AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
11.1995.111
Data decisione, Autorità:
30.11.1995, ICCA
Incarto n.
11.95.00111
Lugano
30 novembre 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney–Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nelle cause congiunte n. __________ e __________ contestazioni
di
pretese nell’allestimento dell’inventario successorio) della Pretura della giurisdizione di Mendrisio Nord, promosse rispettivamente
con
petizione del 13 maggio 1985 (inc. n. __________) da
__________, nata __________, __________
__________, __________
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________)
contro
__________, __________
__________, __________
(patrocinati
dall’avv.__________, Studio legale avv. __________, __________)
e
con petizione di medesima data (inc. n. __________) da
__________, __________
(patrocinato
dall’avv. __________, Studio legale dell’avv. __________,
__________)
contro
__________,
nata __________, __________
__________, __________
__________, __________
(patrocinati
dall’avv. __________, __________) e
__________, __________;
esaminati
gli atti,
posti
a giudizio i seguenti
punti di questione:
-
Se deve essere accolto
l’appello 30 agosto 1993 presentato da __________, __________ e __________
__________ contro la sentenza emessa il 17 agosto 1993 dal Pretore della
giurisdizione di Mendrisio Nord;
-
Se deve essere accolto
l’appello adesivo 4 ottobre 1993 introdotto da __________ contro la medesima sentenza;
-
Il giudizio sulle spese e
le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Il 27 ottobre 1974 è
deceduto a __________, senza lasciare disposizioni a causa di morte, __________
__________ __________. Suoi eredi legittimi sono i figli __________– e per
esso, premorto,i figli __________ e __________ __________– __________
__________, __________ e __________.
In accoglimento
dell’azione di divisione ereditaria promossa il 9 gennaio 1984 da __________
__________ __________, __________ e __________ __________, il 26 settembre 1984
il Pretore della giurisdizione di Mendrisio–Nord ha nominato l’avv. __________
di Chiasso notaio divisore della successione fu __________. Il notaio ha quindi
steso due brevetti (n. __________ del 16 gennaio 1985 e n. __________del 2
aprile 1985, doc. I e II fascicolo documenti inc. n. __________), dai quali
risulta che taluni eredi hanno formulato pretese nei confronti della successione,
contestate da altri eredi. Con decreto del 22 aprile 1985 il Pretore ha
pertanto assegnato a __________ __________, __________, __________ e __________
__________ __________ un termine di 20 giorni per postulare l’accertamento giudiziale
delle rispettive pretese.
B. Il 13 maggio 1985
__________, __________ e __________ __________ hanno convenuto in giudizio i
coeredi __________ __________ e __________ __________ __________, chiedendo che
fossero soggetti a collazione – con obbligo di conferire i beni alla
successione – il fondo n. __________ (attuale n. __________) RF di __________ e
la quota di comproprietà sul fondo n. __________RF di __________, donati dal
defunto al figlio __________ __________ il 9 aprile 1971, rispettivamente il 24
maggio 1972 (doc. B1–C7 inc. n. __________). Essi hanno inoltre fatto valere un
credito di __________ __________ __________ nei confronti della successione di
fr. 30’000.–, per avere ella sull’arco di 24 anni conferito alla comunione
domestica del genitore il proprio salario per un importo complessivo valutabile
in fr. 144’000.– oltre che lavoro.
Con risposta del 20
maggio 1985 __________ __________ __________ si è opposto alla petizione,
chiedendone la reiezione.
Il 6 agosto 1985
__________ ha comunicato alla Pretura di disinteressarsi della causa.
C. Parallelamente, il
13 maggio 1985, __________ ha promosso a sua volta una causa nei confronti dei
coeredi, chiedendo il riconoscimento di diversi suoi crediti verso la
successione, consistenti in fr. 5’000.– oltre interessi per l’estinzione di un
mutuo di pari importo concesso al defunto dall’Arciconfraternita del S.
__________ di __________ __________, di fr. 2’800.– a titolo di interessi
pagati su tale mutuo, di fr. 8’000.– per il pagamento di spese di cura di cui
ha beneficiato il genitore, di fr. 5’000.– per le spese del funerale del padre
e di fr. 50’000.– a titolo di contributi vari forniti al defunto (manutenzione
dello stabile ricevuto in donazione dal padre, mantenimento del genitore,
versamento di stipendi in famiglia, coltivazione di terreni del padre e messa a
dimora di vitigni).
Nella risposta del 24
maggio 1985 __________, __________ e __________ si sono opposti alle richieste
di controparte, postulando la reiezione della petizione.
Con lettera trasmessa
alla Pretura il 6 agosto 1985 il convenuto __________ ha comunicato di
disinteressarsi anche di questa causa.
D. Congiunte le cause
per l’istruttoria e esperita la stessa, con sentenza unica del 17 agosto 1993
il Pretore ha fatto ordine al notaio divisore di iscrivere nell’inventario
della successione l’obbligo di collazione dei beni donati dal defunto al figlio
__________ __________ (con obbligo per quest’ultimo di conferire tali beni alla
massa successoria, rispettivamente di vedersi imputare il loro valore sulla
propria quota di eredità, a sua scelta), oltre a un credito di fr. 15’000.– in
favore di __________ __________ __________ quale indennità per il conferimento
dei propri guadagni al genitore durante la convivenza nella sua comunione
domestica, e ai crediti in favore di __________ __________ __________, ossia
fr. 2’897,15 (oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 1974) per le spese di cura
del padre, fr. 2’162.– (oltre interessi al 5% dal 25 aprile 1975 su fr. 861.– e
dal 27 ottobre 1974 su fr. 1’301.–) per spese funerarie, fr. 11’444.– (oltre
interessi al 5% dal 27 novembre 1979 su fr. 11’300.– e dal 8 febbraio 1980 su
fr. 144.–) per la manutenzione dello stabile donatogli dal padre e fr. 110.–
(oltre interessi al 5% dal 27 ottobre 1974) per il pagamento di tasse relative
a tale immobile. Il giudice ha posto le spese e la tassa di giustizia di fr.
1’800.– a carico di __________, __________ e __________ __________ per un
quarto e di __________ __________ __________ per i rimanenti tre quarti,
condannando inoltre quest’ultimo a rifondere ai citati coeredi un’indennità di
fr. 3’000.– a titolo di ripetibili.
E. Il 30 agosto 1993
__________, __________ e __________ __________ hanno dedotto in appello il
giudizio pretorile, postulandone la riforma nel senso di accogliere la loro
petizione e di respingere quella avversaria, con oneri processuali a carico
della controparte, tenuta pure alla rifusione a loro favore di fr. 10’000.– per
ripetibili.
F. __________ ha
proposto la reiezione del gravame e con appello adesivo del 4 ottobre 1993
chiede a sua volta di riformare la sentenza impugnata nel senso di accogliere
la sua petizione e di respingere su ogni punto quella avversaria, con protesta
di spese e ripetibili.
G. Nelle osservazioni
del 22 ottobre 1993 gli appellanti principali postulano la reiezione del
gravame di controparte.
Considerato
in diritto:
I. Sull’appello principale
1 a) Gli appellanti
postulano dapprima l’inserimento nell’inventario successorio del credito di fr.
30’000.– fatto valere da __________ __________ __________ a titolo di indennità
secondo l’art. 334 CC per avere essa, durante la convivenza con i genitori e
sull’arco di 24 anni, conferito nella cassa familiare l’intero suo reddito per
complessivi fr. 144’000.– e per avere prestato il suo lavoro nell’economia
domestica. A torto infatti il Pretore avrebbe accolto la pretesa limitatamente
a fr. 15’000.–. L’argomentazione del primo giudice, secondo cui un importo superiore
non si giustificherebbe, avendo __________ beneficiato della convivenza con i
genitori fino al giorno del matrimonio (__________1967), sarebbe smentita dai
fatti.
b) Giusta l’art. 334
CC i figli maggiorenni o gli abiatici che, convivendo coi genitori o con gli
avi, hanno conferito alla comunione il loro lavoro o i loro guadagni, possono
chiedere un’equa indennità (cosiddetto Lidlohn); in caso di
contestazione, il giudice decide circa l’ammontare e la garanzia
dell’indennità, il genere e il modo di pagamento. L’indennità può essere fatta
valere segnatamente alla morte del debitore, ma al più tardi al momento della
divisione dell’eredità di costui (art. 334bis cpv. 1 e 3 CC). L’ammontare
dell’indennità costituisce una questione di apprezzamento e il giudice la
determina secondo il diritto e l’equità, in virtù dell’art. 4 CC. Criteri determinanti
sono segnatamente l’estensione e l’intensità dei servizi prestati, i benefici ricavati
dal creditore, la situazione economica delle parti, le prestazioni effettuate
ad altri figli, ritenuto che l’indennità non può eccedere l’attivo della
successione e neppure il guadagno netto che il creditore avrebbe potuto
percepire occupandosi presso terzi invece che nella comunione domestica (Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a
ed. Berna 1994, § 31, in particolare n. 31.07; DTF 100 II 437; 109 II
392).
c) Il Pretore ha
accertato che fino a quando ha vissuto in famiglia (cioè fino a quando si è
sposata, il __________ 1967) __________ __________ ha versato nella cassa
comune l’intero reddito da lei percepito presso la __________ __________ di
__________, per complessivi fr. 144’000.– (doc. A inc. n. __________), contribuendo
in modo sostanziale al mantenimento della famiglia. Inoltre essa avrebbe
fornito un apporto lavorativo. Egli ha ridotto nondimeno l’indennità richiesta
di fr. 30’000.– a fr. 15’000.– per tenere conto dei benefici da lei stessa
ricavati dalla convivenza.
Ora, tale riduzione non
appare giustificata, l’importo richiesto risultando già relativamente modesto.
Basti pensare all’importanza dell’apporto finanziario prestato – l’intero
stipendio per la durata di 24 anni – e al fatto che adeguando la somma di fr.
144’000.– al rincaro intervenuto al mese di maggio 1985 (data della petizione),
si ottiene un importo di fr. 310’418.– (144’000 x punti 225.7 : punti 104.7),
di modo che l’indennità postulata non giunge neppure a 1/10 delle prestazioni
fornite. Pur considerando i vantaggi che l’attrice ha conseguito dalla vita in
famiglia – i costi essendo notoriamente inferiori in caso di convivenza tra più
persone – non va disatteso che l’indennità citata corrisponde, come si è visto,
a una piccola parte delle prestazioni accordate. Va pure considerato che la
creditrice sarebbe riuscita, secondo ogni verosimiglianza, a risparmiare tale
importo anche se non avesse convissuto in famiglia e che essa ha contribuito
anche con un apporto lavorativo in famiglia considerevole, essendosi occupata
quotidianamente delle faccende domestiche (teste __________ __________,
interrogatorio formale __________ __________ __________, ad 1). Si giustifica
quindi, alla luce di tutte le circostanze del caso, di riconoscere in favore di
__________ un credito di fr. 30’000.– in accoglimento dell’appello. Rimane
riservata una riduzione a un importo corrispondente all’attivo della
successione, qualora lo stesso dovesse rivelarsi inferiore.
2 a) Il Pretore ha
riconosciuto a __________ i seguenti crediti nei confronti della successione:
fr. 2’897.15 (oltre interessi) per spese mediche di cui ha beneficiato il defunto,
fr. 2’162.– (oltre interessi) per le spese funerarie del genitore, fr. 11’444.–
(oltre interessi) per la manutenzione dello stabile ricevuto in donazione ma
soggetto a collazione e fr. 110.– (oltre interessi) per oneri fiscali pagati
per conto del padre. Gli appellanti censurano tale giudizio, __________ non
avendo sufficientemente dimostrato di avere fatto fronte a tali oneri con mezzi
finanziari propri; egli avrebbe in realtà saldato le fatture disponendo di un
libretto di risparmio della famiglia e di una somma incassata da
un’assicurazione spettante alla famiglia. La censura è infondata.
b) Il Pretore ha
correttamente accertato che gli oneri citati sono stati sopportati personalmente
da __________, come risulta in particolare dalle ricevute dei cedolini di
versamento agli atti (doc. D, G, H, I, VH, VI, VI inc. n. __________). Toccava
se del caso ai qui appellanti (art. 8 CC) dimostrare che a tali oneri la
controparte ha fatto fronte attingendo a fondi comuni, sia al libretto di risparmio
sia all’indennità assicurativa percepita, così che nulla le spetterebbe per le
spese affrontate. Ciò non è però avvenuto. In particolar modo, non ha potuto
essere appurata l’esistenza del citato libretto di risparmio (cfr. decreto di
edizione 19 settembre 1991 e lettera avv. – alla Pretura
del 10 ottobre 1991), quand’anche qualche dubbio in proposito appaia legittimo
(cfr. lettera lic. iur. __________ __________ del 14 settembre 1973 3°
capoverso, doc. 2 inc. __________); in ogni caso, spettava agli attori provare
in quale misura la controparte ne risultava arricchita, e che proprio tali fondi
erano serviti ai pagamenti in questione. Quanto alla citata indennità assicurativa
di fr. 16’770.–, che __________ ha invero ricevuto (cfr. lettera 13 giugno 1972
avv. __________, doc. 1 inc. __________), non risulta che, pagate le fatture e
liquidate le pretese dei coeredi (come indicato nel documento or ora citato),
gli sia rimasta un’eccedenza, e che con l’eccedenza egli abbia pagato le note
fatture. Così stando le cose, la sentenza pretorile resiste alla critica.
II. Sull’appello adesivo
3 a) Il Pretore ha
ritenuto che i fondi donati dal defunto al figlio __________ __________ (fondo
n. __________– ora n. __________– e quota parte in comproprietà sul fondo n.
__________RF di __________) sono soggetti a collazione. L’appellante adesivo
contesta tale conclusione, affermando che le citate donazioni non avrebbero il
carattere di “dotazioni”, non essendo destinate ad assicurare o migliorare
l’inserimento nella vita del figlio, bensì a ringraziarlo per il sostegno e
l’aiuto fornito al padre. L’assunto non può essere condiviso.
b) Giusta l’art. 626
cpv. 2 CC, salvo espressa disposizione contraria del defunto, è soggetto a
collazione tutto ciò che il medesimo ha dato ai suoi figli per causa di nozze,
corredo, cessione di beni, condono di debiti o simili liberalità. Secondo giurisprudenza
e dottrina, ciò che accomuna tali liberalità è il carattere di dotazione: le
stesse sono cioè destinate a creare, assicurare o migliorare l’esistenza del
beneficiario (DTF 116 II 673 e richiami; Piotet,
SPR, vol. IV/1 pag. 306 segg.). Decisivo è lo scopo della liberalità e non il
modo in cui è stata effettuata. L’onere probatorio della destinazione della
liberalità incombe a colui che richiede la collazione; nondimeno, il carattere
di “dotazione” è sempre riconosciuto quando l’esistenza è oggettivamente
facilitata dalla liberalità in questione, e ciò quand’anche sia stata
effettuata con altri intendimenti (Piotet,
op. cit., pag. 308 seg.).
c) Nel caso concreto
le due liberalità consistono nel fondo sul quale sorge la casa di abitazione
del defunto (fondo n. __________, attuale n. __________, RF di __________: doc.
B1–B7, fascicolo rosa documenti inc. n. __________) e della quota di comproprietà
di 1/5 sul fondo n. __________ RF di __________o, di una superficie di 2500 m2
con un prato vitato di 2473 m2 e un cespugliato (doc. C1–C7,
fascicolo ibidem). Ora, con la donazione al figlio della propria casa di
abitazione e della quota di comproprietà su di un fondo coltivabile, il defunto
ne ha indubbiamente agevolato l’esistenza disponendo così il beneficiario di
una casa (divenuta peraltro sua abitazione coniugale: appello adesivo pag. 17)
e di una quota di comproprietà su di un terreno che garantisce introiti
supplementari. Ciò, come detto, è decisivo per conferire alle liberalità il
carattere di dotazione, mentre è irrilevante il fatto che – come asserisce
l’appellante – il genitore abbia voluto ringraziarlo per l’aiuto prestatogli.
Ne discende che la decisione pretorile di assoggettare all’obbligo di
collazione i noti beni deve essere confermata, mancando un’espressa disposizione
contraria del defunto, così che l’appello su questo punto dev’essere respinto.
- L’appellante
critica il giudizio pretorile anche in merito all’indennità di fr. 15’000.–
riconosciuta a __________ __________ __________ ai sensi dell’art. 334 CC. A
parer suo, il credito di fr. 30’000.– avrebbe dovuto essere integralmente
respinto, l’istruttoria non avendo consentito di appurare l’effettivo
versamento nella cassa comune dello stipendio della sorella, e quest’ultima
essendosi limitata a svolgere in casa le ordinarie faccende domestiche e
null’altro. Le argomentazioni sono pretestuose.
In merito al
conferimento del guadagno alla famiglia, è vero che le dichiarazioni rese in
tal senso dalle testi __________, __________ e __________ __________ si fondano
su quanto a loro riferito dalla madre di __________, così che – di principio –
alle stesse non può essere conferito valore probante. Come la giurisprudenza ha
già avuto modo di rilevare, testimonianze che si limitano a riportare le
dichiarazioni rilasciate da terzi su un determinato fatto non costituiscono una
prova della veridicità di quanto asserito dall’informatore (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, art. 236 CPC n. 1). Dimentica tuttavia l’appellante
che egli stesso ha espressamente confermato la versione della sorella – e
quella fornita dalle testi citate – in occasione del proprio interrogatorio
formale (verbale 21 novembre 1989, ad 3), in cui ha appunto spiegato che, fin
quando ha vissuto in famiglia, essa ha versato nella cassa comune la totalità
dello stipendio percepito. Quanto all’apporto lavorativo fornito in casa da
__________, lo stesso, come si è visto in precedenza (consid. 1c), non può
essere considerato trascurabile o di entità ordinaria; la questione non è
comunque decisiva, il massiccio apporto finanziario essendo di per sé già
sufficiente a giustificare l’indennità.
Su questo punto
l’appello deve quindi essere respinto.
5 a) L’appellante
adesivo censura il mancato riconoscimento da parte del Pretore di due crediti,
rispettivamente di fr. 5’000.– (oltre interessi) per l’asserita estinzione con
propri mezzi di un mutuo ipotecario di pari importo conferito al defunto dalla
Arciconfraternita S. __________ di __________ e di fr. 2’800.– per gli interessi
su tale mutuo, da lui soluti personalmente. La critica è infondata.
Le risultanze
istruttorie non consentono di giungere alle conclusioni dell’appellante
adesivo. Infatti, il cassiere della confraternita (teste __________) ha
dichiarato di ignorare l’identità chi ha pagato gli interessi e rimborsato il
mutuo e dalle ricevute prodotte agli atti (doc. C fascicolo documenti inc.
__________) nulla si evince al riguardo. È vero che la lettera dell’avvocato
__________ __________ (doc. A inc. __________), secondo la quale __________
__________ __________ avrebbe pagato il debito ipotecario gravante la sostanza
oltre gli interessi, sembrerebbe suffragare la tesi dell’appellante adesivo.
Nondimeno, come giustamente rilevato dal Pretore, lo scritto non precisa ancora
di quale debito ipotecario si trattasse. Oltre a ciò non vi sono elementi per
concludere che a tali oneri __________ abbia fatto fronte con mezzi propri, se
solo si considera che nel periodo in questione (1951–1964), per sua stessa
ammissione, egli medesimo e la sorella __________ conferivano il loro intero
guadagno alla cassa comune familiare (interrogatorio formale ad 3) e non
risulta che egli disponesse di altri redditi.
b) L’appellante
adesivo postula la rifusione di fr. 8’000.–, corrispondenti a spese mediche per
trattamenti di cui avrebbe beneficiato il padre, contro i fr. 2’897.15 (oltre interessi)
riconosciutigli dal Pretore. Una volta ancora il giudizio pretorile resiste
alla critica. Dall’istruttoria emergono infatti pagamenti da parte
dell’appellante di soli fr. 2’897,15 alla Clinica Luganese e al dottor
__________ (doc. D inc. n. __________). Gli altri versamenti risultano invece
effettuati dal defunto (doc. E, F inc. cit.). In merito alla deposizione del teste
dottor __________ (verbale 14 marzo 1989), bisogna convenire con __________ che
la stessa contiene chiaramente un’inesattezza, non essendo possibile che
l’onorario del medico sia stato saldato dalla moglie del paziente, all’epoca
già defunta. Nondimeno, ciò ancora non dimostra che la nota fu effettivamente
saldata dall’appellante adesivo.
c) L’appellante
adesivo critica il giudizio pretorile anche in merito alla rifusione delle
spese funerarie del genitore, riconosciutegli per fr. 2’162.– oltre interessi,
contro i fr. 5’000.– da lui fatti valere. Dal fasicolo processuale risulta
invero che l’appellante adesivo ha fatto fronte alle spese funerarie del padre;
tuttavia – per quanto risulta dagli atti (doc. G e H inc. __________) – le
stesse ammontano a soli fr. 2’162.–, come correttamente accertato dal primo
giudice. Anche questa censura si rivela pertanto infondata.
d) L’appellante
adesivo fa valere una pretesa complessiva di fr. 50’000.– per contributi vari
asseritamente effettuati a favore del padre, a diversi titoli (manutenzione
dello stabile, mantenimento del genitore, versamento di stipendi in famiglia).
Il Pretore ha accolto il credito limitatamente a fr. 11’554.– (fr. 11’444.– per
i costi di manutenzione e fr. 110.– per il pagamento di tasse relative a fondi
già di proprietà del defunto). L’appellante adesivo sostiene di aver fatto
fronte personalmente alle spese per le riattazioni dello stabile posto
sull’attuale particella n. __________ RF (vecchio n. __________) RF di
__________ già di proprietà paterna, eseguite negli anni ‘60 e nel periodo
1979/80. Egli reputa insufficiente l’importo di fr. 11’444.– riconosciutogli a
tale titolo dal Pretore, senza tuttavia cifrare la propria pretesa. Dalle
tavole processuali risulta invero che nella casa furono svolte opere di
ristrutturazione in due diverse riprese – negli anni ‘60 e fine anni ‘70 –
come sostenuto dall’appellante adesivo (testi __________, pag. 3; __________
pag. 4; __________ pag. 3; __________ pag.1 seg.; avv. –
pag. 2 seg.; interrogatorio formale __________ __________ __________ ad 3). In
merito ai costi di tali interventi si evince però solamente che l’appellante
adesivo ha saldato due fatture della ditta __________ & __________ di fr.
11’300.– e di fr. 144.– (doc. 6 inc. n. __________), pari ai fr. 11’444.–
riconosciutigli dal Pretore. Il teste avv. – ha sì riferito
che un pittore, nel frattempo deceduto, gli avrebbe dichiarato di essere stato
pagato dall’appellante per i lavori di pittura relativi allo stabile in
questione; tale dichiarazione – di per sé – è tuttavia priva di valore
probatorio, sia perché si limita a riportare dichiarazioni di terzi (cfr.
consid. 4), sia perché non si esprime sull’ammontare dei costi. Se ne deduce
che la decisione pretorile su tale punto deve essere confermata, l’appellante
adesivo – cui incombeva l’onere probatorio (art. 8 CC) – non avendo dimostrato
di avere fatto fronte a spese superiori.
Il Pretore ha negato
che all’appellante adesivo spettasse un credito per il presunto mantenimento
del padre, non potendosi desumere dagli atti che il figlio avesse provveduto
finanziariamente al suo mantenimento (sentenza impugnata pag. 17 seg.).
Quest’ultimo contesta la conclusione pretorile, facendo valere in questa sede
che l’assistenza prestata al genitore consisterebbe soprattutto nelle cure fino
al decesso. Dalle tavole processuali non è però possibile determinare con
sufficiente precisione quali siano state le prestazioni svolte a favore del
padre e neppure risulta il titolo su cui l’appellante adesivo fonda la propria
pretesa e tantomeno l’ammontare della stessa. Il giudizio impugnato resiste
pertanto alla critica.
L’appellante adesivo
reputa infine insufficiente anche l’importo di fr. 110.– riconosciutogli dal
primo giudice a titolo di pagamento delle tasse di fognatura sull’immobile già
di proprietà del padre (fondo n. __________RF di __________). La censura si
rivela una volta ancora infondata. Dagli atti – in particolare dalle ricevute
prodotte (cfr. doc. V, in dettaglio doc. Vb, Vc, Vf, inc. __________) – risulta
infatti che il defunto ha soluto personalmente i propri oneri fiscali; le tasse
di fognatura inerenti al citato fondo n. __________per il periodo 1971–1976
sono invece state pagate dal figlio – divenuto proprietario dell’immobile nel
1971 a seguito della nota donazione (doc. B1–B6 inc. n. __________) – come
risulta dalle relative ricevute (doc. VH, VI inc. n. __________). Egli ha
quindi diritto alla rifusione di tali spese, di complessivi fr. 110.–, correttamente
riconosciutigli dal Pretore. Un importo superiore per contro non si giustifica.
L’appellante adesivo non ha dimostrato infatti di avere in altro modo fatto
fronte a oneri fiscali del padre. In particolare non risulta concludente la
deposizione del teste avvocato –– municipale del comune di
__________ dal 1972 al 1984 e legale dell’appellante adesivo – secondo cui i
tributi comunali di qualsivoglia natura venivano pagati da __________
__________, poiché generica e in contrasto con le altre emergenze processuali.
III. Sulle spese
- Giusta l’art. 148
cpv. 1 CPC il giudice condanna la parte soccombente a rimborsare all’altra
parte le tasse, le spese giudiziarie e le ripetibili, ritenuto che sono
ripetibili le spese indispensabili causate dal processo e un’adeguata indennità
per gli onorari di patrocinio, da stabilire entro i limiti della tariffa
dell’Ordine degli avvocati (TOA; art. 150 CPC). L’esito dei gravami comporta
una modifica del giudizio pretorile su questo punto, nella causa n.
__________gli attori essendo risultati totalmente vincitori, mentre nella n.
__________l’attore avendo ottenuto soddisfazione solo in parte, all’incirca
nella misura di un quarto. Ne discende che gli oneri processuali di prima sede,
di complessivi fr. 1’800.– sono posti a carico di __________, __________ e
__________ __________ nella misura di 1/8 e di __________ __________ __________
per 7/8. Gli appellanti principali chiedono inoltre che le ripetibili stabilite
dal primo giudice a loro favore siano aumentate a fr. 10’000.–. Tenuto conto
dei valori di causa in gioco (fr. 49’924.– per la causa n. __________, fr.
70’800.– per la causa n. __________), della relativa semplicità delle pratiche,
della situazione finanziaria verosimilmente poco florida di __________,
invalido (cfr. suo interrogatorio formale ad 4), e visto l’art. 10 vTOA
applicabile alla fattispecie, si giustifica di determinare le ripetibili a
favore degli appellanti principali in fr. 6’800.– (fr. 49’924.– x 7% + fr.
70’800.– x 6%).
In questa sede, per
quanto concerne il gravame principale, gli appellanti sono risultati vincitori
solo per metà, avendo ottenuto causa vinta sull’ammontare dell’indennità a
favore di __________ e sostanzialmente sulle ripetibili di prima sede, ma
essendo risultati soccombenti sugli altri punti, così che si giustifica di
ripartire le spese e la tassa di giustizia tra le parti in ragione di un mezzo
ciascuna, compensate le ripetibili. L’appellante adesivo risulta invece
integralmente soccombente, di modo che gli oneri processuali relativi al suo
gravame sono posti a suo carico, con l’obbligo di rifondere agli appellati
adesivi, in solido, un’adeguata indennità per ripetibili.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
- L’appello principale è
parzialmente accolto e la sentenza impugnata è così modificata:
I. In
parziale accoglimento delle due petizioni, è fatto ordine al notaio divi sore,
avv. __________ __________, di iscrivere nell’inventario della comunione ereditaria
fu __________ __________ __________ le seguenti pretese:
b) il
credito di __________ __________ __________ nei confronti della massa
successoria per un importo di fr. 30’000.– (salvo riserva di riduzione ai sensi
dei considerandi), somma dovuta quale indennità per il conferimento al proprio
genitore della quasi totalità del guadagno realizzato dalla stessa __________
__________ durante gli anni di convivenza nella comunione domestica paterna e
per l’apporto lavorativo da lei fornito a quest’ultima.
III. Le
spese per entrambe la azioni, con una tassa di giustizia complessiva di fr.
1’800.–. sono poste a carico di __________ __________ __________, __________ e
__________ __________ in solido in ragione di 1/8 e per la rimanenza a carico
di __________, il quale rifonderà agli appellanti fr. 6’800.– per ripetibili.
Per il resto la sentenza
impugnata rimane invariata.
- Gli oneri relativi
all’appello principale, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 400.–
b) spese fr. 50.–
totale fr. 450.–
già anticipati dagli
appellanti, sono posti a loro carico, in solido, nella misura di ½ e
dell’appellato per la rimanenza. Le ripetibili sono compensate.
-
L’appello
adesivo è respinto e la sentenza impugnata è confermata.
-
Gli
oneri relativi all’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 600.–
b) spese fr 50.–
totale fr. 650.–
sono posti a carico
dell’appellante adesivo, che rifonderà inoltre a __________, __________ e
__________ __________, in solido, fr. 800.– a titolo di ripetibili di appello.
- Intimazione:
– avv. __________,
– avv.
__________, Studio legale avv. __________ __________, __________
– __________, __________
Comunicazione alla Pretura
della giurisdizione di Mendrisio Nord e al notaio divisore, avv. __________,
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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