AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.13
Data decisione, Autorità:
09.09.1996, ICCA
Incarto n..
11.95.00013
Lugano
9 settembre 1996/gb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Gianinazzi,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________ (modifica di sentenza di divorzio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord
promossa con petizione 4 giugno 1993 da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. dott. __________, __________)
contro
__________, nata __________, __________
per
sé e in rappresentanza di
(1978)
e
(1983)
(patrocinati
dall’avv. __________, __________);
esaminati gli atti,
posti i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello presentato il 9 gennaio 1995 da __________ __________ contro la
sentenza emanata il 7 dicembre 1994 dal Pretore della giurisdizione di
Mendrisio Nord;
-
Se
deve essere accolta l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria
presentata il 27 gennaio 1995 da __________ __________;
-
Il
giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A. Il matrimonio
contratto il __________gennaio 1972 davanti all’ufficiale dello stato civile di
__________ fra __________ __________ (1947) e __________ nata __________ (1948)
è stato sciolto dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord con sentenza
del 17 giugno 1992 (inc. n. __________). I figli __________ (1978) e __________
(1983) sono stati affidati alla madre, con l’esercizio dell’autorità parentale.
__________ __________ è stato tenuto a partecipare al loro mantenimento con un
contributo alimentare di fr. 800.– ciascuno oltre gli assegni familiari, indicizzato,
e a versare alla ex moglie una rendita di indigenza di fr. 150.– mensili, pure
indicizzata. Già prima del divorzio il marito ha iniziato a convivere con
__________ __________, da cui ha avuto la figlia __________ (1990).
B. __________
__________ ha convenuto __________, __________ e __________ __________ davanti
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, con petizione del 4 giugno
1993, per ottenere la modifica della sentenza di divorzio. Egli ha addotto che
la sua situazione finanziaria era peggiorata, non avendo potuto trovare un
lavoro e avendo esaurito le indennità di disoccupazione, e ha postulato la
riduzione alla metà dei contributi alimentari dovuti ai figli.
Con risposta del 20
settembre 1993 i convenuti si sono opposti alla petizione, rilevando che la
situazione di disoccupazione dell’attore esisteva già al momento del divorzio e
che non erano quindi dati i requisiti per una modifica della sentenza di divorzio.
Esperita l’istruttoria,
le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento finale e hanno presentato
i rispettivi memoriali conclusivi. Nelle conclusioni del 31 maggio 1994,
rispettivamente del 23 agosto 1994, attore e convenuti hanno ribadito le domande
di giudizio formulate nella petizione e nella risposta.
C. Statuendo il 7
dicembre 1994, il Pretore ha parzialmente accolto la petizione e ha fissato il
contributo alimentare dovuto a ognuno dei figli in fr. 600.– a partire dal settembre
1993, data di scadenza delle prestazioni di disoccupazione. La tassa di giustizia
di fr. 600.– e le spese sono state poste a carico delle parti in ragione di
metà ciascuno, le ripetibili sono state compensate e l’attore è stato ammesso
al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
D. __________
__________ è insorta con un appello del 9 gennaio 1995 in cui chiede, in
riforma del giudizio impugnato, che la petizione sia respinta, in via
subordinata che la riduzione del contributo alimentare per i figli sia limitata
a fr. 100.– mensili con effetto dal dicembre 1994, data della sentenza, e che
le spese e tasse di giustizia siano ripartite fra le parti in ragione di 1/3 a
carico della convenuta e di 2/3 a carico dell’attore.
E. Nelle osservazioni
del 27 gennaio 1995 __________ __________ propone di respingere l’appello e di
confermare il giudizio pretorile, postulando l’ammissione al beneficio
dell’assistenza giudiziaria.
Considerando
in diritto:
-
Nell’ambito della
modifica di una sentenza di divorzio giusta l’art. 157 CC le parti al processo
sono gli ex coniugi (Deschenaux/Tercier/Werro,
Le mariage et le divorce, 4a ed., 1995, n. 855) e a torto quindi
l’attore ha convenuto in causa con la petizione del 4 giugno 1993 anche i figli
minorenni. Come che sia l’appello è stato presentato solo dalla ex moglie, la
cui legittimazione è pacifica.
-
Il Pretore ha
accertato che la situazione finanziaria dell’attore, già disoccupato al momento
dell’emanazione della sentenza di divorzio, si era degradata a causa della
prolungata disoccupazione. In particolare egli aveva ricevuto indennità
assicurative, per un totale di fr. 3’312.10 lordi mensili, sino alla fine di
agosto 1993 e non aveva potuto trovare lavoro nonostante gli sforzi profusi,
accumulando nel frattempo ingenti debiti. Constatato che il fabbisogno
dell’attore non era mutato dopo il 1992, il primo giudice ha ritenuto equo
ridurre di fr. 200.– mensili il contributo alimentare per ciascun figlio, con
effetto dal settembre 1993, data alla quale l’attore ha perso il diritto alle
prestazioni dell’assicurazione per la disoccupazione.
-
L’appellante
contesta le conclusioni del Pretore, sostenendo che non sono dati in concreto i
requisiti per l’applicazione dell’art. 157 CC. In particolare la situazione di
disoccupazione è imputabile all’attore, che già prima del divorzio aveva perso
per sua colpa vari posti di lavoro ben retribuiti e che non ha fatto tutto
quanto si poteva esigere da lui per trovare un’attività alla sua portata, data
la sua ancora giovane età e la sua buona formazione professionale. Inoltre la
convenuta osserva che una riduzione del contributo alimentare non si
giustifica, poiché quello di fr. 800.– mensili per ogni figlio stabilito dalla
sentenza di divorzio è già da ritenere modesto, viste le necessità di ragazzi
ancora allo studio. In via subordinata l’appellante chiede che la riduzione del
contributo alimentare sia limitata a fr. 100.– per ogni figlio a decorrere
dalla data della sentenza, ossia dal dicembre 1994, al fine di evitarle
conseguenze finanziarie insostenibili, poiché essa dovrebbe rimborsare la
differenza tra i contributi stabiliti dal Pretore e quelli versati dall’Ufficio
dell’assistenza sociale, settore anticipo alimenti.
-
Il contributo di
mantenimento dovuto dal genitore non affidatario al figlio minorenne (art. 156
cpv. 2, 276 cpv. 2 e 277 CC) può essere ridotto in applicazione dell’art. 157
CC. La modifica della sentenza di divorzio relativa al contributo di mantenimento
è tuttavia possibile solo in presenza di fatti nuovi, rilevanti e duraturi, che
impongano una diversa regolamentazione (DTF 120 II 177 consid. 3a). La
procedura applicabile è dominata dal principio inquisitorio del diritto
federale (art. 158 n. 1 a 5 CC) con la conseguenza che il giudice collabora
all’assunzione delle prove (Bühler/Spühler,
Berner Kommentar, Ergänzungsband 1991, n. 185 ad art. 157 con richiami).
Trattandosi di questioni relative ai figli minorenni, il giudice di ogni grado
accerta d’ufficio i fatti e apprezza liberamente le prove, senza essere legato
alle dichiarazioni delle parti né alle loro offerte di mezzi probatori e chiarisce
la fattispecie di propria iniziativa (DTF 120 II 231 consid. 1c con rinvii).
-
Al momento della
sentenza di divorzio l’attore era disoccupato da parecchi mesi e percepiva
indennità di disoccupazione per una media netta mensile di fr. 3100.–
(conteggi, documenti richiamati II). Egli conviveva già con __________
__________ e la figlia __________ (1990), per la quale si era impegnato a versare
un contributo di mantenimento di fr. 400.– mensili (contratto di mantenimento,
doc. E), era già nata. Da allora la situazione non è mutata, salvo per il fatto
che __________ __________, già impiegata di __________, è invalida e percepisce
una rendita AI di fr. 3’200.– mensili. I conviventi risultano però essere
debitori solidali nei confronti di diversi istituti bancari, tanto che la casa
in cui abitavano (particella n. __________RFD di __________) è stata venduta
all’asta nel 1994 (deposizione __________, verbale del 18 maggio 1994).
Contrariamente a quanto
sostiene l’appellante, non si può negare che nella fattispecie la situazione
economica dell’attore si sia notevolmente degradata. Questi è sempre
disoccupato, ma rispetto all’epoca del divorzio, quando beneficiava di indennità,
ha perso il diritto a prestazioni assicurative dal 1° settembre 1993, come
pacificamente risulta dall’istruttoria (documenti richiamati dalla cassa di
disoccupazione) e non ha tuttora reperito un posto di lavoro. Il peggioramento
della sua situazione appare inoltre duraturo, non potendosi sostenere, alla
luce del mercato del lavoro in Ticino, che egli possa trovare entro breve
un’occupazione: egli ha infatti quasi cinquant’anni e nonostante la sua buona
formazione professionale ha scarse possibilità di essere assunto, come del
resto hanno confermato i testi __________ e __________ __________ (verbale di
audizione del 9 marzo 1994). Il teste __________, responsabile dell’ufficio
cantonale di orientamento professionale, ha riferito che l’attore si era dato
da fare per trovare un’occupazione, ma invano, e che il fallimento delle
ricerche poteva essere ricondotto all’età e alla congiuntura. In questo senso
si è espresso anche il collocatore __________ __________, che ha indicato
nell’età del lavoratore e nella congiuntura gli ostacoli alla ricerca di un
lavoro.
La mancata frequenza
del corso di tedesco per dedicarsi alle cure della convivente invalida potrebbe
invero deporre a sfavore dell’attore, ma non è per nulla certo che le
conoscenze della lingua tedesca gli avrebbero permesso di sormontare le difficoltà
concrete evocate dagli esperti del mondo del lavoro. È del resto notorio che
nel settore bancario, in cui era attivo in precedenza l’attore, è in corso una
profonda ristrutturazione che comporta anche la soppressione di numerosi
impieghi. In tali circostanze non si può quindi sostenere che la prolungata
disoccupazione e le concrete difficoltà di impiego dell’appellato gli siano
imputabili. Irrilevanti sono a questo proposito le argomentazioni della convenuta
sui motivi della disoccupazione, che essa attribuisce a irregolarità commesse a
suo tempo dall’attore presso uno dei datori di lavoro. L’appellato non ha
contestato di aver avuto qualche responsabilità (da lui definita
“imprevidenza”) nella perdita del posto di lavoro, ma ciò non toglie che
successivamente egli non si è adagiato nella disoccupazione e che ha dimostrato
di aver condotto con metodo e impegno le ricerche di un’attività rimunerata
(doc. B). Del resto nel 1992 la disoccupazione nel Cantone Ticino non era
ancora a livelli di guardia e l’attore poteva ragionevolmente supporre di poter
trovare un impiego adeguato dopo un periodo transitorio di disoccupazione. è determinante in concreto la
circostanza che, nonostante tutta la sua buona volontà, l’attore si trova ora
in una situazione nettamente peggiore di quella in cui era al momento
dell’emanazione della sentenza di divorzio. Né si può negare, alla luce di una
disoccupazione persistente da quattro anni, che la modificazione delle
circostanze sia duratura. L’appellante ha chiesto che la Camera interroghi
l’attore per chiarire la sua attuale situazione occupazionale. Trattandosi di
prestazioni alimentari in favore di figli minorenni, l’autorità di ricorso può
invero assumere d’ufficio le prove ritenute necessarie (consid. 4), ma nella
fattispecie l’appellante nemmeno sostiene che la controparte abbia trovato un
lavoro. In tali circostanze l’interrogatorio formale dell’appellato non appare
utile ai fini del giudizio, l’incarto essendo completo.
- Non è contestato
che il fabbisogno delle parti è rimasto sostanzialmente immutato, salvo le
maggiori esigenze dei figli a dipendenza del passaggio a diverse fasce d’età.
Il fatto che la madre disponga di un capitale proprio è stato tenuto in considerazione
nel calcolo del contributo alimentare per i figli in sede di divorzio (sentenza
del 17 giugno 1992, pag. 8 consid. 4: titoli per fr. 222’647.– e un terreno con
valore di stima ufficiale di fr. 90’630.–, per un totale di fr. 313’277.–). Non
giova quindi discuterne in questa sede, non trattandosi di un fatto nuovo.
L’appellante sostiene che il Pretore avrebbe indicato in modo errato il suo
capitale nella sentenza di divorzio. A torto: da un lato poiché le cifre
indicate nella sentenza del 17 giugno 1992 corrispondono esattamente a quelle
addotte nel gravame, e dall’altro perché determinante per la riduzione del
contributo alimentare è, nella fattispecie, la situazione finanziaria del
padre, non quella della madre.
Dagli atti risulta che
l’attore ha un fabbisogno minimo valutabile in fr. 2’669,20 mensili (minimo
base per persona convivente fr. 925.–, premio di cassa malati fr. 246,20 doc.
N, assicurazione infortuni fr. 128.–, premi AVS fr. 170.–, contributo per
__________ fr. 400.–, locazione stimata fr. 800.–). Sia l’attore che la
convivente risultano essere oberati da debiti per complessivi fr. 527’858,35
(situazione al 2 dicembre 1993, incarto richiamato dall’Ufficio esecuzione e
fallimenti di Bellinzona), la cui origine è ignota. A ogni modo non si può
seriamente negare che l’attore si trovi in una situazione finanziaria precaria,
ben peggiore di quella in cui versava nel 1992.
-
Il contributo
alimentare dovuto al figlio deve tenere conto non solo delle necessità di
quest’ultimo, ma anche delle concrete possibilità finanziarie dell’obbligato
alimentare (art. 285 cpv. 1 CC). Constatata la deteriorazione della situazione
economica dell’attore, a giusta ragione il Pretore ha ridotto il contributo alimentare
di fr. 800.– per ogni figlio oltre gli assegni familiari, non più conciliabile
con la capacità economica del padre, seriamente compromessa. Viste le
possibilità di reddito avute fino all’agosto 1993 (fr. 3’100.– netti mensili) e
il fabbisogno dell’attore (consid. 5) ci si potrebbe perfino chiedere se la
riduzione degli oneri alimentari accordata dal primo giudice in equità sia
sufficiente. Come che sia, l’attore non ha interposto appello contro la sentenza
pretorile e non spetta all’autorità di ricorso, in assenza di contestazioni,
intervenire d’ufficio a tutela dell’obbligato alimentare (DTF non pubblicata
dell’11 marzo 1993 nella causa C. c. F., consid. 3), salvo per evitare che gli
siano imposte prestazioni che superano con tutta evidenza la propria capacità
contributiva. In concreto ciò non sembra essere il caso, tanto più che nelle
osservazioni del 27 gennaio 1995 il padre ha esplicitamente dichiarato di
accettare la decisione del Pretore. Si rivela a ogni modo infondata la domanda
subordinata di appello, intesa a stabilire in fr. 746.95 il contributo
alimentare per ciascuno figlio, solo di poco inferiore (fr. 100.–) a quello
preesistente. Viste le precarie condizioni finanziarie del padre, infatti, la
riduzione a fr. 600.– del contributo alimentare operata dal Pretore tiene
meglio conto della capacità contributiva dell’obbligato. La riduzione comporta
anche la decadenza degli scatti di indicizzazione già maturati di cui si
prevale l’attrice, non essendo contestato per il resto che il nuovo contributo
di fr. 600.– rimanga adeguato all’evoluzione dell’indice del costo della vita.
Nulla impedisce per altro ai figli, qualora in un futuro più o meno prossimo il
padre abbia a recuperare un impiego e a migliorare la sua capacità
contributiva, di avviare nei suoi confronti un’azione di modifica della
sentenza di divorzio per ottenere l’aumento del contributo in loro favore (art.
157 e 286 CC).
-
L’appellante
chiede da ultimo che la riduzione del contributo alimentare prenda effetto solo
dal dicembre 1994, perché altrimenti essa dovrebbe restituire all’Ufficio di
assistenza sociale la differenza tra i contributi alimentari anticipati e
quelli stabiliti dal Pretore con effetto retroattivo a decorrere dal settembre
Nell’ambito dell’azione
di cui all’art. 157 CC la data della modifica della sentenza di divorzio è
stabilita dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, di regola dalla
data d’introduzione dell’azione (Bühler/Spühler,
op. cit., 189 ad art. 157 CC). Nella fattispecie il Pretore avrebbe potuto
quindi far decorrere la modifica del contributo alimentare dal giugno 1993,
data di presentazione della petizione. Egli ha invece scelto di prendere quale
data determinante il settembre 1993, poiché solo da quel momento l’attore ha
esaurito il diritto alle prestazioni straordinarie dell’assicurazione per la
disoccupazione. La scelta, fondata su una circostanza oggettiva e rilevante per
la sorte del contributo alimentare, è ineccepibile e merita conferma.
L’appellante è stata resa edotta dell’eventualità di un obbligo di restituzione
già nell’agosto 1993 (cfr. lettera dell’Ufficio di assistenza sociale allegata
al gravame) e non vi è dunque motivo di modificare la data alla quale prende
effetto la riduzione decisa dal Pretore.
L’appello si rivela di
conseguenza infondato in ogni suo punto e deve essere respinto.
- Gli oneri
processuali seguono, di principio, la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC) e sono
quindi a carico dell’appellante, che dovrà rifondere alla controparte un adeguato
importo per ripetibili. Per quel che concerne l’attore, la sua domanda di
assistenza giudiziaria in questa sede si rivela priva di oggetto, dal momento
che potrà coprire i propri costi legali con l’indennità per ripetibili che gli
viene riconosciuta in data odierna.
Per questi motivi,
vista per le spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
-
L’appello è respinto e
la sentenza impugnata è confermata.
-
L’istanza di ammissione
all’assistenza giudiziaria presentata da __________ __________ il 27 gennaio
1995 è dichiarata priva di oggetto.
-
Gli oneri processuali
del presente giudizio, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 300.–
b)
spese fr. 50.–
fr.
350.–
sono
posti a carico dell’appellante, che rifonderà ad __________ __________
l’importo di fr. 1’000.– per ripetibili di appello.
- Intimazione a:
–
avv. __________, __________
–
avv. dott. __________ i, __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord.
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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