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Numero d'incarto:
11.1994.9
Data decisione, Autorità:
13.04.1995, ICCA
Incarto n.
11.94.00009
Lugano
13 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La prima Camera
civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo,
presidente,
G. Bernasconi e Giani
segretaria:
Galfetti,
vicecancelliera
sedente
per statuire nella causa n. __________/1994 (modifica di sentenza di divorzio)
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con istanza 11
aprile 1994 da
(rappresentate
dal padre __________, patrocinato dall’avv. __________, __________)
contro
(patrocinata
dall’avv. __________)
esaminati
gli atti,
posti
a giudizio i seguenti
punti
di questione:
-
Se deve essere accolto il ricorso per cassazione
28 novembre 1994 di __________ contro la sentenza 14 novembre 1994 emanata dal
Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna;
-
Il giudizio sulle spese e le ripetibili.
Ritenuto
in
fatto:
A. Dal
matrimonio di __________, 1949, e __________, 1954, sono nate il __________
1977 le gemelle __________ e __________. Al momento del divorzio dei genitori,
pronunciato il __________ 1980 dal Tribunale distrettuale di __________, le
figlie sono state affidate alla madre, titolare dell’autorità parentale, mentre
il padre è stato tenuto a partecipare al loro mantenimento con il versamento di
un contributo alimentare. __________ si è risposata con __________ e si è trasferita
con le figlie a __________, ove abita tuttora. In seguito a difficoltà insorte
con il marito della madre, __________ si è trasferita dal padre il 16 dicembre
1992.
In
data 28 aprile 1993 __________ ha avviato presso la Pretura della giurisdizione
di Locarno–Campagna un’azione di modifica della sentenza di divorzio, chiedendo
l’attribuzione dell’autorità parentale sulle figlie. __________ ha raggiunto la
sorella presso il padre nell’estate 1993 e i genitori hanno sottoscritto il 15
luglio 1993 una transazione giudiziale, omologata dal Pretore, con la quale
l’autorità parentale sulle figlie è stata trasferita al padre, alla madre è
stato riconosciuto il diritto di visita più ampio possibile, e infine è stato
soppresso il contributo di mantenimento a carico del padre (verbale 15 luglio
1993, incarto n. __________). Entrambe le giovani hanno terminato le scuole
dell’obbligo nella primavera del 1994: __________ prosegue gli studi in vista
di una formazione di maestra di scuola infantile, mentre __________ ha iniziato
un apprendistato.
B. __________
e __________, rappresentate dal padre, hanno introdotto l’11 aprile 1994 presso
la Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna un’istanza di misure
cautelari inaudita parte, fondata sull’art. 279 CC, con la quale hanno chiesto
alla madre un contributo alimentare mensile di fr. 500.– ciascuna, indicizzabile,
fino alla loro maggiore età, rispettivamente fino alla loro indipendenza economica.
All’udienza
di discussione del 3 maggio 1994, le istanti hanno confermato le loro richieste,
alle quali si è opposta la convenuta, adducendo che essa non svolgeva attività
lucrativa e non poteva neppure contare sull’aiuto del marito, debitore di
contributi alimentari nei confronti dei propri figli da un precedente matrimonio.
Ultimata l’istruttoria, le parti hanno proceduto al dibattimento finale,
indetto il 24 ottobre 1994, ribadendo nei rispettivi memoriali conclusivi la
propria tesi.
Statuendo
il 14 novembre 1994 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza e ha
condannato __________ a versare a __________ r un contributo alimentare di fr.
300.– mensili dal 1° luglio 1993 al 15 agosto 1994 e di fr. 100.– dal 16 agosto
1994 e a __________ r un contributo alimentare di fr. 300.– mensili dall’11
aprile 1993, da adeguare al rincaro. Il primo giudice non ha prelevato né spese
né tassa di giustizia e ha compensato le ripetibili.
C. __________
è insorta il 28 novembre 1994 con gravame denominato ricorso per cassazione, in
cui chiede, previa concessione dell’effetto sospensivo, che i contributi
alimentari a suo carico siano concessi solo dall’11 aprile 1994,
subordinatamente postula l’annullamento della sentenza pretorile.
D. Con
decreto 1° dicembre 1994 la presidente della Camera ha dichiarato irricevibile
la richiesta di effetto sospensivo.
E. Nelle
osservazioni 18 gennaio 1995 __________ e __________ propongono in ordine di
dichiarare improponibile il gravame e nel merito ne postulano la reiezione, con
integrale conferma del giudizio pretorile.
Considerato
in diritto:
- a) Come
risulta dall’istanza 11 aprile 1994 e dal cartone–elenco della Pretura,
l’azione è stata trattata secondo la procedura speciale dell’assistenza fra
parenti (art. 425 segg. CPC). La sentenza pretorile in tale ambito può essere
impugnata nei modi e nelle forme stabilite per l’appello nel termine di 10
giorni non sospeso dalle ferie (art. 428 e 428bis CPC). Nonostante l’errata
denominazione di ricorso per cassazione il gravame della convenuta può tuttavia
essere considerato alla stregua di un appello, almeno per quanto riguarda la
domanda principale, che rispetta tutte le formalità imposte dall'art. 309 CPC,
in particolare postula precise modifiche della sentenza pretorile. La
ricorrente contesta infatti la retroattività del contributo alimentare concesso
alle istanti, che a suo avviso deve decorrere dalla data dell’istanza. La
controparte non ha del resto subito in concreto alcun pregiudizio dall’errata
indicazione del rimedio giuridico (Cocchi/Trezzini,
Codice di procedura civile ticinese annotato, ad art. 309 n. 8) e nulla si
oppone quindi a considerare come un appello il gravame della convenuta.
Altrettanto non può dirsi della domanda subordinata, che chiede l’annullamento
puro e semplice della decisione di prima sede e quindi è irricevibile (art. 309
lett. e CPC).
b) Il
gravame è tempestivo nonostante l’errato convincimento del legale sul tipo di
rimedio, poiché il termine di 10 giorni è iniziato a decorrere il 17 novembre
1994 ed è scaduto lunedì 28 novembre 1994, primo giorno feriale dopo sabato 26
novembre (art. 131 cpv. 3 CPC).
c) Le
osservazioni presentate dalle istanti il 18 gennaio 1995 sono per contro tardive
e devono essere estromesse dal fascicolo processuale. Il gravame è infatti
pervenuto alla patrocinatrice delle appellate il 13 dicembre 1994 e il termine
per le osservazioni scadeva quindi il 23 dicembre successivo.
- I
genitori devono provvedere al mantenimento del figlio, incluse le spese
d’educazione e formazione (art. 276 cpv. 1 CC). L’obbligo di mantenimento dura,
di principio, fino alla maggiore età del figlio. In caso di divorzio dei
genitori il contributo per il mantenimento del figlio è stabilito alla stregua
di una conseguenza accessoria dal giudice che pronuncia lo scioglimento del
matrimonio (art. 156 cpv. 2 CC). Il figlio che intende ottenere un aumento di
tale contributo deve valersi quindi dell’art. 157 CC e far modificare la sentenza
di divorzio (anche il figlio ha la legittimazione attiva: Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Ergänzungesband
1991, nota 67 ad art. 157 CC).
a) In
concreto __________ e __________ hanno promosso causa per ottenere dalla madre
un contributo alimentare fino alla loro maggiore età. La loro azione mirava
quindi alla modifica del dispositivo n. 2 della transazione giudiziale 15 luglio
1993, approvata dal Pretore (incarto n. __________) che a sua volta modificava
la sentenza di divorzio pronunciata il 16 aprile 1980 dal tribunale
distrettuale di __________. La causa non si fondava sull’art. 279 CC (invocato
nell’istanza), bensì sull’art. 157 CC (DTF 120 II 177; S. Sandoz,
Le point sur le droit de la famille, in: SJZ 91 [1995] p. 113; Hegnauer, Grundriss des Kindesrechts, 4a
edizione, Berna 1994, n. 22.02). L’azione non poteva pertanto proporsi con la
procedura semplificata degli art. 425 segg. CPC (art. 280 cpv. 1 e 2 CC), essendo
ancorata appunto all’art. 157 CC e non all’art. 279 o 286 CC. Basti ricordare,
per analogia, che quando un’azione di mantenimento (soggetta alla procedura
semplificata: art. 279 CC) è promossa insieme con un’azione di paternità
(ovvero congiuntamente a un’azione non soggetta a tale procedura), occorre far
capo alla procedura ordinaria (Hegnauer, op. cit.,
pag. 157, n. 21.05).
b) Ne
segue che l’intero processo davanti al Pretore della giurisdizione di
Locarno–Campagna è stato trattato con una procedura diversa da quella stabilita
dalla legge. Ora, l’art. 101 CPC non disciplina gli effetti di una simile
disattenzione. L’ipotesi che gli atti compiuti siano nulli (art. 142 cpv. 1
CPC) può tuttavia essere esclusa, sia perché il giudice adito era senz’altro
competente a decidere (Bühler/Spühler, op. cit., nota 39 ad
art. 157 CC) sia perché il principio del contraddittorio è stato ossequiato
(anche se in modo informe). Quanto ad un’eventuale annullabilità, il problema
non merita particolare disamina già per il fatto che nessuna delle parti si è
prevalsa di irregolarità processuali, né davanti al primo giudice, né in questa
sede (art. 143 cpv. 2 CPC). Del resto entrambe le parti hanno avuto modo di far
valere i loro diritti davanti a un’autorità di appello, munita di pieno potere
cognitivo in fatto e in diritto. Non si può quindi dire che abbiano subito
pregiudizi riparabili solo con l’annullamento della sentenza impugnata.
- Il
Pretore, dopo aver accertato le disponibilità finanziarie dei genitori, ha
stabilito il contributo alimentare per __________ in fr. 300.– mensili dal 1°
luglio 1993 al 15 agosto 1994 e fr. 100.– dal 16 agosto 1994 alla maggiore età
e quello per __________ in fr. 300.– mensili dall’11 aprile 1993 fino alla
maggiore età. Il primo giudice ha in sostanza fatto decorrere l’obbligo
contributivo della madre dall’anno precedente la presentazione dell’istanza per
__________ e dall’effettivo trasferimento di __________ presso il padre. La
ricorrente non contesta l’ammontare del contributo, ma unicamente il suo
effetto retroattivo, adducendo che l’istanza 11 aprile 1994 non conteneva
richieste a giudizio relative alla concessione retroattiva del contributo
alimentare e che tale tema non era stato trattato in contraddittorio in prima
sede, la discussione e le prove fornite essendo relative solo alla situazione
economica delle parti nel 1994. Essa sostiene inoltre che il versamento di
contributi alimentari retroattivi la condurrebbe all’indigenza, data la sua
precaria situazione finanziaria.
a) Nell’ambito
del diritto di filiazione vige la massima ufficiale illimitata (DTF 119 II 203
consid. 1; Bühler/Spühler, op. cit., n. 33 e 42 ad
art. 156). Il giudice di ogni grado accerta d’ufficio e apprezza liberamente le
prove, senza essere vincolato alle dichiarazioni delle parti né alle loro
offerte di mezzi probatori e chiarisce la fattispecie di propria iniziativa
(DTF 118 II 93). La decisione del primo giudice non limita nemmeno il potere
cognitivo dell’autorità di ricorso che può assumere le prove più idonee a
formare il proprio convincimento (Vogel, Freibeweis in
der Kinderzuteilung, in: Festschrift Hegnauer, Berna, 1986, pag. 610 seg.)
b) Contrariamente
a quanto ritiene la ricorrente, quindi, il Pretore poteva esaminare il problema
della retroattività dei contributi alimentari anche in assenza di un’esplicita
domanda a giudizio delle istanti, in virtù della massima ufficiale e del
principio inquisitorio. Nel caso concreto, del resto, la domanda di versamento
dei contributi alimentari con effetto retroattivo risultava evidente dal testo
dell’istanza (pag. 3, punto 8), anche se non è stata ripresa nella domanda a
giudizio, e doveva dunque essere tenuta in considerazione dal primo giudice,
nell’interesse delle istanti.
- L’obbligo
di mantenimento dei figli spetta ad entrambi i genitori a seconda delle loro
condizioni economiche (art. 276 CC) e il contributo alimentare deve essere commisurato
alle esigenze del figlio, alla situazione sociale e alle possibilità dei
genitori (art. 285 cpv. 1 CC).
Anche
se la ricorrente non contesta l’importo dei contributi alimentari per le figlie
l’autorità di seconda istanza non è di principio esonerata da una verifica
degli stessi nell’interesse delle appellate minorenni (Bühler/Spühler,
op. cit., nota 34 ad art. 156). Nel caso concreto il primo giudice ha seguito
le indicazioni giurisprudenziali sulla determinazione dei contributi alimentari
in favore dei figli e ha esaminato con cura la particolare situazione economica
dei genitori, stabilendo importi che appaiono adeguati alle circostanze e che
possono essere condivisi. Rimane quindi da verificare se la concessione con
effetto retroattivo dei contributi alimentari rispetti le esigenze poste
dall'art. 285 cpv. 1 CC, ovvero se sia commisurata alla situazione effettiva
della madre.
a) Nell’ambito
dell’azione di cui all’art. 157 CC, la data della modifica della sentenza di
divorzio è stabilita dal giudice secondo il suo prudente apprezzamento, di
regola dalla data d’introduzione dell’azione; una retroattività più estesa può
essere tenuta in considerazione solo eccezionalmente, per gravi motivi (Bühler/Spühler, op. cit., nota 189 ad art. 157; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, 3a edizione, 1980,
nota 189 ad art. 157 CC), ad esempio quando fra le parti siano state intavolate
trattative in vista della conclusione di un accordo poi fallito.
b) L’art.
279 CC consente al figlio di chiedere il mantenimento con effetto retroattivo
per l’anno precedente l’introduzione dell’azione. Sia l’ammontare del
contributo richiesto che la sua estensione nel tempo devono però essere
commisurati alle effettive possibilità dei genitori, come esplicitamente indicato
dall’art. 285 cpv. 1 CC. Nel caso concreto la precarietà della situazione
economica della madre è pacifica e per far fronte agli oneri di mantenimento
verso le figlie essa dovrà riprendere un’attività lavorativa, come
correttamente rilevato dal primo giudice. Il marito, infatti, pur tenuto ad
assisterla nei suoi obblighi verso la prole ha a sua volta analoghi impegni di
mantenimento verso i propri figli e non risulta disporre di mezzi finanziari
idonei a coprire tutti gli oneri di mantenimento della coppia. In siffatte
circostanze non si può ritenere che la decorrenza retroattiva del contributo
alimentare sia commisurata alla situazione economica dell’obbligata e sia conforme
all’art. 285 cpv. 1 CC, tanto più che i contributi alimentari sono stati
fissati in base ad un reddito ipotetico, non effettivo. L’obbligo di
intraprendere un’attività lavorativa per far fronte agli impegni verso le
figlie può essere imposto alla madre per il futuro, ma non per il passato, ad
un’epoca in cui essa non poteva attendersi di dover contribuire al mantenimento
delle istanti. In occasione della transazione giudiziale conclusa il 15 luglio
1993, infatti, il problema del mantenimento delle giovani non risulta essere
stato discusso dai genitori, e anche il giudice che ha omologato l’accordo non
ha fatto uso della sua facoltà di statuire d’ufficio sul contributo alimentare
per le figlie. Non risulta dall’incarto, e neppure è stato allegato dalle
istanti, che vi siano state trattative fra i genitori sull’onere di mantenimento
della madre prima dell’introduzione dell’istanza e non si può dunque sostenere
che la convenuta, dovendo aspettarsi richieste in tal senso, avrebbe dovuto
premunirsi iniziando a lavorare sin dal momento della partenza delle figlie dal
suo domicilio.
L’appello
merita di conseguenza accoglimento e il contributo alimentare per __________ e
__________ __________ è stabilito con decorrenza 1° aprile 1994, ossia dalla
data di presentazione dell’istanza.
- Gli
oneri processuali seguono in linea di principio la soccombenza (art. 148 cpv. 1
CPC). In prima sede il Pretore ha compensato le ripetibili, per tenere conto
della reciproca soccombenza. Le istanti avevano infatti chiesto un contributo
alimentare superiore a quello accordato, mentre la madre si era opposta integralmente
all’istanza. A giusta ragione quindi il primo giudice ha fatto astrazione del
riparto aritmetico, la causa in esame essendo soggetta alla massima ufficiale (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura
civile ticinese annotato, ad art. 148 n. 12). Nell’appello la convenuta ha
postulato l’assegnazione di congrue ripetibili, senza tuttavia dare indicazioni
concrete sulla somma desiderata. Il gravame si rivela quindi inammissibile su
questo punto (Rep. 1993, 227).
In
questa sede le appellate non possono essere considerate soccombenti, non avendo
presentato valide osservazioni all’appello (cfr. DTF 115 Ia 21 consid. 5) ma
esse hanno contributo con il proprio comportamento a provocare la decisione viziata,
avendo postulato nell’istanza 11 aprile 1994 la concessione retroattiva dei
contributi alimentari (DTF 95 I 316 consid. 4; I CCA 1.2.1993 B. / B.). Si
giustifica quindi porre a loro carico un’adeguata indennità per ripetibili,
commisurata all’impegno necessario per esporre l’unica argomentazione che ha
consentito l’accoglimento del gravame. Data la particolarità del caso, si
prescinde dal prelievo di tasse di giustizia e di spese.
Per questi motivi,
vista sulle spese anche la tariffa giudiziaria
pronuncia:
-
L’appello è accolto e di conseguenza la
sentenza impugnata è così riformata :
-
L’istanza è parzialmente accolta. Di
conseguenza __________ è tenuta a versare entro il 10 di ogni mese un
contributo alimentare in favore
a) della figlia __________ fr. 300.– mensili dal 1°
aprile al 15 agosto 1994 e fr. 100.– dal 16 agosto 1994 alla maggior età;
b) della figlia __________ fr. 300.– mensili dall’1°
aprile 1994 fino alla maggiore età.
(lemma invariato)
-
Non si prelevano tasse di giustizia e spese.
__________ e __________ verseranno all’appellante, in solido, l’importo di fr.
200.– a titolo di ripetibili di appello.
-
Intimazione:
– avv. __________
– avv. __________
Comunicazione alla Pretura della giurisdizione di
Locarno–Campagna
Per
la prima Camera civile del Tribunale d’appello
La
presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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