AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
11.1995.116
Data decisione, Autorità:
24.05.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00116
Lugano
24 maggio 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
G. Bernasconi, Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa
n. 70/94 (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di
Bellinzona promossa con istanza 28 aprile 1994 da
__________ patrocinato
da: avv. __________
contro
__________ patrocinato da:
avv. __________,
esaminati gli atti,
posti a giudizio i seguenti
punti di questione:
-
Se
deve essere accolto l’appello 3 settembre 1994 di __________ contro il decreto
cautelare 26 agosto 1994 del Pretore del distretto di Bellinzona;
-
Se
deve essere accolto l’appello adesivo 30 settembre 1994 di __________ contro il
medesimo decreto;
-
Il giudizio
sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in fatto:
A __________,
1945, e __________ nata __________, 1947, si sono uniti in matrimonio il 14
novembre 1979. Dall'unione sono nati i figli __________ (1980) e __________
(1982). Il marito è dirigente e azionista della __________ SA, ditta attiva nel
settore delle forniture per edilizia, mentre la moglie, a suo tempo esercente,
non svolge attività lucrativa da diversi anni.
Dopo
il fallimento di un primo esperimento di conciliazione, tenutosi il 2 marzo
1993 (inc. n. __________), i coniugi si sono accordati sull’assetto cautelare,
prevedendo l’affidamento dei figli alla madre, con regolamentazione del diritto
di visita del padre, l’assegnazione dell’abitazione coniugale a moglie e figli,
il versamento da parte del marito di un contributo alimentare complessivo di fr.
7500.– mensili per moglie e figli e di una provvigione ad litem di fr.
3000.– (verbale 2 marzo 1993). Tali accordi sono stati omologati dal Pretore.
B. Non
essendo stata avviata la causa di merito nel termine di legge, __________ ha
presentato il 28 aprile 1994 istanza per ottenere la convocazione a un nuovo
tentativo di conciliazione. __________ ha introdotto il 9 maggio 1994 istanza
di provvedimenti cautelari e supercautelari, chiedendo la conferma dell’accordo
relativo all’affidamento dei figli e all’uso dell’abitazione già coniugale, un
contributo alimentare complessivo di fr. 7960.– dal 1° maggio 1994 e l’importo
di fr. 8000.– a titolo di alimenti arretrati. Statuendo in via supercautelare
il Pretore ha emanato il 10 maggio 1994 un decreto con cui conferma l’assetto
cautelare 2 marzo 1993.
Nel
corso della discussione provvisionale del 9 giugno 1994, tenutasi dopo il fallimento
del tentativo di conciliazione, l’istante ha ribadito le proprie richieste,
alle quali si è opposto il convenuta, che ha offerto un contributo alimentare
complessivo di fr. 2000.– per moglie e figli. Ognuno dei coniugi ha mantenuto
le proprie domande di giudizio, contestando quelle avversarie in replica e
duplica. Nel corso dell’istruttoria provvisionale sulle prove offerte dalle
parti l’istante ha postulato la trattenuta dello stipendio del marito con istanza
13 giugno 1994, accolta con decreto 14 giugno 1994 dal Pretore. Assunte tutte
le prove ammesse, le parti sono state convocate al dibattimento finale
provvisionale del 9 agosto 1994, dove hanno ribadito le rispettive tesi. In
particolare l’istante ha postulato un contributo alimentare mensile di fr.
7935.– dal 1° maggio 1994, comprensivo degli assegni per i figli, l’importo di fr.
7000.– per alimenti arretrati dal 1° gennaio al 30 aprile 1994 e una
provvigione ad litem di fr. 4000.– , mentre il convenuto provvisionale
ha proposto un contributo alimentare di fr. 3750.– complessivi sino al 31
dicembre 1994 e di fr. 2750.– dal 1° gennaio 1994 (recte : 1995),
opponendosi alle altre richieste.
C. Il
Pretore ha statuito il 26 agosto 1994 ed ha accolto parzialmente l’istanza 9
maggio 1994 della moglie, nel senso che ha confermato i dispositivi da 1 a 4
del decreto supercautelare 10 maggio 1994, ha stabilito in fr. 5944.– mensili
il contributo dovuto a moglie e figli dal 1° maggio 1994 e in fr. 3776.– il conguaglio
dovuto per alimenti arretrati dal 1° gennaio al 30 aprile 1994, ha mantenuto la
trattenuta dello stipendio a carico del marito, e infine ha riconosciuto una
provvigione ad litem di fr. 4000.–. Egli ha posto la tassa di giustizia
di fr. 350.– e le spese di fr. 80.– a carico della moglie per un quinto e per
4/5 a carico del marito, tenuto a rifondere all’istante un’indennità di fr.
800.– per ripetibili.
D. __________
è insorto con appello 3 settembre 1994, chiedendo la riforma del decreto
impugnato nel senso di stabilire il contributo alimentare complessivo per moglie
e figli in fr. 4386.– sino al 31 dicembre 1994 e in fr. 3386.– dal 1° gennaio
1995, di accertare che non vi erano arretrati da conguagliare, di respingere la
domanda di provvigione ad litem e infine di revocare l’ordine di
trattenuta dello stipendio, con protesta di spese e ripetibili.
E. Nell’appello
adesivo presentato il 30 settembre 1994 con le osservazioni in cui propone la
reiezione dell’appello, __________ postula un contributo alimentare complessivo
di fr. 6694.– mensili e il versamento di contributi arretrati per fr. 6776.–.
Considerato
in diritto:
I. Sull’appello principale
- Il
Pretore ha valutato in fr. 134 712,90 annui il reddito del marito, composto
dello stipendio di fr. 90 159,60, della tredicesima di fr. 7153,60, della
gratifica di fr. 20 000.– e dei vantaggi economici ricevuti dal datore di
lavoro (uso del veicolo e del telefono Natel di proprietà della ditta) di fr.
17’400.–, negando che alla moglie potesse essere fatto obbligo di lavorare a
breve termine. Deducendo dal reddito mensile del marito di fr. 11 226.– i
rispettivi fabbisogni, valutati in fr. 5578.– per moglie e figli e in fr.
4916.– per il marito, il primo giudice ha stabilito un contributo alimentare
per moglie e figli di complessivi fr. 5944.– a decorrere dal 1° gennaio 1994.
L'appellante
chiede in primo luogo la riduzione del contributo alimentare per moglie e figli
da fr. 5944.– a fr. 4386.– sino al 31 dicembre 1994 e a fr. 3386.– dal 1° gennaio
1995, e l’accertamento che non sono di conseguenza dovuti arretrati di alimenti
per il periodo gennaio–aprile 1994.
a) Egli
rimprovera dapprima al Pretore di aver determinato in modo errato il suo
reddito, considerando come tale la gratifica di fr. 20 000.– e i presunti
vantaggi economici ricevuti dal datore di lavoro, ossia l’uso a scopo privato
del veicolo Mercedes e del telefono Natel di proprietà della __________ SA,
valutati dal primo giudice in fr. 17 400.– complessivi. La censura è fondata
solo in parte. Dall’istruttoria risulta infatti che il datore di lavoro ha
versato all’appellante la gratifica nel 1990 e 1991 e che nel 1993 ha versato
quella relativa al 1992 (interrogatorio formale dell’appellante, verbale 24
giugno 1994). L’amministratore unico della __________ SA, sentito come teste,
ha dichiarato che la ditta non aveva versato la gratifica del 1993 e del primo
semestre 1994 e che una decisione definitiva sulla gratifica 1994 avrebbe avuto
luogo a fine anno. Contrariamente all’assunto dell’appellante, tale
dichiarazione non esclude in modo categorico il versamento della gratifica. Né
giova all’istante qualificare il versamento di tale importo come partecipazione
agli utili della ditta, dal momento che anche in questo caso si tratta di un
reddito da computare ai fini della determinazione del contributo alimentare ai
sensi dell’art. 145 CC (Bräm/ Hasenböhler
in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 71 ad art. 163 CC). Trattandosi nella
fattispecie di una procedura sommaria, dove il Pretore può limitarsi ad un
giudizio di verosimiglianza e di apparenza, si giustifica computare nel reddito
del marito la gratifica ricevuta negli anni precedenti, in fr. 20 000.– annui.
Nella procedura di merito le parti potranno accertare con miglior precisione,
ricorrendo se del caso anche a dettagliate analisi dei bilanci della __________
SA, improponibili in una procedura cautelare, il reddito complessivo del
marito.
b) Non
possono invece essere considerati come reddito fittizio, analogo a un valore
locativo, i vantaggi consistenti nella messa a disposizione da parte del datore
di lavoro del veicolo Mercedes e del telefono Natel. Dall’istruttoria è emerso
che sia il veicolo che l’apparecchio telefonico portatile sono di proprietà
della __________ SA, che li mette a disposizione del suo dirigente per gli
scopi professionali, paga le spese effettive di carburante, le imposte, i premi
assicurativi e la manutenzione e tollera l’uso privato da parte del dipendente
(audizione testimoniale __________, 24 giugno 1994; interrogatorio formale __________
di stessa data). In pratica, quindi, la ditta fornisce al suo dipendente gli
strumenti necessari allo svolgimento dei suoi compiti dirigenziali e di rappresentanza
nell’interesse del datore di lavoro e gli rimborsa le spese vive (acquisto di
carburante su presentazione dei giustificativi). Se la ditta versasse al suo
dipendente un importo mensile per il rimborso delle spese professionali tale
indennità non potrebbe essere considerata come reddito ai fini del contributo
alimentare nella misura in cui coprisse spese affrontate nell’interesse del
datore di lavoro (Bräm/Hasenböhler
in: Zürcher Kommentar, Zurigo 1993, nota 72 ad art. 163 CC). Il computo di un
reddito fittizio può entrare in linea di conto solo se l’indennità per rimborso
spese (o la messa a disposizione dei mezzi tecnici) è senza alcun rapporto con
spese effettive professionali. Tale non è però il caso in concreto, sia il veicolo
che il telefono portatile servendo a scopi professionali. Si può semmai
discutere quale sia il vantaggio derivante al marito dall’uso a scopo privato
di tali mezzi, tollerato dal datore di lavoro. La valutazione di tale vantaggio
è però ardua, e gli importi esposti dal Pretore appaiono sproporzionati, tanto
più che neppure l’autorità fiscale ha ritenuto di dover esporre all’interessato
una ripresa per tali presunti vantaggi. D’altra parte il marito non ha esposto
nel proprio fabbisogno, correttamente, alcuna voce relativa alle spese
professionali, e si può tenere conto della facilitazione consentita dalla ditta
stralciando dal fabbisogno le spese per il telefono, che del resto non sono
ammesse dalla giurisprudenza cantonale in materia.
In
conclusione, quindi, il reddito annuo del marito da considerare nel calcolo del
contributo alimentare è di fr.
117
675,50 (reddito netto dal lavoro fr. 97 675,50 più gratifica annua fr. 20
000.–), pari a fr. 9805.– mensili. Su questo punto l’appello principale merita
accoglimento.
-
La
metodica per il calcolo del contributo alimentare dovuta da un coniuge
all’altro è stabilita dal diritto federale e va applicata d’ufficio (DTF 114
II 31 consid. 7 e 8). Si procede dapprima alla determinazione del fabbisogno di
tutta la famiglia, prendendo come punto di partenza per le necessità dei
coniugi i minimi esistenziali fissati secondo i principi validi in materia
esecutiva (DTF 114 II 301, SJ 1992 380). Le spese per l’elettricità, la luce,
il telefono e simili (ad esempio l’abbonamento TV via cavo) non rientrano né
nella nozione di supplemento ai minimi esecutivi (I CCA 28.12.1992 in re
S./.S.; cfr. Tabella dei minimi di esistenza agli effetti del diritto esecutivo,
edita dalla CEF) né nel fabbisogno allargato definito dal Tribunale federale.
Nel fabbisogno minimo va inoltre tenuto conto dei rispettivi oneri fiscali per
il corrente periodo d’imposta e dei premi di assicurazione relativi alla copertura
di rischi di interesse per la comunione domestica (DTF 114 II 393; Hausheer/ Reusser/Geiser, Kommentar zum
Eherecht, n. 11 ad art. 163 CC). L’onere fiscale, in assenza di dati
attendibili può essere prudentemente stimato, non essendo compito dell’autorità
giudiziaria, in procedura sommaria, di procedere al
suo calcolo (DTF inedita del 27.5.1991 nella causa J./S.).
L’eccedenza che dovesse risultare dopo aver dedotto dal reddito complessivo
della famiglia la somma dei fabbisogni dei coniugi e dei figli va ripartita tra
i coniugi in linea di principio in ragione di metà ciascuno (DTF 114 II 31 consid.
7, 119 II 319; Hausheer/Reusser/Geiser,
op. cit., n. 26 ad art. 176 CC).
-
Nella
determinazione dei contributi alimentari per i figli vige la massima ufficiale
e il giudice non è vincolato dalle domande delle parti né in prima né in
seconda istanza (Bühler/Spühler, Commentario bernese,
Supplemento 1991, n. 253 ad art. 145 CC). L'obbligo di mantenimento dei figli
spetta a entrambi i genitori a seconda delle loro condizioni economiche (art.
276 CC) e il contributo alimentare deve essere commisurato alle esigenze del
figlio, alla situazione sociale ed alle possibilità dei genitori (art. 285 cpv.
1 CC).
-
L’appellante
non contesta il calcolo dei rispettivi fabbisogni operato dal Pretore, ma come
si è spiegato in precedenza, il fabbisogno del marito va corretto stralciandone
la voce relativa al telefono, visto che egli dispone per uso privato del Natel
della ditta. Pur non rientrando nel concetto di fabbisogno allargato, le spese
varie ammesse dal Pretore e non contestate dalle parti (acqua potabile, Coelco,
tassa rifiuti, elettricità) possono in concreto essere aggiunte al minimo
esistenziale del diritto esecutivo, visto il buon reddito e l’indiscusso
elevato tenore di vita precedente della famiglia. Nel fabbisogno della moglie
la voce elettricità concerne del resto il riscaldamento elettrico
dell’abitazione, anche se vi è forse incluso il riscaldamento della piscina,
che di per sé esulerebbe dal calcolo. In assenza di contestazioni e di dati più
precisi con cui valutare l’incidenza di tale costo si può tuttavia riprendere
l’importo ammesso dal Pretore. La voce alloggio va comunque decurtata della
quota relativa ai figli, già compresa nel calcolo del loro fabbisogno, e del
pari va tolto il premio di cassa malati per i figli.
a) Per
costante prassi di questa Camera il fabbisogno dei figli si determina secondo
le raccomandazioni dell'Ufficio della gioventù del Canton Zurigo, buon punto di
riferimento, seppure da adattare, se del caso, alle circostanze concrete (Rep.
1984 312; DTF 116 II 110). Nella fattispecie il Pretore ha considerato un
importo di fr. 635.– per ogni figlio, oltre alle spese di alloggio e di cassa–malati,
inserite nel fabbisogno della madre, ma ha stabilito un contributo alimentare
complessivo di fr. 5944.– senza precisare nel dispositivo la ripartizione di
tale importo fra la moglie e i figli. Tale modo di procedere non corrisponde
alla costante giurisprudenza ticinese e non può essere seguito. È infatti
opportuno indicare nel dispositivo gli importi dovuti al coniuge separatamente
da quelli dovuti ai figli, viste le norme speciali degli art. 290 e segg. CC a
tutela dei contributi alimentari per la prole (Steinauer,
La fixation de la contribution d’entretien due aux enfants et au conjoint en cas
de vie séparée, in: Revue Fribourgeoise de jurisprudence 1992 p. 10). Il
fabbisogno in denaro risultante dalle citate Raccomandazioni per due fratelli
fra i 13 e i 16 anni ammonta a fr. 845.– e non vi è motivo per modificarlo nel
caso concreto, tenuto conto sia del reddito elevato della famiglia che del
presumibile minor costo di alloggio a Lumino rispetto alla zona urbana.
b) Può
destare qualche perplessità l’importo esposto dalla moglie per l’alloggio, che
ammonta a complessivi fr. 1737.– (comprensivi della quota parte di oneri ipotecari
e delle spese di riscaldamento), se lo si confronta con quello ammesso per il
marito, di fr. 750.–. Infatti in linea di principio i
due coniugi, pendente causa di divorzio o di separazione, debbono equitativamente
beneficiare del medesimo tenore di vita, ciò che include anche condizioni
abitative sostanzialmente paritarie (I CCA 19.6.1991 F/F e 20.3.1991 D.L./D.L;
ZR 87/1988 n. 114 pag. 276), non tanto nell’importo della spesa, ma dal profilo
qualitativo dell’alloggio. In concreto moglie e figli continuano ad abitare
nella casa già coniugale, che nell’istanza della convenuta 19 gennaio 1993
(inc. 9/1993) viene descritta come “bella, proporzionata all’elevato tenore di
vita della famiglia, dotata in particolare di una piscina...” mentre il marito
convive con l’amica in un semplice appartamento in città. Tale tema non è
tuttavia oggetto di esame in questa sede e nel fabbisogno della moglie la voce alloggio
e spese di riscaldamento rimane di conseguenza fissata in fr. 1737.–.
c) Merita invece
di essere corretto l’importo esposto per le imposte nel fabbisogno del marito.
Infatti il Pretore ha calcolato per tale voce un importo di fr. 2700.– mensili,
mentre l’appellante adesiva sostiene che a seguito della tassazione intermedia
l’onere fiscale mensile a carico del marito sarebbe al massimo di fr. 1200.–.
Tale censura è in parte fondata. Infatti il combinato disposto degli art. 10
cpv. 2 e 99 cpv. 1 lett. a LT (testi in vigore fino al 31 dicembre 1994)
prevede che nei casi di separazione durevole giusta l’art. 145 CC il reddito e
la sostanza dei coniugi sono tassati disgiuntamente. Ai fini dell’imposta
cantonale e comunale i coniugi separati in maniera durevole possono quindi
ottenere, in pendenza della causa di stato, la scissione delle partite fiscali
a valere dall’introduzione dell’istanza per il tentativo di conciliazione (art.
421 CPC). Nella fattispecie non è contestato che l’autorità tributaria non ha
ancora proceduto alla tassazione intermedia dei coniugi, ma ciò non significa
che il marito possa far valere tutto l’onere fiscale nel proprio fabbisogno. Al
momento in cui l’autorità tributaria scinderà le partite fiscali dei coniugi
con effetto al 28 aprile 1994 (seconda istanza per il tentativo di
conciliazione), infatti, la moglie dovrà pagare il suo arretrato d’imposta, gli
eventuali anticipi del marito coprendo solo il debito di quest’ultimo (art. 10
cpv. 3 lett. c LT). Se si tiene conto con prudente apprezzamento di un reddito
imponibile del marito di circa fr. 50 000.– al netto delle deduzioni (oneri
sociali e deduzioni usuali per i dipendenti) e dei contributi alimentari (art.
31 cpv. 1 lett. c LT), tassato però con l’aliquota B “divorziati” (art. 36bis
LT), si giustifica di ammettere prudenzialmente per le imposte un onere mensile
di fr. 1700.–. Nel calcolo di una tassazione fiscale entrano infatti numerosi
elementi, e non si può esigere dal giudice delle misure cautelari che li
determini con precisione in una procedura sommaria (DTF inedita 27.5.1991 nella
causa J./S.). L’importo di fr. 1700.– mensili tiene in particolare conto del
fatto che l’imposta federale diretta, incisiva per i redditi elevati, rimane
integralmente a carico del marito. Le parti potranno se del caso presentare
istanza di modifica delle misure cautelari qualora il calcolo dell’autorità
fiscale si discostasse in misura rilevante da quello del giudice civile.
d) In
conclusione, quindi, il fabbisogno mensile del marito è valutabile in fr.
3809.– (minimo di base fr. 1025.–, quota parte alloggio fr. 750.–, premio di cassa–malati
fr. 222.–, imposte presumibili fr. 1700.–, spese varie fr. 112.–). Quello della
moglie ammonta a fr. 3690.– (minimo di base fr. 1025.–, quota parte di alloggio
fr. 1281.–, premio di cassa–malati fr. 389,30, imposte presumibili fr. 350.–,
spese varie fr. 189.–, elettricità fr. 456.–) e quello dei figli a fr. 1690.–,
per un totale di fr. 9189.–.
e) L’appellante
ritiene inoltre che il Pretore avrebbe dovuto computare alla moglie un reddito
potenziale di almeno fr. 2000.–, per tenere conto delle sue potenzialità di
reddito. Essa dispone infatti della patente di esercente e potrebbe iniziare un’attività
lucrativa, vista l’età dei figli e le mutate circostanze della famiglia. A torto.
In caso di sospensione della comunione domestica il coniuge inattivo può invero
essere obbligato a riprendere l’attività lucrativa, in particolare se il
reddito dell’altro non è sufficiente a coprire gli aumentati oneri delle nuove
economie domestiche, ma tale obbligo deve essere ammesso con prudenza nel caso
di matrimoni di lunga durata (DTF 114 II 17 consid. 5 e 302 con rinvii). Ora,
in concreto, la moglie aveva già 47 anni al momento della separazione e non
svolgeva da diversi anni attività lucrativa. Come visto in precedenza (consid.
3d) i fabbisogni della famiglia risultano per il momento coperti dal reddito
del marito e non vi è dunque motivo, quanto meno nella situazione attuale, per
far obbligo alla moglie di riprendere un’attività remunerata a breve scadenza.
L’appello si rivela dunque infondato nella misura in cui vorrebbe calcolare un
reddito potenziale della moglie.
f) Accertato
un reddito della famiglia di fr. 9805.–, pari al reddito del marito comprensivo
della tredicesima e della gratifica, e un fabbisogno complessivo di fr. 9189.–,
l’eccedenza da ripartire fra i coniugi ammonta a fr. 616.–. Il contributo alimentare
a carico dell’appellante è quindi di fr. 5690.– arrotondati (fabbisogno della
moglie fr. 3690.–, fabbisogno dei figli fr. 1690.–, quota parte eccedenza in
favore della moglie fr. 308.–) e solo in questa misura l’appello sull’ammontare
del contributo alimentare può essere accolto.
Per
quel che concerne gli alimenti arretrati con effetto dal 1° gennaio 1994, è pacifico
che l’appellante ha versato a partire da tale data un contributo di fr. 5000.–
mensili (cfr. anche doc. D) e gli arretrati dovuti per il periodo gennaio–aprile
ammontano di conseguenza a fr. 2760.– (fr. 690.– per quattro mesi).
- Il
Pretore ha condannato il marito a versare alla moglie un anticipo sulle spese
di causa (la cosiddetta provvigione ad litem) di fr. 4000.–, perché
convinto che l’interessato dispone di risparmi non dichiarati, in particolare
alla luce delle circostanze relative all’operazione immobiliare intrapresa da __________,
amica e convivente del marito. L’appellante contesta tale apprezzamento del
primo giudice e illustra con dovizia di particolari nell’atto ricorsuale tutti
gli elementi contabili che attestano le possibilità finanziarie di __________ e
che rendono possibile l’edificazione senza il suo intervento. Dalla sommaria
istruttoria cautelare, in particolare dall’ispezione a Registro fondiario,
emergono tuttavia dati che lasciano trapelare l’esistenza di disponibilità. In
effetti l’appellante ha venduto a __________ l’immobile su cui essa ha
costruito, particella n. 227 RFD __________, al prezzo di fr.
152
500.– e si è fatto attribuire un diritto di abitazione vita natural durante
sull’immobile (rogito n. __________ del notaio __________, del 15 febbraio
1994) impegnandosi a versare alla proprietaria l’importo di fr. 1000.– mensili
come partecipazione alle spese relative all’immobile stesso. __________ ha
dichiarato di aver pagato all’appellante il prezzo della compravendita
(audizione testimoniale 24 giugno 1994), che il venditore avrebbe poi girato
alla Comunione ereditaria di cui è membro, per ossequiare accordi interni.
Nulla è però stato dimostrato o reso verosimile in merito a tali accordi e non
si conosce l’ammontare eventualmente rimasto a disposizione dell’appellante. Il
contratto di divisione concluso dalla comunione ereditaria __________ e
relativo alla particella n. 227 RFD __________ si limita infatti a menzionare
che la cessione a __________ avveniva al valore di stima di fr. 31 650.–.
L’apprezzamento del Pretore, alla luce di tali circostanze, non è dunque censurabile
e l’appello deve essere respinto nella misura in cui chiede la soppressione
della provvigione ad litem.
- Infine
l’appellante chiede la revoca della trattenuta di stipendio a suo tempo
ordinata dal Pretore, senza tuttavia motivare tale richiesta. Ci si potrebbe
quindi chiedere se l’appello sia ricevibile su tale punto, avuto riguardo al
disposto dell’art. 309 lett. f CPC. Come che sia, la domanda di revoca della
trattenuta è infondata nel merito, dal momento che il comportamento tenuto
dall’appellante giustifica tale provvedimento. Egli ha infatti versato nei mesi
di maggio e giugno 1994 alla moglie un importo nettamente inferiore a quanto
ordinato in via supercautelare dal primo giudice e ha evitato la trattenuta per
il mese di giugno facendosi versare in anticipo lo stipendio di quel mese.
II. Sull’appello adesivo
- Dal
canto suo la moglie ha presentato con le osservazioni appello adesivo, contestando
la determinazione dell’onere fiscale inserito nel fabbisogno del marito e valutato
dal Pretore in fr. 2700.– mensili. L’appellante adesiva sostiene infatti che il
carico fiscale del convenuto provvisionale sarebbe notevolmente inferiore,
vista la possibilità di ottenere la separazione delle partite fiscali e la
deduzione dei contributi alimentari versati a moglie e figli dal reddito del
contribuente. Essa considera che in concreto l’onere fiscale mensile è al
massimo di fr. 1200.– e chiede pertanto un contributo alimentare di fr. 6694.–
dal 1° gennaio 1994. Come visto in precedenza (cfr. consid. 5c) la censura è in
parte fondata e l’onere mensile del marito per imposte può essere calcolato con
prudente apprezzamento a fr. 1700.–. L’appello adesivo non può però essere
accolto, risultando infondato nel calcolo del contributo alimentare in favore
di moglie e figli, che ammonta a fr. 5690.– mensili (cfr. consid. 5f).
III. Sulle spese
- Il
parziale accoglimento dell’appello principale non giustifica una diversa
ripartizione degli oneri processuali di prima sede, vista la modica differenza
che ha comportato sull’entità del contributo alimentare e degli arretrati. In
questa sede, per contro, le spese e tasse di giustizia seguono la reciproca soccombenza
delle parti (art. 148 cpv. 1 CPC). L’appellante principale ha ottenuto lo
stralcio del reddito fittizio, ma ciò ha avuto come conseguenza solo una
leggera riduzione del contributo alimentare a suo carico, motivo per cui egli
deve sopportare i 2/3 degli oneri processuali di appello e rifondere alla
controparte un equo importo per ripetibili ridotte di appello. Gli oneri
dell’appello adesivo rimangono a carico della moglie, integralmente soccombente
sul risultato.
Per questi
motivi,
vista
sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
I. L’appello
è parzialmente accolto e il decreto impugnato è così modificato:
-
__________ è condannato a versare a __________, a
titolo di contributo alimentare, l’importo mensile anticipato di fr. 5690.–,
suddiviso in fr. 835.– per ogni figlio, comprensivo degli assegni familiari e
in fr. 4020.– per sé, a far tempo dal 1°
maggio 1994.
-
__________ è condannato a versare a __________ la
somma di fr. 2760.– a saldo dei contributi per il periodo dal 1° gennaio al 30
aprile 1994.
Per
il resto il decreto è confermato.
II. Gli
oneri dell’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr. 50.–
fr. 650.–
sono posti per 2/3 a carico di __________
e per 1/3 a carico di __________. __________ verserà alla controparte l’importo
di fr. 800.– per ripetibili ridotte di appello.
III. Gli
oneri dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 300.–
b) spese fr. 50.–
fr. 350.–
sono a carico di __________,
che verserà a __________ l’importo di fr. 400.– per ripetibili di appello.
IV. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona.
Per la prima Camera
civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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