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11.1995.140 ΓÇó Untimely appeal declared inadmissible
11.1995.140Altro tribunale10 apr 1995Inadmissible
The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the appeal against the Bellinzona Pretore’s judgment was filed one day late. The judgment had been notified on 20 February 1995, while the appeal was only handed to the post on 14 March 1995, after the 20-day period under Art. 308 CPC. The court therefore declared the appeal inadmissible under the simplified procedure of Art. 313bis CPC. Given the circumstances, it ordered no court costs and awarded no party compensation, especially since the appeal had not even been served on the respondents.
Art. 308 cpv. 1 CPC; timeliness of appeal as a procedural prerequisite examined ex officio; an appeal lodged after expiry of the 20-day term is inadmissible and cannot be examined on the merits. Where the lateness is manifest, the appellate court may decide under the simplified procedure of Art. 313bis CPC. As a rule, appellate costs follow defeat (Art. 148 cpv. 1 CPC); however, the court may exceptionally waive costs and deny party compensation, in particular where the appeal was not served on the opposing party (Art. 150 CPC).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.140
Data decisione, Autorità: 10.04.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00140
Lugano 10 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di modifica del regolamento di PPP) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione del 31 dicembre 1992 da
contro
__________ __________,
__________ __________,
(patrocinati dall’avv. __________ __________, __________)
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
Se dev’essere accolta l’appellazione del 13 marzo 1995 di __________ e __________ __________ contro la sentenza 17 febbraio 1995 del Pretore del Distretto di Bellinzona;
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Considerato
in fatto
che __________ e __________ __________ sono comproprietari della PPP n. __________pari a 653,9 millesimi del fondo base n. __________RFD di __________, mentre __________ e __________ __________ sono comproprietari della PPP n. __________di 346,1 millesimi, dello stesso fondo base;
che il 31 dicembre 1992 __________ e __________ __________ hanno convenuto dinanzi al Pretore del Distretto di Bellinzona __________ e __________ __________ __________come pure gli occupanti dell’appartamento __________ e __________ __________, chiedendo che fosse ordinato loro di allontanare i cani posti sulla terrazza in proprietà comune e che il regolamento d’uso e di amministrazione della PPP fosse completato nel senso di garantire agli attori il libero accesso ai locali cantina e deposito per le necessità derivanti dalla presenza in detti locali del rubinetto centrale e del quadro elettrico;
che con risposta del 25 ottobre 1993 __________ e __________ __________ si sono opposti alla petizione, chiedendo a loro volta che fosse ordinato agli attori di creare una nuova linea di alimentazione sanitaria in modo da rendere l’entrata dell’acqua indipendente dalla loro, e che le spese relative fossero suddivise tra i condomini proporzionalmente alle quote millesimali;
che replicando il 26 novembre 1993 gli attori hanno rinunciato alla domanda intesa all’allontanamento dei cani e hanno postulato che fosse fatto ordine ai proprietari delle PPP di modificare la condotta principale dell’acqua creando due entrate e rubinetti separati, mentre ha lasciato al giudice la decisione sulla ripartizione delle spese;
che esperita l’istruttoria, le parti hanno prodotto il rispettivo memoriale conclusivo, nel quale hanno ribadito le proprie argomentazioni e domande;
che statuendo il17 febbraio 1995 il Pretore, in parziale accoglimento della petizione, ha ordinato ai proprietari delle PPP di procedere alla creazione di due entrate separate per l’acqua potabile e ha posto le spese relative a questo intervento a carico dei condomini proporzionalmente alle rispettive quote millesimali;
che la tassa e le spese di giustizia di complessivi fr. 1’150.-- sono state poste a carico delle parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili;
che contro la predetta sentenza __________ e __________ __________ sono insorti con appello del 13 marzo 1995, nel quale chiedono una diversa ripartizione degli oneri processuali di prima sede e la rifusione di ripetibili;
che l’appello non è stato notificato alla controparte;
Considerato
in diritto
che la sentenza impugnata, datata 17 febbraio 1995, è stata intimata per raccomandata lo stesso giorno ed è stata rimessa agli appellanti il 20 febbraio successivo (attestazione 30 marzo 1995 rilasciata dall’Azienda PTT);
che l’appello si propone entro il termine di venti giorni dalla notificazione della sentenza (art. 308 cpv. 1 CPC);
che trattandosi di presupposto processuale, il giudice esamina d’ufficio la tempestività dell’allegato prodotto;
che l’appello degli attori, pur datato 13 marzo 1995, è stato consegnato alla posta il 14 marzo 1995, così come attestato dal timbro postale, ragion per cui esso è tardivo, il termine d’impugnazione essendo scaduto venti giorni dopo la notifica del giudizio;
che data la manifesta impossibilità di emettere un giudizio di merito, l’impugnazione può essere decisa secondo la procedura semplificata dell’art. 313bis CPC;
che gli oneri processuali di questa sede seguirebbero la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC);
che nondimeno, vista la particolarità del caso, si può prescindere dal riscuotere costi, mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte (art. 150 CPC), alle quale l’appello non è stato nemmeno notificato;
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia
L’appello è irricevibile.
Non si prelevano spese né si assegnano ripetibili.
Intimazione a :
__________ e __________ __________, __________
avv. __________ __________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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