Appeal struck out after settlement

11.1995.216Altro tribunale31 gen 1996Dismissed

Sintesi

In a personality-protection case from the Pretura of Mendrisio Nord, the appellant informed the appellate court that the parties had reached a settlement and that the first-instance case had been struck off. The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal therefore found that the dispute had become moot and ordered the appeal struck from the roll. Considering the parties' willingness to settle, the court also waived court fees and denied any party costs.

Regest

Art. 351 cpv. 1 CPC, art. 352 cpv. 1 CPC; appeal struck out upon settlement of the underlying dispute. A valid settlement terminates the litigation and deprives the appeal of its object; the appellate court then orders the proceedings removed from the roll. If the parties resolved the controversy in good faith and no exceptional circumstances counsel otherwise, the court may waive fees and expenses under art. 148 cpv. 2 CPC. Where the respondent has not submitted observations, no compensation for party costs is due.

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1995.216

Data decisione, Autorità: 31.01.1996, ICCA

Incarto n. 11.95.00216

Lugano 31 gennaio 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. __________ (protezione della personalità) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con petizione __________ 1994 da


__________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro

__________ __________ -__________ __________, __________


(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);

e


__________. __________, __________

premesso che __________ __________ ha interposto appello il 13 giugno 1995 contro un decreto emanato l’11 maggio 1995 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord;

ricordato che la procedura giudiziaria è stata sospesa, in vista di trattative fra le parti, con ordinanza 21 luglio 1995 dello stesso Pretore;

preso atto della comunicazione 15 gennaio 1996, con la quale l’appellante ha riferito che le parti hanno raggiunto una transazione e che la causa pendente presso la Pretura è stata stralciata dai ruoli, di modo che anche la procedura d’appello poteva essere stralciata, essendo venuto meno l’oggetto del contendere;

visto il decreto di stralcio emanato il 4 gennaio 1996 dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord in seguito all’avvenuto accordo fra le parti;

ricordato che la transazione conclusa fra le parti pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC);

considerato che nella fattispecie l’appellata non ha presentato osservazioni all’appello, motivo per cui non vi sono ripetibili da attribuire;

ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);

richiamato l’art. 351 cpv. 1 CPC,

decreta:

  1. L’appello è stralciato dai ruoli per transazione.

  2. Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

– avv. __________ __________, __________

– avv. __________ __________, __________

  • – __________. __________, __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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