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11.1995.100 ΓÇó Appeal withdrawn; costs split equally
11.1995.100Altro tribunale12 mag 1995Withdrawn
In a second-instance family interim-measures case from Lugano, the appellant withdrew the appeal after the parties concluded a settlement on the ancillary effects of separation. The court held that the withdrawal was equivalent to desistance and therefore removed the appeal from the docket. In view of the settlement and the parties' goodwill, it reduced the court fee and allocated the procedural costs equally, with party costs compensated.
Art. 352 cpv. 1 CPC; withdrawal of an appeal is equivalent to desistance and terminates appellate proceedings. Where the parties subsequently settle the dispute, the appeal is to be struck from the docket. Costs may be reduced by analogy in light of the parties' good faith conduct, and may be apportioned according to their agreement; party costs may be set off when so justified.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 11.1995.100
Data decisione, Autorità: 12.05.1995, ICCA
Incarto n. 11.95.00100
Lugano 12 maggio 1995
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La prima Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente, G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa __________ __________ (misure cautelari in causa di stato) della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6 promossa con istanza del 13 gennaio 1994 da
__________, nata __________ __________,
contro
__________, __________,
premesso che il 2 agosto 1994 __________ ha interposto appello contro un decreto cautelare del 21 luglio 1994 con cui il Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 6, ha disciplinato il contributo alimentare del marito per la moglie e le figlie __________ e __________;
preso atto che con dichiarazione del 22 febbraio 1995 il convenuto ha dichiarato di ritirare l’appello, le parti avendo firmato nel frattempo una convenzione sugli effetti accessori della separazione per tempo indeterminato;
ricordato che il ritiro dell’appello equivale a desistenza (Rep. __________ 375) e pone fine alla procedura di ricorso (art. 352 cpv. 1 CPC);
accertato che con la sottoscrizione della convenzione le parti si sono accordate nel senso di assumersi in ragione di metà ciascuno le spese giudiziarie (punto IX della convenzione);
considerato che la tassa di giustizia va adeguatamente ridotta per tenere conto della buona volontà dimostrata dalle parti (art. 21 LTG per analogia);
decreta:
L’appello è stralciato dai ruoli per desistenza.
Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 70.--
b) spese fr. 30.--
fr. 100.--
sono posti a carico delle parti in ragione di metà ciascuna. Le ripetibili sono compensate.
__________, __________ __________
__________, __________
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 6.
Per la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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