AIUTO
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Numero d'incarto:
11.1995.183
Data decisione, Autorità:
27.11.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00183
Lugano
27 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. / /__________ (diritto di
risposta) della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, promossa con istanza del 13 febbraio 1995 dall’
avv.
__________, __________
contro
__________, __________
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________ __________, __________);
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
-
Se
deve essere accolto l’appello presentato il 6 aprile 1995 dalla __________ contro
la sentenza emanata il 27 marzo 1995 dal Pretore del Distretto di Lugano, Sezione
1;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il
__________ 1995 il quotidiano __________ “__________ ” ha pubblicato a pagina
11, nella rubrica dedicata all’attualità nazionale, un articolo intitolato
“__________ ” a firma , affiancato da un trafiletto “ ”
dello stesso autore. L’articolista ha riferito sulle controversie legate
all’eredità del __________ __________ __________ __________, cittadino italiano
residente nel Canton Ticino durante gli ultimi vent’anni e deceduto a
__________ nel luglio 1994, descrivendo in particolare il ruolo avuto nella
vicenda da __________ __________, legale per lungo tempo del __________, oltre
che suo curatore nel periodo 1992/93.
Ritenutosi
toccato nella sua personalità dal citato articolo, il 6 febbraio 1995
l’avvocato __________ __________ si è rivolto alla redazione nazionale del
“__________ __________ ”, alla società editrice del quotidiano, la “__________
”, e al giornalista __________ __________, chiedendo loro di procedere alla
pubblicazione di una sua risposta ai sensi dell’art. 28g segg. CC. Il
successivo 9 febbraio la __________ ha comunicato al richiedente di non voler
pubblicare la risposta da lui proposta, lesiva dei presupposti legali poiché
non concisa e non limitata ai fatti menzionati nell’articolo. Un nuovo testo di
risposta inoltrato dall’interessato ancora il medesimo giorno è stato rifiutato
dalla società editrice il __________ 1995.
B. Preso
atto anche di questo diniego, il 13 febbraio 1995 l’avv. __________ __________
ha inoltrato alla Pretura del Distretto di Lugano un’istanza con cui ha chiesto
che fosse fatto ordine al “__________ __________ ” e alla __________ di
pubblicare il testo già trasmesso alla società editrice il 9 febbraio 1995, oppure
– in via subordinata – la pubblicazione di una versione dello stesso opportunamente
modificata dall’autorità giudiziaria.
C. All’udienza
del 22 febbraio 1995, indetta per il contraddittorio, l’avvocato __________
__________ si è confermato nell’istanza, limitandola nei confronti della sola
__________, l’altra convenuta non godendo della personalità giuridica né della
capacità processuale. La parte convenuta, pur non opponendosi di principio al
diritto di risposta, ha resistito all’istanza, ribadendo che il testo proposto
non rispondeva ai requisiti di legge, in particolare non si limitava a prendere
concisamente posizione sui fatti esposti nell’articolo censurato.
All’udienza
il Pretore ha sottoposto alle parti un progetto di risposta da lui allestito
apportando alcune modifiche al testo proposto con l’istanza e ha concesso loro
un adeguato termine di riflessione per esprimersi in proposito. La proposta è
stata respinta dalla convenuta il 27 febbraio 1995, mentre l’istante vi ha aderito
il 2 marzo 1995. Oltre che per le ragioni già esposte in precedenza, la società
editrice ha motivato il proprio rifiuto con il fatto che l’intervento del
giudice non sarebbe legittimo.
D. Statuendo
il 27 marzo 1995 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, facendo obbligo
alla convenuta di pubblicare la risposta (nella versione modificata rispetto al
testo contenuto nell’istanza), con l’obbligo di inserirla nella medesima
collocazione dell’articolo contestato; egli inoltre ha posto la tassa di giustizia
di fr. 200.– e le spese a carico dell’istante per 1/3 e della convenuta per
2/3, tenuta inoltre a rifondere alla controparte fr. 200.– per ripetibili.
E. __________
ha interposto appello il 6 aprile 1995 postulando, in riforma della sentenza
impugnata, la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili.
F. Nelle
osservazioni del 3 maggio 1995 l’avv. __________ __________ propone la
reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
Considerato
in diritto:
- Vi
è dapprima da rilevare che l’appello non è divenuto privo di oggetto per il
fatto che l’appellante ha già provveduto a pubblicare, nell’edizione del
__________ 1995, il testo della risposta ordinato dal Pretore (DTF 114 II 386
seg. consid. 3; Hotz, Kommentar zum
Recht auf Gegendarstellung, 116). Il gravame può quindi essere esaminato nel
merito.
Secondo
l’art. 28g CC chi è direttamente toccato nella sua personalità dall’esposizione
di fatti a opera di mezzi di comunicazione sociale a carattere periodico, quali
la stampa, la radio e la televisione, ha il diritto di rispondere con una
propria esposizione dei fatti.
Nella
fattispecie l’istante, ritenendosi leso dalla pubblicazione dell’articolo
“__________ ” si è dapprima rivolto all’editore (oltre che alla redazione del
quotidiano stesso e all’autore dell’articolo) in conformità con quanto previsto
dall’art. 28i CC, il 6 febbraio 1995, chiedendo la pubblicazione della risposta
allegata alla domanda. La __________ ha risposto il 9 febbraio successivo,
rifiutando la pubblicazione a motivo del fatto che a suo giudizio la risposta
non adempirebbe i requisiti legali (art. 28h CC, doc. E11). Anche la richiesta
di pubblicare un testo di risposta modificato, formulata dall’istante il 9
febbraio 1995 (doc. E12), non ha avuto miglior sorte presso l’impresa (cfr.
scritto del 9 febbraio 1995, doc. E14). L’istante si è quindi rivolto il 13
febbraio 1995 al Pretore del Distretto di Lugano (Sezione 1) per ottenere la pubblicazione
della risposta già sottoposta all’impresa il 9 febbraio precedente. In
occasione dell’udienza in contraddittorio la convenuta ha ribadito la propria
opposizione, ritenendo la risposta in esame non conforme ai requisiti legali
(art. 28h CC), in particolare a quello della concisione.
-
Il
Pretore, riconoscendo che l’istante era toccato nella sua personalità
dall’articolo contestato e assodato il rispetto del termine di venti giorni per
il recapito del testo di risposta all’impresa responsabile della pubblicazione
(__________), in parziale accoglimento dell’istanza ha fatto ordine a quest’ultima
di pubblicare la risposta – da lui modificata rispetto alla (seconda) versione
sottoposta all’impresa – e ha nel contempo stabilito le modalità della
pubblicazione. Il primo giudice ha precisato che il testo della risposta da lui
modificato, pur contenendo una “massiccia riduzione del testo originario e
l’introduzione di alcune frasi riassuntive” sarebbe il frutto di un’operazione
giuridicamente corretta, rientrando nelle facoltà del giudice anche quelle di
apportare al testo semplici modifiche, per renderlo conforme alle esigenze
legali.
-
L’appellante
sostiene che il Pretore avrebbe ecceduto le proprie competenze, sostituendo
alla risposta dell’istante un testo da lui integralmente rielaborato, fatto
salvo il primo periodo. Il giudice avrebbe così modificato totalmente il testo
allestito dall’istante, mentre di principio egli disporrebbe solo della facoltà
di apportare ai testi di risposta piccole modifiche, quali lo stralcio o
l’aggiunta di alcune parole o frasi o l’introduzione di semplici rettifiche. Il
Pretore avrebbe dovuto invece respingere l’istanza, poiché il testo proposto
dall’interessato non poteva essere reso conforme ai requisiti legali mediante
semplici interventi da parte del giudice, essendo inutilizzabile per carenza di
concisione e comprendendo anche l’interpretazione di fatti, invece
dell’esposizione di altri fatti (art. 28 h CC). L’istanza andrebbe pertanto
respinta.
4.a) Secondo
dottrina e giurisprudenza, il giudice può ridurre, modificare o completare il
testo di risposta steso da colui che ne pretende la pubblicazione, qualora ciò
sia necessario perché il testo adempia i requisiti legali. Tali interventi sono
ammissibili solo se – dal profilo del contenuto – nulla aggiungono a quanto
contenuto nella risposta sottoposta all’impresa responsabile (DTF 119 II 108;
117 II 120 seg.; 117 II 4 seg.; Tercier,
Le nouveau droit de la personnalité, pag. 226, n. 1714; Debieux, Les développements récents du
droit de réponse in: Gauch/Werro/Zufferey,
La protection de la personnalité, contribution en l’honneur de Pierre Tercier
pour ses cinquante ans, pag. 67; JdT 1995 III 75). Sarebbe infatti urtante
rifiutare di concedere il diritto di risposta, solo perché il giudice non
potrebbe adattare il testo che si distanzia dai requisiti legali su pochi punti
(DTF 117 II 4 consid. 2 bb). Comportando la modifica una riduzione del
postulato diritto di risposta, essa equivale a un accoglimento parziale
dell’azione (DTF 117 II 5 consid. 2 cc). Gli interventi del giudice – nondimeno
– sono possibili unicamente se implicano modifiche facili; non incombe infatti
al giudice rielaborare il testo dal profilo redazionale per adattare la
risposta ai requisiti di legge (DTF 119 II 108 consid. 4e; 117 II 121; 117 II 5
consid. 2c; JdT 1995 III 78 consid. 3cc; Tercier,
op. cit., pag. 226 n. 1714).
b) In
concreto il Pretore ha apportato svariate modifiche al testo di risposta. Come
rilevato nella sentenza impugnata (pag. 4 consid. 6), egli ha operato una
“massiccia riduzione del testo originario” e ha introdotto “alcune frasi
riassuntive”. Tali interventi costituiscono una vera e propria rielaborazione
del testo allestito dall’istante, che vi ha peraltro acconsentito all’udienza
del 22 febbraio 1995. Il Pretore ha lasciato invariati solo 3 periodi su 14,
rispettivamente una decina di righe su quasi 70 (68) della risposta, oltre alla
parte introduttiva (della lunghezza di due periodi, rispettivamente 9 righe nel
testo originale), in cui l’interessato rievoca il contenuto dell’articolo contestato.
Egli ha così rimaneggiato in modo importante il testo, stralciando interi e lunghi
paragrafi, riassumendoli, e introducendo su un punto anche qualche elemento che
non figurava nell’originale (cfr. paragrafo relativo ai testamenti allestiti
dal defunto __________). L’intervento redazionale del Pretore non ha tuttavia
alterato il contenuto del testo proposto dall’istante, rimasto sostanzialmente
invariato, motivo per cui la fattispecie non può essere confrontata a quella
giudicata in DTF 119 II 104. In quel caso, infatti, il contenuto stesso della
risposta non si riferiva ai fatti esposti dall’impresa.
- Occorre
pertanto verificare se il testo di cui il primo giudice ha ordinato la pubblicazione
risponde ai requisiti di legge. A detta dell’appellante anche tale testo mancherebbe
di “concisione”, come richiesto dalla legge (art. 28h cpv. 1 CC) e si
riferirebbe a fatti estranei all’articolo litigioso. La __________ rileva a
giusto titolo che il testo cui occorre riferirsi per verificare la concisione
della risposta è quello modificato dal giudice e non quello steso
dall’interessato e sottoposto all’impresa per la pubblicazione (Rodondi, Le droit de réponse dans les médias,
Losanna 1991, pag. 227 e giurisprudenza citata).
a) Per
quel che concerne la concisione, tutti gli autori rilevano che i lavori
parlamentari hanno volutamente sostituito nella versione originale dell’art.
28i cpv. 1 CC il concetto di “breve” (kurz) con quello di “conciso” (knapp)
nell’ottica di un miglior adeguamento della risposta alle circostanze concrete
(cfr. in particolare Rodondi, op.
cit., pag. 226). Come rileva correttamente l’istante, l’articolo pubblicato il
9 febbraio 1995 dal __________ occupava quasi una pagina intera del quotidiano,
portava il titolo “__________ ” a caratteri cubitali, era corredato da una
fotografia dell’istante di grande formato nonché da un trafiletto di commento
del giornalista intitolato “__________ ” (doc. E1). Vi era narrata con dovizia
di particolari la complessa vicenda dell’eredità __________ __________, con
particolare riferimento al ruolo avutovi dall’istante, già legale e curatore
del __________ italiano. Tenuto conto del risalto dato all’articolo (cinque
colonne più titolo a caratteri cubitali e foto di grande formato), una risposta
di circa una pagina formato A4 appare del tutto adeguata alle circostanze e
deve essere considerata concisa nel senso previsto dall'art. 28h cpv. 1 CC.
b) A
detta dell’appellante il testo di cui è stata ordinata la pubblicazione non si
riferisce ai fatti esposti nel contestato articolo e contiene valutazioni e
opinioni soggettive dell’istante che non trovano spazio nel diritto di risposta
previsto dall'art. 28h CC. La censura è fondata.
L’articolo
contestato, come visto di ampiezza rilevante, rievoca le complesse vicende
dell’eredità del __________, enumerando gli episodi salienti della vertenza e
menzionando le procedure penali in corso. La risposta in esame enuncia nella
sua introduzione (prima frase) che l’articolo contiene una serie di false affermazioni
e false esposizioni dei fatti. Invano però si cercherebbe nel testo di risposta
l’indicazione dei fatti inesatti o falsi contenuti nell’articolo 9 febbraio
1995 e la versione che l’istante ritiene corretta. La risposta contiene inoltre
contestazioni di fatti che non risultano nell’articolo litigioso, come a
esempio le pretese accuse mosse all’istante (seconda frase) e l’eventuale
assenza o esistenza di procedure penali aperte nei confronti dell’istante
stesso (quarta frase). Affermazioni generiche, come quella contenuta nella
terza frase, in cui l’istante precisa che è legato al segreto professionale e
può quindi esprimersi solo su fatti che lo riguardano personalmente o che sono
già stati evocati dal procuratore generale , sono inidonee a illustrare
una diversa versione dei fatti e non possono pertanto essere oggetto di un
diritto di risposta. Del tutto estranea all’articolo 9 febbraio 1995 è poi la
frase relativa alla denuncia penale sporta dall’istante contro l’autore delle
imputazioni nei suoi confronti, che come visto in precedenza non sono neppure
state riportate nell’articolo pubblicato dal “ ”. La
precisazione che l’esposizione dei fatti contenuta nell’articolo corrisponde
alle tesi delle persone contro cui sono in corso procedure penali (quinta
frase) costituisce una valutazione personale dell’istante e come tale non può
costituire oggetto del diritto di risposta. Le frasi relative alle istruttorie
penali pendenti (sesta e settima) si limitano a completare l’elenco delle procedure
giudiziarie in corso, senza dare una diversa versione dei fatti rispetto a
quella genericamente contestata e altrettanto dicasi dei periodi concernenti i
testamenti (ottava e nona frase). Quanto alle ultime tre frasi, dedicate alle
fatture e all’onorario del legale e curatore, le stesse contengono tutta una
serie di dettagli sul numero delle fatture emesse dal professionista, il quale
precisa di non aver emesso una sola fattura, ma diverse, dilungandosi sul
periodo coperto dalle sue prestazioni e sul genere di spese e rimborsi ivi compresi.
Non è dato però capire, dal testo della risposta, se è contestata l’esistenza,
fra queste numerose fatture, di quella da 1,6 milioni evocata dall’articolo. Il
testo della risposta, inutilmente carico di minuti dettagli, non fornisce
quindi su questo punto alcun fatto concreto da contrapporre a quanto indicato
nell’articolo.
Riassumendo,
alla luce di quanto esposto in precedenza si deve concludere che il testo della
risposta allestito dal primo giudice con l’assenso dell’istante non è conforme
ai requisiti chiesti per l’esercizio del diritto di risposta, da un lato perché
generico e sprovvisto di un’esposizione concreta e comprensibile di fatti
(prima, terza, quarta, decima, undicesima e dodicesima frase) e dall’altro
perché non limitato alla versione dei fatti contestata. L’appello deve di
conseguenza essere accolto.
-
Con
le osservazioni all’appello l’istante ventila l’ipotesi che l’inoltro del
gravame configuri un abuso di diritto della convenuta, che avrebbe
illegittimamente ritardato la pubblicazione della risposta (art. 2 cpv. 2 CC).
L’argomento non è serio. L’impresa si è infatti limitata a rifiutare la pubblicazione
della risposta, come suo diritto (art. 28h cpv. 2 CC), indicando peraltro
correttamente i motivi del rifiuto (art. 28i cpv. 2 CC; doc. E11, E14). Tale
atteggiamento era giustificato, come dimostra l’esito del giudizio odierno.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono pertanto
posti a carico dell’istante, con l’obbligo per quest’ultimo di rifondere alla
controparte un adeguato importo per ripetibili di appello. Visto l’esito del
gravame, si giustifica anche la modifica del giudizio pretorile su tale punto,
nel senso che la tassa di giustizia di fr. 200.– e le spese sono poste a carico
dell’istante, che rifonderà inoltre alla controparte fr. 1’000.– di ripetibili.
Tenuto conto dell’impegno profuso dal patrocinatore dell’appellante e dalla
relativa complessità della vertenza l’importo di fr. 200.– stabilito dal primo
giudice non è infatti consono alle circostanze (art. 15 TOA).
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la
tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello
è accolto e la sentenza impugnata è così riformata:
-
L’istanza
è respinta.
-
La tassa
di giustizia di fr. 200.– e le spese sono poste a carico dell’istante, che
rifonderà inoltre alla controparte fr.
1’000.– per ripetibili.
-
invariato
-
Gli
oneri del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.–
b) spese fr.
50.–
totale fr.
250.–
già
anticipati dall’appellante, sono posti a carico dell’istante, che rifonderà
alla controparte fr. 800.– per ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano,
Sezione 1.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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