Appeals withdrawn in divorce interim measures case

11.1995.182Altro tribunale16 apr 1996Dismissed

Sintesi

In interim divorce measures proceedings, the Ticino Court of Appeal noted that both the principal appeal and the cross-appeal had been withdrawn after the parties accepted a settlement proposal. It therefore struck both appeals from the docket. The court allocated the appeal costs to each withdrawing appellant, while compensating party costs as agreed by the parties. It also reduced the justice fee in light of the settlement, and granted the cross-appellant legal aid with free counsel because indigence and reasonable prospects of success were established.

Regest

Art. 353 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal as desistance and its procedural consequences. The withdrawal of an appeal terminates the proceedings without judgment and entails, in principle, costs against the withdrawing party with compensation of party costs only if justified by agreement or special circumstances. Where the case ends without judgment, the justice fee may be moderated by analogy with the tariff rules, taking into account the conduct of the parties and any judicial activity already undertaken. Legal aid may be granted when indigence and a sufficiently favorable prospect of success are shown; in child maintenance and visitation disputes, the official-maximal and inquisitorial character of the proceedings is relevant to the assessment of prospects (consid. implicit).

Testo completo

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 11.1995.182

Data decisione, Autorità: 16.04.1996, ICCA

Incarto n. 11.95.00182

Lugano 16 aprile 1996

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La prima Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani

segretaria:

Galfetti, vicecancelliera

sedente per statuire nella causa n. / (misure provvisionali in causa di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord promossa con istanza 23 settembre 1994 da

__________, nata __________, __________ (patrocinata dall’avv. __________ __________, __________),

contro

__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________);

premesso che __________ ha interposto appello il 4 aprile 1995 contro un decreto cautelare del 24 marzo 1995 con cui il Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord ha disciplinato l’assetto provvisionale dei coniugi durante la causa di stato;

constatato che __________ ha a sua volta interposto appello adesivo il 4 maggio 1995 contro il medesimo decreto cautelare;

ricordato che le parti sono state convocate il 28 settembre 1995 dalla Camera per il dibattimento orale, essendo in discussione il contributo alimentare dovuto al figlio minore __________ (1992) e le modalità di esercizio del diritto di visita sullo stesso;

preso atto che il dibattimento finale si è tenuto il 13 dicembre 1995, dopo la chiusura dell’istruttoria complementare;

constatato che entrambe le parti hanno aderito alla proposta transattiva formulata dal Pretore in occasione dell’udienza preliminare tenutasi il 14 marzo 1996 e che perfezionato l’accordo, hanno comunicato l’11 aprile 1996 alla Camera di ritirare i rispettivi gravami;

ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 353 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;

considerato che nella fattispecie le parti hanno concordato che le spese rimangono a carico di chi le ha anticipate, mentre le ripetibili sono compensate;

stabilito che la fine del processo senza sentenza comporta una moderazione della tassa di giustizia (art. 21 LTG per analogia), nella cui fissazione, in concreto, si tiene conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso, ma anche del fatto che la Camera aveva nel frattempo proceduto d’ufficio ad accertamenti;

ritenuto che la domanda di assistenza giudiziaria introdotta dall’appellante adesiva può essere accolta, essendo adempiuti nel caso concreto sia il requisito dell’indigenza, sulla base dei dati accertati dal Pretore, che quello della possibilità di esito favorevole, tanto più che l’oggetto della vertenza era il contributo alimentare e il diritto di visita del figlio minorenne, soggetto alla massima ufficiale e al principio inquisitorio (DTF 120 II 229);

richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,

decreta:

  1. L’appello principale e l’appello adesivo sono stralciati dai ruoli per desistenza.

  2. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 50.–

fr. 150.–

sono a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.


è ammessa la beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio dell’avv. __________.

  1. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in

a) tassa di giustizia fr. 100.–

b) spese fr. 20.–

fr. 120.–

sono a carico dell’appellante adesiva, e per essa, al beneficio dell’assistenza giudiziaria, a carico dello Stato. Le ripetibili sono compensate.

  1. Intimazione:

– avv. __________, __________

– avv. __________, __________

Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord.

Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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