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11.1995.119 ΓÇó Appeal struck out after withdrawal; legal aid denied
11.1995.119Altro tribunale3 apr 1995Dismissed
In an appeal against a protective order in a marriage-annulment/divorce case, the appellant withdrew the remedy after the parties signed an agreement on the ancillary effects of divorce. The First Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal therefore struck the appeal from the docket as desisted, refused the legal-aid request attached to the appeal because no probable success remained, and allocated reduced court costs of CHF 100 to the appellant. Party costs were compensated.
Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal and legal aid: the withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and terminates the appellate proceedings. Once desistance has occurred, the appeal can no longer satisfy the requirement of a probable favorable outcome, so a pending request for legal aid must be rejected, including in status matters. When the parties’ conduct justifies it, the court fee may be reduced by analogy to Art. 21 LTG; party costs may be compensated by agreement or equitable allocation.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.119
Data decisione, Autorità: 03.04.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00119
Lugano 3 aprile 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa n. __________ (azione di annullamento del matrimonio, subordinatamente di divorzio) della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 25 maggio 1993 da
__________ __________, __________ (ora patrocinato dall’avv. __________ __________ __________, __________)
contro
__________ (ora patrocinata dall’avv. __________ __________, __________)
e ora sul decreto cautelare emanato il 10 agosto 1994 dal Pretore;
premesso che il 25 agosto 1994 __________ __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 10 agosto 1994 con cui il Pretore del Distretto di Bellinzona ha respinto un’istanza di modifica dell’assetto cautelare vigente fra le parti;
preso atto che con dichiarazione registrata a verbale il 16 marzo 1995 davanti al Pretore l’attore ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo nel frattempo firmato una convenzione sugli effetti accessori del divorzio;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________pag. 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);
accertato che le parti hanno convenuto di porre le spese e tasse di giustizia a carico dell’appellante e di compensare le ripetibili;
ritenuto che l’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria, presentata con l’appello, deve essere respinta, non potendosi ammettere, in presenza di una desistenza, il requisito della probabilità di esito favorevole del gravame, neppure in causa di stato;
considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);
decreta:
L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
L’istanza di ammissione all’assistenza giudiziaria presentata il 25 agosto 1994 da __________ __________ è respinta.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.–
b) spese fr. 30.–
fr. 100.–
sono posti a carico dell’appellante. Le ripetibili sono compensate.
– avv. __________ __________ __________, __________ ;
– avv. __________ __________, __________.
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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