nel periodo
novembre-dicembre 1991, la testatrice era caduta in uno stato di abbattimento e
di sconforto, denotando segni di apatia (audizione testimoniale di __________
__________, pag. 3, audizione testimoniale di __________ __________ del 13
ottobre 1994, pag. 2/3). Questa reazione non costituisce ancora, però, segno di
infermità o debolezza mentale tali da indurre a ravvisare l’assenza della
capacità di discernimento. D’altro canto la stessa nipote __________ (audizione
testimoniale di __________ __________, pag. 4) ha riferito che la nonna aveva,
anche dopo la morte del marito, momenti molto lucidi, durante i quali le
raccontava dei begli anni trascorsi con il coniuge, del suo matrimonio, del
rapporto con __________ e del suo errore di non aver mai adottato un bambino. A
detta dell’appellante se le condizioni di salute della testatrice destavano
dubbi sulla sua capacità di discernimento già mesi o addirittura anni prima
della stesura del testamento, la situazione poteva essere solo peggiore al
momento determinante. La tesi non basta a dimostrare l’asserita incapacità di
discernimento, tanto meno se si pensa che l’assenza di discernimento deve
essere apprezzata con rigore, nell’interesse della validità del testamento (favor
testamenti; DTF 117 II 231, loc. cit.).
Nella
fattispecie vi sono invero indizi sparsi che potrebbero destare sospetti.
Tuttavia le dichiarazioni dei nipoti, seppur precise e cariche di partecipazione,
si riferiscono a tempi antecedenti, di qualche mese o addirittura di anni, alla
redazione delle disposizioni testamentarie contestate. Agli atti non vi è
alcuna prova che la disponente soffrisse di una durevole infermità mentale. Non
vi è pertanto motivo per ammettere l’esistenza di un’incapacità di
discernimento della disponente al momento della confezione del testamento.
Occorre poi rilevare che i nipoti non hanno avuto contatti con la nonna nel
periodo in cui fu redatto il testamento, poiché per stessa ammissione di
__________ __________, il fratello __________r, dopo il suo ritorno dalla
Tailandia, aveva isolato la nonna, degente presso la clinica __________
__________, impedendole di intrattenere qualsiasi contatto seppur telefonico
con i familiari (audizione testimoniale di __________ __________, pag. 6).
Dalle risultanze processuali non risulta tuttavia né chiaramente né
inconfutabilmente se, ed eventualmente in che misura, __________ __________
abbia influenzato la nonna in merito alla redazione del testamento.
c) Le
dichiarazioni dei nipoti sono d’altra parte in contrasto con la testimonianza
del dott. __________, che ha avuto in cura la defunta presso la clinica
__________ __________ nel gennaio 1992, poco prima della morte, di poco successiva
alla redazione del testamento, avvenuta il __________ 1991. Il medico curante
ha affermato in merito allo stato di salute della sua paziente che: “La seconda
volta è entrata in clinica in stato di insufficienza cardiaca e quindi non
stava molto bene, però parlava mangiava e si muoveva. Non era comunque fuori di
senno, il suo nome lo sapeva e non posso quindi dire che non capisse cosa le
capitava o cosa capitava attorno a lei. (...) Non pativa di arteriosclerosi.
(...) Senza riferirmi alla paziente in quanto tale, posso dire in modo generale
che delle insufficienze cardiache possono ingenerare dei momenti di
offuscamento: ciò però io non l’ho mai constatato sulla signora __________ ”
(audizione testimoniale del dott. __________ del 13 maggio 1994).
d) In
conclusione, quindi, l’istruttoria giustifica qualche dubbio, ma non è
sufficiente a dimostrare l’incapacità di discernimento della testatrice. Né la
deposizione del medico che ha visto la paziente poco prima della morte –
deposizione che l’appellante cerca invano di screditare – avvalora l’ipotesi
che la testatrice fosse incapace di intendere o di volere. Non si può pertanto
ritenere che il Pretore abbia valutato in modo inesatto o improprio le
risultanze dell’istruttoria di causa. Il medico curante ha esposto in modo
convincente e preciso la situazione psicofisica della sua paziente nel periodo
immediatamente successivo alla confezione dell’atto pubblico. Del resto il
notaio rogante ha indicato nel testamento pubblico del __________ 1991 che la
testatrice era “perfettamente in grado di intendere e di volere”, benché avesse
difficoltà a scrivere e a leggere (doc. D, pag. 1 e 3). In siffatte circostanze
si deve concludere che l’appellante, cui incombeva l’onere probatorio giusta l’art.
8 CC, non ha fornito sufficiente prova dell’asserita incapacità di discernimento
della testatrice. A ragione quindi il Pretore ha considerato valido il
testamento redatto il __________ 1991.
- Il primo giudice
ha respinto la petizione anche per quel che concerne l’annullamento del
testamento __________ 1991 sulla base dell’art. 494 cpv. 3 CC. Egli ha ritenuto
infatti che la disposizione di ultima volontà contestata non è in
contraddizione con il contratto successorio del 14 novembre 1950 (doc. E).
L’appellante ribadisce per contro che le disposizioni del testamento pubblico
__________ 1991 sono incompatibili con il noto contratto successorio.
a) A
mente dell’art. 494 cpv. 3 CC le disposizioni a causa di morte e le donazioni
incompatibili con le obbligazioni derivanti da un contratto successorio possono
essere contestate. Le contestazioni possono essere proposte nella misura in cui
le disposizioni a causa di morte e le donazioni sono in contraddizione con i
vincoli contrattuali, in particolare quando il beneficiario non eredita
l’attribuzione derivante dal contratto successorio, ma anche se le stesse
diminuiscono o escludono la futura spettanza del legatario (Tuor, op. cit., n. 15 ad art.
494). Presupposto essenziale è, appunto, che le disposizioni a causa di morte e
le donazioni siano in contraddizione con il contratto successorio (Tuor, op. cit., n.17 ad art.
494).
b) Nella
fattispecie le disposizioni contenute nel testamento pubblico impugnato sono –
contrariamente a quel che ritiene il Pretore – in contraddizione con il contratto
successorio. Benché la qualità di erede dell’appellante non sia stata modificata,
il testamento le ha imposto l’obbligo di formare con i propri figli una
“comunione contrattuale” per il possesso e l’amministrazione della sostanza ereditata
e ha vietato la vendita della casa “__________ ” di __________ per un periodo
di 20 anni dopo la sua morte, ciò che il contratto successorio del 14 novembre
1950 nemmeno prospettava. Nella clausola 3 i contraenti avevano infatti
esplicitamente concordato che “dopo la morte del coniuge superstite tutta la
sostanza che dovesse rimanere sarà ereditata dalla figlia.” (doc. E, pag. 2).
Il contratto successorio non menzionava inoltre alcun vincolo della sostanza.
La testatrice si era contrattualmente impegnata a istituire l’appellante unica
erede e poteva elargire liberalità ai “nipotini” (clausola n. __________) solo
in vita. Lasciando all’appellante - in pratica - solo il 20% della sostanza
esistente alla sua morte e imponendole un vincolo della durata di vent’anni, essa
ha doppiamente disatteso il contratto successorio. Il testamento pubblico, in
palese contraddizione con le disposizioni contrattuali (DTF 73 II 6), deve
quindi essere annullato in virtù dell’art. 494 cpv. 3 CC. L’appello si rivela
pertanto fondato su questo punto e deve essere accolto.
- Gli oneri
processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). In concreto,
tuttavia, l’unico convenuto che non era stato dimesso dalla lite non solo non
ha presentato osservazioni all’appello, ma non è neppure intervenuto nella
procedura davanti al Pretore, di modo che non può essere considerato soccombente
in questa sede (cfr. DTF 115 Ia 21 consid. 5). Si giustifica perciò nella
fattispecie di rinunciare a prelevare tasse e spese di appello, mentre non è il
caso di attribuire ripetibili agli appellati, che non hanno presentato
osservazioni. L’esito del gravame impone tuttavia la modifica del dispositivo
pretorile sulla ripartizione della tassa di giustizia e delle spese. Poiché il
convenuto __________ __________, già esecutore testamentario, ha mancato ai
suoi doveri svuotando alcuni conti della successione e rendendosi irreperibile
(ciò che ha costretto l’attrice ad adire il giudice), si giustifica di porre a
suo carico gli oneri processuali di prima sede, con l’obbligo di rifondere
all’attrice un’equa indennità per ripetibili.
Per questi motivi
vista sulle spese anche la tariffa
giudiziaria,
pronuncia:
I. L’appello è accolto e
la sentenza impugnata è così riformata:
-
La
petizione è accolta e il testamento pubblico ____________________ 1991 di
__________ __________ __________ n. , 1908, da __________ bei
__________ () e già in __________, deceduta a Lugano il __________
1992 (rogito n. __________ del notaio avv. __________ __________, Lugano) è
annullato.
-
La
tassa di giustizia di fr. 1’500.- e le spese, da anticipare dall’attrice, sono
poste a carico di __________ __________, il quale rifonderà inoltre alla controparte
fr. 1’500.- a titolo di ripetibili.
II. Non
si riscuotono tasse o spese né si assegnano ripetibili di appello.
III. Intimazione:
avv. __________ __________, __________;
__________ __________, nelle vie edittali.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster