Appeal withdrawn; cross-appeal lapsed

11.1995.193Altro tribunale11 dic 1995Dismissed

Sintesi

In a remanded divorce appeal, the appellant withdrew the main appeal at the hearing. The court treated the withdrawal as desistance, removed the appeal from the docket, and held that the accessory cross-appeal fell away as a result. It granted the cross-appellant legal aid retroactively from 11 August 1993, including free legal representation, in light of limited means and a difficult financial situation. The main appellant was ordered to pay the appellate costs of CHF 250, while no party costs were awarded and no fees were charged for the cross-appeal.

Regest

Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of the main appeal and fate of an accessory cross-appeal; withdrawal of an appeal is treated as desistance and terminates the proceedings, with costs ordinarily borne by the withdrawing party and no party costs absent a basis thereto. An adhesive cross-appeal is accessory in nature and lapses when the principal appeal is withdrawn. Legal aid may be granted retroactively where the file discloses insufficient means; the justice fee may be moderated in view of the parties’ settlement efforts (consid. 2-4).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1995.193

Data decisione, Autorità: 11.12.1995, ICCA

Incarto n. 11.95.00193

Lugano 11 dicembre 1995

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire, su rinvio del Tribunale federale, nella causa n. __________ (azione di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona, promossa con petizione 31 giugno 1988 da


__________ nata __________ , __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)

contro


__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che __________ __________ nata __________ ha interposto appello il 4 novembre 1992 contro la sentenza 19 ottobre 1992 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona, dopo aver pronunciato il divorzio fra i coniugi, ha stabilito un contributo alimentare per la figlia __________ di fr. 513.– fino ai 12 anni di età, di fr. 560.– fino ai 16 anni e di fr. 650.– fino alla maggiore età, da adeguarsi all’indice dei prezzi al consumo, oltre agli assegni familiari;

visto l’appello adesivo introdotto da __________ __________ il 4 dicembre 1992;

richiamata la sentenza 5 luglio 1994 di questa Camera, annullata il 9 dicembre 1994 dalla II Corte civile del Tribunale federale, che ha rinviato la causa all’autorità cantonale per completare gli accertamenti e emanare un nuovo giudizio;

preso atto che l’appellante ha dichiarato all’udienza 5 dicembre 1995 di ritirare il gravame e che l’appellante adesivo ha rinunciato a rivendicare ripetibili, confermando la propria domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata l’11 agosto 1993;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili e che l’appello adesivo ha carattere accessorio, cosicché decade in caso di ritiro dell’appello principale (Anastasi, Il sistema dei mezzi di impugnazione del codice di procedura civile, Zurigo 1981, pag. 151);

ritenuto che la domanda di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria dell’appellante adesivo può essere accolta, alla luce del modesto reddito risultante dagli atti e dalla precaria situazione finanziaria provocata al convenuto dallo sfavorevole cambio __________ /franco svizzero;

considerato che appare inoltre opportuno moderare la tassa di giustizia per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere la vertenza (art, 21 LTG);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC

decreta:

  1. L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.

  2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 200.–

b) spese fr. 50.–

fr. 250.–

sono posti a carico dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

  1. __________ __________ è ammesso al beneficio dell’assistenza giudiziaria a decorrere dall’11 agosto 1993, con il gratuito patrocinio dell’avv. __________ __________.

  2. L’appello adesivo è dichiarato caduco.

  3. Non si prelevano né tasse né spese per l’appello adesivo.

  4. Intimazione a:

avv. __________ __________, __________

avv. __________ __________, __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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