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11.1995.163 ΓÇó Appeal struck off for non-payment of advance costs
11.1995.163Altro tribunale16 lug 1996Dismissed
The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal dealt with an appeal against an interim family-law measure. After denying legal aid, it ordered the appellant to pay an advance of CHF 500 for expected costs, warning that failure to pay would lead to the appeal being struck off. The appellant neither paid nor requested a reduction or extension. The court held that the appeal was deemed notified despite the appellant’s failure to collect the legal-aid ruling and therefore declared the appeal abandoned and removed it from the docket. Because of the case’s particular circumstances, no costs or party compensation were charged.
Art. 124 CPC; failure to pay the advance on judicial costs within the time-limit fixed under threat of removal from the roll justifies striking the appeal off ex officio. Non-collection of the underlying judicial notice does not prevent deemed service where postal retention has expired and the law imputes notification on the seventh and last day of storage (consid. on service). If the appellant neither pays nor seeks reduction or extension of the deadline, the court may declare the remedy abandoned. In exceptional circumstances, the court may waive both costs and party compensation.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.163
Data decisione, Autorità: 16.07.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00163
Lugano 16 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. ______ (provvedimenti cautelari in procedura di stato) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione dell'11 marzo 1986 da
__________, __________ (patrocinato dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ nata __________, __________ (già patrocinata dall’avv. __________ __________, __________);
visto l’appello del 20 novembre 1989 di __________ __________ contro il decreto emanato il 10 novembre 1989 dal Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
osservato che con decreto del 21 giugno 1996 l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante è stata respinta;
richiamata la diffida 21 giugno 1996 della presidente di questa Camera mediante la quale all’appellante è stato fissato un termine scadente il 10 luglio 1996 per effettuare sul c.c.p. __________del Tribunale di appello, introiti __________, Lugano, un deposito di fr. 500.– a titolo di anticipo per le presumibili spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell’importo nel termine fissato, il ricorso sarebbe stato stralciato dai ruoli;
preso atto che l’interessata non ha dato seguito alla richiesta, né ha postulato una riduzione della somma o una dilazione del termine;
rilevato che non giova all’appellante il fatto di non avere ritirato il decreto del 21 giugno1996, un invio giudiziario essendo reputato notificato in tali casi il settimo e ultimo giorno di giacenza presso l’ufficio posta (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile annotato, Lugano 1993, n. 4 e 8 ad art. 124 CPC);
ritenuto che nelle condizioni descritte non rimane che dichiarare il ricorso deserto;
considerato che vista la particolarità della fattispecie si può prescindere dal riscuotere spese e dall’assegnare ripetibili;
decreta:
L’appello è dichiarato deserto ed è stralciato dai ruoli.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
__________, __________;
avv. __________, __________.
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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