AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.180
Data decisione, Autorità:
01.02.1996, ICCA
Incarto n.
11.95.00180
Lugano,
01 febbraio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Morini
sedente
per statuire nella causa n. __________ (ipoteca legale di artigiani e imprenditori)
della Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna promossa con petizione
del 19 aprile 1993 da
__________, __________
(ora
patrocinato dal lic. iur. __________ __________, dello studio legale
__________ __________ __________ ____________________, __________)
contro
__________ __________, __________
(patrocinata
dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati
gli atti,
posti
i seguenti
punti
di questione:
-
Se dev’essere accolto l’appello del
29 marzo 1995 presentato da __________ contro la sentenza emessa il 7 marzo
1995 dal Pretore della giurisdizione di Locarno Campagna;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Il 19 gennaio 1993 __________ ha chiesto al Pretore della giurisdizione
di Locarno Campagna l’iscrizione provvisoria di un’ipoteca legale di artigiani
e imprenditori per fr. 30 574.– più interessi sulla particella n. __________RFD
di __________, proprietà della __________ __________. Con decreto del 21
gennaio 1993 il Pretore ha accolto la richiesta senza contraddittorio e ha
ordinato all’ ufficiale del registro fondiario l’iscrizione provvisoria
dell’ipoteca (riservato alla convenuta il diritto di instare per il
contraddittorio orale entro dieci giorni), fissando all’istante un termine fino
al 20 aprile 1993 per promuovere l’azione intesa all’iscrizione definitiva. Le
spese e la tassa di giustizia (fr. 400.–) sarebbero state attribuite con tale
sentenza.
B. __________ ha convenuto in giudizio la __________ il 19 aprile 1993,
postulando l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale per la nota somma di fr.
30 574.– più interessi. __________ __________ si è opposta all’azione e ha
fatto valere inoltre di aver pagato, nel frattempo, fr. 10 000.– per la
continuazione dei lavori. In replica __________ ha ammesso la circostanza e ha
ridotto la pretesa a fr. 20 574.– con interessi; ha chiesto nondimeno che
__________ fosse condannata non solo a tollerare l’iscrizione dell’ipoteca, ma
anche a versargli l’ammontare della somma. __________ ha duplicato nel senso di
respingere in ordine quest’ ultima richiesta, formulata solo con la replica, e
per il resto di respingere la petizione nel merito.
C. Esperita l’istruttoria, le parti hanno introdotto il 25 e 26 gennaio
1995 un memoriale conclusivo. Nel proprio allegato __________ __________ ha
ribadito integralmente le domande della replica, mentre __________ si è
riconfermata nelle proposte della duplica. Con sentenza del 7 marzo 1995 il
Pretore ha accolto l’azione e ha ordinato all’ufficiale del registro fondiario
l’iscrizio-ne definitiva dell’ipoteca legale per l’importo di fr. 20 574.– più
interessi. Le spese processuali e la tassa di giustizia (fr. 2000.– compresi i
fr. 400.– della procedura di iscrizione provvisoria) sono state poste a carico
di __________, tenuta a rifondere ad __________ un’indennità di fr. 4500.– per
ripetibili.
D. Il 29 marzo 1995 __________ è insorta avverso il dispositivo
pretorile sulle spese e le ripetibili con un appello nel quale chiede che “le
spese in fr. ... e la tassa di giustizia di fr. ..., per com-plessivi fr. ...
(compresi fr. 400.– della provvisionale), da anticipare dall’attore, sono poste
a carico delle parti in ragione di un mezzo ciascuna”. Nelle sue osservazioni
dell’8 maggio 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare il dispositivo impugnato.
Considerando
in
diritto:
-
L’appellante sostiene anzitutto che il valore litigioso della causa
ammontava a fr. 20 574.– e non a fr. 30 574.– come ritenuto dal Pretore,
l’importo iniziale essendo stato “immediatamente ridotto, d’accordo entrambe le
parti”. L’argomento è infondato. L’art. 5 cpv. 1 CPC stabilisce che se l’oggetto
della lite è valutabile in denaro (come nella fattispecie), il valore è
determinato dalla do-manda. Decisivo è, in altri termini, il momento in cui si
crea la litispendenza (Cocchi/Trezzini,
CPC annotato, Lugano 1993, n. 2 e 7 ad art. 5). Una riduzione della domanda
incide solo sull’ appellabilità della causa (art. 15 CPC). Ciò non costituisce
– come pretende la convenuta nell’appello – un formalismo eccessivo, ma è una
regola generale di procedura (Guldener,
Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3ª edizione, pag. 110).
-
Obietta l’appellante che, comunque sia, l’ammontare della tassa di
giustizia e delle ripetibili deve tenere conto dell’avvenuta riduzione della
domanda in sede di replica, la causa essendo stata istruita solo per la pretesa
residua (fr. 20 574.–). Se non che, tanto l’art. 17 cpv. 1 LTG quanto l’art. 9
cpv. 1 TOA (applicabile a titolo orientativo: art. 150 CPC) prevedono minimi e
massimi secondo il grado di complessità della causa. Nella definizione di spese
e ripetibili il giudice ha modo pertanto di considerare tutte le particolarità
del caso. Si aggiunga che per valori litigiosi com-presi tra fr. 20 001.– e fr.
50 000.– l’art. 17 cpv. 1 LTG dispone una tassa di giustizia tra fr. 750.– e
fr. 2000.–: quella fissata dal Pretore (fr. 1600.–, il resto concernendo
l’iscrizione provvisoria) rientra nei limiti tariffari. Quanto alle ripetibili,
l’art. 9 cpv. 1 TOA (orientativo per il giudice: Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 150 CPC) stabilisce
per valori litigiosi compresi tra fr. 10 000.– a fr. 50 000.– un onorario tra
l’8 e il 15% del valore stesso, e ciò per la sola causa di iscrizione
definitiva; presa a sé stante, la somma di fr. 4500.– comprensiva della
procedura di iscrizione provvisoria rispetta tali limiti.
-
La giurisprudenza ha già avuto occasione di rilevare, per il resto,
che entro i minimi e i massimi delle tariffe applicabili in materia di spese e
ripetibili il primo giudice fruisce di un ampio potere di apprezzamento,
censurabile solo per eccesso o per abuso (I CCA, sentenza del 18 aprile 1985
nella causa GMS contro T. e B., consid. 8). In concreto le somme fissate dal
Pretore appaiono elevate, ma l’appellante non dimostra ch’esse siano il risultato
di un eccesso o di un abuso. Certo, l’appellante rimprovera al Pretore di avere
trascurato che l’attore si è fatto patrocinare da un avvocato solo a partire
dalla replica. Quand’anche ciò bastasse a configurare un eccesso nella
fissazione delle ripetibili, tuttavia, la convenuta non indica a quale cifra
l’ammon-tare di fr. 4500.– dovrebbe essere ridotto, ciò che rende finanche inammissibile
l’appello su questo punto (Cocchi/Trezzini,
op. cit., nota 2 ad art. 309 CPC).
-
L’appellante fa valere che, in ogni modo, la riduzione della pretesa
da parte dell’attore configura una parziale desistenza e quindi una parziale
soccombenza ai fini delle spese e delle ripetibili. In realtà occorre
distinguere: se il citato pagamento di fr. 10 000.– fosse intervenuto prima
della petizione, l’attore avrebbe chiesto a torto il pagamento di fr. 30 574.–
(in luogo di fr. 20 574.–) e in tale misura la riduzione costituirebbe una
parziale desistenza. Se invece il pagamento è intervenuto dopo la petizione,
esso equivale a parziale acquiescenza della convenuta. Nell’appello la
convenuta invoca la prima ipotesi, ma contraddice sé medesima. Nel memoriale
conclusivo del 26 gennaio 1995 essa aveva riconosciuto in effetti che “dopo
l’avvio della presente procedura, la convenuta ha versato all’attore fr. 10
000.–” (pag. 3, punto 3). Ciò che appare del tutto verosimile se si pensa che
la petizione risale al 19 aprile 1993 e che il pagamento è attestato per la
prima volta in una lettera del 22 giugno 1993 indirizzata alla Pretura dalla
Consulenza __________ __________ di __________ (doc. M). Non può quindi farsi
questione, nel caso in esame, di parziale desistenza dell’attore.
-
Da ultimo l’appellante sottolinea, a prescindere da ogni altra tesi,
che all’atto pratico la petizione è stata accolta solo in parte poiché il
Pretore ha ordinato unicamente l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale,
mentre ha respinto la richiesta con cui l’atto-re postulava la sua condanna al
pagamento della somma. Ora, tale argomento non giustifica l’addebito integrale
degli oneri processuali all’attore. Può giustificare nondimeno un addebito parziale,
adeguato al relativo grado di soccombenza. Il problema va esaminato più da
vicino.
a) Con la petizione del 19 aprile 1993 l’attore aveva postulato
soltanto l’iscrizione definitiva dell’ipoteca legale (art. 961 cpv. 3 CC e 22
cpv. 4 RRF in relazione con l’art. 839 cpv. 2 CC). Con la replica del 10
settembre 1993 egli ha chiesto, oltre all’iscrizione definitiva dell’ipoteca,
la condanna della convenuta al pagamento di fr. 20 574.– più interessi. Nella
motivazione della sentenza il Pretore ha giudicato quest’ultima domanda
ricevibile, ma l’ha respinta nel merito perché l’opera non risultava essere
stata commissionata dalla convenuta e perché, nella misura in cui si fondava
sull’art. 672 CC, la domanda presupponeva una mutazione dell’azione (sentenza,
pag. 6 in fondo e 7 in alto). Al riguardo tuttavia il Pretore non ha statuito
in alcun dispositivo della sentenza, ancorché la questione formasse oggetto di
un’esplicita richiesta di giudizio (replica, pag. 4). Anzi, egli non sembra
nemmeno aver tenuto conto del rigetto della pretesa poiché tutti gli oneri
processuali sono stati posti, senza giustificazione, a carico della convenuta.
b) L’art. 148 cpv. 2 CPC prescrive che “il giudice, se vi è soccombenza
reciproca o concorrono altri giusti motivi, può ripartire parzialmente o per
intero fra le parti, le tasse e le spese giudiziarie e le ripetibili”. Che in
concreto sussistessero “giusti motivi” per addebitare tutti gli oneri
processuali e le ripetibili alla convenuta non risulta dalla sentenza impugnata
e nemmeno emerge dall’incarto. In esito all’azione creditoria l’attore, che
esce soccombente, deve sopportare quindi il carico delle rispettive spese e
ripetibili. A carico della convenuta sono, invece, le spese e le ripetibili
inerenti all’iscri-zione definitiva dell’ipoteca. Ciò giustifica un riparto complessivo
degli oneri a metà, le due domande essendo sostanzialmente di pari importanza
(il loro valore non si somma: art. 6 cpv. 1 lett. b CPC; Picard, Studi sulla riforma del
processo civile ticinese, s.d., pag. 220 a metà). Giustificata è altresì la
compensazione delle ripetibili, la sola circostanza che l’attore si sia fatto
patrocinare a partire dalla replica non legittimando una soluzione diversa.
Alla convenuta vanno addebitati poi gli oneri e le ripetibili (fr. 200.–,
l’istante non essendo patrocinato da un legale) della procedura relativa
all’iscrizione provvisoria dell’ipoteca, rimasti in sospeso.
c) A quest’ultimo proposito si impongono due considerazioni. Anzitutto
va ricordato che nell’ambito di una procedura intesa all’iscrizione provvisoria
dell’ipoteca legale un rinvio del giudizio sulle spese e le ripetibili alla
sentenza sull’iscrizione definitiva non è lecito (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 26 ad art. 148 CPC). V’è da
domandarsi finanche se in tal caso le spe-se e le ripetibili non vadano poste
di regola a carico dell’arti-giano o imprenditore, riservato un diverso riparto
nella sentenza sull’iscrizione definitiva, e ciò per evitare che nel caso in
cui quest’ultima azione non sia (validamente) promossa, il dispositivo della
decisione con cui è ordinata l’iscrizione provvisoria debba essere
riconsiderato (Schumacher, Das
Bauhandwerkerpfandrecht, 2ª edizione, pag. 223, n. 763; cfr. anche DTF 110 Ia
98). In secondo luogo va rammentato che, nel quadro di una procedura di
iscrizione provvisoria, non è lecito omettere l’udienza (pur dando alla
convenuta la possibilità di esigerla), poiché all’iscrizione provvisoria dell’
ipoteca legale si applica la procedura sommaria contenziosa di camera di
consiglio (art. 361 segg. CPC, cui rinviano gli art. 4 n. 19 e l’art. 5
LAC), non quella dei procedimenti cautelari (art. 376 segg. CPC). Dato che le
predette irregolarità non hanno causato pregiudizio alla convenuta e che il
decreto pretorile non è stato impugnato, questa Camera può limitarsi a un
semplice richiamo perché ciò non abbia a ripetersi.
d) L’appellante si duole della circostanza che nel dispositivo
impugnato non figuri l’entità delle spese. Dalla scheda contabile della Pretura
(agli atti) si deduce ch’esse ammontano a complessivi fr. 165.–. Il dispositivo
di prima sede va integrato di conseguenza.
- Gli oneri e le ripetibili dell’odierno pronunciato seguono lo stesso
grado di vicendevole soccombenza accertato in prima sede (art. 148 cpv. 2 CPC).
Per
questi motivi
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello è parzialmente accolto e
il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato:
a) La tassa
di giustizia di fr. 1600.– e le spese di fr. 165.– sono poste a carico delle
parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.
b) La tassa
di giustizia di fr. 400.– e le spese della procedura relativa all’iscrizione
provvisoria dell’ipoteca legale sono poste a carico della convenuta, che rifonderà
all’istante fr. 200.– per ripetibili.
- Gli oneri processuali di appello,
consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
300.–
b) spese fr.
50.–
fr.
350.–
da anticipare dall’appellante,
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le
ripetibili.
- Intimazione:
– avv. __________, __________;
– lic. iur. __________, studio legale
__________, __________.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La Segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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