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11.1995.157 ΓÇó Appeal struck from the roll after withdrawal
11.1995.157Altro tribunale31 gen 1996Dismissed
The appellant withdrew an appeal against an interim order appointing an administrator for the parties’ co-ownership. The Court of Appeal treated the withdrawal as a renunciation that ended the proceedings and struck the appeal from the roll. Taking into account the parties’ efforts to settle and the fact that the respondent had not filed observations, the court waived court fees and did not award party compensation.
Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal is tantamount to desistance and terminates the proceedings. As a rule, desistance entails allocation of procedural costs and, where appropriate, party compensation; however, the court may waive costs under Art. 148 cpv. 2 CPC when the conduct of the parties so warrants, in particular where they have pursued settlement in good faith and the respondent has not incurred compensable expenses through observations (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.157
Data decisione, Autorità: 31.01.1996, ICCA
Incarto n. 11.95.00157
Lugano 31 gennaio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. / (procedimento cautelare) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 24 gennaio 1991 da
__________ -__________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
contro
__________ -__________,
(patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
premesso che __________ __________ -__________ ha interposto appello il 5 aprile 1991 contro un decreto cautelare 27 marzo 1991 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona designava un amministratore alla comproprietà delle parti;
richiamata l’ordinanza 26 aprile 1991 con la quale la procedura è stata sospesa, in vista di trattative fra le parti;
preso atto che l’appellante, interpellata il 12 gennaio 1996 dalla presidente della Camera sull’esito delle trattative, ha comunicato il 15 gennaio 1996 che la causa può essere stralciata dai ruoli;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. 1978 pag. 375), la quale pone fine alla lite (art. 352 cpv. 1 CPC) e comporta, in linea di principio, l’addebito degli oneri processuali con obbligo di rifondere alla controparte una congrua indennità per ripetibili;
considerato che nella fattispecie l’appellata non ha presentato osservazioni all’appello, ragione per cui non vi sono ripetibili da attribuire;
ritenuto che appare giusto tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti nel risolvere il loro contenzioso e rinunciare pertanto in questa sede al prelievo di tasse e spese (art. 148 cpv. 2 CPC);
richiamato l’art. 352 cpv. 1 CPC,
decreta:
L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
Non si riscuotono spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione:
– avv. __________ __________, __________
– avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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